(Allegato-Capitolo V)
                             CAPITOLO V 
                     SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
 
                              Regola 1 
                            Applicazione 
 
  Il presente capitolo, salvo  espresse  disposizioni  contrarie,  si
applica a tutte le navi per tutti i viaggi, eccetto le navi da guerra
e le navi che navigano  esclusivamente  sui  grandi  laghi  del  Nord
America, nelle acque che li collegano  e  che  ad  essi  affluiscono,
limitate ad Est dall'uscita inferiore della chiusa di St.  Lambert  a
Montreal, nella provincia di Quebec (Canada). 
 
                              Regola 2 
                         Avvisi di pericolo 
 
  a) Il comandante di una nave che incontra  ghiacci  pericolosi,  un
relitto  pericoloso  od  ogni  altro  pericolo   immediato   per   la
navigazione, o una tempesta tropicale, o temperatura  sotto  lo  zero
con vento tempestoso che provoca preoccupanti formazioni di  ghiaccio
alle sovrastrutture, o venti di forza uguale o superiore a  10  della
scala di Beaufort, per i quali non e' stato ricevuto alcun avviso  di
tempesta,  deve  darne  comunicazione  con  tutti  i  mezzi   a   sua
disposizione  alle  navi  nelle  vicinanze  nonche'  alle   autorita'
competenti nel primo punto della costa con cui puo'  comunicare.  Non
e' stabilita alcuna forma  particolare  di  trasmissione.  Essa  puo'
essere  effettuata  sia  in  linguaggio  chiaro  (preferibilmente  in
inglese),  sia  a  mezzo  del  codice  internazionale  dei   segnali.
L'informazione dovrebbe essere radiotrasmessa a tutte le  navi  nelle
vicinanze ed inviata al primo punto della costa con cui sia possibile
comunicare, con richiesta di inoltro alle autorita' competenti. 
  b)  Ciascun  Governo  contraente  deve  prendere  tutte  le  misure
necessarie per assicurare che la notizia  ricevuta,  riguardante  uno
dei pericoli specificati nel paragrafo a), sia prontamente portata  a
conoscenza degli interessati e comunicata agli altri Governi ai quali
puo' essere utile. 
  c)  La  trasmissione  dei  messaggi  relativi  ai  pericoli   sopra
specificati e' gratuita per le navi interessate. 
  d) Tutti i messaggi trasmessi per via radio in base al paragrafo a)
della  presente  Regola  devono  essere  preceduti  dal  "segnale  di
sicurezza" usando  la  procedura  prescritta  dal  Regolamento  delle
radiocomunicazioni, come definito dalla Regola 2 del capitolo IV. 
 
                              Regola 3 
         Informazioni prescritte per gli avvisi di pericolo 
 
  Nel trasmettere gli avvisi di pericolo  devono  essere  fornite  le
seguenti informazioni. 
  a) Ghiacci, relitti ed altri pericoli immediati per la navigazione: 
    i) natura del ghiaccio, del relitto o del pericolo osservato; 
    ii) posizione del ghiaccio, del relitto o del pericolo al momento
dell'ultima osservazione; 
    iii) data ed ora (tempo medio di Greenwich) in cui il pericolo e'
stato osservato l'ultima volta. 
  b) Tempeste tropicali (uragani nelle Antille, tifoni nei mari della
Cina, cicloni nell'Oceano Indiano  e  tempeste  della  stessa  natura
nelle altre regioni): 
    i) segnalazione che una tempesta tropicale e'  stata  incontrata.
Questo obbligo va inteso in senso largo e la notizia dovrebbe  essere
trasmessa ogni qualvolta il comandante ha motivo di ritenere che  una
tempesta tropicale stia sviluppandosi o gia' esista nelle vicinanze; 
    ii) data, ora (tempo medio di Greenwich) e posizione  della  nave
nel momento in cui le osservazioni sono state fatte; 
    iii) la segnalazione deve includere il maggior  numero  possibile
delle seguenti informazioni: 
      - pressione barometrica, preferibilmente corretta (indicando se
essa e' espressa in millibars, pollici o millimetri e se  la  lettura
e' stata o no corretta); 
      -  tendenza  del   barometro   (cambiamento   della   pressione
barometrica nelle ultime 3 ore); 
      - direzione vera del vento; 
      - forza del vento (scala Beaufort); 
      - condizioni del mare (calmo, moderato, agitato, tempestoso); 
      - onda (leggera, moderata,  forte)  e  direzione  vera  da  cui
proviene. Sarebbe utile anche la  indicazione  del  periodo  o  della
lunghezza dell'onda (corta, media, lunga); 
      - rotta vera e velocita' della nave. 
  c) Osservazioni ulteriori. Quando un comandante  ha  segnalato  una
tempesta  tropicale  o  qualsiasi  altra  tempesta   pericolosa,   e'
desiderabile, ma non obbligatorio, che vengano effettuate e trasmesse
altre osservazioni, possibilmente  ogni  ora,  ma  in  ogni  caso  ad
intervallo non superiore a 3 ore, per tutto il tempo in cui  la  nave
rimane sotto l'influenza della tempesta. 
  d) Vento di forza uguale o superiore a 10 della scala Beaufort, per
il quale non e' stato ricevuto alcun avviso di tempesta. 
  Questo paragrafo  si  riferisce  alle  tempeste  che  non  sono  le
tempeste tropicali menzionate al paragrafo b) della presente  Regola;
quando s'incontra una tale tempesta, la segnalazione  deve  contenere
delle  informazioni  simili  a  quelle  elencate  nel  paragrafo  b),
escludendo quelle relative alle condizioni del mare e dell'onda. 
  e) Temperatura sotto zero con vento tempestoso  che  provoca  serie
formazioni di ghiaccio alle sovrastrutture: 
    i) ora media di Greenwich e data; 
    ii) temperatura dell'aria; 
    iii) temperatura del mare (se possibile); 
    iv) forza e direzione del vento. 
 
