(Allegato-Capitolo III)
                            CAPITOLO III 
 
                     MEZZI DI SALVATAGGIO, ECC. 
 
 
                              Regola 1 
                            Applicazione 
 
  a) Il presente capitolo, salvo espresse disposizioni contrarie,  si
applica alle navi nuove adibite a viaggi internazionali, come segue: 
    Parte A. - Navi da passeggeri e navi da carico; 
    Parte B. - Navi da passeggeri; 
    Parte C. - Navi da carico. 
  b) Nel caso di navi esistenti adibite a viaggi  internazionali,  la
cui chiglia e' stata impostata, o la cui costruzione  si  trovava  ad
uno stato equivalente alla data e  dopo  l'entrata  in  vigore  della
Convenzione internazionale del 1960 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, vanno applicate le disposizioni del  capitolo  III  di
questa Convenzione relativa alle navi nuove, quali sono  definite  in
questa Convenzione. 
  c) Nel caso di navi esistenti adibite a viaggi  internazionali,  la
cui chiglia e' stata impostata, o la cui costruzione  si  trovava  ad
uno stadio equivalente prima della data di entrata  in  vigore  della
Convenzione internazionale del 1960 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare e che  non  soddisfino  ancora  alle  prescrizioni  del
capitolo III di questa Convenzione,  relativa  alle  navi  nuove,  le
disposizioni da  prendere  per  ogni  nave  devono  essere  stabilite
dall'Amministrazione in modo da ottenere, per quanto sia  praticabile
e ragionevole ed al piu' presto possibile, l'applicazione piu' estesa
possibile delle prescrizioni del capitolo III di questa  Convenzione.
Tuttavia, la disposizione  della  seconda  parte  del  comma  i)  del
paragrafo b) della Regola 27 del presente capitolo  si  applica  alle
navi esistenti previste nel presente paragrafo soltanto nei  seguenti
casi: 
    i) se sono soddisfatte le disposizioni delle Regole 4, 8, 14,  18
e 19 e quelle dei paragrafi a) e b)  della  Regola  27  del  presente
capitolo; 
    ii) se le zattere di  salvataggio  portate  in  conformita'  alle
disposizioni  del  paragrafo  b)  della  Regola  27   soddisfano   le
prescrizioni della Regola 15 o della Regola 16, e quella della Regola
17 del presente capitolo; e 
    iii) a condizione che il numero totale delle persone a bordo  non
venga   aumentato   in   conseguenza   dell'applicazione   di    tale
disposizione, a meno che la  nave  sia  pienamente  rispondente  alle
disposizioni: 
      1) della parte B del capitolo II-1; 
      2) della Regola 21 a) iii) e iv) o della Regola 48 a) iii)  del
capitolo II-2, nella misura in cui siano applicabili; 
      3) della Regola 29 a), b), c) ed f) del presente capitolo. 
 
                  PARTE A. - DISPOSIZIONI GENERALI 
(La parte A si applica sia alle navi da passeggeri che  a  quelle  da
                               carico) 
 
                              Regola 2 
                             Definizioni 
 
  Per l'applicazione del presente capitolo: 
    a)   "Viaggio   internazionale   breve"   indica    un    viaggio
internazionale nel corso del quale la nave non si allontani  piu'  di
200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e  l'equipaggio
possano trovare rifugio, e  nel  corso  del  quale  la  distanza  tra
l'ultimo porto di scalo nel paese ove il  viaggio  ha  origine  e  il
porto finale di destinazione non superi le 600 miglia. 
    b) "Zattera di salvataggio" indica una zattera che soddisfa  alle
prescrizioni della Regola 15 o della Regola 16 del presente capitolo. 
    c) "Dispositivo approvato  per  la  messa  in  acqua"  indica  un
dispositivo approvato dall'Amministrazione e adatto per ammainare  in
acqua, dal punto d'imbarco, una zattera  di  salvataggio  a  completo
carico con tutte le persone che e' autorizzata a trasportare e il suo
armamento. 
    d) "Marittimo abilitato" indica qualsiasi membro  dell'equipaggio
che  abbia  un  certificato  di  idoneita'  rilasciato   secondo   le
disposizioni della Regola 32 del presente capitolo. 
    e) "Apparecchio galleggiante" indica un mezzo  galleggiante  (che
non sia  un'imbarcazione  di  salvataggio,  zattera  di  salvataggio,
salvagente anulare o cintura di salvataggio), destinato  a  sostenere
un numero determinato di persone che  si  trovano  nell'acqua,  e  di
costruzione tale da conservare la sua forma e le sue caratteristiche. 
 
                              Regola 3 
                              Esenzioni 
 
  a) L'Amministrazione, se giudica che le condizioni del viaggio e di
riparo del percorso sono di natura  tale  da  rendere  l'applicazione
integrale delle prescrizioni del presente capitolo non ragionevole  o
non  necessaria,  puo'  esentare  da  tali  prescrizioni,  in  misura
adeguata, determinate navi o categorie di navi, le  quali  nel  corso
del loro viaggio non si allontanino oltre 20 miglia dalla terra  piu'
vicina. 
  b) Per le navi da passeggeri che sono utilizzate  per  trasportare,
in viaggi  speciali,  gran  numero  di  passeggeri  come  ad  esempio
trasporto di pellegrini, l'Amministrazione, se  ritiene  che  non  e'
praticamente  possibile  applicare  le  prescrizioni   del   presente
capitolo, puo' dispensare, quelle che appartengono al  proprio  paese
dall'applicazione delle prescrizioni in questione, a condizione pero'
che soddisfino integralmente le disposizioni seguenti: 
    i) regolamento  allegato  all'Accordo  del  1971  sulle  navi  da
passeggeri che effettuino trasporti speciali; 
    ii) regolamento allegato al Protocollo del 1973 sugli  alloggi  a
bordo delle navi da passeggeri  che  effettuino  trasporti  speciali,
quando questo entrera' in vigore. 
 
                              Regola 4 
Prontezza d'uso delle imbarcazioni di salvataggio, delle  zattere  di
             salvataggio e degli apparecchi galleggianti 
 
  a)  Il  principio  di  massima  che  disciplina   le   disposizioni
concernenti le imbarcazioni di salvataggio, le zattere di salvataggio
e gli apparecchi galleggianti di una nave e' che essi  devono  essere
prontamente utilizzabili in caso di emergenza. 
  b) Per essere pronte all'uso le  imbarcazioni  di  salvataggio,  le
zattere  di  salvataggio  e  gli   apparecchi   galleggianti   devono
soddisfare alle seguenti condizioni: 
    i) devono potersi mettere in mare sicuramente e rapidamente anche
in condizioni sfavorevoli di assetto e con 150 gradi di sbandamento; 
    ii) deve essere possibile effettuare l'imbarco nelle imbarcazioni
di salvataggio e nelle zattere di salvataggio rapidamente ed in  buon
ordine; 
    iii) la sistemazione di ogni imbarcazione di salvataggio, zattera
di salvataggio ed apparecchio galleggiante deve essere  tale  da  non
interferire con  la  manovra  delle  altre  imbarcazioni,  zattere  o
apparecchi galleggianti. 
  c) Tutti i mezzi di salvataggio devono essere  mantenuti  in  buono
stato di servizio e pronti per l'immediato uso, prima della  partenza
dal porto e per tutta la durata del viaggio. 
 
                              Regola 5 
            Costruzione delle imbarcazioni di salvataggio 
 
  a) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere  costruite  a
regola d'arte e devono avere forme e proporzioni che assicurino  loro
una buona stabilita' in mare ed un bordo  libero  sufficiente  quando
sono completamente cariche con tutte le persone e l'armamento.  Tutte
le imbarcazioni di salvataggio devono poter conservare una stabilita'
positiva in condizioni di allagamento e di completo carico con  tutte
le persone e l'armamento. 
  b)  i)  Tutte  le  imbarcazioni  di   salvataggio   devono   essere
imbarcazioni   con   fasciame   rigido   e   con    dispositivi    di
insommergibilita' soltanto interni. L'Amministrazione puo'  approvare
delle imbarcazioni di salvataggio con copertura rigida purche' questa
possa essere rapidamente aperta sia dall'interno che  dall'esterno  e
non impedisca il rapido imbarco e sbarco o la messa  in  acqua  e  la
manovra dell'imbarcazione stessa; 
    ii) i motoscafi di salvataggio  possono  avere,  a  soddisfazione
dell'Amministrazione,  dei  dispositivi  che  impediscano   l'entrata
dell'acqua da prora; 
    iii) tutte  le  imbarcazioni  di  salvataggio  devono  essere  di
lunghezza non inferiore a metri 7,30 (24 piedi) salvo quando,  tenuto
conto  delle   dimensioni   della   nave   o   per   altre   ragioni,
l'Amministrazione consideri la sistemazione di tali imbarcazioni  non
ragionevole o non praticabile. 
  Su nessuna nave le imbarcazioni di salvataggio  possono  essere  di
lunghezza inferiore a metri 4,90 (16 piedi). 
  c) Nessuna imbarcazione di salvataggio puo' essere approvata se  il
suo peso, quando e' completamente  carica  con  tutte  le  persone  e
l'armamento, eccede i 20.300 chilogrammi (20 tonnellate  inglesi),  o
se la sua capacita', calcolata secondo le prescrizioni della Regola 7
del presente capitolo, e' superiore a 150 persone. 
  d) Tutte le imbarcazioni di salvataggio autorizzate a portare  piu'
di 60 persone, ma non oltre 100 persone, devono essere  motoscafi  di
salvataggio rispondenti alle prescrizioni della Regola 9 del presente
capitolo o essere imbarcazioni di salvataggio con un mezzo  approvato
di propulsione meccanica rispondente alle prescrizioni  della  Regola
10 del  presente  capitolo.  Tutte  le  imbarcazioni  di  salvataggio
autorizzate a portare piu' di 100 persone  devono  essere  "motoscafi
rispondenti alle prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo. 
  e) Tutte le imbarcazioni di  salvataggio  devono  avere  robustezza
sufficiente da permettere la loro indenne ammainata in  acqua  quando
sono completamente cariche con tutte le persone e l'armamento.  Tutte
le imbarcazioni di salvataggio devono avere una  robustezza  tale  da
non presentare deformazione residua se sottoposte a  un  sovraccarico
del 25 per cento. 
  f)  Tutte  le  imbarcazioni  di  salvataggio   devono   avere   una
insellatura media almeno uguale al 4 per cento della lunghezza.  Tale
insellatura deve essere, approssimativamente, di forma parabolica. 
  g) Nelle imbarcazioni di salvataggio autorizzate a  portare  100  o
piu' persone, il volume  dei  dispositivi  di  galleggiabilita'  deve
essere aumentato a soddisfazione dell'Amministrazione. 
  h)  Tutte  le  imbarcazioni  di  salvataggio   devono   avere   una
galleggiabilita' propria, o devono essere munite di  casse  d'aria  a
tenuta stagna o di altro equivalente  materiale  di  galleggiabilita'
non soggetto a corrosione, il quale  deve  essere  intaccabile  dagli
idrocarburi, sufficiente per la galleggiabilita' dell'imbarcazione  e
del suo armamento quando l'imbarcazione stessa e'  in  condizione  di
allagamento. Esse devono inoltre  essere  provvedute  di  addizionali
casse   d'aria   stagne   od   altro   equivalente    materiale    di
galleggiabilita', non soggetto a corrosioni, il quale non deve essere
intaccabile dagli idrocarburi, di  un  volume  almeno  uguale  ad  un
decimo della capacita'  cubica  dell'imbarcazione.  L'Amministrazione
puo' permettere che le casse d'aria a tenuta  stagna  siano  riempite
con materiale di galleggiabilita' non soggetto a corrosioni e che non
sia intaccabile dagli idrocarburi. 
  i) I banchi  di  voga  e  quelli  laterali  devono  essere  situati
nell'imbarcazione il piu' basso possibile. 
  j) Tutte le imbarcazioni di salvataggio, ad  esclusione  di  quelle
costruite  in  legno,  devono  avere  un  coefficiente  di   finezza,
determinato in conformita'  alle  prescrizioni  della  Regola  6  del
presente capitolo non inferiore a 0,64. Se tuttavia l'Amministrazione
considera sufficienti la sua altezza metaderica e il suo bordo libero
quando e' a pieno carico di persone e di materiale, una  imbarcazione
di salvataggio in legno  potra'  avere  un  coefficiente  di  finezza
inferiore a 0,64. 
 
