CAPITOLO III MEZZI DI SALVATAGGIO, ECC. Regola 1 Applicazione a) Il presente capitolo, salvo espresse disposizioni contrarie, si applica alle navi nuove adibite a viaggi internazionali, come segue: Parte A. - Navi da passeggeri e navi da carico; Parte B. - Navi da passeggeri; Parte C. - Navi da carico. b) Nel caso di navi esistenti adibite a viaggi internazionali, la cui chiglia e' stata impostata, o la cui costruzione si trovava ad uno stato equivalente alla data e dopo l'entrata in vigore della Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare, vanno applicate le disposizioni del capitolo III di questa Convenzione relativa alle navi nuove, quali sono definite in questa Convenzione. c) Nel caso di navi esistenti adibite a viaggi internazionali, la cui chiglia e' stata impostata, o la cui costruzione si trovava ad uno stadio equivalente prima della data di entrata in vigore della Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare e che non soddisfino ancora alle prescrizioni del capitolo III di questa Convenzione, relativa alle navi nuove, le disposizioni da prendere per ogni nave devono essere stabilite dall'Amministrazione in modo da ottenere, per quanto sia praticabile e ragionevole ed al piu' presto possibile, l'applicazione piu' estesa possibile delle prescrizioni del capitolo III di questa Convenzione. Tuttavia, la disposizione della seconda parte del comma i) del paragrafo b) della Regola 27 del presente capitolo si applica alle navi esistenti previste nel presente paragrafo soltanto nei seguenti casi: i) se sono soddisfatte le disposizioni delle Regole 4, 8, 14, 18 e 19 e quelle dei paragrafi a) e b) della Regola 27 del presente capitolo; ii) se le zattere di salvataggio portate in conformita' alle disposizioni del paragrafo b) della Regola 27 soddisfano le prescrizioni della Regola 15 o della Regola 16, e quella della Regola 17 del presente capitolo; e iii) a condizione che il numero totale delle persone a bordo non venga aumentato in conseguenza dell'applicazione di tale disposizione, a meno che la nave sia pienamente rispondente alle disposizioni: 1) della parte B del capitolo II-1; 2) della Regola 21 a) iii) e iv) o della Regola 48 a) iii) del capitolo II-2, nella misura in cui siano applicabili; 3) della Regola 29 a), b), c) ed f) del presente capitolo. PARTE A. - DISPOSIZIONI GENERALI (La parte A si applica sia alle navi da passeggeri che a quelle da carico) Regola 2 Definizioni Per l'applicazione del presente capitolo: a) "Viaggio internazionale breve" indica un viaggio internazionale nel corso del quale la nave non si allontani piu' di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio, e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi le 600 miglia. b) "Zattera di salvataggio" indica una zattera che soddisfa alle prescrizioni della Regola 15 o della Regola 16 del presente capitolo. c) "Dispositivo approvato per la messa in acqua" indica un dispositivo approvato dall'Amministrazione e adatto per ammainare in acqua, dal punto d'imbarco, una zattera di salvataggio a completo carico con tutte le persone che e' autorizzata a trasportare e il suo armamento. d) "Marittimo abilitato" indica qualsiasi membro dell'equipaggio che abbia un certificato di idoneita' rilasciato secondo le disposizioni della Regola 32 del presente capitolo. e) "Apparecchio galleggiante" indica un mezzo galleggiante (che non sia un'imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio, salvagente anulare o cintura di salvataggio), destinato a sostenere un numero determinato di persone che si trovano nell'acqua, e di costruzione tale da conservare la sua forma e le sue caratteristiche. Regola 3 Esenzioni a) L'Amministrazione, se giudica che le condizioni del viaggio e di riparo del percorso sono di natura tale da rendere l'applicazione integrale delle prescrizioni del presente capitolo non ragionevole o non necessaria, puo' esentare da tali prescrizioni, in misura adeguata, determinate navi o categorie di navi, le quali nel corso del loro viaggio non si allontanino oltre 20 miglia dalla terra piu' vicina. b) Per le navi da passeggeri che sono utilizzate per trasportare, in viaggi speciali, gran numero di passeggeri come ad esempio trasporto di pellegrini, l'Amministrazione, se ritiene che non e' praticamente possibile applicare le prescrizioni del presente capitolo, puo' dispensare, quelle che appartengono al proprio paese dall'applicazione delle prescrizioni in questione, a condizione pero' che soddisfino integralmente le disposizioni seguenti: i) regolamento allegato all'Accordo del 1971 sulle navi da passeggeri che effettuino trasporti speciali; ii) regolamento allegato al Protocollo del 1973 sugli alloggi a bordo delle navi da passeggeri che effettuino trasporti speciali, quando questo entrera' in vigore. Regola 4 Prontezza d'uso delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti a) Il principio di massima che disciplina le disposizioni concernenti le imbarcazioni di salvataggio, le zattere di salvataggio e gli apparecchi galleggianti di una nave e' che essi devono essere prontamente utilizzabili in caso di emergenza. b) Per essere pronte all'uso le imbarcazioni di salvataggio, le zattere di salvataggio e gli apparecchi galleggianti devono soddisfare alle seguenti condizioni: i) devono potersi mettere in mare sicuramente e rapidamente anche in condizioni sfavorevoli di assetto e con 150 gradi di sbandamento; ii) deve essere possibile effettuare l'imbarco nelle imbarcazioni di salvataggio e nelle zattere di salvataggio rapidamente ed in buon ordine; iii) la sistemazione di ogni imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio ed apparecchio galleggiante deve essere tale da non interferire con la manovra delle altre imbarcazioni, zattere o apparecchi galleggianti. c) Tutti i mezzi di salvataggio devono essere mantenuti in buono stato di servizio e pronti per l'immediato uso, prima della partenza dal porto e per tutta la durata del viaggio. Regola 5 Costruzione delle imbarcazioni di salvataggio a) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere costruite a regola d'arte e devono avere forme e proporzioni che assicurino loro una buona stabilita' in mare ed un bordo libero sufficiente quando sono completamente cariche con tutte le persone e l'armamento. Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono poter conservare una stabilita' positiva in condizioni di allagamento e di completo carico con tutte le persone e l'armamento. b) i) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere imbarcazioni con fasciame rigido e con dispositivi di insommergibilita' soltanto interni. L'Amministrazione puo' approvare delle imbarcazioni di salvataggio con copertura rigida purche' questa possa essere rapidamente aperta sia dall'interno che dall'esterno e non impedisca il rapido imbarco e sbarco o la messa in acqua e la manovra dell'imbarcazione stessa; ii) i motoscafi di salvataggio possono avere, a soddisfazione dell'Amministrazione, dei dispositivi che impediscano l'entrata dell'acqua da prora; iii) tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere di lunghezza non inferiore a metri 7,30 (24 piedi) salvo quando, tenuto conto delle dimensioni della nave o per altre ragioni, l'Amministrazione consideri la sistemazione di tali imbarcazioni non ragionevole o non praticabile. Su nessuna nave le imbarcazioni di salvataggio possono essere di lunghezza inferiore a metri 4,90 (16 piedi). c) Nessuna imbarcazione di salvataggio puo' essere approvata se il suo peso, quando e' completamente carica con tutte le persone e l'armamento, eccede i 20.300 chilogrammi (20 tonnellate inglesi), o se la sua capacita', calcolata secondo le prescrizioni della Regola 7 del presente capitolo, e' superiore a 150 persone. d) Tutte le imbarcazioni di salvataggio autorizzate a portare piu' di 60 persone, ma non oltre 100 persone, devono essere motoscafi di salvataggio rispondenti alle prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo o essere imbarcazioni di salvataggio con un mezzo approvato di propulsione meccanica rispondente alle prescrizioni della Regola 10 del presente capitolo. Tutte le imbarcazioni di salvataggio autorizzate a portare piu' di 100 persone devono essere "motoscafi rispondenti alle prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo. e) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono avere robustezza sufficiente da permettere la loro indenne ammainata in acqua quando sono completamente cariche con tutte le persone e l'armamento. Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono avere una robustezza tale da non presentare deformazione residua se sottoposte a un sovraccarico del 25 per cento. f) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono avere una insellatura media almeno uguale al 4 per cento della lunghezza. Tale insellatura deve essere, approssimativamente, di forma parabolica. g) Nelle imbarcazioni di salvataggio autorizzate a portare 100 o piu' persone, il volume dei dispositivi di galleggiabilita' deve essere aumentato a soddisfazione dell'Amministrazione. h) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono avere una galleggiabilita' propria, o devono essere munite di casse d'aria a tenuta stagna o di altro equivalente materiale di galleggiabilita' non soggetto a corrosione, il quale deve essere intaccabile dagli idrocarburi, sufficiente per la galleggiabilita' dell'imbarcazione e del suo armamento quando l'imbarcazione stessa e' in condizione di allagamento. Esse devono inoltre essere provvedute di addizionali casse d'aria stagne od altro equivalente materiale di galleggiabilita', non soggetto a corrosioni, il quale non deve essere intaccabile dagli idrocarburi, di un volume almeno uguale ad un decimo della capacita' cubica dell'imbarcazione. L'Amministrazione puo' permettere che le casse d'aria a tenuta stagna siano riempite con materiale di galleggiabilita' non soggetto a corrosioni e che non sia intaccabile dagli idrocarburi. i) I banchi di voga e quelli laterali devono essere situati nell'imbarcazione il piu' basso possibile. j) Tutte le imbarcazioni di salvataggio, ad esclusione di quelle costruite in legno, devono avere un coefficiente di finezza, determinato in conformita' alle prescrizioni della Regola 6 del presente capitolo non inferiore a 0,64. Se tuttavia l'Amministrazione considera sufficienti la sua altezza metaderica e il suo bordo libero quando e' a pieno carico di persone e di materiale, una imbarcazione di salvataggio in legno potra' avere un coefficiente di finezza inferiore a 0,64. Regola 6 Capacita' cubica delle imbarcazioni di salvataggio a) La capacita' cubica di un'imbarcazione deve essere calcolata secondo la Regola di Simpson (Stirling) o secondo qualsiasi altro metodo di equivalente precisione. La capacita' di un'imbarcazione a poppa quadra deve essere calcolata come se l'imbarcazione avesse poppa a punta. b) Per esempio, la capacita' in metri cubi (o piedi cubi) di una