  Esempi: 
Ghiacci 
  TTT Ghiaccio. Grande iceberg avvistato in 4605 N.,  4410  W.,  alle
ore 0800. GMT. 15 maggio. 
 
Relitti 
  TTT Relitto. Relitto osservato quasi sommerso in 4006 N., 1243  W.,
alle ore 1630 GMT. 21 aprile. 
 
Pericolo per la navigazione. 
  TTT Navigazione. Nave-faro Alfa non  al  suo  posto,  1800  GMT.  3
gennaio. 
 
Tempesta tropicale 
  TTT Tempesta. 0030 GMT. 18 agosto.  2204  N.,  11354  E.  Barometro
corretto 994 millibars, tendenza a scendere - 6 millibars. Vento NW.,
forza 9, forti raffiche. Forte onda da E. Rotta 067, 5 nodi. 
  TTT Tempesta. I sintomi indicano l'avvicinarsi di un uragano.  1300
GMT. 14 settembre. 2200 N., 7236 W. Barometro corretto 29,64 pollici,
tendenza a scendere - 0,015 pollici. Vento N.E., forza  8,  frequenti
piovaschi. Rotta 0,35, 9 nodi. 
  TTT Tempesta. Le condizioni indicano la formazione  di  un  ciclone
intenso. 0200 GMT. 4 maggio. 1620 N., 9203 E. Barometro non  corretto
753 millimetri, tendenza a scendere - 5 millimetri. Vento S.,  quarta
SW. forza 5. Rotta 300, 8 nodi. 
  TTT Tempesta. Tifone a SE. 0300 GMT. 12 giugno. 1812 N.,  12605  E.
Il barometro si abbassa rapidamente. Vento in aumento da Nord. 
  TTT Tempesta. Vento forza 11, non ricevuto avviso di tempesta. 0300
GMT. 4 maggio. 4830 N.,  30  W.  Barometro  corretto  983  millibars,
tendenza a scendere - 4 millibars.  Vento  SW.  forza  11  variabile.
Rotta 260, 6 nodi. 
 
Formazione di ghiaccio 
  TTT Formazioni preoccupanti di ghiaccio. 1400 GMT. 2 marzo. 69  N.,
10 W. Temperatura dell'aria 18. Temperatura del mare 29.  Vento  NE.,
Forza 8. 
 