                              Regola 6 
         Capacita' cubica delle imbarcazioni di salvataggio 
 
  a) La capacita' cubica di  un'imbarcazione  deve  essere  calcolata
secondo la Regola di Simpson (Stirling)  o  secondo  qualsiasi  altro
metodo di equivalente precisione. La capacita' di  un'imbarcazione  a
poppa quadra deve essere  calcolata  come  se  l'imbarcazione  avesse
poppa a punta. 
  b) Per esempio, la capacita' in metri cubi (o piedi  cubi)  di  una
imbarcazione di salvataggio calcolata secondo la  Regola  di  Simpson
puo' essere considerata eguale a quella data dalla seguente formula: 
    

                               L
                 Capacita' = ----- (4A + 2B + 4C)
                              12



    
  dove: 
    L indica la lunghezza dell'imbarcazione in  metri  (o  in  piedi)
dalla parte interna del fasciame di legno o di lamiera,  sulla  ruota
di  prora,  al  punto  corrispondente  sul  dritto   di   poppa;   se
l'imbarcazione e' a poppa quadra, la lunghezza deve  essere  misurata
all'interno dello specchio; 
    A,  B,   C   indicano   le   aree   delle   sezioni   trasversali
rispettivamente al quarto della lunghezza di prora,  al  mezzo  e  al
quarto della lunghezza di  poppa,  che  corrispondono  ai  tre  punti
ottenuti dividendo L in quattro parti uguali (Le aree  corrispondenti
alle due estremita' dell'imbarcazione si considerano trascurabili). 
  Le aree A, B, C si considerano date in metri quadrati (o  in  piedi
quadrati) dalla successiva  applicazione  della  seguente  formula  a
ciascuna delle tre sezioni trasversali: 
    

                           h
                  Area = ----- (a + 4b + 2c + 4d + e)
                           12



    
  dove: 
    h e' l'altezza misurata in metri (o  in  piedi)  all'interno  del
fasciame di legno o di lamiera dalla chiglia al livello del  capo  di
banda o, in certi casi, ad un livello piu' basso come determinato  in
seguito; 
    a, b, c, d, e sono  le  larghezze  orizzontali  dell'imbarcazione
misurate in metri (o in piedi) all'interno  del  fasciame  nei  punti
superiori  e  inferiore  dell'altezza  e  nei  tre,  punti   ottenuti
dividendo h in quattro parti eguali (a ed e essendo la  larghezza  ai
punti estremi e c al mezzo di h). 
  c) Se l'insellatura del  capo  di  banda,  misurata  ai  due  punti
situati  ad  un  quarto  della  lunghezza   dell'imbarcazione   dalle
estremita', eccede l'1 per cento della lunghezza, l'altezza applicata
per calcolare l'area della sezione trasversale  A  o  C  deve  essere
uguale  all'altezza  al  mezzo  piu'  l'1  per  cento  la   lunghezza
dell'imbarcazione. 
  d) Se l'altezza dell'imbarcazione di salvataggio al mezzo eccede il
45 per cento della larghezza, l'altezza impiegata per ottenere l'area
della sezione trasversale B al mezzo deve essere  uguale  al  45  per
cento della larghezza e l'altezza impiegata  per  calcolare  le  aree
delle sezioni A e C a un quarto della lunghezza si ottiene aumentando
l'altezza usata per il calcolo della sezione B dell'1 per cento della
lunghezza dell'imbarcazione. In nessun caso le altezze applicate  nel
calcolo devono eccedere le altezze effettive in detti punti. 
  e) Se l'altezza dell'imbarcazione di  salvataggio  e'  maggiore  di
metri 1,22 (4 piedi), il numero delle persone determinato, applicando
la  presente  Regola,  deve  essere  ridotto  nella  proporzione  del
rapporto di metri 1,22 (4 piedi) all'altezza effettiva, fino a quando
l'imbarcazione di salvataggio sara'  provata  galleggiante  con  tale
numero  di  persone  a  bordo,  tutte  indossanti   le   cinture   di
salvataggio,   e   l'esperimento   abbia   permesso   di    stabilire
definitivamente tale numero. 
  f) L'Amministrazione deve fissare con adeguate  formule  il  limite
delle persone che possono essere  sistemate  nelle  imbarcazioni  con
estremita' molto fini ed in quelle di forme molto piene. 
  g)  L'Amministrazione  puo'  assegnare  ad  una   imbarcazione   di
salvataggio con fasciame di legno una capacita'  uguale  al  prodotto
della lunghezza per la larghezza e per l'altezza moltiplicato per 0,6
nei casi in cui sia chiaro che tale  capacita'  non  e'  maggiore  di
quella che si otterrebbe col metodo sopra indicato. In questo caso le
dimensioni devono essere misurate nel modo seguente: 
    lunghezza: dalla intersezione della parte esterna del fasciame di
legno col dritto di prora al punto corrispondente sul dritto di poppa
o, nel caso di imbarcazione a  poppa  quadra,  alla  faccia  poppiera
dello specchio; 
    larghezza: dall'esterno del fasciame di  legno  nel  punto  della
maggiore sezione maestra; 
    altezza: al mezzo, all'interno del  fasciame,  dalla  chiglia  al
livello del capo di banda; pero' l'altezza applicata per calcolare la
capacita' cubica non puo' in alcun caso  eccedere  il  45  per  cento
della larghezza. 
  In tutti i casi  l'armatore  ha  il  diritto  di  chiedere  che  la
capacita'  cubica  dell'imbarcazione  sia  determinata   con   esatta
misurazione. 
  h) La capacita' cubica di un  motoscafo  o  di  un'imbarcazione  di
salvataggio munita di  altro  sistema  di  propulsione  meccanica  si
ottiene deducendo dalla capacita' lorda un  volume  uguale  a  quello
occupato dal  motore  e  i  suoi  accessori  o  dalla  scatola  degli
ingranaggi dell'altro mezzo di propulsione meccanica e, se  esistono,
dall'impianto radiotelegrafico e dal proiettore con i loro accessori. 
 
                              Regola 7 
      Capacita' di trasporto delle imbarcazioni di salvataggio 
 
  Il numero di persone che un'imbarcazione di salvataggio puo' essere
autorizzata a  portare  e'  determinato  dal  massimo  numero  intero
ottenuto dividendo la sua capacita' in metri cubi: 
    per  una  imbarcazione  di  salvataggio  di  lunghezza  uguale  o
superiore a metri 7,30 (24 piedi): per 0,283 (o  per  10  se  la  sua
capacita' e' misurata in piedi cubi); 
    per una imbarcazione di salvataggio di lunghezza  di  metri  4,90
(16 piedi): per 0,396 (o per 14 se la sua capacita'  e'  misurata  in
piedi cubi); 
    per  una  imbarcazione  di  salvataggio  di  lunghezza  uguale  o
superiore a metri 4,90 (16 piedi), ma  inferiore  a  metri  7,30  (24
piedi): per un numero compreso tra 0,396 e  0,283  (o  da  un  numero
compreso tra 14 e 10 se la sua capacita' e' misurata in piedi  cubi),
da calcolarsi per interpolazione; 
    purche' in nessun caso il numero ottenuto  risulti  piu'  elevato
del numero di persone adulte, munite di cintura di  salvataggio,  che
possano stare sedute senza ostacolare in alcun modo l'uso dei remi  o
il funzionamento di altro mezzo di propulsione. 
 
                              Regola 8 
            Numero prescritto di motoscafi di salvataggio 
 
    a) Le navi da passeggeri devono avere per ciascun lato della nave
almeno un motoscafo di salvataggio  che  soddisfi  alle  prescrizioni
della  Regola  9  del  presente  capitolo.  Tuttavia,  e'  prescritto
soltanto un motoscafo  di  salvataggio  per  le  navi  da  passeggeri
autorizzate a trasportare in totale, fra  passeggeri  ed  equipaggio,
non piu' di 30 persone. 
  b) Le navi da carico di stazza lorda uguale  o  superiore  a  1.600
tonnellate, ad eccezione delle navi  cisterna,  delle  navi-industria
baleniere, delle navi adibite alla trasformazione o conservazione del
pesce, e delle navi che trasportano il personale su di esse impiegato
in tali industrie, devono avere almeno un  motoscafo  di  salvataggio
che soddisfi alle prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo. 
  c) Le navi cisterna di stazza lorda  uguale  o  superiore  a  1.600
tonnellate,  le  navi-industria  baleniere,  le  navi  adibite   alla
trasformazione o conservazione del pesce, e le navi  che  trasportano
il personale su di esse impiegato in tali industrie, devono avere, su
ciascun lato, almeno un  motoscafo  che  soddisfi  alle  prescrizioni
della Regola 9 del presente capitolo. 
 
                              Regola 9 
                      Motoscafi di salvataggio 
 
  a) Un  motoscafo  di  salvataggio  deve  soddisfare  alle  seguenti
condizioni: 
    i) deve essere fornito di motore con accensione a compressione, e
tenuto in modo da essere sempre pronto all'uso; deve essere  atto  ad
essere messo prontamente in moto in  qualsiasi  condizione;  vi  deve
essere una provvista di combustibile sufficiente per 24 ore di marcia
continua alla velocita'  specificata  dal  comma  iii)  del  presente
paragrafo; 
    ii) il motore ed i suoi accessori devono essere  convenientemente
racchiusi per assicurare il  funzionamento  in  condizioni  di  tempo
avverso, e il cofano del motore deve essere resistente al  fuoco.  Vi
devono essere dispositivi per la marcia indietro; 
    iii) la velocita' a  marcia  avanti,  in  acqua  tranquilla,  col
completo carico di persone ed armamento deve essere: 
      1) almeno di 6 nodi  nel  caso  dei  motoscafi  di  salvataggio
prescritti in conformita' della Regola 8 del presente  capitolo,  per
le navi da passeggeri, navi cisterna, navi-industria baleniere,  navi
adibite alla trasformazione o conservazione del  pesce,  e  navi  che
trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie; 
      2) almeno 4 nodi nel  caso  di  qualsiasi  altro  motoscafo  di
salvataggio. 
  b) Il volume dei dispositivi  interni  di  galleggiabilita'  di  un
motoscafo di salvataggio, se  e'  il  caso,  deve  essere  aumentato,
rispetto a quanto prescritto dalla Regola 5  del  presente  capitolo,
del volume corrispondente ai dispositivi interni di  galleggiabilita'
necessari per sostenere il motore ed i suoi accessori e, se esistono,
il proiettore e l'impianto radiotelegrafico  con  i  loro  accessori,
quando tale volume  ecceda  il  volume  dei  dispositivi  interni  di
galleggiabilita' richiesti. Tale aumento deve  essere  effettuato  in
ragione di  0,0283  metri  cubi  (1  piede  cubo)  per  persona,  per
sostenere il  numero  di  persone  supplementari  che  l'imbarcazione
potrebbe portare se venissero tolti il motore ed i suoi accessori  e,
se esistono, il proiettore e l'impianto radiotelegrafico con  i  loro
accessori. 
 
                              Regola 10 
Imbarcazioni di salvataggio a propulsione  meccanica  che  non  siano
                      motoscafi di salvataggio 
 
  Un'imbarcazione di salvataggio a propulsione meccanica che non  sia
un motoscafo deve soddisfare alle seguenti condizioni: 
    a) Il dispositivo di propulsione deve essere di tipo approvato  e
deve avere una potenza sufficiente per permettere all'imbarcazione di
salvataggio di distaccarsi prontamente dalla  nave  quando  messa  in
acqua, come pure  di  mantenere  la  rotta  in  condizioni  di  tempo
sfavorevoli. Se il dispositivo di propulsione e' azionato a  braccia,
deve essere tale da poter essere azionato da persone inesperte e deve
poter funzionare quando l'imbarcazione di salvataggio e' allagata. 
  b) Vi deve essere un dispositivo mediante  il  quale  il  timoniere
possa azionare la marcia indietro  in  qualsiasi  momento  quando  il
dispositivo di propulsione e' in moto. 
  c)  Il  volume  dei  dispositivi  interni  di  galleggiabilita'  di
un'imbarcazione di salvataggio a propulsione meccanica, che  non  sia
motoscafo,  deve  essere  aumentato  per  compensare  il   peso   del
dispositivo di propulsione. 
 