imbarcazione di salvataggio calcolata secondo la Regola di Simpson puo' essere considerata eguale a quella data dalla seguente formula: L Capacita' = ----- (4A + 2B + 4C) 12 dove: L indica la lunghezza dell'imbarcazione in metri (o in piedi) dalla parte interna del fasciame di legno o di lamiera, sulla ruota di prora, al punto corrispondente sul dritto di poppa; se l'imbarcazione e' a poppa quadra, la lunghezza deve essere misurata all'interno dello specchio; A, B, C indicano le aree delle sezioni trasversali rispettivamente al quarto della lunghezza di prora, al mezzo e al quarto della lunghezza di poppa, che corrispondono ai tre punti ottenuti dividendo L in quattro parti uguali (Le aree corrispondenti alle due estremita' dell'imbarcazione si considerano trascurabili). Le aree A, B, C si considerano date in metri quadrati (o in piedi quadrati) dalla successiva applicazione della seguente formula a ciascuna delle tre sezioni trasversali: h Area = ----- (a + 4b + 2c + 4d + e) 12 dove: h e' l'altezza misurata in metri (o in piedi) all'interno del fasciame di legno o di lamiera dalla chiglia al livello del capo di banda o, in certi casi, ad un livello piu' basso come determinato in seguito; a, b, c, d, e sono le larghezze orizzontali dell'imbarcazione misurate in metri (o in piedi) all'interno del fasciame nei punti superiori e inferiore dell'altezza e nei tre, punti ottenuti dividendo h in quattro parti eguali (a ed e essendo la larghezza ai punti estremi e c al mezzo di h). c) Se l'insellatura del capo di banda, misurata ai due punti situati ad un quarto della lunghezza dell'imbarcazione dalle estremita', eccede l'1 per cento della lunghezza, l'altezza applicata per calcolare l'area della sezione trasversale A o C deve essere uguale all'altezza al mezzo piu' l'1 per cento la lunghezza dell'imbarcazione. d) Se l'altezza dell'imbarcazione di salvataggio al mezzo eccede il 45 per cento della larghezza, l'altezza impiegata per ottenere l'area della sezione trasversale B al mezzo deve essere uguale al 45 per cento della larghezza e l'altezza impiegata per calcolare le aree delle sezioni A e C a un quarto della lunghezza si ottiene aumentando l'altezza usata per il calcolo della sezione B dell'1 per cento della lunghezza dell'imbarcazione. In nessun caso le altezze applicate nel calcolo devono eccedere le altezze effettive in detti punti. e) Se l'altezza dell'imbarcazione di salvataggio e' maggiore di metri 1,22 (4 piedi), il numero delle persone determinato, applicando la presente Regola, deve essere ridotto nella proporzione del rapporto di metri 1,22 (4 piedi) all'altezza effettiva, fino a quando l'imbarcazione di salvataggio sara' provata galleggiante con tale numero di persone a bordo, tutte indossanti le cinture di salvataggio, e l'esperimento abbia permesso di stabilire definitivamente tale numero. f) L'Amministrazione deve fissare con adeguate formule il limite delle persone che possono essere sistemate nelle imbarcazioni con estremita' molto fini ed in quelle di forme molto piene. g) L'Amministrazione puo' assegnare ad una imbarcazione di salvataggio con fasciame di legno una capacita' uguale al prodotto della lunghezza per la larghezza e per l'altezza moltiplicato per 0,6 nei casi in cui sia chiaro che tale capacita' non e' maggiore di quella che si otterrebbe col metodo sopra indicato. In questo caso le dimensioni devono essere misurate nel modo seguente: lunghezza: dalla intersezione della parte esterna del fasciame di legno col dritto di prora al punto corrispondente sul dritto di poppa o, nel caso di imbarcazione a poppa quadra, alla faccia poppiera dello specchio; larghezza: dall'esterno del fasciame di legno nel punto della maggiore sezione maestra; altezza: al mezzo, all'interno del fasciame, dalla chiglia al livello del capo di banda; pero' l'altezza applicata per calcolare la capacita' cubica non puo' in alcun caso eccedere il 45 per cento della larghezza. In tutti i casi l'armatore ha il diritto di chiedere che la capacita' cubica dell'imbarcazione sia determinata con esatta misurazione. h) La capacita' cubica di un motoscafo o di un'imbarcazione di salvataggio munita di altro sistema di propulsione meccanica si ottiene deducendo dalla capacita' lorda un volume uguale a quello occupato dal motore e i suoi accessori o dalla scatola degli ingranaggi dell'altro mezzo di propulsione meccanica e, se esistono, dall'impianto radiotelegrafico e dal proiettore con i loro accessori. Regola 7 Capacita' di trasporto delle imbarcazioni di salvataggio Il numero di persone che un'imbarcazione di salvataggio puo' essere autorizzata a portare e' determinato dal massimo numero intero ottenuto dividendo la sua capacita' in metri cubi: per una imbarcazione di salvataggio di lunghezza uguale o superiore a metri 7,30 (24 piedi): per 0,283 (o per 10 se la sua capacita' e' misurata in piedi cubi); per una imbarcazione di salvataggio di lunghezza di metri 4,90 (16 piedi): per 0,396 (o per 14 se la sua capacita' e' misurata in piedi cubi); per una imbarcazione di salvataggio di lunghezza uguale o superiore a metri 4,90 (16 piedi), ma inferiore a metri 7,30 (24 piedi): per un numero compreso tra 0,396 e 0,283 (o da un numero compreso tra 14 e 10 se la sua capacita' e' misurata in piedi cubi), da calcolarsi per interpolazione; purche' in nessun caso il numero ottenuto risulti piu' elevato del numero di persone adulte, munite di cintura di salvataggio, che possano stare sedute senza ostacolare in alcun modo l'uso dei remi o il funzionamento di altro mezzo di propulsione. Regola 8 Numero prescritto di motoscafi di salvataggio a) Le navi da passeggeri devono avere per ciascun lato della nave almeno un motoscafo di salvataggio che soddisfi alle prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo. Tuttavia, e' prescritto soltanto un motoscafo di salvataggio per le navi da passeggeri autorizzate a trasportare in totale, fra passeggeri ed equipaggio, non piu' di 30 persone. b) Le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate, ad eccezione delle navi cisterna, delle navi-industria baleniere, delle navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce, e delle navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, devono avere almeno un motoscafo di salvataggio che soddisfi alle prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo. c) Le navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate, le navi-industria baleniere, le navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce, e le navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, devono avere, su ciascun lato, almeno un motoscafo che soddisfi alle prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo. Regola 9 Motoscafi di salvataggio a) Un motoscafo di salvataggio deve soddisfare alle seguenti condizioni: i) deve essere fornito di motore con accensione a compressione, e tenuto in modo da essere sempre pronto all'uso; deve essere atto ad essere messo prontamente in moto in qualsiasi condizione; vi deve essere una provvista di combustibile sufficiente per 24 ore di marcia continua alla velocita' specificata dal comma iii) del presente paragrafo; ii) il motore ed i suoi accessori devono essere convenientemente racchiusi per assicurare il funzionamento in condizioni di tempo avverso, e il cofano del motore deve essere resistente al fuoco. Vi devono essere dispositivi per la marcia indietro; iii) la velocita' a marcia avanti, in acqua tranquilla, col completo carico di persone ed armamento deve essere: 1) almeno di 6 nodi nel caso dei motoscafi di salvataggio prescritti in conformita' della Regola 8 del presente capitolo, per le navi da passeggeri, navi cisterna, navi-industria baleniere, navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce, e navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie; 2) almeno 4 nodi nel caso di qualsiasi altro motoscafo di salvataggio. b) Il volume dei dispositivi interni di galleggiabilita' di un motoscafo di salvataggio, se e' il caso, deve essere aumentato, rispetto a quanto prescritto dalla Regola 5 del presente capitolo, del volume corrispondente ai dispositivi interni di galleggiabilita' necessari per sostenere il motore ed i suoi accessori e, se esistono, il proiettore e l'impianto radiotelegrafico con i loro accessori, quando tale volume ecceda il volume dei dispositivi interni di galleggiabilita' richiesti. Tale aumento deve essere effettuato in ragione di 0,0283 metri cubi (1 piede cubo) per persona, per sostenere il numero di persone supplementari che l'imbarcazione potrebbe portare se venissero tolti il motore ed i suoi accessori e, se esistono, il proiettore e l'impianto radiotelegrafico con i loro accessori. Regola 10 Imbarcazioni di salvataggio a propulsione meccanica che non siano motoscafi di salvataggio Un'imbarcazione di salvataggio a propulsione meccanica che non sia un motoscafo deve soddisfare alle seguenti condizioni: a) Il dispositivo di propulsione deve essere di tipo approvato e deve avere una potenza sufficiente per permettere all'imbarcazione di salvataggio di distaccarsi prontamente dalla nave quando messa in acqua, come pure di mantenere la rotta in condizioni di tempo sfavorevoli. Se il dispositivo di propulsione e' azionato a braccia, deve essere tale da poter essere azionato da persone inesperte e deve poter funzionare quando l'imbarcazione di salvataggio e' allagata. b) Vi deve essere un dispositivo mediante il quale il timoniere possa azionare la marcia indietro in qualsiasi momento quando il dispositivo di propulsione e' in moto. c) Il volume dei dispositivi interni di galleggiabilita' di un'imbarcazione di salvataggio a propulsione meccanica, che non sia motoscafo, deve essere aumentato per compensare il peso del dispositivo di propulsione. Regola 11 Oggetti di dotazione delle imbarcazioni di salvataggio a) La dotazione normale di ogni imbarcazione di salvataggio deve essere la seguente: i) un numero sufficiente di remi galleggianti per la voga di punta, due remi galleggianti di rispetto e un remo galleggiante di governo; una serie e mezza di scalmiere o di scalmi assicurati all'imbarcazione con sagoletta o catenella; un gancio d'accosto; ii) due tappi per ogni alloggio (i tappi non sono richiesti quando esistono valvole automatiche appropriate), attaccati all'imbarcazione con sagoletta o catenella; una sassola e due buglioli di materiale approvato; iii) un timone attaccato all'imbarcazione con una cordicella ed una barra; iv) due piccozze, una ad ogni estremita' dell'imbarcazione; v) un fanale, con olio sufficiente per 12 ore; due scatole di fiammiferi adatti, rinchiusi in un recipiente di stagno; vi) un albero o alberi, con stralli di filo d'acciaio galvanizzato e vele di colore arancione; vii) un'efficiente bussola chiusa in una chiesuola, luminosa o munita di adatto mezzo di illuminazione; viii) un cavetto fissato tutto intorno, a festoni, all'esterno dell'imbarcazione; ix) un'ancora galleggiante di dimensioni