                              Regola 4 
                        Servizi meteorologici 
 
  a) I Governi contraenti si impegnano a incoraggiare la raccolta  di
informazioni meteorologiche da parte  delle  navi  in  navigazione  e
curarne l'esame, la diffusione e lo scambio nel modo piu' adatto allo
scopo  di  agevolare  la  navigazione.  Le   Amministrazioni   devono
incoraggiare  l'uso  degli  strumenti  di  grande  precisione  e,   a
richiesta, devono facilitare il controllo di tali strumenti. 
  b) In particolare, i Governi contraenti si impegnano a  collaborare
per l'applicazione, fin dove possibile, delle  seguenti  disposizioni
concernenti la meteorologia: 
    i)  avvertire  le  navi  delle  burrasche,  tempeste  e  tempeste
tropicali, sia con la trasmissione di messaggi radio, sia  con  l'uso
di segnalazioni appropriate lungo le coste; 
    ii) comunicare giornalmente, per radio, bollettini  meteorologici
ad uso delle navi contenenti i dati sulle  condizioni  esistenti  del
tempo, del mare e dei ghiacci, le  previsioni  e,  quando  possibile,
sufficienti informazioni complementari che permettano la compilazione
durante  la  navigazione  di   semplici   carte   meteorologiche   ed
incoraggiare inoltre la trasmissione di adatte riproduzioni di  carte
meteorologiche; 
    iii) preparare e emanare quelle pubblicazioni che possano  essere
necessarie per l'efficiente  condotta  del  lavoro  meteorologico  in
navigazione  e  provvedere,  se  possibile,  alla   pubblicazione   e
distribuzione di carte meteorologiche giornaliere ad uso  delle  navi
in partenza; 
    iv) disporre che  particolari  navi  siano  dotate  di  strumenti
controllati  (quali:  barometro,  barografo,  psicrometro  e   adatti
apparecchi per misurare la temperatura del mare) da usarsi  per  tale
servizio, e che effettuino  le  osservazioni  meteorologiche  ad  ore
prestabilite per osservazioni  sinottiche  di  superficie  (almeno  4
volte al giorno, ogni qual volta  le  circostanze  lo  permettano)  e
sollecitare le altre navi ad effettuare osservazioni in modo diverso,
particolarmente quando si trovano in un'area in cui la navigazione e'
poco intensa; tali navi trasmetteranno le loro osservazioni per radio
ad  uso  dei  vari  servizi  meteorologici  ufficiali,  ripetendo  le
informazioni ad uso delle navi nelle  vicinanze.  Quando  si  trovano
nelle vicinanze di una tempesta tropicale o di una sospetta  tempesta
tropicale, le navi dovrebbero essere sollecitate a fare  osservazioni
e a trasmetterle ad intervalli piu' frequenti, ogni  qual  volta  sia
possibile, tenendo presenti le preoccupazioni  dei  comandanti  delle
navi durante la navigazione in condizioni tempestose; 
    v) disporre per  la  ricezione  e  la  trasmissione  a  mezzo  di
stazioni radio costiere di messaggi meteorologici delle navi  e  alle
navi. Le navi che non possono comunicare direttamente  con  la  costa
devono essere sollecitate a trasmettere i loro messaggi meteorologici
per il tramite di navi del servizio meteorologico o di altre navi che
siano in contatto con la costa; 
    vi) sollecitare tutti i comandanti ad  informare  tutte  le  navi
nelle vicinanze, nonche' le stazioni costiere, ogni qual  volta  essi
incontrino un vento di velocita' eguale o superiore a 50 nodi  (forza
10 della scala di Beaufort); 
    vii) cercare di ottenere  un  procedimento  uniforme  per  quanto
riguarda i servizi meteorologici internazionali gia'  menzionati,  e,
fin  dove  possibile,  attenersi  al  Regolamento  tecnico   e   alle
Raccomandazioni  fatte  dall'Organizzazione  meteorologica  mondiale,
alla quale i  Governi  contraenti  possono  rivolgersi  per  studi  e
consigli su ogni questione meteorologica che sorga  nell'applicazione
della presente Convenzione. 
  c) Le informazioni previste nella  presente  Regola  devono  essere
fornite nella forma stabilita  per  la  loro  trasmissione  e  devono
essere trasmesse nell'ordine di priorita' prescritto dal  Regolamento
delle radiocomunicazioni e,  durante  le  trasmissioni  "a  tutte  le
stazioni" delle informazioni meteorologiche, delle previsioni e degli
avvisi, tutte le stazioni radio  di  bordo  devono  conformarsi  alle
disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. 
  d) Le previsioni, gli avvisi e le notizie sinottiche  ed  altre  di
carattere meteorologico trasmesse per uso delle  navi  devono  essere
emesse e diffuse dal servizio nazionale  nel  modo  piu'  adatto  per
essere  utilizzate  nelle  varie  zone  ed  aeree  conformemente   ai
reciproci accordi fra i Governi contraenti interessati. 
 
                              Regola 5 
                   Servizio di ricerca dei ghiacci 
 
  a) I Governi contraenti si impegnano a  mantenere  un  servizio  di
ricerca dei ghiacci ed un servizio di studio e di osservazione  delle
condizioni dei ghiacci nell'Atlantico  del  Nord.  Durante  tutta  la
stagione  dei  ghiacci,  i  limiti   sud-orientali,   meridionali   e
sud-occidentali delle regioni degli "icebergs"  nelle  vicinanze  dei
grandi banchi di Terranova devono essere sorvegliati  allo  scopo  di
segnalare alle  navi  che  transitano  la  estensione  di  tale  zona
pericolosa, di studiare le condizioni dei ghiacci in  genere  e  dare
assistenza alle navi e agli equipaggi che abbiano  bisogno  di  aiuto
entro la zona d'azione delle navi  di  pattuglia.  Durante  il  resto
dell'anno lo studio e l'osservazione  delle  condizioni  dei  ghiacci
devono essere mantenuti a seconda del bisogno. 
  b) Le navi e gli aerei usati nel servizio di ricerca dei ghiacci  e
nello studio e osservazione  delle  condizioni  dei  ghiacci  possono
essere adibiti ad altre funzioni  da  parte  del  Governo  incaricato
dell'esecuzione di questo servizio, a  condizione  che  queste  altre
funzioni non ostacolino il loro compito precipuo e non  aumentino  il
costo del servizio. 
 