                              Regola 11 
       Oggetti di dotazione delle imbarcazioni di salvataggio 
 
  a) La dotazione normale di ogni imbarcazione  di  salvataggio  deve
essere la seguente: 
    i) un numero sufficiente di remi  galleggianti  per  la  voga  di
punta, due remi galleggianti di rispetto e un  remo  galleggiante  di
governo; una serie e  mezza  di  scalmiere  o  di  scalmi  assicurati
all'imbarcazione con sagoletta o catenella; un gancio d'accosto; 
    ii) due tappi per ogni  alloggio  (i  tappi  non  sono  richiesti
quando   esistono   valvole   automatiche   appropriate),   attaccati
all'imbarcazione  con  sagoletta  o  catenella;  una  sassola  e  due
buglioli di materiale approvato; 
    iii) un timone attaccato all'imbarcazione con una  cordicella  ed
una barra; 
    iv) due piccozze, una ad ogni estremita' dell'imbarcazione; 
    v) un fanale, con olio sufficiente per 12  ore;  due  scatole  di
fiammiferi adatti, rinchiusi in un recipiente di stagno; 
    vi)  un  albero  o  alberi,  con  stralli   di   filo   d'acciaio
galvanizzato e vele di colore arancione; 
    vii) un'efficiente bussola chiusa in una  chiesuola,  luminosa  o
munita di adatto mezzo di illuminazione; 
    viii) un cavetto fissato tutto intorno,  a  festoni,  all'esterno
dell'imbarcazione; 
    ix) un'ancora galleggiante di dimensioni approvate; 
    x)  due  barbette  di  lunghezza  sufficiente.  Una  deve  essere
assicurata all'estremita'  prodiera  dell'imbarcazione  mediante  uno
stroppo e una caviglietta in modo  da  essere  facilmente  mollata  e
l'altra saldamente assicurata al dritto di  prora  dell'imbarcazione,
pronta per l'uso; 
    xi) un recipiente contenente 4 litri e mezzo (1 gallone  inglese)
di olio vegetale od animale o di pesce.  Il  recipiente  deve  essere
costruito  in  modo  da  permettere  di  spandere  facilmente  l'olio
sull'acqua e da poter essere unito all'ancora galleggiante; 
    xii) una razione viveri, stabilita dall'Amministrazione, per ogni
persona che l'imbarcazione e' autorizzata a portare.  Queste  razioni
devono essere racchiuse in  recipienti  stagni  all'aria  che  devono
essere contenuti in un recipiente stagno all'acqua; 
    xiii) dei recipienti stagni  all'acqua,  contenenti  3  litri  (6
pinte)  di  acqua  dolce  per  ogni  persona  che  l'imbarcazione  e'
autorizzata  a  portare,  oppure  dei  recipienti  stagni  all'acqua,
contenenti due litri (4 pinte) di acqua dolce per persona, unitamente
ad un apparecchio di tipo approvato per la desalazione dell'acqua  di
mare, capace di fornire un litro (due pinte) di  acqua  potabile  per
persona; un  mestolo  inossidabile  per  acqua,  assicurato  con  una
cordicella;  un  recipiente  (bicchiere)   per   bere,   graduato   e
inossidabile; 
    xiv) quattro segnali a paracadute di tipo  approvato,  capaci  di
produrre una luce rossa brillante a grande altezza; sei fuochi a mano
di tipo approvato che producano luce rossa brillante; 
    xv) due segnali  fumogeni  galleggianti  di  tipo  approvato  (da
impiegarsi nelle ore  diurne)  capaci  di  produrre  fumo  di  colore
arancione; 
    xvi) dei  dispositivi  di  tipo  approvato  che  permettano  alle
persone di aggrapparsi all'imbarcazione se si capovolge, sotto  forma
di alette di rollio, sbarrette fissate lungo la  chiglia,  come  pure
sagole per aggrapparsi, assicurate da un bordo all'altro  e  passanti
sotto la chiglia, o qualsiasi altra sistemazione approvata; 
    xvii)  un  corredo  farmaceutico  di  pronto  soccorso  di   tipo
approvato, contenuto in una cassetta stagna all'acqua; 
    xviii) una torcia elettrica, stagna  all'acqua,  atta  ad  essere
utilizzata per trasmettere segnali dell'alfabeto morse, con una serie
di pile di riserva  e  una  lampadina  di  riserva  contenute  in  un
recipiente stagno all'acqua; 
    xix) uno specchio per segnalazione diurna di tipo approvato; 
    xx)   un   coltello   da   tasca   con    apriscatole,    fissato
all'imbarcazione con una sagoletta; 
    xxi) due leggere sagole galleggianti; 
    xxii) una pompa a mano di tipo approvato; 
    xxiii) un adatto ripostiglio per contenere i piccoli  oggetti  di
armamento; 
    xxiv) un fischietto od altro mezzo sonoro equivalente; 
    xxv) un assortimento di attrezzi per la pesca; 
    xxvi) una tenda di tipo approvato, di colore molto visibile, atta
a proteggere le persone dalle intemperie; 
    xxvii)  una  copia  della  tabella  illustrata  dei  segnali   di
salvataggio prescritti dalla Regola 16 del capitolo V. 
  b) Nel caso di navi che effettuano viaggi  di  durata  tale  che  a
parere dell'Amministrazione le dotazioni specificate nei  commi  vi),
xii), xix), xx) e xxv) del paragrafo a) della  presente  Regola  sono
considerate  superflue,   l'Amministrazione   puo'   permetterne   la
dispensa. 
  c) Nonostante le  disposizioni  del  paragrafo  a)  della  presente
Regola, i motoscafi di salvataggio oppure le  altre  imbarcazioni  di
salvataggio a propulsione meccanica di tipo approvato sono  esonerati
dall'obbligo di avere albero  o  vele  o  oltre  meta'  dei  remi  di
dotazione, ma devono essere dotati di due ganci d'accosto. 
  d) Tutte le imbarcazioni  di  salvataggio  devono  avere  un  mezzo
adatto  per  permettere  alle  persone  in  acqua  di  salire   sulle
imbarcazioni stesse. 
  e) Tutti i motoscafi  di  salvataggio  devono  avere  un  estintore
d'incendio portatile, di tipo approvato, a schiuma od altra  sostanza
adatta per l'estinzione di un incendio da combustibile liquido. 
 
                              Regola 12 
   Conservazione delle dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio 
 
  Tutti gli oggetti di dotazione di un'imbarcazione  di  salvataggio,
ad eccezione del gancio d'accosto, che deve rimanere libero e  pronto
per l'uso, devono  essere  convenientemente  assicurati  nell'interno
dell'imbarcazione stessa. Le legature devono essere fatte in modo  da
assicurare la rizzatura degli oggetti di  dotazione  e  tali  da  non
ostacolare i ganci di attacco dei paranchi, ne'  impedire  il  pronto
imbarco nell'imbarcazione. 
  Tutti gli oggetti di dotazione di  un'imbarcazione  di  salvataggio
devono essere il piu'  possibile  di  peso  e  dimensioni  ridotte  e
raggruppati in modo appropriato e compatto. 
 
                              Regola 13 
Apparecchi radio portatili per imbarcazioni e zattere di salvataggio 
 
  a) Tutte le navi, ad eccezione di quelle  che  hanno,  per  ciascun
lato, un motoscafo di salvataggio munito di impianto radiotelegrafico
rispondente alle prescrizioni della Regola 14 del capitolo IV  devono
avere un apparecchio radio portatile, per natanti di salvataggio,  di
tipo approvato rispondente alle  prescrizioni  della  Regola  14  del
presente capitolo e della Regola 13 del capitolo IV. Tale apparecchio
deve essere sistemato nella sala nautica o altro posto adatto  pronto
ad essere messo in una qualsiasi imbarcazione di salvataggio in  caso
di emergenza. Tuttavia, sulle navi cisterna di stazza lorda uguale  o
superiore  a  3.000  tonnellate  sulle  quali  le   imbarcazioni   di
salvataggio siano sistemate a mezza nave ed  a  poppa,  l'apparecchio
radio portatile deve essere tenuto in posto adatto  in  vicinanza  di
quelle imbarcazioni di salvataggio  che  sono  le  piu'  lontane  dal
trasmettitore radiotelegrafico principale della nave. 
  b) Nel caso di navi adibite a viaggi di durata tale  che  a  parere
dell'Amministrazione l'apparecchio radio  portatile  per  natanti  di
salvataggio non e' necessario, l'Amministrazione puo' permetterne  la
dispensa. 
 
                              Regola 14 
Apparecchi radiotelegrafici e proiettori dei motoscafi di salvataggio 
 
  a)  i)  Quando  su  una  nave  da  passeggeri,  adibita  a   viaggi
internazionali che non siano  viaggi  internazionali  brevi,  su  una
nave-industria baleniera, su una nave adibita alla  trasformazione  e
conservazione del pesce, o su una nave che trasporta il personale  su
di esse impiegato in tali industrie, il numero totale delle persone a
bordo e' superiore a  199  ma  inferiore  a  1.500,  uno  almeno  dei
motoscafi di salvataggio prescritti dalla  Regola  8  deve  avere  un
apparecchio radiotelegrafico che  soddisfi  alle  prescrizioni  della
presente Regola e della Regola 13 del capitolo IV; 
    ii) quando il numero totale delle persone a bordo di tali navi e'
uguale o superiore  a  1.500,  tale  stazione  radiotelegrafica  deve
essere sistemata in tutti i motoscafi di salvataggio che la nave deve
avere in conformita' alle  prescrizioni  della  Regola  8  di  questo
capitolo. 
  b) L'apparecchio radiotelegrafico deve  essere  installato  in  una
cabina sufficientemente grande per contenere  sia  l'apparecchio  che
l'operatore. 
  c) La sistemazione deve essere tale che l'efficiente  funzionamento
del trasmettitore e del ricevitore  non  sia  disturbato  dal  motore
mentre funziona, tanto se la batteria e' sotto carica quanto  se  non
lo e'. 
  d) Le batterie della radio non devono essere usate  per  alimentare
alcun dispositivo di accensione o messa in moto del motore. 
  e) Il motore dei motoscafi di salvataggio deve avere una dinamo per
la ricarica della batteria della radio e per altri servizi. 
  f) Un proiettore deve essere sistemato su  tutti  i  motoscafi  dei
quali, in conformita' alle prescrizioni del paragrafo e) della Regola
8 del presente capitolo,  devono  essere  dotate  tutte  le  navi  da
passeggeri e dei quali, in  conformita'  al  paragrafo  c)  di  detta
Regola, devono avere  tutte  le  navi-industrie  baleniere,  le  navi
adibite alla trasformazione o conservazione del pesce e le  navi  che
trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie. 
  g) Il proiettore deve avere una  lampada  di  almeno  80  Watt,  un
riflettore efficace ed  una  sorgente  di  energia  che  permetta  di
illuminare efficacemente un oggetto di colore chiaro  che  abbia  una
larghezza di circa 18 metri (60 piedi), ad una distanza di 180  metri
(200 iarde), per una durata totale di 6 ore, e che  possa  funzionare
ininterrottamente per almeno 3 ore. 
 
                              Regola 15 
                  Zattere di salvataggio gonfiabili 
 
  a) Una zattera di salvataggio gonfiabile deve essere  costruita  in
modo tale che, quando completamente gonfiata e  galleggiante  con  la
tenda a posto, sia stabile in mare. 
  b) La  zattera  deve  essere  costruita  in  modo  tale  che  possa
resistere, senza alcun danno alla sua struttura e alle sue dotazioni,
se lanciata in mare da un'altezza di 18 metri (60 piedi).  Se  dovra'
essere sistemata ad un'altezza superiore a 18 metri (60 piedi) dovra'
essere di  un  modello  che  ha  superato  una  prova  di  caduta  da
un'altezza almeno uguale a quella del punto ove e' sistemata. 
  c)  La  zattera  deve  avere  una  tenda  la  quale  deve  assumere
automaticamente la posizione dovuta quando la  zattera  e'  gonfiata.
Questa tenda deve essere atta a proteggere gli  occupanti  contro  le
intemperie e deve avere mezzi adatti per raccogliere l'acqua piovana.
La parte superiore della tenda deve essere munita di una lampadina la
cui luminosita' provenga da una cellula attivata dall'acqua di mare e
una uguale lampadina deve anche trovarsi nell'interno della  zattera.
La tenda deve essere di colore molto visibile. 
  d) La zattera deve essere  dotata  di  una  barbetta  ed  avere  un
cavetto a festoni saldamente fissato tutto intorno,  all'esterno.  Un
cavetto deve essere anche fissato  tutto  intorno  all'interno  della
zattera. 
  e) La zattera deve poter essere  rapidamente  raddrizzata,  da  una
sola persona, se si gonfia in posizione rovesciata. 
  f)  La  zattera  deve  avere,  per  ciascuna  apertura,  un   mezzo
efficiente per permettere alle persone in acqua di salire a bordo. 
  g) La zattera deve essere racchiusa in una valigia o altra custodia
costruita in modo da poter resistere alle severe condizioni di  usura
che si incontrano in mare. La zattera racchiusa nella sua  valigia  o
in altra custodia deve poter galleggiare. 
  h) La galleggiabilita' della zattera deve essere realizzata in modo
che, con una suddivisione della parte gonfiabile in un numero pari di
compartimenti separati, la meta' dei  quali  deve  essere  capace  di
sostenere fuori acqua il numero di persone che la zattera  stessa  e'
autorizzata a portare, oppure con altro mezzo egualmente efficace, vi
sia un ragionevole margine  di  galleggiabilita'  se  la  zattera  e'
danneggiata o solo parzialmente gonfiata. 
  i) Il peso totale della zattera di salvataggio con la  sua  valigia
od altra custodia e le sue dotazioni non deve essere superiore a  180
chilogrammi (400 libbre inglesi). 
  j)  Il  numero  delle  persone  che  una  zattera  di   salvataggio
gonfiabile puo' essere autorizzato a portare deve essere uguale al: 
    i) maggior numero intero ottenuto  dividendo  per  96  il  volume
misurato in decimetri cubi (o per 3,4 il  volume  misurato  in  piedi
cubi), delle camere  d'aria  principali  di  galleggiabilita'  quando
gonfiate (che, per questo scopo, non devono comprendere ne' gli archi
ne' le traverse se esistono), oppure al: 
    ii) maggior numero ottenuto dividendo  per  3.720  la  superficie
misurata in centimetri quadrati (o per 4 la  superficie  misurata  in
piedi quadrati) del pavimento della zattera quando gonfiato (che, per
questo scopo, puo' includere anche la o  le  traverse  se  esistono).
Sara' assunto il numero minore. 
  k) Il pavimento della zattera deve essere impermeabile all'acqua  e
tale da poter essere sufficientemente isolato contro il freddo. 
  l) La zattera deve essere gonfiata con un gas che non  sia  dannoso
per le persone che la occupano  e  il  gonfiamento  deve  aver  luogo
automaticamente o con lo strappo di un  cavetto  o  con  altro  mezzo
equivalente per semplicita' ed efficienza. Devono esservi  dei  mezzi
adatti per permettere l'utilizzazione dei  soffietti  o  delle  pompe
prescritti dalla Regola 17 del presente  capitolo  per  mantenere  la
pressione. 
  m) La zattera deve essere di costruzione e  materiale  approvati  e
deve essere costruita in modo  da  poter  resistere  alle  intemperie
galleggiando per 30 giorni, quali che siano le condizioni del mare. 
  n) Nessuna zattera puo'  essere  approvata  se  ha  una  capacita',
calcolata secondo il paragrafo j) della presente Regola, inferiore  a
6 persone. Il numero  massimo  di  persone,  calcolato  secondo  tale
paragrafo, per le quali una zattera gonfiabile puo' essere approvata,
e' lasciato alla discrezione dell'Amministrazione, ma in nessun  caso
puo' superare 25. 
  o) La zattera deve  essere  atta  a  funzionare  in  una  gamma  di
temperature compresa fra meno 30° C e piu' 66° C (- 22° F  e  +  150°
F). 
  p) i) La zattera deve essere sistemata in maniera da potere  essere
utilizzata prontamente in caso di sinistro. La sua sistemazione  deve
permettergli di galleggiare, staccandosi dal proprio  dispositivo  di
fissaggio, di autogonfiarsi di allontanarsi dalla  nave  in  caso  di
naufragio; 
    ii) se la zattera e' sistemata  per  mezzo  di  ritenute,  queste
devono essere munite di un dispositivo di sganciamento automatico  di
tipo   idrostatico   o   di    un    tipo    equivalente    approvato
dall'Amministrazione; 
    iii) le zattere prescritte al paragrafo c) della  Regola  35  del
presente capitolo possono essere fissate saldamente. 
  q) La zattera deve essere munita di dispositivi che  le  permettano
di essere prontamente rimorchiata. 
 