approvate; x) due barbette di lunghezza sufficiente. Una deve essere assicurata all'estremita' prodiera dell'imbarcazione mediante uno stroppo e una caviglietta in modo da essere facilmente mollata e l'altra saldamente assicurata al dritto di prora dell'imbarcazione, pronta per l'uso; xi) un recipiente contenente 4 litri e mezzo (1 gallone inglese) di olio vegetale od animale o di pesce. Il recipiente deve essere costruito in modo da permettere di spandere facilmente l'olio sull'acqua e da poter essere unito all'ancora galleggiante; xii) una razione viveri, stabilita dall'Amministrazione, per ogni persona che l'imbarcazione e' autorizzata a portare. Queste razioni devono essere racchiuse in recipienti stagni all'aria che devono essere contenuti in un recipiente stagno all'acqua; xiii) dei recipienti stagni all'acqua, contenenti 3 litri (6 pinte) di acqua dolce per ogni persona che l'imbarcazione e' autorizzata a portare, oppure dei recipienti stagni all'acqua, contenenti due litri (4 pinte) di acqua dolce per persona, unitamente ad un apparecchio di tipo approvato per la desalazione dell'acqua di mare, capace di fornire un litro (due pinte) di acqua potabile per persona; un mestolo inossidabile per acqua, assicurato con una cordicella; un recipiente (bicchiere) per bere, graduato e inossidabile; xiv) quattro segnali a paracadute di tipo approvato, capaci di produrre una luce rossa brillante a grande altezza; sei fuochi a mano di tipo approvato che producano luce rossa brillante; xv) due segnali fumogeni galleggianti di tipo approvato (da impiegarsi nelle ore diurne) capaci di produrre fumo di colore arancione; xvi) dei dispositivi di tipo approvato che permettano alle persone di aggrapparsi all'imbarcazione se si capovolge, sotto forma di alette di rollio, sbarrette fissate lungo la chiglia, come pure sagole per aggrapparsi, assicurate da un bordo all'altro e passanti sotto la chiglia, o qualsiasi altra sistemazione approvata; xvii) un corredo farmaceutico di pronto soccorso di tipo approvato, contenuto in una cassetta stagna all'acqua; xviii) una torcia elettrica, stagna all'acqua, atta ad essere utilizzata per trasmettere segnali dell'alfabeto morse, con una serie di pile di riserva e una lampadina di riserva contenute in un recipiente stagno all'acqua; xix) uno specchio per segnalazione diurna di tipo approvato; xx) un coltello da tasca con apriscatole, fissato all'imbarcazione con una sagoletta; xxi) due leggere sagole galleggianti; xxii) una pompa a mano di tipo approvato; xxiii) un adatto ripostiglio per contenere i piccoli oggetti di armamento; xxiv) un fischietto od altro mezzo sonoro equivalente; xxv) un assortimento di attrezzi per la pesca; xxvi) una tenda di tipo approvato, di colore molto visibile, atta a proteggere le persone dalle intemperie; xxvii) una copia della tabella illustrata dei segnali di salvataggio prescritti dalla Regola 16 del capitolo V. b) Nel caso di navi che effettuano viaggi di durata tale che a parere dell'Amministrazione le dotazioni specificate nei commi vi), xii), xix), xx) e xxv) del paragrafo a) della presente Regola sono considerate superflue, l'Amministrazione puo' permetterne la dispensa. c) Nonostante le disposizioni del paragrafo a) della presente Regola, i motoscafi di salvataggio oppure le altre imbarcazioni di salvataggio a propulsione meccanica di tipo approvato sono esonerati dall'obbligo di avere albero o vele o oltre meta' dei remi di dotazione, ma devono essere dotati di due ganci d'accosto. d) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono avere un mezzo adatto per permettere alle persone in acqua di salire sulle imbarcazioni stesse. e) Tutti i motoscafi di salvataggio devono avere un estintore d'incendio portatile, di tipo approvato, a schiuma od altra sostanza adatta per l'estinzione di un incendio da combustibile liquido. Regola 12 Conservazione delle dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio Tutti gli oggetti di dotazione di un'imbarcazione di salvataggio, ad eccezione del gancio d'accosto, che deve rimanere libero e pronto per l'uso, devono essere convenientemente assicurati nell'interno dell'imbarcazione stessa. Le legature devono essere fatte in modo da assicurare la rizzatura degli oggetti di dotazione e tali da non ostacolare i ganci di attacco dei paranchi, ne' impedire il pronto imbarco nell'imbarcazione. Tutti gli oggetti di dotazione di un'imbarcazione di salvataggio devono essere il piu' possibile di peso e dimensioni ridotte e raggruppati in modo appropriato e compatto. Regola 13 Apparecchi radio portatili per imbarcazioni e zattere di salvataggio a) Tutte le navi, ad eccezione di quelle che hanno, per ciascun lato, un motoscafo di salvataggio munito di impianto radiotelegrafico rispondente alle prescrizioni della Regola 14 del capitolo IV devono avere un apparecchio radio portatile, per natanti di salvataggio, di tipo approvato rispondente alle prescrizioni della Regola 14 del presente capitolo e della Regola 13 del capitolo IV. Tale apparecchio deve essere sistemato nella sala nautica o altro posto adatto pronto ad essere messo in una qualsiasi imbarcazione di salvataggio in caso di emergenza. Tuttavia, sulle navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3.000 tonnellate sulle quali le imbarcazioni di salvataggio siano sistemate a mezza nave ed a poppa, l'apparecchio radio portatile deve essere tenuto in posto adatto in vicinanza di quelle imbarcazioni di salvataggio che sono le piu' lontane dal trasmettitore radiotelegrafico principale della nave. b) Nel caso di navi adibite a viaggi di durata tale che a parere dell'Amministrazione l'apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio non e' necessario, l'Amministrazione puo' permetterne la dispensa. Regola 14 Apparecchi radiotelegrafici e proiettori dei motoscafi di salvataggio a) i) Quando su una nave da passeggeri, adibita a viaggi internazionali che non siano viaggi internazionali brevi, su una nave-industria baleniera, su una nave adibita alla trasformazione e conservazione del pesce, o su una nave che trasporta il personale su di esse impiegato in tali industrie, il numero totale delle persone a bordo e' superiore a 199 ma inferiore a 1.500, uno almeno dei motoscafi di salvataggio prescritti dalla Regola 8 deve avere un apparecchio radiotelegrafico che soddisfi alle prescrizioni della presente Regola e della Regola 13 del capitolo IV; ii) quando il numero totale delle persone a bordo di tali navi e' uguale o superiore a 1.500, tale stazione radiotelegrafica deve essere sistemata in tutti i motoscafi di salvataggio che la nave deve avere in conformita' alle prescrizioni della Regola 8 di questo capitolo. b) L'apparecchio radiotelegrafico deve essere installato in una cabina sufficientemente grande per contenere sia l'apparecchio che l'operatore. c) La sistemazione deve essere tale che l'efficiente funzionamento del trasmettitore e del ricevitore non sia disturbato dal motore mentre funziona, tanto se la batteria e' sotto carica quanto se non lo e'. d) Le batterie della radio non devono essere usate per alimentare alcun dispositivo di accensione o messa in moto del motore. e) Il motore dei motoscafi di salvataggio deve avere una dinamo per la ricarica della batteria della radio e per altri servizi. f) Un proiettore deve essere sistemato su tutti i motoscafi dei quali, in conformita' alle prescrizioni del paragrafo e) della Regola 8 del presente capitolo, devono essere dotate tutte le navi da passeggeri e dei quali, in conformita' al paragrafo c) di detta Regola, devono avere tutte le navi-industrie baleniere, le navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce e le navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie. g) Il proiettore deve avere una lampada di almeno 80 Watt, un riflettore efficace ed una sorgente di energia che permetta di illuminare efficacemente un oggetto di colore chiaro che abbia una larghezza di circa 18 metri (60 piedi), ad una distanza di 180 metri (200 iarde), per una durata totale di 6 ore, e che possa funzionare ininterrottamente per almeno 3 ore. Regola 15 Zattere di salvataggio gonfiabili a) Una zattera di salvataggio gonfiabile deve essere costruita in modo tale che, quando completamente gonfiata e galleggiante con la tenda a posto, sia stabile in mare. b) La zattera deve essere costruita in modo tale che possa resistere, senza alcun danno alla sua struttura e alle sue dotazioni, se lanciata in mare da un'altezza di 18 metri (60 piedi). Se dovra' essere sistemata ad un'altezza superiore a 18 metri (60 piedi) dovra' essere di un modello che ha superato una prova di caduta da un'altezza almeno uguale a quella del punto ove e' sistemata. c) La zattera deve avere una tenda la quale deve assumere automaticamente la posizione dovuta quando la zattera e' gonfiata. Questa tenda deve essere atta a proteggere gli occupanti contro le intemperie e deve avere mezzi adatti per raccogliere l'acqua piovana. La parte superiore della tenda deve essere munita di una lampadina la cui luminosita' provenga da una cellula attivata dall'acqua di mare e una uguale lampadina deve anche trovarsi nell'interno della zattera. La tenda deve essere di colore molto visibile. d) La zattera deve essere dotata di una barbetta ed avere un cavetto a festoni saldamente fissato tutto intorno, all'esterno. Un cavetto deve essere anche fissato tutto intorno all'interno della zattera. e) La zattera deve poter essere rapidamente raddrizzata, da una sola persona, se si gonfia in posizione rovesciata. f) La zattera deve avere, per ciascuna apertura, un mezzo efficiente per permettere alle persone in acqua di salire a bordo. g) La zattera deve essere racchiusa in una valigia o altra custodia costruita in modo da poter resistere alle severe condizioni di usura che si incontrano in mare. La zattera racchiusa nella sua valigia o in altra custodia deve poter galleggiare. h) La galleggiabilita' della zattera deve essere realizzata in modo che, con una suddivisione della parte gonfiabile in un numero pari di compartimenti separati, la meta' dei quali deve essere capace di sostenere fuori acqua il numero di persone che la zattera stessa e' autorizzata a portare, oppure con altro mezzo egualmente efficace, vi sia un ragionevole margine di galleggiabilita' se la zattera e' danneggiata o solo parzialmente gonfiata. i) Il peso totale della zattera di salvataggio con la sua valigia od altra custodia e le sue dotazioni non deve essere superiore a 180 chilogrammi (400 libbre inglesi). j) Il numero delle persone che una zattera di salvataggio gonfiabile puo' essere autorizzato a portare deve essere uguale al: i) maggior numero intero ottenuto dividendo per 96 il volume misurato in decimetri cubi (o per 3,4 il volume misurato in piedi cubi), delle camere d'aria principali di galleggiabilita' quando gonfiate (che, per questo scopo, non devono comprendere ne' gli archi ne' le traverse se esistono), oppure al: ii) maggior numero ottenuto