                              Regola 6 
                Ricerca dei ghiacci. Gestione e costo 
 
  a) Il Governo degli Stati Uniti d'America acconsente  a  continuare
la gestione  del  servizio  di  ricerca  dei  ghiacci,  lo  studio  e
l'osservazione delle condizioni dei ghiacci, compresa  la  diffusione
delle   osservazioni   cosi'   ottenute.   I    Governi    contraenti
particolarmente  interessati  in   questi   servizi   s'impegnano   a
contribuire alle  spese  di  gestione  e  funzionamento  dei  servizi
stessi; ciascun contributo deve essere ragguagliato alla stazza lorda
totale  delle  navi  di  ciascun  Governo   contribuente,   naviganti
attraverso le zone  degli  "icebergs"  sorvegliate  dal  servizio  di
pattuglia per i ghiacci. In particolare, ciascun  Governo  contraente
specialmente interessato si impegna a  contribuire  annualmente  alle
spese di gestione e funzionamento di questi  servizi  con  una  somma
stabilita dal rapporto tra il tonnellaggio lordo totale delle proprie
navi che attraversano durante la stagione dei ghiacci le  zone  degli
"icebergs" sorvegliate dal servizio di pattuglia per i ghiacci  e  il
tonnellaggio lordo totale delle navi di tutti i Governi contribuenti,
che attraversano durante  la  stagione  dei  ghiacci  le  zone  degli
"icebergs" sorvegliate dal servizio di pattuglia  per  i  ghiacci.  I
Governi non contraenti particolarmente interessati a questo  servizio
possono contribuire sulla  stessa  base  alle  spese  di  gestione  e
funzionamento  di  questo  servizio.  Il  Governo  responsabile   del
servizio fornira' annualmente  a  ciascun  Governo  contribuente  una
relazione sul costo totale della gestione  e  sul  funzionamento  del
servizio di ricerca dei ghiacci e la indicazione della quota parte di
ciascun Governo contribuente. 
  b) Ciascun dei Governi contribuenti ha il diritto di  modificare  o
interrompere la  sua  partecipazione  ed  altri  Governi  interessati
possono impegnarsi a contribuire alle spese. Il Governo  contribuente
che si avvale di questo diritto continua a  rimanere  obbligato  alla
contribuzione in corso fino al 1  settembre  che  segue  la  data  di
notifica della sua intenzione di modificare o di interrompere la  sua
contribuzione. 
  Per usufruire del suddetto diritto deve  essere  data  notifica  al
Governo responsabile del servizio almeno sei mesi prima  di  detto  1
settembre. 
  c) Se, in qualsiasi momento, il Governo degli Stati Uniti d'America
desiderasse cessare di gestire questo servizio o se uno  dei  Governi
contribuenti dovesse esprimere il desiderio di non piu' assumersi  il
carico della sua contribuzione pecuniaria o di modificarla, o  se  un
altro Governo contraente desiderasse di impegnarsi a contribuire alle
spese, i Governi contribuenti dovranno regolare la questione  tenendo
conto dei loro reciproci interessi. 
  d) I Governi contribuenti hanno il diritto di apportare di tanto in
tanto di comune accordo quelle modificazioni alle disposizioni  della
presente Regola e della Regola 5 del presente  capitolo  che  possano
apparire desiderabili. 
  e) Nei casi in cui la presente Regola dispone che  una  misura  pub
essere presa dopo un Accordo tra i Governi contribuenti, le  proposte
a tal fine avanzate da qualsiasi  Governo  contraente  devono  essere
comunicate al  Governo  responsabile  del  servizio,  il  quale  deve
mettersi  in  contatto  con  gli  altri  Governi   contribuenti   per
assicurarsi se accettano tali proposte ed il risultato dell'inchiesta
cosi' compiuta deve essere inviato agli altri Governi contribuenti ed
al Governo contraente che ha formulato le proposte.  In  particolare,
le disposizioni riguardanti le contribuzioni e i costi  del  servizio
devono essere rivedute dai Governi  contribuenti  ad  intervalli  non
superiori a tre anni. 
  Il Governo responsabile, del servizio deve prendere a tal  fine  la
necessaria iniziativa. 
 
                              Regola 7 
                 Velocita' in vicinanza dei ghiacci 
 
  Allorche' viene segnalata l'esistenza dei ghiacci lungo la rotta  o
in vicinanza di essa, il comandante  di  qualsiasi  nave,  nelle  ore
notturne, e' tenuto a procedere a velocita' moderata o a  variare  la
sua rotta in modo da mantenersi ben lontano dalla zona di pericolo. 
 
                              Regola 8 
                     Organizzazione del traffico 
 
  a) La pratica di seguire, soprattutto nelle  zone  di  convergenza,
rotte  adottate  ai  fini   della   separazione   del   traffico,   e
particolarmente le misure tendenti ad impedire  l'attraversamento  di
zone designate come zone da evitarsi dalle navi o da alcune categorie
di navi o previste per evitare condizioni sfavorevoli, ha contribuito
alla sicurezza della navigazione ed e' raccomandata a tutte le navi. 
  b) L'Organizzazione e' il solo organismo internazionale abilitato a
stabilire e ad adottare sul piano internazionale le  misure  relative
all'organizzazione del traffico e alle zone  che  le  navi  o  alcune
categorie di navi devono evitare. Essa  si  incarica  di  raccogliere
tutte  le  informazioni  pertinenti  e  di  comunicarle  ai   Governi
contraenti. 
  c) La scelta delle rotte e l'iniziativa dell'azione da  prendere  a
questo  riguardo,  cosi'  come  la  delimitazione   delle   zone   di
convergenza,  spettano  ai  Governi  interessati.  Al  momento  della
creazione dei dispositivi  di  organizzazione  del  traffico  che  si
estendono alle acque internazionali o  di  altri  dispositivi  che  i
Governi desiderano far adottare dall'Organizzazione, vanno tenute  in
debito conto le informazioni pertinenti pubblicate da quest'ultima. 
  d)  I  Governi  contraenti  devono  usare  la  loro  influenza  per
garantire un'appropriata utilizzazione delle rotte adottate, e devono
fare tutto cio' che e' in loro potere  perche'  siano  rispettate  le
misure prese  dall'Organizzazione  in  materia  d'organizzazione  del
traffico marittimo. 
  e) I Governi contraenti devono invitare tutte le navi  che  passano
nelle vicinanze dei grandi banchi di Terranova ad evitare per  quanto
possibile i luoghi di pesca situati a Nord del 43esimo parallelo e  a
far rotta al di fuori delle regioni dei ghiacci pericolosi  esistenti
o che si puo' supporre esistano. 
 