                              Regola 16 
                    Zattere di salvataggio rigido 
 
  a) Una zattera di salvataggio rigida deve essere costruita in  modo
tale da poter essere lanciata in mare dal punto in cui  e'  sistemata
senza alcun danno alla sua struttura e alle sue dotazioni. 
  b) La coperta della zattera deve  essere  situata  entro  la  parte
della  zattera  che  assicura  protezione  ai  suoi   occupanti.   La
superficie di  detta  coperta  deve  essere  almeno  di  0,372  metri
quadrati (4 piedi quadrati) per persona che la zattera e' autorizzata
a portare. La coperta deve essere costruita in modo da  impedire,  il
piu' possibile, la  penetrazione  dell'acqua  e  deve  effettivamente
sostenere fuori acqua le persone trasportate. 
  c) La zattera  deve  essere  munita  di  una  tenda  o  dispositivo
equivalente,  di  colore  molto  visibile,  atta  a  proteggere   gli
occupanti  contro  le  intemperie,  da  qualunque  lato  la   zattera
galleggi. 
  d) Le dotazioni della zattera devono essere sistemate  in  modo  da
essere  prontamente  utilizzabili  da  qualunque  lato   la   zattera
galleggi. 
  e) Per le navi da passeggeri, il peso totale di una zattera  rigida
con le sue dotazioni non deve superare i 180 chilogrammi, (400 libbre
inglesi). Le zattere delle navi da  carico  possono  superare  i  180
chilogrammi (400 libbre) di peso purche' sia possibile  lanciarle  in
mare da tutti e due i lati della nave o siano provveduti  dispositivi
adatti per metterle in mare meccanicamente. 
  f) La zattera deve essere sempre  efficiente  e  stabile,  sia  che
galleggi da un lato che dall'altro. 
  g)  La  zattera  deve  avere  casse  d'aria,   o   dispositivi   di
galleggiabilita' equivalenti, corrispondenti ad almeno  96  decimetri
cubi (3,4 piedi cubi) per  ciascuna  persona  che  e'  autorizzata  a
trasportare, fissati il piu' vicino possibile ai lati  della  zattera
stessa. 
  h)  La  zattera  deve  essere  dotata  di  una  barbetta  ad   essa
assicurata, e deve avere un  cavetto  a  festoni  saldamente  fissato
tutto intorno all'esterno. Un cavetto deve essere anche fissato tutto
intorno all'interno della zattera. 
  i)  La  zattera  deve  avere,  per  ciascuna  apertura,  un   mezzo
efficiente per permettere alle persone in acqua di salire a bordo. 
  j) La zattera deve essere costruita in modo da non essere intaccata
dagli idrocarburi. 
  k) Un dispositivo galleggiante di illuminazione  elettrica  a  pile
deve essere attaccato alla zattera con una sagoletta. 
  l) La zattera deve essere munita di dispositivi che  le  permettano
di essere prontamente rimorchiata. 
  m) Le zattere  devono  essere  sistemate  in  modo  da  galleggiare
liberamente nella eventualita' che la nave affondi. 
 
                              Regola 17 
     Dotazioni delle zattere di salvataggio gonfiabili e rigide 
 
  a) La dotazione normale di ogni zattera di salvataggio deve  essere
la seguente: 
    i) un anello (o ciambella) galleggiante di salvataggio, attaccato
ad una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a metri 30 (100
piedi); 
    ii) un coltello e una sassola per le zattere che sono autorizzate
a portare non piu' di 12 persone; due coltelli e due sassole  per  le
zattere che sono autorizzate a portare 13 o piu' persone; 
    iii) due spugne; 
    iv) due ancore galleggianti di cui una permanentemente  attaccata
alla zattera, e l'altra di riserva; 
    v) due pagaie; 
    vi) un corredo che comprenda quanto necessario  per  riparare  le
forature dei compartimenti che assicurano la galleggiabilita'; 
    vii) una pompa d'aria per gonfiare o soffietti,  a  meno  che  la
zattera di salvataggio non risponda alle disposizioni della Regola 16
del presente capitolo; 
    viii) tre apriscatole; 
    ix) un corredo farmaceutico di pronto soccorso di tipo approvato,
contenuto in una cassetta stagna all'acqua; 
    x) un recipiente (bicchiere) per bere graduato e inossidabile; 
    ix) una  torcia  elettrica,  stagna  all'acqua,  atta  ad  essere
utilizzata per trasmettere segnali dell'alfabeto Morse, con una serie
di pile di riserva  e  una  lampadina  di  riserva  contenute  in  un
recipiente stagno all'acqua; 
    xii) uno specchio per segnalazione diurna  e  un  fischietto  per
segnalazioni; 
    xiii) due segnali a  paracadute  di  tipo  approvato,  capaci  di
produrre una luce rossa brillante a grande altezza; 
    xiv) sei fuochi a mano di  tipo  approvato,  che  producano  luce
rossa brillante; 
    xv) un assortimento di attrezzi per la pesca; 
    xvi) una razione viveri, stabilita dall'Amministrazione, per ogni
persona che la zattera e' autorizzata a portare; 
    xvii) dei recipienti stagni  all'acqua,  contenenti  un  litro  e
mezzo (3 pinte) di acqua dolce per ogni persona  che  la  zattera  e'
autorizzata a portare, di cui mezzo litro  (una  pinta)  per  persona
puo' essere sostituito da un adatto apparecchio  per  la  desalazione
dell'acqua di mare capace di produrre un eguale quantitativo di acqua
dolce; 
    xviii) sei pastiglie contro il mal di mare per  ciascuna  persona
che la zattera e' autorizzata a trasportare; 
    xix) istruzioni sul modo di sopravvivere a bordo di una zattera; 
    xx)  una  copia  della  tabella   illustrata   dei   segnali   di
salvataggio, prescritti dalla Regola 16 del capitolo V. 
  b) Nel caso di navi da passeggeri adibite a  viaggi  internazionali
brevi di durata  tale  che,  nell'opinione  dell'Amministrazione,  il
portare  tutte  le  dotazioni  specificate  nel  paragrafo   a)   sia
considerato superfluo, l'Amministrazione puo' autorizzare che  una  o
piu' zattere di  salvataggio,  rappresentanti  almeno  un  sesto  del
numero totale delle zattere di salvataggio portate dalle navi stesse,
siano munite delle dotazioni specificate dal comma i) al  comma  vii)
incluso, comma xi) e comma  xix)  del  paragrafo  a)  della  presente
Regola, ed abbiano la meta' delle dotazioni specificate dal comma  i)
al comma vii) incluso e dal comma xix) del detto paragrafo. 
 
                              Regola 18 
        Addestramento per l'uso delle zattere di salvataggio 
 
  L'Amministrazione, per quanto sia  possibile  e  ragionevole,  deve
prendere le misure necessarie per assicurare che gli equipaggi  delle
navi sulle quali sono sistemate delle zattere  di  salvataggio  siano
addestrati sulla loro messa in mare e sul loro uso. 
 
                              Regola 19 
Imbarco  nelle  imbarcazioni  di  salvataggio  e  nelle  zattere   di
                             salvataggio 
 
  a) Adatte disposizioni devono  essere  prese  per  l'imbarco  nelle
imbarcazioni di salvataggio. Queste disposizioni comprendono: 
    i) una scaletta  a  tarozzi  per  ciascuna  coppia  di  gru,  per
permettere l'imbarco nelle imbarcazioni quando queste si  trovano  in
acqua. Sulle  navi  da  passeggeri,  navi-industria  baleniere,  navi
adibite alla trasformazione o conservazione  del  pesce  e  navi  che
trasportano il personale su di  esse  impiegato  in  tali  industrie,
l'Amministrazione puo' permettere che le  scalette  a  tarozzi  siano
sostituite da dispositivi approvati a condizione che  vi  sia  almeno
una di tali scalette per ciascun lato della nave; 
    ii) dispositivi per illuminare le imbarcazioni di  salvataggio  e
le  apparecchiature  per  la  loro  messa  in  mare  sia  durante  la
preparazione di tale operazione che durante l'operazione stessa, come
pure per illuminare lo specchio d'acqua in cui vengono  ammainate  le
imbarcazioni fino a quando la relativa manovra sia terminata; 
    iii) dispositivi per avvertire i passeggeri e l'equipaggio che la
nave sta per essere abbandonata; e 
    iv) dispositivi che permettano di evitare  qualsiasi  scarico  di
acqua entro le imbarcazioni. 
  b) Adatte disposizioni devono  essere  anche  prese  per  l'imbarco
nelle zattere di salvataggio. Queste disposizioni comprendono: 
    i) un numero sufficiente di scalette  a  tarozzi  per  facilitare
l'imbarco delle zattere di salvataggio quando queste  si  trovano  in
mare.  Sulle  navi  da  passeggeri,  navi-industria  baleniere,  navi
adibite alla trasformazione o conservazione  del  pesce  e  navi  che
trasportano il personale su di  esse  impiegato  in  tali  industrie,
l'Amministrazione puo' permettere la sostituzione di  tali  scalette,
in tutto o in parte, con dei dispositivi approvati; 
    ii) dispositivi per illuminare le zattere  di  salvataggio  ed  i
mezzi approvati, quando previsti, per la  loro  messa  in  mare,  sia
durante la preparazione di tale operazione che  durante  l'operazione
stessa, come pure per illuminare lo specchio d'acqua in  cui  vengono
ammainate le zattere sino a quando la relativa manovra sia terminata; 
    iii) dispositivi per illuminare i punti  ove  sono  sistemate  le
zattere di salvataggio quando non sono previsti  mezzi  per  la  loro
messa in mare; 
    iv) dispositivi per avvertire i passeggeri e l'equipaggio che  la
nave sta per essere abbandonata; e 
    v) dispositivi che permettano di  evitare  qualsiasi  scarico  di
acqua entro le zattere di salvataggio nei punti in cui vengono  messe
in mare, siano esse o meno provvedute di mezzi approvati per la messa
in acqua. 
 