dividendo per 3.720 la superficie misurata in centimetri quadrati (o per 4 la superficie misurata in piedi quadrati) del pavimento della zattera quando gonfiato (che, per questo scopo, puo' includere anche la o le traverse se esistono). Sara' assunto il numero minore. k) Il pavimento della zattera deve essere impermeabile all'acqua e tale da poter essere sufficientemente isolato contro il freddo. l) La zattera deve essere gonfiata con un gas che non sia dannoso per le persone che la occupano e il gonfiamento deve aver luogo automaticamente o con lo strappo di un cavetto o con altro mezzo equivalente per semplicita' ed efficienza. Devono esservi dei mezzi adatti per permettere l'utilizzazione dei soffietti o delle pompe prescritti dalla Regola 17 del presente capitolo per mantenere la pressione. m) La zattera deve essere di costruzione e materiale approvati e deve essere costruita in modo da poter resistere alle intemperie galleggiando per 30 giorni, quali che siano le condizioni del mare. n) Nessuna zattera puo' essere approvata se ha una capacita', calcolata secondo il paragrafo j) della presente Regola, inferiore a 6 persone. Il numero massimo di persone, calcolato secondo tale paragrafo, per le quali una zattera gonfiabile puo' essere approvata, e' lasciato alla discrezione dell'Amministrazione, ma in nessun caso puo' superare 25. o) La zattera deve essere atta a funzionare in una gamma di temperature compresa fra meno 30° C e piu' 66° C (- 22° F e + 150° F). p) i) La zattera deve essere sistemata in maniera da potere essere utilizzata prontamente in caso di sinistro. La sua sistemazione deve permettergli di galleggiare, staccandosi dal proprio dispositivo di fissaggio, di autogonfiarsi di allontanarsi dalla nave in caso di naufragio; ii) se la zattera e' sistemata per mezzo di ritenute, queste devono essere munite di un dispositivo di sganciamento automatico di tipo idrostatico o di un tipo equivalente approvato dall'Amministrazione; iii) le zattere prescritte al paragrafo c) della Regola 35 del presente capitolo possono essere fissate saldamente. q) La zattera deve essere munita di dispositivi che le permettano di essere prontamente rimorchiata. Regola 16 Zattere di salvataggio rigido a) Una zattera di salvataggio rigida deve essere costruita in modo tale da poter essere lanciata in mare dal punto in cui e' sistemata senza alcun danno alla sua struttura e alle sue dotazioni. b) La coperta della zattera deve essere situata entro la parte della zattera che assicura protezione ai suoi occupanti. La superficie di detta coperta deve essere almeno di 0,372 metri quadrati (4 piedi quadrati) per persona che la zattera e' autorizzata a portare. La coperta deve essere costruita in modo da impedire, il piu' possibile, la penetrazione dell'acqua e deve effettivamente sostenere fuori acqua le persone trasportate. c) La zattera deve essere munita di una tenda o dispositivo equivalente, di colore molto visibile, atta a proteggere gli occupanti contro le intemperie, da qualunque lato la zattera galleggi. d) Le dotazioni della zattera devono essere sistemate in modo da essere prontamente utilizzabili da qualunque lato la zattera galleggi. e) Per le navi da passeggeri, il peso totale di una zattera rigida con le sue dotazioni non deve superare i 180 chilogrammi, (400 libbre inglesi). Le zattere delle navi da carico possono superare i 180 chilogrammi (400 libbre) di peso purche' sia possibile lanciarle in mare da tutti e due i lati della nave o siano provveduti dispositivi adatti per metterle in mare meccanicamente. f) La zattera deve essere sempre efficiente e stabile, sia che galleggi da un lato che dall'altro. g) La zattera deve avere casse d'aria, o dispositivi di galleggiabilita' equivalenti, corrispondenti ad almeno 96 decimetri cubi (3,4 piedi cubi) per ciascuna persona che e' autorizzata a trasportare, fissati il piu' vicino possibile ai lati della zattera stessa. h) La zattera deve essere dotata di una barbetta ad essa assicurata, e deve avere un cavetto a festoni saldamente fissato tutto intorno all'esterno. Un cavetto deve essere anche fissato tutto intorno all'interno della zattera. i) La zattera deve avere, per ciascuna apertura, un mezzo efficiente per permettere alle persone in acqua di salire a bordo. j) La zattera deve essere costruita in modo da non essere intaccata dagli idrocarburi. k) Un dispositivo galleggiante di illuminazione elettrica a pile deve essere attaccato alla zattera con una sagoletta. l) La zattera deve essere munita di dispositivi che le permettano di essere prontamente rimorchiata. m) Le zattere devono essere sistemate in modo da galleggiare liberamente nella eventualita' che la nave affondi. Regola 17 Dotazioni delle zattere di salvataggio gonfiabili e rigide a) La dotazione normale di ogni zattera di salvataggio deve essere la seguente: i) un anello (o ciambella) galleggiante di salvataggio, attaccato ad una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a metri 30 (100 piedi); ii) un coltello e una sassola per le zattere che sono autorizzate a portare non piu' di 12 persone; due coltelli e due sassole per le zattere che sono autorizzate a portare 13 o piu' persone; iii) due spugne; iv) due ancore galleggianti di cui una permanentemente attaccata alla zattera, e l'altra di riserva; v) due pagaie; vi) un corredo che comprenda quanto necessario per riparare le forature dei compartimenti che assicurano la galleggiabilita'; vii) una pompa d'aria per gonfiare o soffietti, a meno che la zattera di salvataggio non risponda alle disposizioni della Regola 16 del presente capitolo; viii) tre apriscatole; ix) un corredo farmaceutico di pronto soccorso di tipo approvato, contenuto in una cassetta stagna all'acqua; x) un recipiente (bicchiere) per bere graduato e inossidabile; ix) una torcia elettrica, stagna all'acqua, atta ad essere utilizzata per trasmettere segnali dell'alfabeto Morse, con una serie di pile di riserva e una lampadina di riserva contenute in un recipiente stagno all'acqua; xii) uno specchio per segnalazione diurna e un fischietto per segnalazioni; xiii) due segnali a paracadute di tipo approvato, capaci di produrre una luce rossa brillante a grande altezza; xiv) sei fuochi a mano di tipo approvato, che producano luce rossa brillante; xv) un assortimento di attrezzi per la pesca; xvi) una razione viveri, stabilita dall'Amministrazione, per ogni persona che la zattera e' autorizzata a portare; xvii) dei recipienti stagni all'acqua, contenenti un litro e mezzo (3 pinte) di acqua dolce per ogni persona che la zattera e' autorizzata a portare, di cui mezzo litro (una pinta) per persona puo' essere sostituito da un adatto apparecchio per la desalazione dell'acqua di mare capace di produrre un eguale quantitativo di acqua dolce; xviii) sei pastiglie contro il mal di mare per ciascuna persona che la zattera e' autorizzata a trasportare; xix) istruzioni sul modo di sopravvivere a bordo di una zattera; xx) una copia della tabella illustrata dei segnali di salvataggio, prescritti dalla Regola 16 del capitolo V. b) Nel caso di navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali brevi di durata tale che, nell'opinione dell'Amministrazione, il portare tutte le dotazioni specificate nel paragrafo a) sia considerato superfluo, l'Amministrazione puo' autorizzare che una o piu' zattere di salvataggio, rappresentanti almeno un sesto del numero totale delle zattere di salvataggio portate dalle navi stesse, siano munite delle dotazioni specificate dal comma i) al comma vii) incluso, comma xi) e comma xix) del paragrafo a) della presente Regola, ed abbiano la meta' delle dotazioni specificate dal comma i) al comma vii) incluso e dal comma xix) del detto paragrafo. Regola 18 Addestramento per l'uso delle zattere di salvataggio L'Amministrazione, per quanto sia possibile e ragionevole, deve prendere le misure necessarie per assicurare che gli equipaggi delle navi sulle quali sono sistemate delle zattere di salvataggio siano addestrati sulla loro messa in mare e sul loro uso. Regola 19 Imbarco nelle imbarcazioni di salvataggio e nelle zattere di salvataggio a) Adatte disposizioni devono essere prese per l'imbarco nelle imbarcazioni di salvataggio. Queste disposizioni comprendono: i) una scaletta a tarozzi per ciascuna coppia di gru, per permettere l'imbarco nelle imbarcazioni quando queste si trovano in acqua. Sulle navi da passeggeri, navi-industria baleniere, navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce e navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, l'Amministrazione puo' permettere che le scalette a tarozzi siano sostituite da dispositivi approvati a condizione che vi sia almeno una di tali scalette per ciascun lato della nave; ii) dispositivi per illuminare le imbarcazioni di salvataggio e le apparecchiature per la loro messa in mare sia durante la preparazione di tale operazione che durante l'operazione stessa, come pure per illuminare lo specchio d'acqua in cui vengono ammainate le imbarcazioni fino a quando la relativa manovra sia terminata; iii) dispositivi per avvertire i passeggeri e l'equipaggio che la nave sta per essere abbandonata; e iv) dispositivi che permettano di evitare qualsiasi scarico di acqua entro le imbarcazioni. b) Adatte disposizioni devono essere anche prese per l'imbarco nelle zattere di salvataggio. Queste disposizioni comprendono: i) un numero sufficiente di scalette a tarozzi per facilitare l'imbarco delle zattere di salvataggio quando queste si trovano in mare. Sulle navi da passeggeri, navi-industria baleniere, navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce e navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, l'Amministrazione puo' permettere la sostituzione di tali scalette, in tutto o in parte, con dei dispositivi approvati; ii) dispositivi per illuminare le zattere di salvataggio ed i mezzi approvati, quando previsti, per la loro messa in mare, sia durante la preparazione di tale operazione che durante l'operazione stessa, come pure per illuminare lo specchio d'acqua in cui vengono ammainate le zattere sino a quando la relativa manovra sia terminata; iii) dispositivi per illuminare i punti ove sono sistemate le zattere di salvataggio quando non sono previsti mezzi per la loro messa in mare; iv) dispositivi per avvertire i passeggeri e l'equipaggio che la nave sta per essere abbandonata; e v) dispositivi che permettano di evitare qualsiasi scarico di acqua entro le zattere di salvataggio nei punti in cui vengono messe in mare, siano esse o meno provvedute di mezzi approvati per la messa in acqua. Regola 20 Marcatura delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti a) Le dimensioni di un'imbarcazione di salvataggio ed il numero di persone che e' autorizzata a portare devono essere marcate su di essa in modo chiaro e permanente. Il nome della nave alla quale l'imbarcazione di salvataggio appartiene ed il suo porto di immatricolazione devono essere marcati su