                              Regola 9 
             Uso ingiustificato dei segnali di pericolo 
 
  L'uso di un segnale internazionale di pericolo, salvo lo  scopo  di
indicare che una nave o un aereo si trova in pericolo, nonche'  l'uso
di  qualsiasi  segnale  che  possa  essere  confuso  con  un  segnale
internazionale di pericolo, e' proibito su tutte le navi o aerei. 
 
                              Regola 10 
                Segnali di pericolo. Obblighi e norme 
 
  a) Il comandante di una nave in navigazione che riceve un  segnale,
da qualsiasi provenienza, indicante che una nave o un aereo o i  loro
natanti di salvataggio si trovano in pericolo, e' obbligato a recarsi
a tutta velocita' al soccorso delle persone in pericolo informandole,
se possibile, di quanto sta facendo. Se  non  puo'  farlo,  o,  nelle
circostanze speciali in cui si trova,  giudica  non  ragionevole  ne'
necessario andare in loro soccorso, egli deve riportare sul  giornale
di bordo le ragioni che lo hanno indotto a non recarsi  a  soccorrere
le persone in pericolo. 
  b) Il comandante di una nave in pericolo, dopo aver consultato, per
quanto possibile, i comandanti delle navi che hanno risposto alla sua
chiamata di soccorso, ha diritto di  requisire  quella  o  quelle  di
dette navi che egli considera piu' idonee a portargli  aiuto,  ed  e'
obbligo del comandante o dei  comandanti  della  nave  o  delle  navi
requisite di sottostare alla requisizione  continuando  a  recarsi  a
tutta velocita' in soccorso delle persone in pericolo. 
  c) Il comandante di una nave resta  liberato  dall'obbligo  imposto
dal paragrafo a) della presente Regola non appena viene a  conoscenza
che una  o  piu'  navi,  esclusa  la  sua,  sono  state  requisite  e
sottostanno alla requisizione. 
  d) Il comandante di una nave resta  liberato  dall'obbligo  imposto
dal paragrafo a) della presente Regola e, se la  sua  nave  e'  stata
requisita, dall'obbligo  imposto  dal  paragrafo  b)  della  presente
Regola, se viene informato dalle persone in pericolo o dal comandante
di un'altra nave che ha raggiunto tali persone che  l'assistenza  non
e' piu' necessaria. 
  e) Le  disposizioni  della  presente  Regola  non  pregiudicano  la
Convenzione  internazionale  per  l'unificazione  di  alcune   Regole
riguardanti  l'assistenza  ed  il  salvataggio  in  mare  firmata   a
Bruxelles  il  23  settembre  1910,  particolarmente  per  quanto  si
riferisce all'obbligo di portare soccorso, imposto  dall'articolo  11
di detta Convenzione. 
 
                              Regola 11 
                       Fanale per segnalazioni 
 
  Tutte le navi di stazza lorda superiore a  150  tonnellate,  quando
sono  adibite  a  viaggi  internazionali,  devono   avere   a   bordo
un'efficiente lampada per segnalazione diurna  il  cui  funzionamento
non deve unicamente dipendere  dalla  sorgente  elettrica  principale
della nave. 
 