                              Regola 20 
Marcatura  delle  imbarcazioni  di  salvataggio,  delle  zattere   di
             salvataggio e degli apparecchi galleggianti 
 
  a) Le dimensioni di un'imbarcazione di salvataggio ed il numero  di
persone che e' autorizzata a portare devono essere marcate su di essa
in  modo  chiaro  e  permanente.  Il  nome  della  nave  alla   quale
l'imbarcazione  di  salvataggio  appartiene  ed  il  suo   porto   di
immatricolazione devono essere marcati su  ciascun  lato  della  prua
dell'imbarcazione. 
  b) Sugli apparecchi galleggianti deve essere marcato  nello  stesso
modo il numero delle persone. 
  c) Il numero delle persone deve essere marcato  nello  stesso  modo
sulle zattere di  salvataggio  gonfiabili  nonche'  sulla  valigia  o
custodia nella quale la zattera gonfiabile e' contenuta. Ogni zattera
di salvataggio gonfiabile deve anche portare un numero di serie ed il
nome del fabbricante in modo da  permettere  la  identificazione  del
proprietario della zattera stessa. 
  d) Le zattere di salvataggio rigide devono essere marcate col  nome
e col porto di immatricolazione della nave a cui  appartengono,  come
pure col numero di persone che sono autorizzate a portare. 
  e) Su nessuna imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio o
apparecchio galleggiante deve essere marcato  un  numero  di  persone
superiore a quello ottenuto in applicazione delle Regole del presente
capitolo. 
 
                              Regola 21 
                         Salvagente anulari 
 
  a) Un salvagente anulare deve soddisfare ai seguenti requisiti: 
    i) essere di sughero massiccio o di altro materiale equivalente; 
    ii) essere atto a galleggiare in acqua dolce per 24  ore  tenendo
sospeso un peso di  ferro  di  almeno  14,5  chilogrammi  (32  libbre
inglesi); 
    iii) non deve essere intaccabile dagli idrocarburi; 
    iv) deve avere un colore molto visibile; 
    v) deve portare marcato in lettere maiuscole il nome ed il  porto
di immatricolazione della nave alla quale appartiene. 
  b) Sono proibiti i salvagente anulari riempiti di giunco, avanzi  o
ritagli di sughero, sughero granulato  o  qualsiasi  altro  materiale
granulato sciolto o quelli la cui galleggiabilita' e' realizzata  con
camere d'aria che richiedono d'essere gonfiate. 
  c) I salvagenti anulari costruiti  con  materia  plastica  o  altra
materia sintetica devono essere atti a mantenere le  loro  proprieta'
di galleggiabilita' e durata a contatto con l'acqua di mare o con gli
idrocarburi, come pure  malgrado  gli  effetti  delle  variazioni  di
temperatura o dei cambiamenti di clima che si riscontrano nei  viaggi
in mare. 
  d) I salvagente anulari devono essere  guarniti,  all'esterno,  con
una sagola a  festoni  solidamente  fissata.  Almeno  due  di  questi
salvagente anulari, uno per lato della nave, devono  essere  guarniti
con una sagola di salvataggio galleggiante, lunga almeno  27,5  metri
(15 braccia). 
  e) Sulle navi da passeggeri non meno della meta' del numero  totale
del salvagente anulari, ed in ogni caso non meno di 6, e  sulle  navi
da carico almeno la meta' del numero totale  del  salvagente  anulari
deve essere provvista di luci efficienti ad accensione automatica. 
  f) Le luci ad accensione automatica  prescritta  dal  paragrafo  e)
della presente Regola non devono spegnersi  per  effetto  dell'acqua.
Esse devono poter funzionare per non meno di 45 minuti ed  avere  una
luminosita' non  inferiore  a  due  candele  in  tutte  le  direzioni
dell'emisfero superiore. Tali luci devono  essere  tenute  vicino  al
salvagente anulari ai quali appartengono, con il necessario mezzo  di
attacco. Le luci ad accensione automatica usate sulle  navi  cisterna
devono essere di un tipo approvato a pile elettriche (*). 
  g) Tutti i salvagente anulari devono essere sistemati  in  modo  da
essere prontamente accessibili alle persone a bordo ed almeno due del
salvagente anulari, provvisti di luce  ad  accensione  automatica  in
conformita' alle prescrizioni del paragrafo e) della presente Regola,
devono essere anche provvisti di un efficiente  segnale  fumogeno  ad
attivazione automatica, capace di produrre un fumo  di  colore  molto
visibile per almeno 15 minuti, e devono potersi lanciare  rapidamente
in mare dal ponte di comando. 
  h) I salvagente anulari devono essere sempre  liberi  per  il  loro
rapido uso e non devono mai essere assicurati in modo permanente. 
 
  (*) Le luci dovranno avere approssimativamente la portata  luminosa
qui appresso indicata nelle condizioni atmosferiche specificate. 
    

    Coefficiente di        Visibilita    Portata luminosa
     trasmissione        metereologica      dei fuochi
      atmosferica       (miglia marine)  (miglia marine)

           0,3                2,4             0,96
           0,4                3,3             1,05
           0,5                4,3             1,15
           0,6                5,8             1,24
           0,7                8,4             1,34
           0,8               13,4             1,45
           0,9               28,9             1,57



    
 
                              Regola 22 
                       Cinture di salvataggio 
 
  a) Tutte le navi devono avere per ogni persona a bordo una  cintura
di salvataggio di tipo approvato e,  salvo  che  queste  cinture  non
siano adattabili anche per bambini, devono avere  inoltre  un  numero
sufficiente di cinture di salvataggio  per  bambini.  Le  cinture  di
salvataggio devono portare chiaramente l'indicazione che  sono  state
approvate dall'Amministrazione. 
  b) Oltre le cinture di salvataggio prescritte dal paragrafo a),  le
navi da passeggeri devono avere cinture di salvataggio per il  5  per
cento del numero  totale  di  persone  a  bordo.  Queste  cinture  di
salvataggio devono essere  situate  in  posizioni  ben  visibili  sul
ponte. 
  c) Una cintura di salvataggio non  puo'  essere  approvata  se  non
presenta i seguenti requisiti: 
    i) deve essere costruita a regola d'arte e con materiale adatto; 
    ii) deve essere  costruita  in  modo  da  eliminare,  per  quanto
possibile, ogni rischio di essere indossata non  correttamente  e  in
modo che possa essere indossata indifferentemente da entrambi i lati; 
    iii) deve essere capace di sollevare fuori dall'acqua la testa di
una persona sfinita o svenuta e mantenerla al di sopra dell'acqua  in
piena sicurezza con il corpo  inclinato  all'indietro  rispetto  alla
posizione verticale; 
    iv) deve essere capace di far ruotare  il  corpo,  a  partire  da
qualsivoglia  posizione,  facendogli  assumere   una   posizione   di
galleggiabilita' sicura con il corpo inclinato all'indietro  rispetto
alla posizione verticale; 
    v) non deve essere intaccabile dagli idrocarburi; 
    vi) deve avere un colore molto visibile; 
    vii) deve essere munita di un fischietto,  approvato,  saldamente
assicurato da una cordicella; 
    viii) deve essere costruita in modo tale che la  galleggiabilita'
di funzionamento non diminuisca di oltre il 5  per  cento,  dopo  una
permanenza in acqua dolce di 24 ore. 
  d) Una cintura di salvataggio, la cui galleggiabilita'  dipenda  da
insufflazione, puo' essere permessa per uso degli equipaggi di  tutte
le navi ad eccezione  delle  navi  da  passeggeri  e  navi  cisterna,
purche': 
    i) abbia due compartimenti gonfiabili separati; 
    ii) possa essere gonfiata meccanicamente o a bocca; 
    iii) soddisfi alle prescrizioni del paragrafo c)  della  presente
Regola anche se uno solo dei compartimenti d'aria e' gonfiato. 
  e) Le cinture di salvataggio devono essere  sistemate  in  modo  da
essere  prontamente  accessibili  e  la  loro  posizione   dev'essere
chiaramente indicata. 
 
                              Regola 23 
                       Apparecchi lanciasagole 
 
  a)  Tutte  le  navi  devono  essere  munite   di   un   apparecchio
lanciasagole di tipo approvato. 
  b) Tale apparecchio deve essere capace di lanciare una sagola a non
meno di 230 metri (250 iarde) con precisione sufficiente e deve avere
non meno di 4 proiettili e 4 sagole. 
 
                              Regola 24 
                         Segnali di soccorso 
 
  Tutte le navi devono avere, a  soddisfazione  dell'Amministrazione,
dei mezzi adatti per effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e
notturni, compresi almeno  dodici  segnali  a  paracadute  capaci  di
produrre una luce rossa brillante a grande altezza. 
 
                              Regola 25 
            Ruolo d'appello e norme in caso di emergenza 
 
  a) Ogni persona dell'equipaggio deve avere una consegna particolare
per i casi di emergenza. 
  b) Il ruolo d'appello deve stabilire tutte le consegne  particolari
e indicare, in dettaglio, in quale punto la persona deve recarsi e le
consegne che essa deve eseguire. 
  c) Il ruolo d'appello  di  ogni  nave  da  passeggeri  deve  essere
redatto nella forma approvata dall'Amministrazione. 
  d) Il ruolo d'appello deve  essere  redatto  prima  della  partenza
della nave. Copie di esso devono essere  affisse  nelle  varie  parti
della nave ed in particolare nei locali dell'equipaggio. 
  e) Il ruolo  d'appello  deve  stabilire  le  consegne  per  i  vari
componenti dell'equipaggio per quanto concerne: 
    i) la  chiusura  delle  porte  stagne,  valvole,  dispositivi  di
chiusura degli ombrinali, scarichi ceneri e porte tagliafuoco; 
    ii)  l'armamento  delle  imbarcazioni  di  salvataggio  (compreso
l'apparecchio radio portatile per natanti  di  salvataggio)  e  degli
altri mezzi di salvataggio in genere; 
    iii) la messa in mare delle imbarcazioni di salvataggio; 
    iv) la preparazione generale degli altri mezzi di salvataggio; 
    v) la riunione dei passeggeri; nonche' 
    vi) l'estinzione dell'incendio, tenuto conto dei  piani  relativi
alla lotta anti incendio. 
  f) Il ruolo d'appello deve stabilire  le  consegne  per  i  diversi
componenti  del  personale  del  servizio  camera  nei  riguardi  dei
passeggeri in caso di emergenza. Tali consegne devono comprendere: 
    i) avvertire i passeggeri; 
    ii)  controllare  che  siano  convenientemente  vestiti   e   che
indossino in modo appropriato la loro cintura di salvataggio; 
    iii) radunare i passeggeri ai punti di riunione; 
    iv) tenere l'ordine nei corridoi, nelle  scale  e,  in  generale,
regolare quanto concerne il movimento dei passeggeri; e 
    v) curare che  una  provvista  di  coperte  sia  sistemata  nelle
imbarcazioni. 
  g) Nel numero delle  informazioni  date  dal  ruolo  d'appello  per
l'estinzione dell'incendio conformemente al comma vi)  del  paragrafo
e) della presente Regola dovranno figurare: 
    i) l'effettivo delle squadre antincendio; 
    ii)  i  compiti  particolari  riguardanti   l'attivazione   degli
apparecchi e delle installazioni per la lotta contro l'incendio. 
  b) Il ruolo d'appello  deve  prevedere  dei  segnali  distinti  per
chiamare l'equipaggio ai propri posti per  le  imbarcazioni,  per  le
zattere e per  l'incendio  e  deve  dare  ogni  particolare  su  tali
segnali. Questi segnali devono essere fatti  col  fischio  o  con  la
sirena, e, ad eccezione delle navi da  passeggeri  adibite  a  viaggi
internazionali brevi e delle navi da carico di lunghezza inferiore  a
metri 45,7 (150 piedi), devono essere  completati  da  altri  segnali
funzionanti  elettricamente.  Tutti  questi  segnali  devono   essere
azionati dal ponte di comando. 
 
