CAPITOLO V SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE Regola 1 Applicazione Il presente capitolo, salvo espresse disposizioni contrarie, si applica a tutte le navi per tutti i viaggi, eccetto le navi da guerra e le navi che navigano esclusivamente sui grandi laghi del Nord America, nelle acque che li collegano e che ad essi affluiscono, limitate ad Est dall'uscita inferiore della chiusa di St. Lambert a Montreal, nella provincia di Quebec (Canada). Regola 2 Avvisi di pericolo a) Il comandante di una nave che incontra ghiacci pericolosi, un relitto pericoloso od ogni altro pericolo immediato per la navigazione, o una tempesta tropicale, o temperatura sotto lo zero con vento tempestoso che provoca preoccupanti formazioni di ghiaccio alle sovrastrutture, o venti di forza uguale o superiore a 10 della scala di Beaufort, per i quali non e' stato ricevuto alcun avviso di tempesta, deve darne comunicazione con tutti i mezzi a sua disposizione alle navi nelle vicinanze nonche' alle autorita' competenti nel primo punto della costa con cui puo' comunicare. Non e' stabilita alcuna forma particolare di trasmissione. Essa puo' essere effettuata sia in linguaggio chiaro (preferibilmente in inglese), sia a mezzo del codice internazionale dei segnali. L'informazione dovrebbe essere radiotrasmessa a tutte le navi nelle vicinanze ed inviata al primo punto della costa con cui sia possibile comunicare, con richiesta di inoltro alle autorita' competenti. b) Ciascun Governo contraente deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare che la notizia ricevuta, riguardante uno dei pericoli specificati nel paragrafo a), sia prontamente portata a conoscenza degli interessati e comunicata agli altri Governi ai quali puo' essere utile. c) La trasmissione dei messaggi relativi ai pericoli sopra specificati e' gratuita per le navi interessate. d) Tutti i messaggi trasmessi per via radio in base al paragrafo a) della presente Regola devono essere preceduti dal "segnale di sicurezza" usando la procedura prescritta dal Regolamento delle radiocomunicazioni, come definito dalla Regola 2 del capitolo IV. Regola 3 Informazioni prescritte per gli avvisi di pericolo Nel trasmettere gli avvisi di pericolo devono essere fornite le seguenti informazioni. a) Ghiacci, relitti ed altri pericoli immediati per la navigazione: i) natura del ghiaccio, del relitto o del pericolo osservato; ii) posizione del ghiaccio, del relitto o del pericolo al momento dell'ultima osservazione; iii) data ed ora (tempo medio di Greenwich) in cui il pericolo e' stato osservato l'ultima volta. b) Tempeste tropicali (uragani nelle Antille, tifoni nei mari della Cina, cicloni nell'Oceano Indiano e tempeste della stessa natura nelle altre regioni): i) segnalazione che una tempesta tropicale e' stata incontrata. Questo obbligo va inteso in senso largo e la notizia dovrebbe essere trasmessa ogni qualvolta il comandante ha motivo di ritenere che una tempesta tropicale stia sviluppandosi o gia' esista nelle vicinanze; ii) data, ora (tempo medio di Greenwich) e posizione della nave nel momento in cui le osservazioni sono state fatte; iii) la segnalazione deve includere il maggior numero possibile delle seguenti informazioni: - pressione barometrica, preferibilmente corretta (indicando se essa e' espressa in millibars, pollici o millimetri e se la lettura e' stata o no corretta); - tendenza del barometro (cambiamento della pressione barometrica nelle ultime 3 ore); - direzione vera del vento; - forza del vento (scala Beaufort); - condizioni del mare (calmo, moderato, agitato, tempestoso); - onda (leggera, moderata, forte) e direzione vera da cui proviene. Sarebbe utile anche la indicazione del periodo o della lunghezza dell'onda (corta, media, lunga); - rotta vera e velocita' della nave. c) Osservazioni ulteriori. Quando un comandante ha segnalato una tempesta tropicale o qualsiasi altra tempesta pericolosa, e' desiderabile, ma non obbligatorio, che vengano effettuate e trasmesse altre osservazioni, possibilmente ogni ora, ma in ogni caso ad intervallo non superiore a 3 ore, per tutto il tempo in cui la nave rimane sotto l'influenza della tempesta. d) Vento di