ciascun lato della prua dell'imbarcazione. b) Sugli apparecchi galleggianti deve essere marcato nello stesso modo il numero delle persone. c) Il numero delle persone deve essere marcato nello stesso modo sulle zattere di salvataggio gonfiabili nonche' sulla valigia o custodia nella quale la zattera gonfiabile e' contenuta. Ogni zattera di salvataggio gonfiabile deve anche portare un numero di serie ed il nome del fabbricante in modo da permettere la identificazione del proprietario della zattera stessa. d) Le zattere di salvataggio rigide devono essere marcate col nome e col porto di immatricolazione della nave a cui appartengono, come pure col numero di persone che sono autorizzate a portare. e) Su nessuna imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio o apparecchio galleggiante deve essere marcato un numero di persone superiore a quello ottenuto in applicazione delle Regole del presente capitolo. Regola 21 Salvagente anulari a) Un salvagente anulare deve soddisfare ai seguenti requisiti: i) essere di sughero massiccio o di altro materiale equivalente; ii) essere atto a galleggiare in acqua dolce per 24 ore tenendo sospeso un peso di ferro di almeno 14,5 chilogrammi (32 libbre inglesi); iii) non deve essere intaccabile dagli idrocarburi; iv) deve avere un colore molto visibile; v) deve portare marcato in lettere maiuscole il nome ed il porto di immatricolazione della nave alla quale appartiene. b) Sono proibiti i salvagente anulari riempiti di giunco, avanzi o ritagli di sughero, sughero granulato o qualsiasi altro materiale granulato sciolto o quelli la cui galleggiabilita' e' realizzata con camere d'aria che richiedono d'essere gonfiate. c) I salvagenti anulari costruiti con materia plastica o altra materia sintetica devono essere atti a mantenere le loro proprieta' di galleggiabilita' e durata a contatto con l'acqua di mare o con gli idrocarburi, come pure malgrado gli effetti delle variazioni di temperatura o dei cambiamenti di clima che si riscontrano nei viaggi in mare. d) I salvagente anulari devono essere guarniti, all'esterno, con una sagola a festoni solidamente fissata. Almeno due di questi salvagente anulari, uno per lato della nave, devono essere guarniti con una sagola di salvataggio galleggiante, lunga almeno 27,5 metri (15 braccia). e) Sulle navi da passeggeri non meno della meta' del numero totale del salvagente anulari, ed in ogni caso non meno di 6, e sulle navi da carico almeno la meta' del numero totale del salvagente anulari deve essere provvista di luci efficienti ad accensione automatica. f) Le luci ad accensione automatica prescritta dal paragrafo e) della presente Regola non devono spegnersi per effetto dell'acqua. Esse devono poter funzionare per non meno di 45 minuti ed avere una luminosita' non inferiore a due candele in tutte le direzioni dell'emisfero superiore. Tali luci devono essere tenute vicino al salvagente anulari ai quali appartengono, con il necessario mezzo di attacco. Le luci ad accensione automatica usate sulle navi cisterna devono essere di un tipo approvato a pile elettriche (*). g) Tutti i salvagente anulari devono essere sistemati in modo da essere prontamente accessibili alle persone a bordo ed almeno due del salvagente anulari, provvisti di luce ad accensione automatica in conformita' alle prescrizioni del paragrafo e) della presente Regola, devono essere anche provvisti di un efficiente segnale fumogeno ad attivazione automatica, capace di produrre un fumo di colore molto visibile per almeno 15 minuti, e devono potersi lanciare rapidamente in mare dal ponte di comando. h) I salvagente anulari devono essere sempre liberi per il loro rapido uso e non devono mai essere assicurati in modo permanente. (*) Le luci dovranno avere approssimativamente la portata luminosa qui appresso indicata nelle condizioni atmosferiche specificate. Coefficiente di Visibilita Portata luminosa trasmissione metereologica dei fuochi atmosferica (miglia marine) (miglia marine) 0,3 2,4 0,96 0,4 3,3 1,05 0,5 4,3 1,15 0,6 5,8 1,24 0,7 8,4 1,34 0,8 13,4 1,45 0,9 28,9 1,57 Regola 22 Cinture di salvataggio a) Tutte le navi devono avere per ogni persona a bordo una cintura di salvataggio di tipo approvato e, salvo che queste cinture non siano adattabili anche per bambini, devono avere inoltre un numero sufficiente di cinture di salvataggio per bambini. Le cinture di salvataggio devono portare chiaramente l'indicazione che sono state approvate dall'Amministrazione. b) Oltre le cinture di salvataggio prescritte dal paragrafo a), le navi da passeggeri devono avere cinture di salvataggio per il 5 per cento del numero totale di persone a bordo. Queste cinture di salvataggio devono essere situate in posizioni ben visibili sul ponte. c) Una cintura di salvataggio non puo' essere approvata se non presenta i seguenti requisiti: i) deve essere costruita a regola d'arte e con materiale adatto; ii) deve essere costruita in modo da eliminare, per quanto possibile, ogni rischio di essere indossata non correttamente e in modo che possa essere indossata indifferentemente da entrambi i lati; iii) deve essere capace di sollevare fuori dall'acqua la testa di una persona sfinita o svenuta e mantenerla al di sopra dell'acqua in piena sicurezza con il corpo inclinato all'indietro rispetto alla posizione verticale; iv) deve essere capace di far ruotare il corpo, a partire da qualsivoglia posizione, facendogli assumere una posizione di galleggiabilita' sicura con il corpo inclinato all'indietro rispetto alla posizione verticale; v) non deve essere intaccabile dagli idrocarburi; vi) deve avere un colore molto visibile; vii) deve essere munita di un fischietto, approvato, saldamente assicurato da una cordicella; viii) deve essere costruita in modo tale che la galleggiabilita' di funzionamento non diminuisca di oltre il 5 per cento, dopo una permanenza in acqua dolce di 24 ore. d) Una cintura di salvataggio, la cui galleggiabilita' dipenda da insufflazione, puo' essere permessa per uso degli equipaggi di tutte le navi ad eccezione delle navi da passeggeri e navi cisterna, purche': i) abbia due compartimenti gonfiabili separati; ii) possa essere gonfiata meccanicamente o a bocca; iii) soddisfi alle prescrizioni del paragrafo c) della presente Regola anche se uno solo dei compartimenti d'aria e' gonfiato. e) Le cinture di salvataggio devono essere sistemate in modo da essere prontamente accessibili e la loro posizione dev'essere chiaramente indicata. Regola 23 Apparecchi lanciasagole a) Tutte le navi devono essere munite di un apparecchio lanciasagole di tipo approvato. b) Tale apparecchio deve essere capace di lanciare una sagola a non meno di 230 metri (250 iarde) con precisione sufficiente e deve avere non meno di 4 proiettili e 4 sagole. Regola 24 Segnali di soccorso Tutte le navi devono avere, a soddisfazione dell'Amministrazione, dei mezzi adatti per effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni, compresi almeno dodici segnali a paracadute capaci di produrre una luce rossa brillante a grande altezza. Regola 25 Ruolo d'appello e norme in caso di emergenza a) Ogni persona dell'equipaggio deve avere una consegna particolare per i casi di emergenza. b) Il ruolo d'appello deve stabilire tutte le consegne particolari e indicare, in dettaglio, in quale punto la persona deve recarsi e le consegne che essa deve eseguire. c) Il ruolo d'appello di ogni nave da passeggeri deve essere redatto nella forma approvata dall'Amministrazione. d) Il ruolo d'appello deve essere redatto prima della partenza della nave. Copie di esso devono essere affisse nelle varie parti della nave ed in particolare nei locali dell'equipaggio. e) Il ruolo d'appello deve stabilire le consegne per i vari componenti dell'equipaggio per quanto concerne: i) la chiusura delle porte stagne, valvole, dispositivi di chiusura degli ombrinali, scarichi ceneri e porte tagliafuoco; ii) l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio (compreso l'apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio) e degli altri mezzi di salvataggio in genere; iii) la messa in mare delle imbarcazioni di salvataggio; iv) la preparazione generale degli altri mezzi di salvataggio; v) la riunione dei passeggeri; nonche' vi) l'estinzione dell'incendio, tenuto conto dei piani relativi alla lotta anti incendio. f) Il ruolo d'appello deve stabilire le consegne per i diversi componenti del personale del servizio camera nei riguardi dei passeggeri in caso di emergenza. Tali consegne devono comprendere: i) avvertire i passeggeri; ii) controllare che siano convenientemente vestiti e che indossino in modo appropriato la loro cintura di salvataggio; iii) radunare i passeggeri ai punti di riunione; iv) tenere l'ordine nei corridoi, nelle scale e, in generale, regolare quanto concerne il movimento dei passeggeri; e v) curare che una provvista di coperte sia sistemata nelle imbarcazioni. g) Nel numero delle informazioni date dal ruolo d'appello per l'estinzione dell'incendio conformemente al comma vi) del paragrafo e) della presente Regola dovranno figurare: i) l'effettivo delle squadre antincendio; ii) i compiti particolari riguardanti l'attivazione degli apparecchi e delle installazioni per la lotta contro l'incendio. b) Il ruolo d'appello deve prevedere dei segnali distinti per chiamare l'equipaggio ai propri posti per le imbarcazioni, per le zattere e per l'incendio e deve dare ogni particolare su tali segnali. Questi segnali devono essere fatti col fischio o con la sirena, e, ad eccezione delle navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali brevi e delle navi da carico di lunghezza inferiore a metri 45,7 (150 piedi), devono essere completati da altri segnali funzionanti elettricamente. Tutti questi segnali devono essere azionati dal ponte di comando. Regola 26 Esercitazioni di salvataggio a) i) Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per esercitazioni imbarcazioni ed incendio deve avere luogo, quando possibile, una volta la settimana. In ogni caso tali esercitazioni devono avere luogo prima che la nave lasci l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale che non sia un viaggio internazionale breve; ii) sulle navi da carico l'appello dell'equipaggio per esercitazioni imbarcazioni ed incendio deve avere luogo ad intervalli non superiori a un mese. Se pero' una nave parte da un porto ove sia stato sostituito piu' del 25 per cento dell'equipaggio, una esercitazione imbarcazione ed incendio deve avere luogo entro 24 ore dalla partenza; iii) in occasione delle esercitazioni mensili sulle navi da carico, devono essere controllate le dotazioni delle imbarcazioni per assicurarsi che siano al completo; iv) le date in cui hanno luogo le esercitazioni, cosi' come le relazioni sulle esercitazioni antincendio, devono essere annotate nel giornale di bordo prescritto dall'Amministrazione. Se in una qualsiasi settimana (per le navi da passeggeri) o mese (per le navi da carico) l'esercitazione non e' stata