                              Regola 26 
                    Esercitazioni di salvataggio 
 
  a) i)  Sulle  navi  da  passeggeri  l'appello  dell'equipaggio  per
esercitazioni imbarcazioni  ed  incendio  deve  avere  luogo,  quando
possibile, una volta la settimana. In ogni  caso  tali  esercitazioni
devono avere luogo prima che la nave lasci l'ultimo porto di partenza
per un viaggio internazionale che non sia un  viaggio  internazionale
breve; 
    ii)  sulle  navi  da   carico   l'appello   dell'equipaggio   per
esercitazioni imbarcazioni ed incendio deve avere luogo ad intervalli
non superiori a un mese. Se pero' una nave parte da un porto ove  sia
stato  sostituito  piu'  del  25  per  cento   dell'equipaggio,   una
esercitazione imbarcazione ed incendio deve avere luogo entro 24  ore
dalla partenza; 
    iii) in occasione  delle  esercitazioni  mensili  sulle  navi  da
carico, devono essere controllate le dotazioni delle imbarcazioni per
assicurarsi che siano al completo; 
    iv) le date in cui hanno luogo le esercitazioni,  cosi'  come  le
relazioni sulle esercitazioni antincendio, devono essere annotate nel
giornale  di  bordo  prescritto  dall'Amministrazione.  Se   in   una
qualsiasi settimana (per le navi da passeggeri) o mese (per  le  navi
da carico)  l'esercitazione  non  e'  stata  effettuata  o  e'  stata
effettuata solo  parzialmente,  deve  essere  fatta  annotazione  nel
suddetto  giornale  delle  condizioni  e   della   natura   di   tale
esercitazione parziale. Le relazioni sul  controllo  delle  dotazioni
delle imbarcazioni, sulle navi da carico, devono essere annotate  nel
giornale di bordo, ed in questo deve essere anche annotato quando  le
imbarcazioni di salvataggio sono state messe  fuori  e  ammainate  in
acqua, in  conformita'  alle  prescrizioni  del  paragrafo  c)  della
presente Regola. 
  b) Sulle navi da passeggeri,  ad  eccezione  di  quelle  adibite  a
viaggi internazionali brevi, una esercitazione  dei  passeggeri  deve
essere fatta entro 24 ore dalla partenza. 
  c) Gruppi diversi di  imbarcazioni  di  salvataggio  devono  essere
usati a turno nel corso di esercitazioni successive e messe fuori  e,
se possibile e ragionevole, ammainate in mare almeno una volta ogni 4
mesi. Le esercitazioni e le ispezioni devono essere fatte in modo che
l'equipaggio comprenda pienamente e prenda  pratica  dei  doveri  che
deve compiere, incluse le istruzioni sul  maneggio  e  manovra  delle
zattere di salvataggio, quando vi sono. 
  d) Il segnale di emergenza per richiamare i passeggeri ai luoghi di
riunione deve essere costituito da una successione di  sette  o  piu'
squilli brevi di fischio o sirena seguito da uno lungo. Sulle navi da
passeggeri, ad eccezione di quelle adibite  a  viaggi  internazionali
brevi, tale segnale deve essere integrato, in tutta la nave, da altri
segnali azionati elettricamente dal ponte di comando. Il  significato
di tutti i segnali che  interessano  i  passeggeri,  con  le  precise
istruzioni su cio' che essi devono fare in caso di emergenza,  devono
essere chiaramente indicati nelle  lingue  appropriate,  in  appositi
avvisi affissi nelle loro cabine ed in punti ben visibili degli altri
locali ad essi destinati. 
 
 
              PARTE B. - PER LE SOLE NAVI DA PASSEGGERI 
 
                              Regola 27 
Imbarcazioni di salvataggio,  zattere  di  salvataggio  e  apparecchi
                            galleggianti 
 
  a) Le navi da passeggeri devono avere due imbarcazioni sospese alle
gru, una per ogni lato della nave, da usare  in  caso  di  emergenza.
Tali imbarcazioni devono  essere  di  tipo  approvato  e  non  devono
superare la lunghezza di metri 8,5 (28 piedi).  Esse  possono  essere
calcolate ai fini dei  paragrafi  b)  e  c)  della  presente  Regola,
purche' soddisfino in pieno alle prescrizioni stabilite dal  presente
capitolo per le imbarcazioni di salvataggio, e calcolate  inoltre  ai
fini  della  Regola  8  purche'  soddisfino  in  pieno   anche   alle
prescrizioni della Regola 9 e, quando e'  il  caso,  a  quelle  della
Regola 14 del presente capitolo. Esse devono essere tenute pronte per
l'uso immediato quando la nave e' in navigazione. Sulle navi  in  cui
le prescrizioni del paragrafo h) della Regola 29 sono  soddisfatte  a
mezzo  di  dispositivi  fissati  ai  fianchi  delle  imbarcazioni  di
salvataggio, non e' necessario che  tali  dispositivi  siano  fissati
alle due imbarcazioni  sistemate  per  soddisfare  alle  prescrizioni
della presente Regola. 
  b) Le navi da passeggeri adibite a viaggi  internazionali  che  non
sono viaggi internazionali brevi devono avere: 
    i) imbarcazioni di salvataggio da ciascun  lato  della  nave,  di
capacita' totale sufficiente ad accogliere la meta' del numero totale
delle persone a bordo. 
  L'Amministrazione puo' permettere la sostituzione  di  imbarcazioni
di  salvataggio  con  zattere  della  stessa  capacita'  complessiva,
purche' il numero delle imbarcazioni di salvataggio, da ciascun  lato
della nave, non sia mai inferiore a quello sufficiente ad  accogliere
il 37,5 per cento di tutte le persone a bordo; 
    ii) zattere di salvataggio di  capacita'  totale  sufficiente  ad
accogliere il 25 per cento del numero totale delle persone  a  bordo.
Ci devono essere, inoltre, apparecchi galleggianti per il 3 per cento
di tale numero. 
    Le navi con un fattore di compartimentazione uguale o inferiore a
0,33 sono autorizzate a portare apparecchi galleggianti per il 25 per
cento del numero totale delle persone a bordo, in luogo delle zattere
di salvataggio per il 25 per cento e  degli  apparecchi  galleggianti
per il 3 per cento di tale numero. 
  c) i) Una nave da passeggeri adibita a viaggi internazionali  brevi
deve essere dotata di un numero di coppie di gru, in  relazione  alla
sua lunghezza, come stabilito nella colonna  A  della  tabella  della
Regola 28 del presente capitolo. A ciascuna coppia di gru deve essere
sospesa una imbarcazione di salvataggio, e queste imbarcazioni devono
avere almeno la capacita' minima  stabilita  nella  colonna  C  della
Tabella predetta, o la capacita' necessaria per accogliere  tutte  le
persone a bordo, se quest'ultima e' inferiore. 
    Quando  a  parere  dell'Amministrazione  non   e'   possibile   o
ragionevole sistemare su una nave, adibita  a  viaggi  internazionali
brevi, il numero di coppie di gru stabilite  nella  colonna  A  della
tabella della Regola 28 del presente capitolo, l'Amministrazione puo'
autorizzare, in circostanze eccezionali, un minor numero di coppie di
gru, a condizione che questo numero non sia mai inferiore  al  numero
minimo stabilito nella colonna B della tabella, e  che  la  capacita'
totale delle imbarcazioni di salvataggio sulla nave sia almeno uguale
alla capacita' minima stabilita nella  colonna  C  o  alla  capacita'
necessaria per accogliere tutte le persone a bordo,  se  quest'ultima
e' inferiore; 
    ii) se le imbarcazioni di salvataggio  cosi'  previste  non  sono
sufficienti ad accogliere tutte le persone  a  bordo,  la  nave  deve
avere un numero addizionale di imbarcazioni di salvataggio sospese  a
gru, o di zattere di salvataggio, in modo  che  la  capacita'  totale
delle imbarcazioni e  zattere  di  salvataggio  sia  sufficiente  per
accogliere tutte le persone a bordo; 
    iii) nonostante  le  disposizioni  del  comma  ii)  del  presente
paragrafo, su una nave adibita  a  viaggi  internazionali  brevi,  il
numero delle persone  trasportate  non  deve  superare  la  capacita'
totale delle imbarcazioni di salvataggio prevista in conformita' alle
prescrizioni dei commi i) e ii) del presente paragrafo,  a  meno  che
l'Amministrazione consideri che cio' e' reso  necessario  dal  volume
del traffico,  ma  in  questo  caso  la  nave  deve  soddisfare  alle
prescrizioni del paragrafo d) della Regola 1 del capitolo II-1; 
    iv) quando, conformemente alle prescrizioni del  comma  iii)  del
presente paragrafo, l'Amministrazione autorizza il  trasporto  di  un
numero di persone superiore  alla  capacita'  delle  imbarcazioni  di
salvataggio ed e' convinta che non e'  possibile,  per  quella  nave,
sistemare  delle  zattere  di   salvataggio   in   conformita'   alle
prescrizioni  del  comma  ii)  del  presente  paragrafo,  essa   puo'
permettere  una  riduzione   del   numero   delle   imbarcazioni   di
salvataggio, a condizione che: 
      1) nel caso di navi di lunghezza uguale o superiore a 58  metri
(190 piedi) il numero delle imbarcazioni di salvataggio non  sia  mai
inferiore a quattro, sistemate due per ciascun lato  della  nave,  e,
nel caso di navi di lunghezza inferiore a metri 58 (190  piedi),  non
sia mai inferiore a due, sistemate una per ciascun lato della nave; e 
che 
      2) il numero delle imbarcazioni di  salvataggio  e  zattere  di
salvataggio sia sempre sufficiente per accogliere  tutte  le  persone
che la nave e' autorizzata a trasportare; 
    v) le navi da passeggeri adibite a  viaggi  internazionali  brevi
devono avere, oltre alle imbarcazioni di  salvataggio  o  zattere  di
salvataggio previste in conformita' del presente  paragrafo,  zattere
sufficienti ad accogliere il  10  per  cento  del  numero  totale  di
persone  che  possono  essere   sistemate   nelle   imbarcazioni   di
salvataggio di cui la nave e' provvista; 
    vi) e navi da passeggeri adibite a  viaggi  internazionali  brevi
devono anche aver apparecchi galleggianti per almeno il 5  per  cento
del numero totale delle persone che sono autorizzate a trasportare; 
    vii) l'Amministrazione puo' permettere a navi singole o classi di
navi, in possesso di certificati per viaggi internazionali brevi,  di
effettuare viaggi oltre  600  miglia,  ma  non  oltre  1.200  miglia,
purche' tali navi soddisfino alle prescrizioni del paragrafo d) della
Regola  i  del  capitolo  II-1,  abbiano  a  bordo  imbarcazioni   di
salvataggio sufficienti per almeno il 75 per cento  delle  persone  a
bordo, e soddisfino anche alle prescrizioni del presente paragrafo. 
 
                              Regola 28 
Tabella delle gru e capacita' delle imbarcazioni di  salvataggio  per
             navi adibite a viaggi internazionali brevi 
 
  La seguente tabella stabilisce, in relazione alla  lunghezza  della
nave: 
    A) il numero minimo di coppie di gru da installarsi su  una  nave
adibita a viaggi internazionali brevi, a ciascuna  delle  quali  deve
essere sospesa una imbarcazione di  salvataggio,  conformemente  alla
Regola 27 del presente capitolo; 
    B) il numero ridotto di coppie di gru  che  eccezionalmente  puo'
essere ammesso su una nave adibita  a  viaggi  internazionali  brevi,
conformemente alla Regola 27 del presente capitolo; e 
    C)  la  capacita'  minima  richiesta  per  le   imbarcazioni   di
salvataggio di una nave adibita a viaggi internazionali brevi. 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
                             Regola 29 
Sistemazione e manovra delle imbarcazioni di salvataggio, zattere  di
               salvataggio ed apparecchi galleggianti 
 