forza uguale o superiore a 10 della scala Beaufort, per il quale non e' stato ricevuto alcun avviso di tempesta. Questo paragrafo si riferisce alle tempeste che non sono le tempeste tropicali menzionate al paragrafo b) della presente Regola; quando s'incontra una tale tempesta, la segnalazione deve contenere delle informazioni simili a quelle elencate nel paragrafo b), escludendo quelle relative alle condizioni del mare e dell'onda. e) Temperatura sotto zero con vento tempestoso che provoca serie formazioni di ghiaccio alle sovrastrutture: i) ora media di Greenwich e data; ii) temperatura dell'aria; iii) temperatura del mare (se possibile); iv) forza e direzione del vento. Esempi: Ghiacci TTT Ghiaccio. Grande iceberg avvistato in 4605 N., 4410 W., alle ore 0800. GMT. 15 maggio. Relitti TTT Relitto. Relitto osservato quasi sommerso in 4006 N., 1243 W., alle ore 1630 GMT. 21 aprile. Pericolo per la navigazione. TTT Navigazione. Nave-faro Alfa non al suo posto, 1800 GMT. 3 gennaio. Tempesta tropicale TTT Tempesta. 0030 GMT. 18 agosto. 2204 N., 11354 E. Barometro corretto 994 millibars, tendenza a scendere - 6 millibars. Vento NW., forza 9, forti raffiche. Forte onda da E. Rotta 067, 5 nodi. TTT Tempesta. I sintomi indicano l'avvicinarsi di un uragano. 1300 GMT. 14 settembre. 2200 N., 7236 W. Barometro corretto 29,64 pollici, tendenza a scendere - 0,015 pollici. Vento N.E., forza 8, frequenti piovaschi. Rotta 0,35, 9 nodi. TTT Tempesta. Le condizioni indicano la formazione di un ciclone intenso. 0200 GMT. 4 maggio. 1620 N., 9203 E. Barometro non corretto 753 millimetri, tendenza a scendere - 5 millimetri. Vento S., quarta SW. forza 5. Rotta 300, 8 nodi. TTT Tempesta. Tifone a SE. 0300 GMT. 12 giugno. 1812 N., 12605 E. Il barometro si abbassa rapidamente. Vento in aumento da Nord. TTT Tempesta. Vento forza 11, non ricevuto avviso di tempesta. 0300 GMT. 4 maggio. 4830 N., 30 W. Barometro corretto 983 millibars, tendenza a scendere - 4 millibars. Vento SW. forza 11 variabile. Rotta 260, 6 nodi. Formazione di ghiaccio TTT Formazioni preoccupanti di ghiaccio. 1400 GMT. 2 marzo. 69 N., 10 W. Temperatura dell'aria 18. Temperatura del mare 29. Vento NE., Forza 8. Regola 4 Servizi meteorologici a) I Governi contraenti si impegnano a incoraggiare la raccolta di informazioni meteorologiche da parte delle navi in navigazione e curarne l'esame, la diffusione e lo scambio nel modo piu' adatto allo scopo di agevolare la navigazione. Le Amministrazioni devono incoraggiare l'uso degli strumenti di grande precisione e, a richiesta, devono facilitare il controllo di tali strumenti. b) In particolare, i Governi contraenti si impegnano a collaborare per l'applicazione, fin dove possibile, delle seguenti disposizioni concernenti la meteorologia: i) avvertire le navi delle burrasche, tempeste e tempeste tropicali, sia con la trasmissione di messaggi radio, sia con l'uso di segnalazioni appropriate lungo le coste; ii) comunicare giornalmente, per radio, bollettini meteorologici ad uso delle navi contenenti i dati sulle condizioni esistenti del tempo, del mare e dei ghiacci, le previsioni e, quando possibile, sufficienti informazioni complementari che permettano la compilazione durante la navigazione di semplici carte meteorologiche ed incoraggiare inoltre la trasmissione di adatte riproduzioni di carte meteorologiche; iii) preparare e emanare quelle pubblicazioni che possano essere necessarie per l'efficiente condotta del lavoro meteorologico in navigazione e provvedere, se possibile, alla pubblicazione e distribuzione di carte meteorologiche giornaliere ad uso delle navi in partenza; iv) disporre che particolari navi siano dotate di strumenti controllati (quali: barometro, barografo, psicrometro e adatti apparecchi per misurare la temperatura del mare) da usarsi per tale servizio, e che effettuino le osservazioni meteorologiche ad ore prestabilite per osservazioni sinottiche di superficie (almeno 4 volte al giorno, ogni qual volta le circostanze lo permettano) e sollecitare le altre navi ad effettuare osservazioni in modo diverso, particolarmente quando si trovano in un'area in cui la navigazione e' poco intensa; tali navi trasmetteranno