effettuata o e' stata effettuata solo parzialmente, deve essere fatta annotazione nel suddetto giornale delle condizioni e della natura di tale esercitazione parziale. Le relazioni sul controllo delle dotazioni delle imbarcazioni, sulle navi da carico, devono essere annotate nel giornale di bordo, ed in questo deve essere anche annotato quando le imbarcazioni di salvataggio sono state messe fuori e ammainate in acqua, in conformita' alle prescrizioni del paragrafo c) della presente Regola. b) Sulle navi da passeggeri, ad eccezione di quelle adibite a viaggi internazionali brevi, una esercitazione dei passeggeri deve essere fatta entro 24 ore dalla partenza. c) Gruppi diversi di imbarcazioni di salvataggio devono essere usati a turno nel corso di esercitazioni successive e messe fuori e, se possibile e ragionevole, ammainate in mare almeno una volta ogni 4 mesi. Le esercitazioni e le ispezioni devono essere fatte in modo che l'equipaggio comprenda pienamente e prenda pratica dei doveri che deve compiere, incluse le istruzioni sul maneggio e manovra delle zattere di salvataggio, quando vi sono. d) Il segnale di emergenza per richiamare i passeggeri ai luoghi di riunione deve essere costituito da una successione di sette o piu' squilli brevi di fischio o sirena seguito da uno lungo. Sulle navi da passeggeri, ad eccezione di quelle adibite a viaggi internazionali brevi, tale segnale deve essere integrato, in tutta la nave, da altri segnali azionati elettricamente dal ponte di comando. Il significato di tutti i segnali che interessano i passeggeri, con le precise istruzioni su cio' che essi devono fare in caso di emergenza, devono essere chiaramente indicati nelle lingue appropriate, in appositi avvisi affissi nelle loro cabine ed in punti ben visibili degli altri locali ad essi destinati. PARTE B. - PER LE SOLE NAVI DA PASSEGGERI Regola 27 Imbarcazioni di salvataggio, zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti a) Le navi da passeggeri devono avere due imbarcazioni sospese alle gru, una per ogni lato della nave, da usare in caso di emergenza. Tali imbarcazioni devono essere di tipo approvato e non devono superare la lunghezza di metri 8,5 (28 piedi). Esse possono essere calcolate ai fini dei paragrafi b) e c) della presente Regola, purche' soddisfino in pieno alle prescrizioni stabilite dal presente capitolo per le imbarcazioni di salvataggio, e calcolate inoltre ai fini della Regola 8 purche' soddisfino in pieno anche alle prescrizioni della Regola 9 e, quando e' il caso, a quelle della Regola 14 del presente capitolo. Esse devono essere tenute pronte per l'uso immediato quando la nave e' in navigazione. Sulle navi in cui le prescrizioni del paragrafo h) della Regola 29 sono soddisfatte a mezzo di dispositivi fissati ai fianchi delle imbarcazioni di salvataggio, non e' necessario che tali dispositivi siano fissati alle due imbarcazioni sistemate per soddisfare alle prescrizioni della presente Regola. b) Le navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali che non sono viaggi internazionali brevi devono avere: i) imbarcazioni di salvataggio da ciascun lato della nave, di capacita' totale sufficiente ad accogliere la meta' del numero totale delle persone a bordo. L'Amministrazione puo' permettere la sostituzione di imbarcazioni di salvataggio con zattere della stessa capacita' complessiva, purche' il numero delle imbarcazioni di salvataggio, da ciascun lato della nave, non sia mai inferiore a quello sufficiente ad accogliere il 37,5 per cento di tutte le persone a bordo; ii) zattere di salvataggio di capacita' totale sufficiente ad accogliere il 25 per cento del numero totale delle persone a bordo. Ci devono essere, inoltre, apparecchi galleggianti per il 3 per cento di tale numero. Le navi con un fattore di compartimentazione uguale o inferiore a 0,33 sono autorizzate a portare apparecchi galleggianti per il 25 per cento del numero totale delle persone a bordo, in luogo delle zattere di salvataggio per il 25 per cento e degli apparecchi galleggianti per il 3 per cento di tale numero. c) i) Una nave da passeggeri adibita a viaggi internazionali brevi deve essere dotata di un numero di coppie di gru, in relazione alla sua lunghezza, come stabilito nella colonna A della tabella della Regola 28 del presente capitolo. A ciascuna coppia di gru deve essere sospesa una imbarcazione di salvataggio, e queste imbarcazioni devono avere almeno la capacita' minima stabilita nella colonna C della Tabella predetta, o la capacita' necessaria per accogliere tutte le persone a bordo, se quest'ultima e' inferiore. Quando a parere dell'Amministrazione non e' possibile o ragionevole sistemare su una nave, adibita a viaggi internazionali brevi, il numero di coppie di gru stabilite nella colonna A della tabella della Regola 28 del presente capitolo, l'Amministrazione puo' autorizzare, in circostanze eccezionali, un minor numero di coppie di gru, a condizione che questo numero non sia mai inferiore al numero minimo stabilito nella colonna B della tabella, e che la capacita' totale delle imbarcazioni di salvataggio sulla nave sia almeno uguale alla capacita' minima stabilita nella colonna C o alla capacita' necessaria per accogliere tutte le persone a bordo, se quest'ultima e' inferiore; ii) se le imbarcazioni di salvataggio cosi' previste non sono sufficienti ad accogliere tutte le persone a bordo, la nave deve avere un numero addizionale di imbarcazioni di salvataggio sospese a gru, o di zattere di salvataggio, in modo che la capacita' totale delle imbarcazioni e zattere di salvataggio sia sufficiente per accogliere tutte le persone a bordo; iii) nonostante le disposizioni del comma ii) del presente paragrafo, su una nave adibita a viaggi internazionali brevi, il numero delle persone trasportate non deve superare la capacita' totale delle imbarcazioni di salvataggio prevista in conformita' alle prescrizioni dei commi i) e ii) del presente paragrafo, a meno che l'Amministrazione consideri che cio' e' reso necessario dal volume del traffico, ma in questo caso la nave deve soddisfare alle prescrizioni del paragrafo d) della Regola 1 del capitolo II-1; iv) quando, conformemente alle prescrizioni del comma iii) del presente paragrafo, l'Amministrazione autorizza il trasporto di un numero di persone superiore alla capacita' delle imbarcazioni di salvataggio ed e' convinta che non e' possibile, per quella nave, sistemare delle zattere di salvataggio in conformita' alle prescrizioni del comma ii) del presente paragrafo, essa puo' permettere una riduzione del numero delle imbarcazioni di salvataggio, a condizione che: 1) nel caso di navi di lunghezza uguale o superiore a 58 metri (190 piedi) il numero delle imbarcazioni di salvataggio non sia mai inferiore a quattro, sistemate due per ciascun lato della nave, e, nel caso di navi di lunghezza inferiore a metri 58 (190 piedi), non sia mai inferiore a due, sistemate una per ciascun lato della nave; e che 2) il numero delle imbarcazioni di salvataggio e zattere di salvataggio sia sempre sufficiente per accogliere tutte le persone che la nave e' autorizzata a trasportare; v) le navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali brevi devono avere, oltre alle imbarcazioni di salvataggio o zattere di salvataggio previste in conformita' del presente paragrafo, zattere sufficienti ad accogliere il 10 per cento del numero totale di persone che possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio di cui la nave e' provvista; vi) e navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali brevi devono anche aver apparecchi galleggianti per almeno il 5 per cento del numero totale delle persone che sono autorizzate a trasportare; vii) l'Amministrazione puo' permettere a navi singole o classi di navi, in possesso di certificati per viaggi internazionali brevi, di effettuare viaggi oltre 600 miglia, ma non oltre 1.200 miglia, purche' tali navi soddisfino alle prescrizioni del paragrafo d) della Regola i del capitolo II-1, abbiano a bordo imbarcazioni di salvataggio sufficienti per almeno il 75 per cento delle persone a bordo, e soddisfino anche alle prescrizioni del presente paragrafo. Regola 28 Tabella delle gru e capacita' delle imbarcazioni di salvataggio per navi adibite a viaggi internazionali brevi La seguente tabella stabilisce, in relazione alla lunghezza della nave: A) il numero minimo di coppie di gru da installarsi su una nave adibita a viaggi internazionali brevi, a ciascuna delle quali deve essere sospesa una imbarcazione di salvataggio, conformemente alla Regola 27 del presente capitolo; B) il numero ridotto di coppie di gru che eccezionalmente puo' essere ammesso su una nave adibita a viaggi internazionali brevi, conformemente alla Regola 27 del presente capitolo; e C) la capacita' minima richiesta per le imbarcazioni di salvataggio di una nave adibita a viaggi internazionali brevi. Parte di provvedimento in formato grafico Regola 29 Sistemazione e manovra delle imbarcazioni di salvataggio, zattere di salvataggio ed apparecchi galleggianti a) Le imbarcazioni di salvataggio e le zattere di salvataggio devono essere sistemate a soddisfazione dell'Amministrazione, in modo che: i) possano essere messe tutte in mare nel piu' breve tempo possibile e in non piu' di 30 minuti; ii) non impediscano in alcun modo la manovra rapida di qualsiasi altra imbarcazione, zattera o apparecchio galleggiante o il raggrupparsi delle persone a bordo ai punti di imbarco o il loro imbarco; iii) le imbarcazioni di salvataggio, e le zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi di tipo approvato per la messa in mare, devono potersi mettere in mare a completo carico, con tutte le persone e dotazioni, anche in sfavorevoli condizioni di assetto e con 15 gradi di sbandamento da un lato o dall'altro; e iv) le zattere di salvataggio per le quali non sono prescritti dispositivi di tipo approvato per la messa in mare, e gli apparecchi galleggianti, debbono potersi mettere in mare anche in sfavorevoli condizioni di assetto e con 15 gradi di sbandamento da un lato o dall'altro. b) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere sospese a una coppia separata di gru. c) Le imbarcazioni di salvataggio possono essere sistemate su piu' di un ponte purche' siano prese adatte disposizioni per evitare che le imbarcazioni di salvataggio di un ponte inferiore siano ostacolate da quelle collocate su un ponte superiore. d) Le imbarcazioni di salvataggio, e le zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi di tipo approvato per la messa in mare, non devono essere collocate ai masconi della nave. Esse devono essere sistemate in posizione tale da poterle ammainare con sicurezza, tenendo presente in modo particolare la distanza dall'elica e la sagomatura della parte poppiera dello scafo. e) Le gru devono essere di tipo approvato e sistemate convenientemente a soddisfazione dell'Amministrazione. Esse devono essere disposte su uno o piu' ponti in