  a) Le imbarcazioni di  salvataggio  e  le  zattere  di  salvataggio
devono essere sistemate a soddisfazione dell'Amministrazione, in modo
che: 
    i) possano essere messe  tutte  in  mare  nel  piu'  breve  tempo
possibile e in non piu' di 30 minuti; 
    ii) non impediscano in alcun modo la manovra rapida di  qualsiasi
altra  imbarcazione,  zattera  o  apparecchio   galleggiante   o   il
raggrupparsi delle persone a bordo ai punti  di  imbarco  o  il  loro
imbarco; 
    iii) le imbarcazioni di salvataggio, e le zattere di  salvataggio
per le quali sono prescritti dispositivi di  tipo  approvato  per  la
messa in mare, devono potersi mettere in mare a completo carico,  con
tutte le persone e dotazioni,  anche  in  sfavorevoli  condizioni  di
assetto e con 15 gradi di sbandamento da un lato o dall'altro; e 
    iv) le zattere di salvataggio per le quali  non  sono  prescritti
dispositivi di tipo approvato per la messa in mare, e gli  apparecchi
galleggianti, debbono potersi mettere in mare  anche  in  sfavorevoli
condizioni di assetto e con 15 gradi di  sbandamento  da  un  lato  o
dall'altro. 
  b) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere sospese a una
coppia separata di gru. 
  c) Le imbarcazioni di salvataggio possono essere sistemate su  piu'
di un ponte purche' siano prese adatte disposizioni per  evitare  che
le imbarcazioni di salvataggio di un ponte inferiore siano ostacolate
da quelle collocate su un ponte superiore. 
  d) Le imbarcazioni di salvataggio, e le zattere di salvataggio  per
le quali sono prescritti dispositivi di tipo approvato per  la  messa
in mare, non devono essere collocate ai masconi della nave. 
  Esse devono essere sistemate in posizione tale da poterle ammainare
con sicurezza, tenendo  presente  in  modo  particolare  la  distanza
dall'elica e la sagomatura della parte poppiera dello scafo. 
  e)  Le  gru  devono  essere   di   tipo   approvato   e   sistemate
convenientemente a soddisfazione  dell'Amministrazione.  Esse  devono
essere disposte su uno o piu' ponti in modo che  le  imbarcazioni  di
salvataggio sistemate sotto di esse possano essere sicuramente  messe
in mare senza venire ostacolate dalla manovra di altre gru. 
  f) Le gru devono essere: 
    i)  del  tipo  abbattibile  o  a  gravita'  per  la  manovra   di
imbarcazioni di salvataggio di peso non superiore a 2.300 chilogrammi
(2 e 1/4 tonnellate inglesi) nelle loro condizioni di messa  in  mare
senza passeggeri; 
    ii) del tipo  a  gravita'  per  la  manovra  di  imbarcazioni  di
salvataggio di peso superiore a 2.300 chilogrammi (2 e 1/4 tonnellate
inglesi) nelle loro condizioni di messa in mare senza passeggeri. 
  g) Le gru, i tiranti dei paranchi, i bozzelli  e  tutti  gli  altri
meccanismi devono essere di robustezza tale che  le  imbarcazioni  di
salvataggio possano essere messe  fuori  e  ammainate  dal  personale
addetto alla loro manovra sicuramente, a completo carico,  con  tutte
le persone e dotazioni, con nave sbandata di 15 gradi da  un  lato  o
dall'altro e con 10 gradi d'angolo di assetto. 
  h) Scivoli od altri adatti dispositivi devono essere provveduti per
facilitare la messa in mare delle imbarcazioni di salvataggio con uno
sbandamento trasversale di 15 gradi. 
  i) Vi devono essere mezzi adatti per fare accostare le imbarcazioni
di salvataggio ai fianchi  della  nave  e  mantenerle  accostate  per
permettere, in modo sicuro, l'imbarco delle persone. 
  j) Le imbarcazioni di salvataggio e le  imbarcazioni  di  emergenza
richieste dalla Regola  27  del  presente  capitolo  devono  avere  i
tiranti  dei  paranchi  in  cavo  metallico  e  verricelli  di   tipo
approvato. I verricelli delle imbarcazioni di emergenza devono essere
capaci di recuperare rapidamente tali imbarcazioni.  Eccezionalmente,
l'Amministrazione puo' permettere  la  sistemazione  di  tiranti  dei
paranchi in cavo di manilla o di altro  materiale  approvato,  con  o
senza verricelli (ad eccezione delle imbarcazioni  di  emergenza  che
devono essere servite da verricelli che  permettano  il  loro  rapido
recupero), quando essa  consideri  adeguati  i  tiranti  in  cavo  di
manilla o di altro materiale approvato. 
  k) Alla draglia di collegamento delle  gru  devono  essere  fissati
almeno due penzoli di salvataggio, ed i tiranti  dei  paranchi  ed  i
penzoli di salvataggio  devono  essere  di  lunghezza  sufficiente  a
raggiungere l'acqua anche quando la nave e' alla minima immersione di
navigazione ed e' sbandata di 15 gradi da uno o  dall'altro  lato.  I
bozzelli inferiori dei paranchi devono avere un anello adatto  o  una
lunga   maglia   per   incocciarli    ai    ganci    di    sospendita
dell'imbarcazione, a meno  che  non  sia  installato  un  sistema  di
sganciamento di tipo approvato. 
  l) Se vi sono dei dispositivi a energia meccanica per  il  ricupero
delle imbarcazioni di  salvataggio,  vi  devono  essere  anche  degli
efficienti dispositivi a mano. Se le imbarcazioni di salvataggio sono
ricuperate, a mezzo dei paranchi, con energia  meccanica,  vi  devono
essere dei dispositivi di sicurezza che interrompano  automaticamente
la energia meccanica prima che le gru urtino contro  gli  arresti  di
fine corsa per impedire uno sforzo eccessivo ai cavi di  metallo  dei
paranchi e alle gru stesse. 
  m) Le imbarcazioni di salvataggio sospese alle gru devono  avere  i
paranchi pronti all'uso e devono essere presi provvedimenti per poter
liberare rapidamente, non pero' necessariamente con simultaneita', le
imbarcazioni dai paranchi. I punti di attacco delle  imbarcazioni  di
salvataggio ai paranchi devono  essere  di  altezza  tale,  sopra  il
bordo, da assicurare che le imbarcazioni siano stabili quando vengono
ammainate. 
  n) i) Le navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali che non
sono  viaggi  internazionali  brevi,  e  che  hanno  imbarcazioni  di
salvataggio e zattere di salvataggio in conformita' alle prescrizioni
del comma i) del paragrafo b) della Regola 27 del presente  capitolo,
devono avere dei dispositivi di tipo approvato per la messa  in  mare
del  numero  di  zattere  di   salvataggio   che,   unitamente   alle
imbarcazioni di salvataggio, devono, in  conformita'  a  tale  comma,
poter accogliere tutte le persone a bordo.  Tali  dispositivi  devono
essere  in  numero  sufficiente,  a  parere  dell'Amministrazione,  a
permettere la messa in mare di dette zattere, con  tutte  le  persone
che sono autorizzate ad accogliere, in  non  piu'  di  30  minuti  in
condizioni di tempo  favorevoli,  e  devono,  per  quanto  possibile,
essere distribuiti egualmente su ciascun lato  della  nave.  In  ogni
caso, non deve mai esservi  meno  di  uno  di  tali  dispositivi  per
ciascun  lato  della  nave.  Non  e'  comunque  necessario  che  tali
dispositivi esistano anche per le zattere di salvataggio  addizionali
prescritte, per il 23 per cento di tutte  le  persone  a  bordo,  dal
comma ii) del paragrafo b) della Regola 27 del presente capitolo,  ma
quando uno di questi dispositivi esiste a bordo, tutte le zattere  di
salvataggio portate in conformita' a tale comma devono essere di tipo
che permetta di poterle mettere in mare con tale dispositivo; 
    ii) per le navi da passeggeri  adibite  a  viaggi  internazionali
brevi il numero dei dispositivi di tipo  approvato  che  deve  essere
sistemato a bordo per la messa in mare delle zattere  di  salvataggio
servito da ciascuno di tali dispositivi non deve essere superiore  al
numero delle zattere  che,  a  parere  dell'Amministrazione,  possono
essere messe in mare, con tutte le persone che  sono  autorizzate  ad
accogliere,  in  non  piu'  di  30  minuti  in  condizioni  di  tempo
favorevoli. 
 
                              Regola 30 
Illuminazioni dei ponti, delle  imbarcazioni  di  salvataggio,  delle
                    zattere di salvataggio, ecc. 
 
  a)  Un  sistema  di  illuminazione  elettrica,  od  altro   sistema
equivalente, sufficiente per soddisfare le esigenze della  sicurezza,
deve essere installato in tutte le parti di una nave da passeggeri  e
particolarmente  sopra  i  ponti  sui   quali   sono   sistemate   le
imbarcazioni di salvataggio e le zattere di salvataggio. 
  La sorgente autonoma di energia elettrica di  emergenza  prescritta
dalla Regola 25 del capitolo II-1 deve essere capace  di  alimentare,
quando necessario, questo sistema  di  illuminazione  prescritta  dai
commi ii) del paragrafo a), ii), e iii) del paragrafo b) della Regola
19 del presente capitolo. 
  b)  L'uscita  da  ogni  compartimento   principale   occupato   dai
passeggeri o dall'equipaggio deve essere illuminata continuamente con
una lampada  di  emergenza.  L'alimentazione  di  queste  lampade  di
emergenza deve  poter  essere  fornita  dalla  sorgente  autonoma  di
energia  elettrica  d'emergenza  indicata  nel  paragrafo  a)   della
presente Regola nel caso che venga  a  mancare  quella  dell'impianto
elettrogeno principale della nave. 
 
                              Regola 31 
       Personale per le imbarcazioni e zattere di salvataggio 
 
  a) Un ufficiale di coperta o un  marittimo  abilitato  deve  essere
posto al comando di ogni imbarcazione di salvataggio, e  deve  essere
designato anche un supplente. La persona al  comando  deve  avere  la
lista  dell'equipaggio  dell'imbarcazione  di  salvataggio   e   deve
assicurarsi che  le  persone  ai  suoi  ordini  conoscano  i  diversi
incarichi loro assegnati. 
  b) Ad ogni motoscafo  di  salvataggio  deve  essere  assegnata  una
persona capace di condurre il motore. 
  c) Ad  ogni  imbarcazione  di  salvataggio  dotata  di  apparecchio
radiotelegrafico e di proiettore deve essere  assegnata  una  persona
capace di far funzionare tali apparecchi. 
  d) Ad ogni zattera di salvataggio deve essere assegnata una persona
pratica del suo maneggio e manovra, ad eccezione di quelle delle navi
adibite  a  viaggi  internazionali  brevi  quando   l'Amministrazione
ritiene che cio' non e' possibile. 
 
                              Regola 32 
                         Marittimi abilitati 
 
  a) Su tutte le navi da passeggeri  vi  deve  essere,  per  ciascuna
imbarcazione  di  salvataggio  messa  a  bordo   conformemente   alle
prescrizioni del presente capitolo, un numero di marittimi  abilitati
non minore di quello previsto dalla seguente tabella: 
    

                                                   Numero minimo
          CAPACITA MASSIMA PRESCRITTA             dei marittimi
              PER IMBARCAZIONE                        abilitati

  Meno di 41 persone..........................            2
  Da 41 a 61 persone..........................            3
  Da 62 a 85 persone..........................            4
  Oltre 85 persone............................            5



    
  b)  La  designazione   dei   marittimi   abilitati   per   ciascuna
imbarcazione  di  salvataggio  e'  lasciata  alla   discrezione   del
comandante. 
  c) Il certificato di idoneita' per marittimo abilitato deve  essere
rilasciato con l'autorizzazione  dell'Amministrazione.  Per  ottenere
questo certificato il candidato deve provare che e' stato istruito in
tutte le operazioni inerenti alla messa in mare delle imbarcazioni  e
degli altri mezzi di salvataggio, nonche'  all'uso  dei  remi  e  dei
mezzi di propulsione meccanica; di possedere  la  conoscenza  pratica
della manovra delle imbarcazioni e degli altri mezzi  di  salvataggio
e, inoltre, di essere capace di comprendere e di eseguire gli  ordini
relativi a tutti i mezzi di salvataggio in genere. 
 
                              Regola 33 
                       Apparecchi galleggianti 
 
  a) Nessun tipo di apparecchio galleggiante puo' essere approvato se
non soddisfa alle seguenti condizioni: 
    i) deve avere  dimensioni  e  robustezza  tali  da  poter  essere
lanciato in mare dal punto in cui e' sistemato senza subire danni; 
    ii) non deve avere piu' di 180 chilogrammi di  peso  (400  libbre
inglesi), a meno che  non  siano  installati  adatti  dispositivi,  a
soddisfazione dell'Amministrazione, tali da permettere  la  messa  in
mare senza sollevarlo a braccia; 
    iii) deve essere di materiale e costruzione approvati; 
    iv) deve essere utilizzabile e stabile, qualunque sia  la  faccia
con cui galleggia; 
    v) le casse d'aria o equivalenti dispositivi di insommergibilita'
devono  essere   fissati   il   piu'   vicino   possibile   ai   lati
dell'apparecchio e  tale  insommergibilita'  non  deve  dipendere  da
insufflazione; 
    vi) deve esser munito di una  barbetta  ed  avere  un  cavetto  a
festoni solidamente attaccato attorno al lato esterno. 
  b) Il numero delle persone per cui un apparecchio  galleggiante  e'
autorizzato deve essere il minore dei due numeri ottenuti come segue: 
    i) dividendo per 14,5 il numero  di  chilogrammi  (o  per  32  il
numero di libbre inglesi) di ferro che  e'  capace  di  sostenere  in
acqua dolce; oppure 
    ii) il perimetro dell'apparecchio, espresso  in  millimetri,  per
305. 
 