le loro osservazioni per radio ad uso dei vari servizi meteorologici ufficiali, ripetendo le informazioni ad uso delle navi nelle vicinanze. Quando si trovano nelle vicinanze di una tempesta tropicale o di una sospetta tempesta tropicale, le navi dovrebbero essere sollecitate a fare osservazioni e a trasmetterle ad intervalli piu' frequenti, ogni qual volta sia possibile, tenendo presenti le preoccupazioni dei comandanti delle navi durante la navigazione in condizioni tempestose; v) disporre per la ricezione e la trasmissione a mezzo di stazioni radio costiere di messaggi meteorologici delle navi e alle navi. Le navi che non possono comunicare direttamente con la costa devono essere sollecitate a trasmettere i loro messaggi meteorologici per il tramite di navi del servizio meteorologico o di altre navi che siano in contatto con la costa; vi) sollecitare tutti i comandanti ad informare tutte le navi nelle vicinanze, nonche' le stazioni costiere, ogni qual volta essi incontrino un vento di velocita' eguale o superiore a 50 nodi (forza 10 della scala di Beaufort); vii) cercare di ottenere un procedimento uniforme per quanto riguarda i servizi meteorologici internazionali gia' menzionati, e, fin dove possibile, attenersi al Regolamento tecnico e alle Raccomandazioni fatte dall'Organizzazione meteorologica mondiale, alla quale i Governi contraenti possono rivolgersi per studi e consigli su ogni questione meteorologica che sorga nell'applicazione della presente Convenzione. c) Le informazioni previste nella presente Regola devono essere fornite nella forma stabilita per la loro trasmissione e devono essere trasmesse nell'ordine di priorita' prescritto dal Regolamento delle radiocomunicazioni e, durante le trasmissioni "a tutte le stazioni" delle informazioni meteorologiche, delle previsioni e degli avvisi, tutte le stazioni radio di bordo devono conformarsi alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. d) Le previsioni, gli avvisi e le notizie sinottiche ed altre di carattere meteorologico trasmesse per uso delle navi devono essere emesse e diffuse dal servizio nazionale nel modo piu' adatto per essere utilizzate nelle varie zone ed aeree conformemente ai reciproci accordi fra i Governi contraenti interessati. Regola 5 Servizio di ricerca dei ghiacci a) I Governi contraenti si impegnano a mantenere un servizio di ricerca dei ghiacci ed un servizio di studio e di osservazione delle condizioni dei ghiacci nell'Atlantico del Nord. Durante tutta la stagione dei ghiacci, i limiti sud-orientali, meridionali e sud-occidentali delle regioni degli "icebergs" nelle vicinanze dei grandi banchi di Terranova devono essere sorvegliati allo scopo di segnalare alle navi che transitano la estensione di tale zona pericolosa, di studiare le condizioni dei ghiacci in genere e dare assistenza alle navi e agli equipaggi che abbiano bisogno di aiuto entro la zona d'azione delle navi di pattuglia. Durante il resto dell'anno lo studio e l'osservazione delle condizioni dei ghiacci devono essere mantenuti a seconda del bisogno. b) Le navi e gli aerei usati nel servizio di ricerca dei ghiacci e nello studio e osservazione delle condizioni dei ghiacci possono essere adibiti ad altre funzioni da parte del Governo incaricato dell'esecuzione di questo servizio, a condizione che queste altre funzioni non ostacolino il loro compito precipuo e non aumentino il costo del servizio. Regola 6 Ricerca dei ghiacci. Gestione e costo a) Il Governo degli Stati Uniti d'America acconsente a continuare la gestione del servizio di ricerca dei ghiacci, lo studio e l'osservazione delle condizioni dei ghiacci, compresa la diffusione delle osservazioni cosi' ottenute. I Governi contraenti particolarmente interessati in questi servizi s'impegnano a contribuire alle spese di gestione e funzionamento dei servizi stessi; ciascun contributo deve essere ragguagliato alla stazza lorda totale delle navi di ciascun Governo contribuente, naviganti attraverso le zone degli "icebergs" sorvegliate dal servizio di pattuglia per i ghiacci. In particolare, ciascun Governo contraente specialmente interessato si impegna a contribuire annualmente alle spese di gestione