                              Regola 12 
                Materiale di bordo per la navigazione 
 
  a) Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore a 1.600  tonnellate
deve   essere   provvista   di   un   radar   di    tipo    approvato
dall'Amministrazione. Sul ponte di comando di queste navi deve essere
prevista la possibilita' di registrazione grafica delle  informazioni
ottenute dal radar. 
  b) Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore a 1.600  tonnellate
che effettui  viaggi  internazionali  deve  essere  provvista  di  un
radiogoniometro che soddisfi le  disposizioni  della  Regola  12  del
capitolo IV. L'Amministrazione puo' esentare da questo obbligo  tutte
le navi di stazza lorda inferiore alle 5.000 tonnellate,  nelle  zone
dove lo giudichi eccessivo o superfluo, tenendo in debito  conto  che
il radiogoniometro costituisce un aiuto prezioso, sia come  strumento
di navigazione, sia come mezzo per  determinare  la  posizione  delle
navi, aerei o imbarcazioni o zattere di salvataggio. 
  c) Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore a 1.600  tonnellate
che effettui viaggi  internazionali  deve  essere  provvista  di  una
girobussola in aggiunta alla  bussola  magnetica.  L'Amministrazione,
ove lo giudichi  eccessivo  o  superfluo,  puo'  esentare  da  questo
obbligo  tutte  le  navi  di  stazza  lorda  inferiore   alle   5.000
tonnellate. 
  d) Ogni nave nuova di stazza lorda superiore a 500  tonnellate  che
effettui  viaggi  internazionali  deve   essere   provvista   di   un
ecoscandaglio. 
  e) Devono essere prese tutte le misure  ragionevoli  per  mantenere
questi apparecchi in  buono  stato  di  funzionamento.  Tuttavia,  un
mancato   funzionamento   del    radar,    della    girobussola,    o
dell'ecoscandaglio  non  deve  essere  considerato  tale  da  rendere
inadatta la nave a prendere il mare o come un motivo sufficiente  per
ritardare la sua partenza da un porto nel quale  non  possano  essere
effettuate le riparazioni con facilita'. 
  f) Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore a 1.600  tonnellate
che effettui viaggi internazionali deve essere  munita  di  materiale
radio che permetta di trasmettere sulla frequenza radiotelefonica  di
soccorso e conforme alle pertinenti  disposizioni  del  paragrafo  b)
della Regola 12 del capitolo IV. 
 
                              Regola 13 
                           Equipaggiamento 
 
  I Governi contraenti si impegnano, per quanto concerne le navi  del
proprio Paese, a mantenere o, se necessario, ad adottare misure  atte
ad assicurare, dal punto di vista della sicurezza della vita umana in
mare, che tutte  le  navi  siano  sufficientemente  ed  efficacemente
equipaggiate. 
 
                              Regola 14 
              Strumenti di assistenza alla navigazione 
 
  I Governi contraenti  si  impegnano  a  disporre  l'impianto  e  la
manutenzione di quegli  strumenti  di  assistenza  alla  navigazione,
inclusi radiofari ed apparecchi elettronici, che  a  loro  parere  il
volume del traffico giustifica e l'entita' del pericolo  richiede,  e
convengono ugualmente di dare disposizioni  perche'  le  informazioni
relative a questi strumenti siano portate a conoscenza di  tutti  gli
interessati. 
 
                              Regola 15 
                        Ricerca e salvataggio 
 
  a) Ogni Governo contraente si impegna ad  accertare  che  tutte  le
necessarie disposizioni siano prese per la sorveglianza delle coste e
per il salvataggio delle persone in pericolo lungo le proprie  coste.
Queste disposizioni dovrebbero includere l'impianto,  l'utilizzazione
ed  il  mantenimento  dei  mezzi  di  sicurezza  marittima  giudicati
praticamente realizzabili e necessari, avuto riguardo  all'intensita'
del traffico marittimo ed ai pericoli della navigazione e dovrebbero,
per quanto possibile, provvedere i mezzi adeguati per  localizzare  e
salvare le persone in pericolo. 
  b) Ogni Governo contraente si impegna a fornire notizie relative ai
mezzi di salvataggio di cui  dispone  ed  ai  progetti  per  la  loro
eventuale modifica. 
 
                              Regola 16 
                       Segnali di salvataggio 
 
  I  seguenti  segnali  devono  essere  usati   dalle   stazioni   di
salvataggio e unita' di soccorso marittimo nelle  loro  comunicazioni
con le navi o persone in pericolo e dalle navi o persone in  pericolo
nelle loro comunicazioni con le stazioni di salvataggio e  unita'  di
soccorso marittimo. 
  I segnali usati dagli aerei che effettuano operazioni di ricerca  e
salvataggio per guidare le navi sono indicati nel  paragrafo  d)  che
segue. Una tabella illustrata,  che  descrive  i  segnali  qui  sotto
elencati, deve essere sempre a disposizione dell'ufficiale di guardia
di tutte le navi alle quali  si  applicano  le  Regole  del  presente
capitolo. 
  a) Risposte dalle stazioni di  salvataggio  o  unita'  di  soccorso
marittimo ai segnali di pericolo fatti da una nave o persona: 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  b) Segnali d'approdo per  la  guida  di  battelli  che  trasportano
equipaggi o persone in pericolo: 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  c) Segnali da usare in collegamento  con  l'impiego  dei  mezzi  di
salvataggio costieri: 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  d) Segnali usati da un aereo che effettua operazioni di  ricerca  e
salvataggio, per guidare le navi verso  un  aereo,  una  nave  o  una
persona in pericolo,(*) 
    i) le manovre seguenti, effettuate nel loro ordine da  un  aereo,
significano che l'aereo sta guidando un  natante  verso  un  aereo  o
altra nave in pericolo: 
      1) l'aereo descrive almeno un cerchio attorno al natante; 
      2) l'aereo taglia a bassa quota, e in vicinanza della prora, la
rotta che dovra' seguire il natante aumentando o diminuendo il rumore
dei motori o variando il passo dell'elica; 
      3) l'aereo si  dirige  nella  direzione  ove  il  natante  deve
dirigersi. 
      La ripetizione di questa, manovra ha lo stesso significato; 
    ii) le seguenti manovre effettuate da un  aereo  significano  che
non vi e' piu' bisogno dell'assistenza del natante al quale i segnali
erano diretti: 
      - l'aereo taglia a bassa quota e in vicinanza  della  poppa  la
scia del natante aumentando e  diminuendo  il  rumore  dei  motori  e
variando il passo dell'elica. 
 
