Articolo VIII Modifiche a) La presente Convenzione puo' essere modificata da una delle procedure specificate nei seguenti paragrafi. b) Modifiche in seguito ad esame da parte dell'Organizzazione: i) qualunque modifica proposta da un Governo contraente viene sottoposta al Segretario generale dell'Organizzazione che la comunica a tutti i Membri dell'Organizzazione e a tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che essa venga esaminata; ii) qualunque modifica proposta e comunicata secondo la precedente procedura, viene sottoposta all'esame del Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione; iii) i Governi contraenti degli Stati, membri o non membri dell'Organizzazione, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato della sicurezza marittima per l'esame e l'accettazione delle modifiche; iv) le modifiche vengono adottate alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato conformemente al comma iii) del presente paragrafo (qui di seguito chiamato "Comitato della sicurezza marittima allargato") a condizione che almeno un terzo dei Governi contraenti sia presente al momento della votazione; v) se le modifiche vengono adottate conformemente al comma iv) del presente paragrafo, esse vengono comunicate dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione; vi) 1) una modifica ad un articolo della Convenzione o al capitolo I del suo Allegato e' considerata adottata quando viene accettata dai due terzi dei Governi contraenti; 2) una modifica all'Allegato, fatta eccezione per il capitolo I, viene considerata accettata: aa) alla scadenza di un periodo di due anni dalla data in cui viene comunicata ai Governi contraenti per l'accettazione; o bb) alla scadenza di qualsiasi altro periodo, che non potra' tuttavia essere inferiore ad un anno, se viene cosi' stabilito al momento della sua accettazione dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato. Tuttavia, se durante il periodo cosi' specificato piu' di un terzo dei Governi contraenti, o dei Governi contraenti le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo della flotta mondiale delle navi mercantili, notificano al Segretario generale dell'Organizzazione di sollevare una obiezione contro tale modifica, quest'ultima si ritiene non accettata; vii) 1) una modifica ad un articolo della Convenzione o al capitolo I del suo Allegato entra in vigore nei confronti dei Governi contraenti che l'hanno accettata sei mesi dopo la data in cui la modifica e' stata accettata, ed entra in vigore per ciascun altro Governo contraente che l'accetta dopo tale data sei mesi dopo l'accettazione da parte di detto Governo; 2) una modifica all'Allegato, fatta eccezione per il capitolo I, entra in vigore per i Governi contraenti, ad eccezione di quelli che hanno sollevato una obiezione contro detta modifica in conformita' al sotto comma vi) 2) del presente paragrafo e che non abbiano ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui la modifica e' stata accettata. Tuttavia, prima della data fissata per l'entrata in vigore di una modifica, i Governi contraenti potranno notificare al Segretario generale dell'Organizzazione che non daranno effetto alla modifica per un periodo non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, o per un periodo piu' lungo, se cosi' viene deciso dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato al momento dell'adozione della modifica; c) Modifica con convocazione di una Conferenza: i) su richiesta di un Governo contraente appoggiata da almeno un terzo dei Governi contraenti, l'Organizzazione convoca una conferenza dei Governi contraenti per esaminare le modifiche alla presente Convenzione; ii) le modifiche adottate da detta conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti vengono comunicate dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione; iii) a meno che la conferenza non decida altrimenti, la modifica e' considerata accettata ed entra in vigore secondo le procedure previste rispettivamente agli alinea vi) e vii) del paragrafo b) del presente articolo, a condizione che i riferimenti al Comitato della sicurezza marittima allargato in questi comma vengano considerati come riferimenti alla conferenza. d) i) Un governo contraente che ha accettato una modifica all'Allegato che e' entrato in vigore non e' tenuto ad estendere il beneficio della presente Convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia, conformemente al sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, sollevato una obiezione e non abbia ritirato detta obiezione, ma soltanto nella misura in cui detto certificato si applica a dei punti previsti dalla modifica in questione; ii) un Governo contraente che ha accettato una modifica all'Allegato che e' entrato in vigore deve estendere il beneficio della presente Convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia notificato al Segretario generale dell'Organizzazione, in conformita' al sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, di non voler dare effetto alla modifica. e) Salva disposizione espressa contraria, qualsiasi modifica alla presente Convenzione, fatta in applicazione del presente articolo e che si riferisce alla struttura della nave, e' applicabile solo alle navi la cui chiglia e' stata impostata o che si trovano in equivalente stato di avanzamento al momento dell'entrata in vigore di detta modifica, o dopo tale data. f) Le dichiarazioni di accettazione o di obiezione relative ad una modifica comunicate in virtu' del sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo devono essere comunicate per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo informera' tutti i Governi contraenti di detta comunicazione e della data della sua ricezione. g) Il Segretario generale dell'Organizzazione informera' tutti i Governi contraenti delle modifiche che entreranno in vigore in virtu' del presente articolo nonche' della data della loro entrata in vigore.