e funzionamento di questi servizi con una somma stabilita dal rapporto tra il tonnellaggio lordo totale delle proprie navi che attraversano durante la stagione dei ghiacci le zone degli "icebergs" sorvegliate dal servizio di pattuglia per i ghiacci e il tonnellaggio lordo totale delle navi di tutti i Governi contribuenti, che attraversano durante la stagione dei ghiacci le zone degli "icebergs" sorvegliate dal servizio di pattuglia per i ghiacci. I Governi non contraenti particolarmente interessati a questo servizio possono contribuire sulla stessa base alle spese di gestione e funzionamento di questo servizio. Il Governo responsabile del servizio fornira' annualmente a ciascun Governo contribuente una relazione sul costo totale della gestione e sul funzionamento del servizio di ricerca dei ghiacci e la indicazione della quota parte di ciascun Governo contribuente. b) Ciascun dei Governi contribuenti ha il diritto di modificare o interrompere la sua partecipazione ed altri Governi interessati possono impegnarsi a contribuire alle spese. Il Governo contribuente che si avvale di questo diritto continua a rimanere obbligato alla contribuzione in corso fino al 1 settembre che segue la data di notifica della sua intenzione di modificare o di interrompere la sua contribuzione. Per usufruire del suddetto diritto deve essere data notifica al Governo responsabile del servizio almeno sei mesi prima di detto 1 settembre. c) Se, in qualsiasi momento, il Governo degli Stati Uniti d'America desiderasse cessare di gestire questo servizio o se uno dei Governi contribuenti dovesse esprimere il desiderio di non piu' assumersi il carico della sua contribuzione pecuniaria o di modificarla, o se un altro Governo contraente desiderasse di impegnarsi a contribuire alle spese, i Governi contribuenti dovranno regolare la questione tenendo conto dei loro reciproci interessi. d) I Governi contribuenti hanno il diritto di apportare di tanto in tanto di comune accordo quelle modificazioni alle disposizioni della presente Regola e della Regola 5 del presente capitolo che possano apparire desiderabili. e) Nei casi in cui la presente Regola dispone che una misura pub essere presa dopo un Accordo tra i Governi contribuenti, le proposte a tal fine avanzate da qualsiasi Governo contraente devono essere comunicate al Governo responsabile del servizio, il quale deve mettersi in contatto con gli altri Governi contribuenti per assicurarsi se accettano tali proposte ed il risultato dell'inchiesta cosi' compiuta deve essere inviato agli altri Governi contribuenti ed al Governo contraente che ha formulato le proposte. In particolare, le disposizioni riguardanti le contribuzioni e i costi del servizio devono essere rivedute dai Governi contribuenti ad intervalli non superiori a tre anni. Il Governo responsabile, del servizio deve prendere a tal fine la necessaria iniziativa. Regola 7 Velocita' in vicinanza dei ghiacci Allorche' viene segnalata l'esistenza dei ghiacci lungo la rotta o in vicinanza di essa, il comandante di qualsiasi nave, nelle ore notturne, e' tenuto a procedere a velocita' moderata o a variare la sua rotta in modo da mantenersi ben lontano dalla zona di pericolo. Regola 8 Organizzazione del traffico a) La pratica di seguire, soprattutto nelle zone di convergenza, rotte adottate ai fini della separazione del traffico, e particolarmente le misure tendenti ad impedire l'attraversamento di zone designate come zone da evitarsi dalle navi o da alcune categorie di navi o previste per evitare condizioni sfavorevoli, ha contribuito alla sicurezza della navigazione ed e' raccomandata a tutte le navi. b) L'Organizzazione e' il solo organismo internazionale abilitato a stabilire e ad adottare sul piano internazionale le misure relative all'organizzazione del traffico e alle zone che le navi o alcune categorie di navi devono evitare. Essa si incarica di raccogliere tutte le informazioni pertinenti e di comunicarle ai Governi contraenti. c) La scelta delle rotte e l'iniziativa dell'azione da prendere a questo riguardo, cosi' come la delimitazione delle zone di convergenza, spettano ai Governi interessati. Al momento della creazione dei dispositivi