(Convenzione-art. VIII)
                            Articolo VIII 
                              Modifiche 
 
  a) La presente Convenzione puo'  essere  modificata  da  una  delle
procedure specificate nei seguenti paragrafi. 
  b) Modifiche in seguito ad esame da parte dell'Organizzazione: 
    i) qualunque modifica proposta da  un  Governo  contraente  viene
sottoposta al Segretario generale dell'Organizzazione che la comunica
a tutti i Membri dell'Organizzazione e a tutti i Governi  contraenti,
almeno sei mesi prima che essa venga esaminata; 
    ii)  qualunque  modifica  proposta  e   comunicata   secondo   la
precedente procedura, viene sottoposta all'esame del  Comitato  della
sicurezza marittima dell'Organizzazione; 
    iii) i Governi  contraenti  degli  Stati,  membri  o  non  membri
dell'Organizzazione,   sono   autorizzati    a    partecipare    alle
deliberazioni del Comitato della sicurezza marittima  per  l'esame  e
l'accettazione delle modifiche; 
    iv) le modifiche vengono adottate alla maggioranza dei due  terzi
dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al  Comitato  della
sicurezza  marittima  allargato  conformemente  al  comma  iii)   del
presente paragrafo (qui di seguito chiamato "Comitato della sicurezza
marittima allargato") a condizione che almeno un  terzo  dei  Governi
contraenti sia presente al momento della votazione; 
    v) se le modifiche vengono adottate conformemente  al  comma  iv)
del  presente  paragrafo,  esse  vengono  comunicate  dal  Segretario
generale  dell'Organizzazione  a  tutti  i  Governi  contraenti   per
l'accettazione; 
    vi) 1) una  modifica  ad  un  articolo  della  Convenzione  o  al
capitolo I del suo Allegato  e'  considerata  adottata  quando  viene
accettata dai due terzi dei Governi contraenti; 
    2) una modifica all'Allegato, fatta eccezione per il capitolo  I,
viene considerata accettata: 
    aa) alla scadenza di un periodo di due anni  dalla  data  in  cui
viene comunicata ai Governi contraenti per l'accettazione; 
    o 
    bb) alla scadenza di qualsiasi  altro  periodo,  che  non  potra'
tuttavia essere inferiore ad un anno, se  viene  cosi'  stabilito  al
momento della sua accettazione dalla maggioranza dei  due  terzi  dei
Governi contraenti presenti e  votanti  in  seno  al  Comitato  della
sicurezza marittima allargato. 
    Tuttavia, se durante il periodo  cosi'  specificato  piu'  di  un
terzo dei Governi contraenti, o dei Governi contraenti le cui  flotte
mercantili rappresentano  in  totale  almeno  il  50  per  cento  del
tonnellaggio lordo  della  flotta  mondiale  delle  navi  mercantili,
notificano al Segretario generale  dell'Organizzazione  di  sollevare
una obiezione contro  tale  modifica,  quest'ultima  si  ritiene  non
accettata; 
    vii) 1) una modifica  ad  un  articolo  della  Convenzione  o  al
capitolo I del suo Allegato entra in vigore nei confronti dei Governi
contraenti che l'hanno accettata sei mesi dopo  la  data  in  cui  la
modifica e' stata accettata, ed entra in  vigore  per  ciascun  altro
Governo contraente  che  l'accetta  dopo  tale  data  sei  mesi  dopo
l'accettazione da parte di detto Governo; 
    2) una modifica all'Allegato, fatta eccezione per il capitolo  I,
entra in vigore per i Governi contraenti, ad eccezione di quelli  che
hanno sollevato una obiezione contro detta modifica in conformita' al
sotto comma vi) 2) del presente paragrafo e che non abbiano  ritirato
tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui  la  modifica  e'  stata
accettata. Tuttavia, prima della data fissata per l'entrata in vigore
di  una  modifica,  i  Governi  contraenti  potranno  notificare   al
Segretario generale dell'Organizzazione che non daranno effetto  alla
modifica per un periodo non superiore ad un anno dalla data della sua
entrata in vigore, o per un periodo piu' lungo, se cosi' viene deciso
dalla maggioranza dei due terzi dei  Governi  contraenti  presenti  e
votanti in seno al Comitato della sicurezza  marittima  allargato  al
momento dell'adozione della modifica; 
  c) Modifica con convocazione di una Conferenza: 
    i) su richiesta di un Governo contraente appoggiata da almeno  un
terzo dei Governi contraenti, l'Organizzazione convoca una conferenza
dei Governi contraenti  per  esaminare  le  modifiche  alla  presente
Convenzione; 
    ii) le modifiche adottate da detta  conferenza  alla  maggioranza
dei due terzi dei  Governi  contraenti  presenti  e  votanti  vengono
comunicate dal Segretario  generale  dell'Organizzazione  a  tutti  i
Governi contraenti per l'accettazione; 
    iii) a meno che la conferenza non decida altrimenti, la  modifica
e' considerata accettata ed entra  in  vigore  secondo  le  procedure
previste rispettivamente agli alinea vi) e vii) del paragrafo b)  del
presente articolo, a condizione che i riferimenti al  Comitato  della
sicurezza marittima allargato in  questi  comma  vengano  considerati
come riferimenti alla conferenza. 
  d)  i)  Un  governo  contraente  che  ha  accettato  una   modifica
all'Allegato che e' entrato in vigore non e' tenuto ad  estendere  il
beneficio  della  presente  Convenzione  per   quanto   riguarda   un
certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato  il
cui Governo abbia, conformemente al sotto comma vii) 2) del paragrafo
b) del  presente  articolo,  sollevato  una  obiezione  e  non  abbia
ritirato detta obiezione, ma  soltanto  nella  misura  in  cui  detto
certificato si  applica  a  dei  punti  previsti  dalla  modifica  in
questione; 
    ii)  un  Governo  contraente  che  ha  accettato   una   modifica
all'Allegato che e' entrato in vigore  deve  estendere  il  beneficio
della  presente  Convenzione  per  quanto  riguarda  un   certificato
rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui  Governo
abbia  notificato  al  Segretario  generale  dell'Organizzazione,  in
conformita' al sotto comma vii) 2)  del  paragrafo  b)  del  presente
articolo, di non voler dare effetto alla modifica. 
  e) Salva disposizione espressa contraria, qualsiasi  modifica  alla
presente Convenzione, fatta in applicazione del presente  articolo  e
che si riferisce alla struttura della nave, e' applicabile solo  alle
navi  la  cui  chiglia  e'  stata  impostata  o  che  si  trovano  in
equivalente stato di avanzamento al momento dell'entrata in vigore di
detta modifica, o dopo tale data. 
  f) Le dichiarazioni di accettazione o di obiezione relative ad  una
modifica comunicate in virtu' del sotto comma vii) 2)  del  paragrafo
b) del presente articolo devono essere  comunicate  per  iscritto  al
Segretario  generale  dell'Organizzazione.  Quest'ultimo   informera'
tutti i Governi contraenti di detta comunicazione e della data  della
sua ricezione. 
  g) Il Segretario generale dell'Organizzazione  informera'  tutti  i
Governi contraenti delle modifiche che entreranno in vigore in virtu'
del presente articolo  nonche'  della  data  della  loro  entrata  in
vigore.