                              Regola 34 
                    Numero di salvagente anulari 
 
  Il numero minimo di salvagente anulari di cui  deve  essere  munita
una nave da passeggeri e' dato dalla seguente tabella: 
    

               LUNGHEZZA DELLA NAVE
                                             Numero minimo
       in metri          in piedi       dei salvagenti anulari

    meno di 61          meno di 200                8
    61 e meno di 122    200 e meno di 400         12
    122 e meno di 183   400 e meno di 600         18
    183 e meno di 244   600 e meno di 800         24
    244 e piu'          800 e piu'                30



    
 
                PARTE C. - PER LE SOLE NAVI DA CARICO 
 
                              Regola 35 
Numero e capacita' delle imbarcazioni di  salvataggio  e  zattere  di
                             salvataggio 
 
  a) i) Tutte le navi da carico  ad  eccezione  delle  navi-industria
baleniere o adibite alla trasformazione e conservazione del  pesce  e
le navi che trasportano personale impiegato in tali industrie  devono
avere ad ogni lato imbarcazioni di salvataggio  di  capacita'  totale
sufficiente ad accogliere tutte le persone a  bordo;  devono  inoltre
avere a bordo delle zattere di salvataggio sufficienti ad  accogliere
la meta' del numero totale di queste persone. 
    Tuttavia, nel caso che tali navi da carico siano adibite a viaggi
internazionali tra Paesi vicini, l'Amministrazione,  se  e'  convinta
che le condizioni del viaggio siano tali da rendere non ragionevole o
non  necessaria  l'obbligatorieta'  delle  zattere   di   salvataggio
menzionate al paragrafo precedente, puo' esentare da  questo  obbligo
navi singole o categorie di navi; 
    ii) 1) con riserva delle disposizioni  del  sotto  comma  2)  del
presente comma, tutte le navi  cisterna  di  stazza  lorda  uguale  o
superiore a 3.000 tonnellate devono  avere  a  bordo  almeno  quattro
imbarcazioni di salvataggio delle quali due a poppa e due  al  centro
della  nave,  ad  eccezione  delle  navi   cisterna   sprovviste   di
sovrastrutture centrali, sulle quali  tutte  le  imbarcazioni  devono
essere sistemate nella parte poppiera; 
      2) sulle navi cisterna di stazza lorda  uguale  o  superiore  a
3.000 tonnellate che  sono  sprovviste  di  sovrastrutture  centrali,
l'Amministrazione  puo'  autorizzare  l'installazione  di  due   sole
imbarcazioni di salvataggio a condizione che: 
        aa) sia sistemata una imbarcazione di salvataggio su  ciascun
lato della nave, a poppa; 
        bb) ciascuna di queste imbarcazioni non superi i  metri  8,50
(28 piedi) di lunghezza; 
        cc) ciascuna di queste imbarcazioni sia sistemata il  piu'  a
proravia possibile, in maniera  tale  che  la  parte  poppiera  della
stessa si trovi a proravia dell'elica, a una distanza uguale  ad  una
volta e mezza la lunghezza dell'imbarcazione; 
        dd) ciascuna di queste imbarcazioni  sia  sistemata  il  piu'
prudentemente possibile vicina al livello del mare. 
  b)  i)  Le  navi-industria  baleniere,   le   navi   adibite   alla
trasformazione e conservazione del pesce e le navi che trasportano le
persone su di esse impiegate in tali industrie devono avere: 
      1) imbarcazioni di salvataggio, da ciascun lato,  di  capacita'
complessiva sufficiente per la meta' del numero totale delle  persone
a bordo. 
      L'Amministrazione puo' tuttavia permettere la  sostituzione  di
imbarcazioni di salvataggio con zattere di salvataggio  della  stessa
capacita'  complessiva  purche'  il  numero  delle  imbarcazioni   di
salvataggio, per ciascun lato della nave, non sia inferiore a  quello
sufficiente ad accogliere il 37,5 per cento di  tutte  le  persone  a
bordo; 
      2) zattere di salvataggio di capacita' totale  sufficiente  per
accogliere la meta' di tutte le persone a bordo. 
      Se sulle navi adibite alla trasformazione e  conservazione  del
pesce  non  e'  praticamente  possibile  sistemare  imbarcazioni   di
salvataggio che soddisfino pienamente alle prescrizioni del  presente
capitolo, queste navi possono essere autorizzate dall'Amministrazione
a sistemare altri tipi di imbarcazioni, purche'  siano  di  capacita'
non inferiore a quella prescritta dalla presente Regola,  ed  abbiano
almeno galleggiabilita' dotazionali uguali a quelle che  il  presente
capitolo prescrive per le imbarcazioni di salvataggio; 
    ii) le navi impiegate come navi-industria baleniere, navi adibite
alla  trasformazione  e  conservazione  del  pesce  e  le  navi   che
trasportano le persone su di esse impiegate in tali industrie, devono
avere due imbarcazioni - una per ciascun lato - da usare in  caso  di
emergenza. Tali imbarcazioni devono essere di un tipo approvato e non
devono superare la lunghezza di metri 8,5 (28  piedi).  Esse  possono
essere computate ai fini del presente paragrafo purche' soddisfino in
pieno alle  prescrizioni  stabilite  dal  presente  capitolo  per  le
imbarcazioni di salvataggio, e anche ai fini della Regola 8,  purche'
soddisfino anche alle prescrizioni della Regola 9  e,  quando  e'  il
caso, a quelle della Regola 14 del  presente  capitolo.  Esse  devono
essere tenute pronte  per  l'uso  immediato  quando  la  nave  e'  in
navigazione. Sulle navi in cui le prescrizioni del paragrafo g) della
Regola  36  del  presente  capitolo  sono  soddisfatte  a  mezzo   di
dispositivi fissati ai fianchi delle imbarcazioni di salvataggio, non
e'  necessario  che  tali  dispositivi   siano   fissati   alle   due
imbarcazioni  sistemate  per  soddisfare  alle   prescrizioni   della
presente Regola. 
  c) Tutte le navi da carico di una lunghezza uguale  o  superiore  a
150 metri (492 piedi) che sono sprovviste di sovrastrutture centrali,
devono avere a bordo,  oltre  a  quanto  previsto  al  comma  i)  del
paragrafo a) della presente Regola, una zattera  di  salvataggio  che
possa trasportare almeno 6 persone,  sistemata  il  piu'  a  proravia
possibile. 
 
                              Regola 36 
               Gru e dispositivi per la messa in mare 
 
  a) Sulle navi da carico le imbarcazioni di salvataggio e le zattere
di   salvataggio   devono   essere    sistemate    a    soddisfazione
dell'Amministrazione. 
  b) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere sospese a una
coppia separata di gru. 
  c) Le imbarcazioni di salvataggio e le zattere di  salvataggio  per
le quali sono previsti dispositivi di tipo approvato per la messa  in
mare, devono essere sistemate di preferenza il piu' vicino  possibile
agli alloggi e ai locali di servizio. Devono essere sistemate in modo
da poter essere calate in mare con  sicurezza,  tenendo  presente  la
distanza dall'elica e la sagomatura della parte poppiera dello scafo,
cercando che possano ammainarsi lungo la parte verticale dei  fianchi
della nave. Se invece sono  sistemate  nella  parte  anteriore,  esse
devono essere disposte dietro la paratia di collisione, in  un  posto
che dia garanzie di sicurezza, e a questo riguardo  l'Amministrazione
dovra' prestare una particolare attenzione alla resistenza delle gru. 
  d)  Le  gru  devono  essere  di  un  tipo  approvato   e   disposte
convenientemente a soddisfazione dell'Amministrazione. 
  e) Sulle navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore  a  1.600
tonnellate,  navi  impiegate  come  navi-industria  baleniere,   navi
adibite alla trasformazione e conservazione  del  pesce  e  navi  che
trasportano il personale su di  esse  impiegato  in  tali  industrie,
tutte le gru devono essere del tipo a gravita'. 
  Sulle altre navi le gru devono essere: 
    i)  del  tipo  abbattibile  o  a  gravita'  per  la  manovra   di
imbarcazioni di salvataggio di peso non superiore a 2.300 chilogrammi
(2 e 1/4 tonnellate inglesi) nelle loro condizioni di messa  in  mare
senza passeggeri; 
    ii) del tipo  a  gravita'  per  la  manovra  di  imbarcazioni  di
salvataggio di peso superiore a 2.300 chilogrammi (2 e 1/4 tonnellate
inglesi) nelle loro condizioni di messa in mare senza passeggeri. 
  f) Le gru, i tiranti dei paranchi, i bozzelli  e  tutti  gli  altri
meccanismi devono essere di robustezza tale che  le  imbarcazioni  di
salvataggio possano essere messe  fuori  e  ammainate  dal  personale
addetto alla loro manovra sicuramente, a completo carico,  con  tutte
le persone e dotazioni, con nave sbandata di 15 gradi da  un  lato  o
dall'altro e con 10 gradi di angolo di assetto. 
  g) Scivoli od altri adatti dispositivi devono essere provveduti per
facilitare la messa in mare delle imbarcazioni di salvataggio con uno
sbandamento di 15 gradi. 
  h) Vi devono essere mezzi adatti per fare accostare le imbarcazioni
di salvataggio ai fianchi  della  nave  e  mantenerle  accostate  per
permettere, in modo sicuro, l'imbarco delle persone. 
  i) Le imbarcazioni di salvataggio e le  imbarcazioni  di  emergenza
previste dal comma ii) del paragrafo b) della Regola 35 del  presente
capitolo devono avere i tiranti dei  paranchi  in  cavo  metallico  e
verricelli di tipo approvato.  I  verricelli  delle  imbarcazioni  di
emergenza  devono  essere  capaci  di  recuperare  rapidamente   tali
imbarcazioni. Eccezionalmente, l'Amministrazione puo'  permettere  la
sistemazione di tiranti dei paranchi in cavo di manilla  o  di  altro
materiale approvato  con  o  senza  verricelli  (ad  eccezione  delle
imbarcazioni di emergenza che devono essere servite da verricelli che
permettano il loro rapido recupero), quando essa consideri adeguati i
tiranti in cavo di manilla o di altro materiale approvato. 
  j) Alla draglia di collegamento delle  gru  devono  essere  fissati
almeno due penzoli di salvataggio, ed i tiranti  dei  paranchi  ed  i
penzoli di salvataggio  devono  essere  di  lunghezza  sufficiente  a
raggiungere l'acqua anche quando la nave e' alla minima immersione di
navigazione ed e' sbandata di 15 gradi da uno o  dall'altro  lato.  I
bozzelli inferiori dei paranchi devono avere un anello adatto  o  una
lunga   maglia   per   incocciarli    ai    ganci    di    sospendita
dell'imbarcazione, a meno che non sia installato  un  dispositivo  di
sganciamento di tipo approvato. 
  k) Se vi sono dei dispositivi a energia meccanica per  il  ricupero
delle imbarcazioni di  salvataggio,  vi  devono  anche  essere  degli
efficienti dispositivi amano. Se le imbarcazioni di salvataggio  sono
ricuperate, a mezzo dei paranchi, con energia  meccanica,  ci  devono
essere dei dispositivi di sicurezza che interrompano  automaticamente
l'energia meccanica prima che le gru urtino  contro  gli  arresti  di
fine corsa per impedire uno sforzo eccessivo ai cavi di  metallo  dei
paranchi e alle gru stesse. 
  l) Le imbarcazioni di salvataggio fissate alle gru devono  avere  i
paranchi pronti all'uso e devono essere presi provvedimenti per poter
liberare rapidamente, non pero' necessariamente con simultaneita', le
imbarcazioni dai paranchi. I punti di attacco delle  imbarcazioni  di
salvataggio ai paranchi devono  essere  di  altezza  tale,  sopra  il
bordo, da assicurare che le imbarcazioni siano stabili quando vengono
ammainate. 
  m) Le navi-industria baleniere, le navi adibite alla trasformazione
e conservazione del pesce e le navi che trasportano le persone su  di
esse  impiegate  in  tali  industrie,  che  hanno   imbarcazioni   di
salvataggio e zattere di salvataggio in conformita' alle prescrizioni
del comma i) 2) del paragrafo b) della Regola 35, non  e'  necessario
che siano provvedute di dispositivi di tipo approvato per la messa in
mare  delle  zattere  di  salvataggio,  ma  tali  dispositivi  devono
esservi, in numero sufficiente a giudizio  dell'Amministrazione,  per
permettere che le zattere di salvataggio portate  in  conformita'  al
comma i) 1) di tale paragrafo siano  messe  in  mare,  con  tutte  le
persone che sono autorizzate ad accogliere, in non piu' di 30  minuti
in condizioni di tempo favorevoli. Tali dispositivi di tipo approvato
per la messa in mare devono, per quanto possibile, essere distribuiti
egualmente  su  ciascun  lato  della  nave.  Tutte  le   zattere   di
salvataggio portate da navi per le quali e' prescritto un dispositivo
di tipo approvato per la messa in mare, devono  essere  di  tipo  che
permetta di metterle in mare con tale dispositivo. 
 
                              Regola 37 
                    Numero del salvagente anulari 
 
  Devono esservi a bordo almeno otto salvagente anulari di  tipo  che
soddisfi alle prescrizioni della Regola 21 del presente capitolo. 
 
                              Regola 38 
                     Illuminazione di emergenza 
 
  La illuminazione prescritta dal comma ii) del paragrafo a),  ii)  e
iii) del paragrafo b) della Regola 19  del  presente  capitolo,  deve
poter essere fornita per almeno tre ore dalla sorgente  elettrica  di
emergenza prescritta dalla Regola 26 del capitolo VII-1.  Sulle  navi
di   stazza   lorda   uguale   o   superiore   a   1.600   tonnellate
l'Amministrazione deve assicurarsi che la illuminazione dei corridoi,
scale e uscite sia tale da  rendere  facile  l'accesso  di  tutte  le
persone a bordo ai punti di messa in mare  e  di  sistemazione  delle
imbarcazioni di salvataggio e delle zattere di salvataggio.