modo che le imbarcazioni di salvataggio sistemate sotto di esse possano essere sicuramente messe in mare senza venire ostacolate dalla manovra di altre gru. f) Le gru devono essere: i) del tipo abbattibile o a gravita' per la manovra di imbarcazioni di salvataggio di peso non superiore a 2.300 chilogrammi (2 e 1/4 tonnellate inglesi) nelle loro condizioni di messa in mare senza passeggeri; ii) del tipo a gravita' per la manovra di imbarcazioni di salvataggio di peso superiore a 2.300 chilogrammi (2 e 1/4 tonnellate inglesi) nelle loro condizioni di messa in mare senza passeggeri. g) Le gru, i tiranti dei paranchi, i bozzelli e tutti gli altri meccanismi devono essere di robustezza tale che le imbarcazioni di salvataggio possano essere messe fuori e ammainate dal personale addetto alla loro manovra sicuramente, a completo carico, con tutte le persone e dotazioni, con nave sbandata di 15 gradi da un lato o dall'altro e con 10 gradi d'angolo di assetto. h) Scivoli od altri adatti dispositivi devono essere provveduti per facilitare la messa in mare delle imbarcazioni di salvataggio con uno sbandamento trasversale di 15 gradi. i) Vi devono essere mezzi adatti per fare accostare le imbarcazioni di salvataggio ai fianchi della nave e mantenerle accostate per permettere, in modo sicuro, l'imbarco delle persone. j) Le imbarcazioni di salvataggio e le imbarcazioni di emergenza richieste dalla Regola 27 del presente capitolo devono avere i tiranti dei paranchi in cavo metallico e verricelli di tipo approvato. I verricelli delle imbarcazioni di emergenza devono essere capaci di recuperare rapidamente tali imbarcazioni. Eccezionalmente, l'Amministrazione puo' permettere la sistemazione di tiranti dei paranchi in cavo di manilla o di altro materiale approvato, con o senza verricelli (ad eccezione delle imbarcazioni di emergenza che devono essere servite da verricelli che permettano il loro rapido recupero), quando essa consideri adeguati i tiranti in cavo di manilla o di altro materiale approvato. k) Alla draglia di collegamento delle gru devono essere fissati almeno due penzoli di salvataggio, ed i tiranti dei paranchi ed i penzoli di salvataggio devono essere di lunghezza sufficiente a raggiungere l'acqua anche quando la nave e' alla minima immersione di navigazione ed e' sbandata di 15 gradi da uno o dall'altro lato. I bozzelli inferiori dei paranchi devono avere un anello adatto o una lunga maglia per incocciarli ai ganci di sospendita dell'imbarcazione, a meno che non sia installato un sistema di sganciamento di tipo approvato. l) Se vi sono dei dispositivi a energia meccanica per il ricupero delle imbarcazioni di salvataggio, vi devono essere anche degli efficienti dispositivi a mano. Se le imbarcazioni di salvataggio sono ricuperate, a mezzo dei paranchi, con energia meccanica, vi devono essere dei dispositivi di sicurezza che interrompano automaticamente la energia meccanica prima che le gru urtino contro gli arresti di fine corsa per impedire uno sforzo eccessivo ai cavi di metallo dei paranchi e alle gru stesse. m) Le imbarcazioni di salvataggio sospese alle gru devono avere i paranchi pronti all'uso e devono essere presi provvedimenti per poter liberare rapidamente, non pero' necessariamente con simultaneita', le imbarcazioni dai paranchi. I punti di attacco delle imbarcazioni di salvataggio ai paranchi devono essere di altezza tale, sopra il bordo, da assicurare che le imbarcazioni siano stabili quando vengono ammainate. n) i) Le navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali che non sono viaggi internazionali brevi, e che hanno imbarcazioni di salvataggio e zattere di salvataggio in conformita' alle prescrizioni del comma i) del paragrafo b) della Regola 27 del presente capitolo, devono avere dei dispositivi di tipo approvato per la messa in mare del numero di zattere di salvataggio che, unitamente alle imbarcazioni di salvataggio, devono, in conformita' a tale comma, poter accogliere tutte le persone a bordo. Tali dispositivi devono essere in numero sufficiente, a parere dell'Amministrazione, a permettere la messa in mare di dette zattere, con tutte le persone che sono autorizzate ad accogliere, in non piu' di 30 minuti in condizioni di tempo favorevoli, e devono, per quanto possibile, essere distribuiti egualmente su ciascun lato della nave. In ogni caso, non deve mai esservi meno di uno di tali dispositivi per ciascun lato della nave. Non e' comunque necessario che tali dispositivi esistano anche per le zattere di salvataggio addizionali prescritte, per il 23 per cento di tutte le persone a bordo, dal comma ii) del paragrafo b) della Regola 27 del presente capitolo, ma quando uno di questi dispositivi esiste a bordo, tutte le zattere di salvataggio portate in conformita' a tale comma devono essere di tipo che permetta di poterle mettere in mare con tale dispositivo; ii) per le navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali brevi il numero dei dispositivi di tipo approvato che deve essere sistemato a bordo per la messa in mare delle zattere di salvataggio servito da ciascuno di tali dispositivi non deve essere superiore al numero delle zattere che, a parere dell'Amministrazione, possono essere messe in mare, con tutte le persone che sono autorizzate ad accogliere, in non piu' di 30 minuti in condizioni di tempo favorevoli. Regola 30 Illuminazioni dei ponti, delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio, ecc. a) Un sistema di illuminazione elettrica, od altro sistema equivalente, sufficiente per soddisfare le esigenze della sicurezza, deve essere installato in tutte le parti di una nave da passeggeri e particolarmente sopra i ponti sui quali sono sistemate le imbarcazioni di salvataggio e le zattere di salvataggio. La sorgente autonoma di energia elettrica di emergenza prescritta dalla Regola 25 del capitolo II-1 deve essere capace di alimentare, quando necessario, questo sistema di illuminazione prescritta dai commi ii) del paragrafo a), ii), e iii) del paragrafo b) della Regola 19 del presente capitolo. b) L'uscita da ogni compartimento principale occupato dai passeggeri o dall'equipaggio deve essere illuminata continuamente con una lampada di emergenza. L'alimentazione di queste lampade di emergenza deve poter essere fornita dalla sorgente autonoma di energia elettrica d'emergenza indicata nel paragrafo a) della presente Regola nel caso che venga a mancare quella dell'impianto elettrogeno principale della nave. Regola 31 Personale per le imbarcazioni e zattere di salvataggio a) Un ufficiale di coperta o un marittimo abilitato deve essere posto al comando di ogni imbarcazione di salvataggio, e deve essere designato anche un supplente. La persona al comando deve avere la lista dell'equipaggio dell'imbarcazione di salvataggio e deve assicurarsi che le persone ai suoi ordini conoscano i diversi incarichi loro assegnati. b) Ad ogni motoscafo di salvataggio deve essere assegnata una persona capace di condurre il motore. c) Ad ogni imbarcazione di salvataggio dotata di apparecchio radiotelegrafico e di proiettore deve essere assegnata una persona capace di far funzionare tali apparecchi. d) Ad ogni zattera di salvataggio deve essere assegnata una persona pratica del suo maneggio e manovra, ad eccezione di quelle delle navi adibite a viaggi internazionali brevi quando l'Amministrazione ritiene che cio' non e' possibile. Regola 32 Marittimi abilitati a) Su tutte le navi da passeggeri vi deve essere, per ciascuna imbarcazione di salvataggio messa a bordo conformemente alle prescrizioni del presente capitolo, un numero di marittimi abilitati non minore di quello previsto dalla seguente tabella: Numero minimo CAPACITA MASSIMA PRESCRITTA dei marittimi PER IMBARCAZIONE abilitati Meno di 41 persone.......................... 2 Da 41 a 61 persone.......................... 3 Da 62 a 85 persone.......................... 4 Oltre 85 persone............................ 5 b) La designazione dei marittimi abilitati per ciascuna imbarcazione di salvataggio e' lasciata alla discrezione del comandante. c) Il certificato di idoneita' per marittimo abilitato deve essere rilasciato con l'autorizzazione dell'Amministrazione. Per ottenere questo certificato il candidato deve provare che e' stato istruito in tutte le operazioni inerenti alla messa in mare delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio, nonche' all'uso dei remi e dei mezzi di propulsione meccanica; di possedere la conoscenza pratica della manovra delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio e, inoltre, di essere capace di comprendere e di eseguire gli ordini relativi a tutti i mezzi di salvataggio in genere. Regola 33 Apparecchi galleggianti a) Nessun tipo di apparecchio galleggiante puo' essere approvato se non soddisfa alle seguenti condizioni: i) deve avere dimensioni e robustezza tali da poter essere lanciato in mare dal punto in cui e' sistemato senza subire danni; ii) non deve avere piu' di 180 chilogrammi di peso (400 libbre inglesi), a meno che non siano installati adatti dispositivi, a soddisfazione dell'Amministrazione, tali da permettere la messa in mare senza sollevarlo a braccia; iii) deve essere di materiale e costruzione approvati; iv) deve essere utilizzabile e stabile, qualunque sia la faccia con cui galleggia; v) le casse d'aria o equivalenti dispositivi di insommergibilita' devono essere fissati il piu' vicino possibile ai lati dell'apparecchio e tale insommergibilita' non deve dipendere da insufflazione; vi) deve esser munito di una barbetta ed avere un cavetto a festoni solidamente attaccato attorno al lato esterno. b) Il numero delle persone per cui un apparecchio galleggiante e' autorizzato deve essere il minore dei due numeri ottenuti come segue: i) dividendo per 14,5 il numero di chilogrammi (o per 32 il numero di libbre inglesi) di ferro che e' capace di sostenere in acqua dolce; oppure ii) il perimetro dell'apparecchio, espresso in millimetri, per 305. Regola 34 Numero di salvagente anulari Il numero minimo di salvagente anulari di cui deve essere munita una nave da passeggeri e' dato dalla seguente tabella: LUNGHEZZA DELLA NAVE Numero minimo in metri in piedi dei salvagenti anulari meno di 61 meno di 200 8 61 e meno di 122 200 e meno di 400 12 122 e meno di 183 400 e meno di 600 18 183 e meno di 244 600 e meno di 800 24 244 e piu' 800 e piu' 30 PARTE C. - PER LE SOLE NAVI DA CARICO Regola 35 Numero e capacita' delle imbarcazioni di salvataggio e zattere di salvataggio a) i) Tutte le navi da carico ad eccezione delle navi-industria baleniere o adibite alla trasformazione e conservazione del pesce e le navi che trasportano personale impiegato in tali industrie devono avere ad ogni lato imbarcazioni di salvataggio di capacita' totale sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo; devono inoltre avere a bordo delle zattere di salvataggio sufficienti ad accogliere la meta' del numero totale di queste persone. Tuttavia, nel caso che tali navi