di organizzazione del traffico che si estendono alle acque internazionali o di altri dispositivi che i Governi desiderano far adottare dall'Organizzazione, vanno tenute in debito conto le informazioni pertinenti pubblicate da quest'ultima. d) I Governi contraenti devono usare la loro influenza per garantire un'appropriata utilizzazione delle rotte adottate, e devono fare tutto cio' che e' in loro potere perche' siano rispettate le misure prese dall'Organizzazione in materia d'organizzazione del traffico marittimo. e) I Governi contraenti devono invitare tutte le navi che passano nelle vicinanze dei grandi banchi di Terranova ad evitare per quanto possibile i luoghi di pesca situati a Nord del 43esimo parallelo e a far rotta al di fuori delle regioni dei ghiacci pericolosi esistenti o che si puo' supporre esistano. Regola 9 Uso ingiustificato dei segnali di pericolo L'uso di un segnale internazionale di pericolo, salvo lo scopo di indicare che una nave o un aereo si trova in pericolo, nonche' l'uso di qualsiasi segnale che possa essere confuso con un segnale internazionale di pericolo, e' proibito su tutte le navi o aerei. Regola 10 Segnali di pericolo. Obblighi e norme a) Il comandante di una nave in navigazione che riceve un segnale, da qualsiasi provenienza, indicante che una nave o un aereo o i loro natanti di salvataggio si trovano in pericolo, e' obbligato a recarsi a tutta velocita' al soccorso delle persone in pericolo informandole, se possibile, di quanto sta facendo. Se non puo' farlo, o, nelle circostanze speciali in cui si trova, giudica non ragionevole ne' necessario andare in loro soccorso, egli deve riportare sul giornale di bordo le ragioni che lo hanno indotto a non recarsi a soccorrere le persone in pericolo. b) Il comandante di una nave in pericolo, dopo aver consultato, per quanto possibile, i comandanti delle navi che hanno risposto alla sua chiamata di soccorso, ha diritto di requisire quella o quelle di dette navi che egli considera piu' idonee a portargli aiuto, ed e' obbligo del comandante o dei comandanti della nave o delle navi requisite di sottostare alla requisizione continuando a recarsi a tutta velocita' in soccorso delle persone in pericolo. c) Il comandante di una nave resta liberato dall'obbligo imposto dal paragrafo a) della presente Regola non appena viene a conoscenza che una o piu' navi, esclusa la sua, sono state requisite e sottostanno alla requisizione. d) Il comandante di una nave resta liberato dall'obbligo imposto dal paragrafo a) della presente Regola e, se la sua nave e' stata requisita, dall'obbligo imposto dal paragrafo b) della presente Regola, se viene informato dalle persone in pericolo o dal comandante di un'altra nave che ha raggiunto tali persone che l'assistenza non e' piu' necessaria. e) Le disposizioni della presente Regola non pregiudicano la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune Regole riguardanti l'assistenza ed il salvataggio in mare firmata a Bruxelles il 23 settembre 1910, particolarmente per quanto si riferisce all'obbligo di portare soccorso, imposto dall'articolo 11 di detta Convenzione. Regola 11 Fanale per segnalazioni Tutte le navi di stazza lorda superiore a 150 tonnellate, quando sono adibite a viaggi internazionali, devono avere a bordo un'efficiente lampada per segnalazione diurna il cui funzionamento non deve unicamente dipendere dalla sorgente elettrica principale della nave. Regola 12 Materiale di bordo per la navigazione a) Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate deve essere provvista di un radar di tipo approvato dall'Amministrazione. Sul ponte di comando di queste navi deve essere prevista la possibilita' di registrazione grafica delle informazioni ottenute dal radar. b) Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate che effettui viaggi internazionali deve essere provvista di un radiogoniometro che soddisfi le disposizioni della Regola 12 del capitolo IV. L'Amministrazione puo' esentare da questo obbligo tutte le navi di stazza lorda inferiore alle 5.000 tonnellate, nelle zone dove lo giudichi eccessivo o superfluo, tenendo in debito conto che il radiogoniometro costituisce un aiuto