--------------- 
(*) L'Organizzazione notifichera' in  anticipo  tutti  i  cambiamenti
eventuali apportati a questi segnali. 
 
                              Regola 17 
            Scalette ed apparecchi d'issaggio del pilota 
 
  Tutte le navi adibite a viaggi durante i  quali  e'  probabile  che
imbarchino dei piloti devono attenersi alle seguenti disposizioni: 
    a) Scalette per piloti: 
      i) la scaletta deve essere tale che il pilota possa imbarcare e
sbarcare in tutta sicurezza; deve essere tenuta  pulita  e  in  buono
stato e puo' essere utilizzata dalle autorita'  e  da  altre  persone
quando una nave e' in arrivo o in partenza da un porto; 
      ii) la scaletta deve essere assicurata in  posizione  tale  che
non rischi di ricevere eventuali rifiuti provenienti dalla nave,  che
ciascun scalino rimanga solidamente appoggiato contro il fianco della
nave, che sia sufficientemente distanziata,  per  quanto  in  pratica
possibile, dalle parti appuntite della nave, e che  il  pilota  possa
accedere sulla nave in modo sicuro e agevole senza che  debba  salire
meno di un metro e mezzo (5 piedi) e  non  piu'  di  nove  metri  (30
piedi). La scaletta utilizzata deve essere di un solo  pezzo  e  deve
poter raggiungere  il  livello  del  mare;  prendendo  le  necessarie
disposizioni, si dovra' tener debito conto del carico e  dell'assetto
della nave cosi' come di una  inclinazione  contraria  di  15  gradi.
Quando l'altezza dal livello del mare al punto di accesso della  nave
e' superiore a metri nove (30 piedi), l'accesso a  bordo  della  nave
con la scaletta del pilota deve avvenire tramite una scala  di  banda
(scala reale) o altro mezzo ugualmente sicuro e agevole; 
      iii) i gradini della scaletta devono: 
        1)  essere  in  legno  duro  o  in  altro  materiale   avente
equivalenti proprieta', fabbricati in un unico pezzo  senza  nodi  ed
anti sdrucciolevoli; i quattro scalini inferiori  possono  essere  in
gomma  sufficientemente  solida  e  rigida  o  in   altro   materiale
conveniente che abbia equivalenti caratteristiche; 
        2) essere lunghi non meno di  millimetri  480  (19  pollici),
larghi non meno di 115 millimetri (4 pollici e 1/2) e di spessore non
inferiore a 25 millimetri (1 pollice), non tenendo conto,  se  ve  ne
sono, dei dispositivi antisdrucciolevoli; 
        3) essere regolarmente distanziati di almeno  300  millimetri
(12 pollici) e non oltre 380 millimetri (15 pollici) e  mantenuti  in
posizione orizzontale; 
      iv) una scaletta per pilota non deve avere piu' di due pioli di
riserva sistemati  in  modo  diverso  da  quello  utilizzato  per  la
costruzione iniziale. I pioli fissati in questo  modo  devono  essere
sostituiti appena possibile con altri  sistemati  come  quelli  della
iniziale costruzione. Quando un piolo di riserva e' fermato alle cime
laterali della scaletta per mezzo di scanalature  praticate  ai  suoi
lati, queste scanalature dovranno  essere  situate  nel  senso  della
lunghezza del piolo; 
      v) le cime laterali della scaletta  del  pilota  devono  essere
fatte di due cime di manilla non  rivestite  che  abbiano  almeno  60
millimetri (2 pollici 1/4) di circonferenza. Ogni  cima  deve  essere
continua e non deve avere giunture al di sotto del  piolo  superiore.
Due sagole tienti-bene solidamente assicurate alla nave, che  abbiano
almeno 65 millimetri (2 pollici 1/2) di circonferenza, ed una  sagola
di salvataggio devono essere disponibili e pronte all'uso in caso  di
necessita'; 
      vi) delle traverse in legno duro o in un  altro  materiale  che
abbia  equivalenti  proprieta',  fabbricate  in  un  sol  pezzo,   di
lunghezza di almeno metri 1,80 (5 piedi e 10 pollici), devono  essere
sistemate a intervalli tali che la  scaletta  del  pilota  non  possa
ruotare. La traversa inferiore deve trovarsi all'altezza  del  quinto
piolo a partire dalla parte inferiore della scaletta, e due  traverse
contigue non devono essere separate da piu' di nove pioli; 
      vii)  dispositivi  appropriati  devono  essere   previsti   per
permettere di passare in maniera sicura e comoda dalla sommita' della
scaletta  del  pilota,  o  da  ogni  scala  di  banda,  o  da   altri
dispositivi, al ponte o un'altra parte della nave e viceversa. 
      Quando si utilizza a questo scopo un apertura nel  parapetto  o
nell'orlo  di  murata  devono   essere   previsti   dei   mancorrenti
appropriati. Quando questo passaggio si effettua  per  mezzo  di  una
scaletta  di  parapetto,  questa  deve  essere  ancorata  solidamente
all'orlo del parapetto o alla piattaforma di sbarco, e devono  essere
installate due battagliole ai punti di entrata e di uscita della nave
a metri 0,70 (2 piedi e 3 pollici) come minimo  e  a  metri  0,80  (2
piedi e 7 pollici) come massimo l'una  dall'altra.  Ogni  battagliola
deve essere fissata rigidamente allo scafo della nave, alla sua  base
o non lontano da essa, piuttosto che in  un  punto  piu'  alto  della
stessa; deve misurare 40 millimetri (1 pollice e 1/2) di  diametro  o
di piu' e superare di almeno metri 1,20 (3 piedi  e  11  pollici)  la
sommita' del parapetto; 
      viii) di notte deve essere utilizzata  una  luce  che  illumini
contemporaneamente l'esterno della scaletta del pilota e il punto  in
cui il pilota monta sulla nave. In  caso  di  bisogno  devono  essere
pronti ad essere utilizzati una boa di  salvataggio  fornita  di  una
luce a illuminazione automatica ed un grosso cavo; 
      ix) devono essere previsti dei dispositivi  che  permettano  di
usare la scaletta del pilota da ogni fiancata della nave; 
      x) tanto la sistemazione della  scaletta  che  l'imbarco  e  lo
sbarco  del  pilota  devono  essere  sorvegliati  da   un   ufficiale
responsabile; 
      xi) se una nave presenta delle caratteristiche di  costruzione,
come bottazzi, che impediscono l'applicazione di una qualunque  delle
presenti disposizioni, devono essere presi speciali provvedimenti,  a
soddisfazione dell'Amministrazione, che  permettano  l'imbarco  e  lo
sbarco delle persone in piena sicurezza. 
    b) Dispositivi meccanici di issaggio del pilota: 
      i) se e' sistemato un dispositivo  meccanico  di  issaggio  del
pilota, deve essere, cosi' come i suoi accessori, di  tipo  approvato
dall'Amministrazione. Esso deve  essere  costruito  e  progettato  in
maniera tale che il pilota possa essere imbarcato e sbarcato in piena
sicurezza, e che vi sia segnatamente un passaggio dall'apparecchio al
ponte e viceversa; 
      ii) una scaletta  da  pilota  conforme  alle  disposizioni  del
paragrafo a) della presente Regola deve essere conservata  sul  ponte
vicino all'apparecchio di issaggio e deve poter essere utilizzata con
immediatezza. 
 