da carico siano adibite a viaggi internazionali tra Paesi vicini, l'Amministrazione, se e' convinta che le condizioni del viaggio siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'obbligatorieta' delle zattere di salvataggio menzionate al paragrafo precedente, puo' esentare da questo obbligo navi singole o categorie di navi; ii) 1) con riserva delle disposizioni del sotto comma 2) del presente comma, tutte le navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3.000 tonnellate devono avere a bordo almeno quattro imbarcazioni di salvataggio delle quali due a poppa e due al centro della nave, ad eccezione delle navi cisterna sprovviste di sovrastrutture centrali, sulle quali tutte le imbarcazioni devono essere sistemate nella parte poppiera; 2) sulle navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3.000 tonnellate che sono sprovviste di sovrastrutture centrali, l'Amministrazione puo' autorizzare l'installazione di due sole imbarcazioni di salvataggio a condizione che: aa) sia sistemata una imbarcazione di salvataggio su ciascun lato della nave, a poppa; bb) ciascuna di queste imbarcazioni non superi i metri 8,50 (28 piedi) di lunghezza; cc) ciascuna di queste imbarcazioni sia sistemata il piu' a proravia possibile, in maniera tale che la parte poppiera della stessa si trovi a proravia dell'elica, a una distanza uguale ad una volta e mezza la lunghezza dell'imbarcazione; dd) ciascuna di queste imbarcazioni sia sistemata il piu' prudentemente possibile vicina al livello del mare. b) i) Le navi-industria baleniere, le navi adibite alla trasformazione e conservazione del pesce e le navi che trasportano le persone su di esse impiegate in tali industrie devono avere: 1) imbarcazioni di salvataggio, da ciascun lato, di capacita' complessiva sufficiente per la meta' del numero totale delle persone a bordo. L'Amministrazione puo' tuttavia permettere la sostituzione di imbarcazioni di salvataggio con zattere di salvataggio della stessa capacita' complessiva purche' il numero delle imbarcazioni di salvataggio, per ciascun lato della nave, non sia inferiore a quello sufficiente ad accogliere il 37,5 per cento di tutte le persone a bordo; 2) zattere di salvataggio di capacita' totale sufficiente per accogliere la meta' di tutte le persone a bordo. Se sulle navi adibite alla trasformazione e conservazione del pesce non e' praticamente possibile sistemare imbarcazioni di salvataggio che soddisfino pienamente alle prescrizioni del presente capitolo, queste navi possono essere autorizzate dall'Amministrazione a sistemare altri tipi di imbarcazioni, purche' siano di capacita' non inferiore a quella prescritta dalla presente Regola, ed abbiano almeno galleggiabilita' dotazionali uguali a quelle che il presente capitolo prescrive per le imbarcazioni di salvataggio; ii) le navi impiegate come navi-industria baleniere, navi adibite alla trasformazione e conservazione del pesce e le navi che trasportano le persone su di esse impiegate in tali industrie, devono avere due imbarcazioni - una per ciascun lato - da usare in caso di emergenza. Tali imbarcazioni devono essere di un tipo approvato e non devono superare la lunghezza di metri 8,5 (28 piedi). Esse possono essere computate ai fini del presente paragrafo purche' soddisfino in pieno alle prescrizioni stabilite dal presente capitolo per le imbarcazioni di salvataggio, e anche ai fini della Regola 8, purche' soddisfino anche alle prescrizioni della Regola 9 e, quando e' il caso, a quelle della Regola 14 del presente capitolo. Esse devono essere tenute pronte per l'uso immediato quando la nave e' in navigazione. Sulle navi in cui le prescrizioni del paragrafo g) della Regola 36 del presente capitolo sono soddisfatte a mezzo di dispositivi fissati ai fianchi delle imbarcazioni di salvataggio, non e' necessario che tali dispositivi siano fissati alle due imbarcazioni sistemate per soddisfare alle prescrizioni della presente Regola. c) Tutte le navi da carico di una lunghezza uguale o superiore a 150 metri (492 piedi) che sono sprovviste di sovrastrutture centrali, devono avere a bordo, oltre a quanto previsto al comma i) del paragrafo a) della presente Regola, una zattera di salvataggio che possa trasportare almeno 6 persone, sistemata il piu' a proravia possibile. Regola 36 Gru e dispositivi per la messa in mare a) Sulle navi da carico le imbarcazioni di salvataggio e le zattere di salvataggio devono essere sistemate a soddisfazione dell'Amministrazione. b) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere sospese a una coppia separata di gru. c) Le imbarcazioni di salvataggio e le zattere di salvataggio per le quali sono previsti dispositivi di tipo approvato per la messa in mare, devono essere sistemate di preferenza il piu' vicino possibile agli alloggi e ai locali di servizio. Devono essere sistemate in modo da poter essere calate in mare con sicurezza, tenendo presente la distanza dall'elica e la sagomatura della parte poppiera dello scafo, cercando che possano ammainarsi lungo la parte verticale dei fianchi della nave. Se invece sono sistemate nella parte anteriore, esse devono essere disposte dietro la paratia di collisione, in un posto che dia garanzie di sicurezza, e a questo riguardo l'Amministrazione dovra' prestare una particolare attenzione alla resistenza delle gru. d) Le gru devono essere di un tipo approvato e disposte convenientemente a soddisfazione dell'Amministrazione. e) Sulle navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate, navi impiegate come navi-industria baleniere, navi adibite alla trasformazione e conservazione del pesce e navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, tutte le gru devono essere del tipo a gravita'. Sulle altre navi le gru devono essere: i) del tipo abbattibile o a gravita' per la manovra di imbarcazioni di salvataggio di peso non superiore a 2.300 chilogrammi (2 e 1/4 tonnellate inglesi) nelle loro condizioni di messa in mare senza passeggeri; ii) del tipo a gravita' per la manovra di imbarcazioni di salvataggio di peso superiore a 2.300 chilogrammi (2 e 1/4 tonnellate inglesi) nelle loro condizioni di messa in mare senza passeggeri. f) Le gru, i tiranti dei paranchi, i bozzelli e tutti gli altri meccanismi devono essere di robustezza tale che le imbarcazioni di salvataggio possano essere messe fuori e ammainate dal personale addetto alla loro manovra sicuramente, a completo carico, con tutte le persone e dotazioni, con nave sbandata di 15 gradi da un lato o dall'altro e con 10 gradi di angolo di assetto. g) Scivoli od altri adatti dispositivi devono essere provveduti per facilitare la messa in mare delle imbarcazioni di salvataggio con uno sbandamento di 15 gradi. h) Vi devono essere mezzi adatti per fare accostare le imbarcazioni di salvataggio ai fianchi della nave e mantenerle accostate per permettere, in modo sicuro, l'imbarco delle persone. i) Le imbarcazioni di salvataggio e le imbarcazioni di emergenza previste dal comma ii) del paragrafo b) della Regola 35 del presente capitolo devono avere i tiranti dei paranchi in cavo metallico e verricelli di tipo approvato. I verricelli delle imbarcazioni di emergenza devono essere capaci di recuperare rapidamente tali imbarcazioni. Eccezionalmente, l'Amministrazione puo' permettere la sistemazione di tiranti dei paranchi in cavo di manilla o di altro materiale approvato con o senza verricelli (ad eccezione delle imbarcazioni di emergenza che devono essere servite da verricelli che permettano il loro rapido recupero), quando essa consideri adeguati i tiranti in cavo di manilla o di altro materiale approvato. j) Alla draglia di collegamento delle gru devono essere fissati almeno due penzoli di salvataggio, ed i tiranti dei paranchi ed i penzoli di salvataggio devono essere di lunghezza sufficiente a raggiungere l'acqua anche quando la nave e' alla minima immersione di navigazione ed e' sbandata di 15 gradi da uno o dall'altro lato. I bozzelli inferiori dei paranchi devono avere un anello adatto o una lunga maglia per incocciarli ai ganci di sospendita dell'imbarcazione, a meno che non sia installato un dispositivo di sganciamento di tipo approvato. k) Se vi sono dei dispositivi a energia meccanica per il ricupero delle imbarcazioni di salvataggio, vi devono anche essere degli efficienti dispositivi amano. Se le imbarcazioni di salvataggio sono ricuperate, a mezzo dei paranchi, con energia meccanica, ci devono essere dei dispositivi di sicurezza che interrompano automaticamente l'energia meccanica prima che le gru urtino contro gli arresti di fine corsa per impedire uno sforzo eccessivo ai cavi di metallo dei paranchi e alle gru stesse. l) Le imbarcazioni di salvataggio fissate alle gru devono avere i paranchi pronti all'uso e devono essere presi provvedimenti per poter liberare rapidamente, non pero' necessariamente con simultaneita', le imbarcazioni dai paranchi. I punti di attacco delle imbarcazioni di salvataggio ai paranchi devono essere di altezza tale, sopra il bordo, da assicurare che le imbarcazioni siano stabili quando vengono ammainate. m) Le navi-industria baleniere, le navi adibite alla trasformazione e conservazione del pesce e le navi che trasportano le persone su di esse impiegate in tali industrie, che hanno imbarcazioni di salvataggio e zattere di salvataggio in conformita' alle prescrizioni del comma i) 2) del paragrafo b) della Regola 35, non e' necessario che siano provvedute di dispositivi di tipo approvato per la messa in mare delle zattere di salvataggio, ma tali dispositivi devono esservi, in numero sufficiente a giudizio dell'Amministrazione, per permettere che le zattere di salvataggio portate in conformita' al comma i) 1) di tale paragrafo siano messe in mare, con tutte le persone che sono autorizzate ad accogliere, in non piu' di 30 minuti in condizioni di tempo favorevoli. Tali dispositivi di tipo approvato per la messa in mare devono, per quanto possibile, essere distribuiti egualmente su ciascun lato della nave. Tutte le zattere di salvataggio portate da navi per le quali e' prescritto un dispositivo di tipo approvato per la messa in mare, devono essere di tipo che permetta di metterle in mare con tale dispositivo. Regola 37 Numero del salvagente anulari Devono esservi a bordo almeno otto salvagente anulari di tipo che soddisfi alle prescrizioni della Regola 21 del presente capitolo. Regola 38 Illuminazione di emergenza La illuminazione prescritta dal comma ii) del paragrafo a), ii) e iii) del paragrafo b) della Regola 19 del presente capitolo, deve poter essere fornita per almeno tre ore dalla sorgente elettrica di emergenza prescritta dalla Regola 26 del capitolo VII-1. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate l'Amministrazione deve assicurarsi che la illuminazione dei corridoi, scale e uscite sia tale da rendere facile l'accesso di tutte le persone a bordo ai punti di messa in mare e di sistemazione delle imbarcazioni di salvataggio e delle zattere di salvataggio.