                              Regola 18 
              Stazioni radiotelefoniche a onde metriche 
 
  Quando un Governo contraente esige che le navi che circolano in una
zona soggetta alla propria sovranita' siano munite  di  una  stazione
radiotelefonica a onde metriche utilizzata  in  collegamento  con  un
sistema  da  esso  stabilito  per  migliorare  la   sicurezza   della
navigazione, questa stazione deve soddisfare  le  disposizioni  della
Regola 17 del capitolo IV ed essere fatta funzionare  in  conformita'
delle disposizioni della Regola 8 del capitolo IV. 
 
                              Regola 19 
                 Utilizzazione del pilota automatico 
 
  a) Quando si impiega il pilota automatico in una zona  di  traffico
intenso, nell'eventualita' di una riduzione di visibilita', o in ogni
altra pericolosa circostanza della navigazione, deve essere possibile
riprendere immediatamente i comandi manuali. 
  b) Nelle circostanze qui  sopra  indicate,  deve  essere  possibile
all'ufficiale di guardia poter ricorrere in fretta ai servizi  di  un
timoniere qualificato, che  deve  esser  pronto  in  ogni  momento  a
riprendere la ruota del timone. 
  c)  Il  passaggio  dal  pilota  automatico  ai  comandi  manuali  e
viceversa deve essere affidato ad un ufficiale  responsabile  e  deve
essere effettuato sotto la sua sorveglianza. 
 
                              Regola 20 
                       Pubblicazioni nautiche 
 
  Tutte le navi devono essere fornite di carte, istruzioni  nautiche,
libri dei fari, avvisi ai naviganti,  annuari  delle  maree  e  altre
pubblicazioni nautiche appropriate, tenute  aggiornate,  che  possono
essere necessarie nel corso del viaggio. 
 
                              Regola 21 
                  Codice internazionale dei segnali 
 
  Ogni nave che, in  conformita'  alle  disposizioni  della  presente
Convenzione, e' tenuta ad avere una installazione radiotelegrafica  o
radiotelefonica, deve essere munita  del  codice  internazionale  dei
segnali. Questo documento deve ugualmente essere in dotazione a bordo
di ogni altra  nave  che,  secondo  l'Amministrazione,  possa  averne
bisogno. 
 
          (29) L'Organizzazione  notifichera'  in  anticipo  tutti  i
          cambiamenti eventuali apportati a questi segnali.