prezioso, sia come strumento di navigazione, sia come mezzo per determinare la posizione delle navi, aerei o imbarcazioni o zattere di salvataggio. c) Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate che effettui viaggi internazionali deve essere provvista di una girobussola in aggiunta alla bussola magnetica. L'Amministrazione, ove lo giudichi eccessivo o superfluo, puo' esentare da questo obbligo tutte le navi di stazza lorda inferiore alle 5.000 tonnellate. d) Ogni nave nuova di stazza lorda superiore a 500 tonnellate che effettui viaggi internazionali deve essere provvista di un ecoscandaglio. e) Devono essere prese tutte le misure ragionevoli per mantenere questi apparecchi in buono stato di funzionamento. Tuttavia, un mancato funzionamento del radar, della girobussola, o dell'ecoscandaglio non deve essere considerato tale da rendere inadatta la nave a prendere il mare o come un motivo sufficiente per ritardare la sua partenza da un porto nel quale non possano essere effettuate le riparazioni con facilita'. f) Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate che effettui viaggi internazionali deve essere munita di materiale radio che permetta di trasmettere sulla frequenza radiotelefonica di soccorso e conforme alle pertinenti disposizioni del paragrafo b) della Regola 12 del capitolo IV. Regola 13 Equipaggiamento I Governi contraenti si impegnano, per quanto concerne le navi del proprio Paese, a mantenere o, se necessario, ad adottare misure atte ad assicurare, dal punto di vista della sicurezza della vita umana in mare, che tutte le navi siano sufficientemente ed efficacemente equipaggiate. Regola 14 Strumenti di assistenza alla navigazione I Governi contraenti si impegnano a disporre l'impianto e la manutenzione di quegli strumenti di assistenza alla navigazione, inclusi radiofari ed apparecchi elettronici, che a loro parere il volume del traffico giustifica e l'entita' del pericolo richiede, e convengono ugualmente di dare disposizioni perche' le informazioni relative a questi strumenti siano portate a conoscenza di tutti gli interessati. Regola 15 Ricerca e salvataggio a) Ogni Governo contraente si impegna ad accertare che tutte le necessarie disposizioni siano prese per la sorveglianza delle coste e per il salvataggio delle persone in pericolo lungo le proprie coste. Queste disposizioni dovrebbero includere l'impianto, l'utilizzazione ed il mantenimento dei mezzi di sicurezza marittima giudicati praticamente realizzabili e necessari, avuto riguardo all'intensita' del traffico marittimo ed ai pericoli della navigazione e dovrebbero, per quanto possibile, provvedere i mezzi adeguati per localizzare e salvare le persone in pericolo. b) Ogni Governo contraente si impegna a fornire notizie relative ai mezzi di salvataggio di cui dispone ed ai progetti per la loro eventuale modifica. Regola 16 Segnali di salvataggio I seguenti segnali devono essere usati dalle stazioni di salvataggio e unita' di soccorso marittimo nelle loro comunicazioni con le navi o persone in pericolo e dalle navi o persone in pericolo nelle loro comunicazioni con le stazioni di salvataggio e unita' di soccorso marittimo. I segnali usati dagli aerei che effettuano operazioni di ricerca e salvataggio per guidare le navi sono indicati nel paragrafo d) che segue. Una tabella illustrata, che descrive i segnali qui sotto elencati, deve essere sempre a disposizione dell'ufficiale di guardia di tutte le navi alle quali si applicano le Regole del presente capitolo. a) Risposte dalle stazioni di salvataggio o unita' di soccorso marittimo ai segnali di pericolo fatti da una nave o persona: Parte di provvedimento in formato grafico b) Segnali d'approdo per la guida di battelli che trasportano equipaggi o persone in pericolo: Parte di provvedimento in formato grafico c) Segnali da usare in collegamento con l'impiego dei mezzi di salvataggio costieri: Parte di provvedimento in formato grafico d) Segnali usati da un aereo che effettua operazioni di ricerca e salvataggio, per guidare le navi verso un aereo, una nave o una persona in pericolo,(*) i) le manovre seguenti, effettuate nel loro ordine da un aereo, significano che l'aereo sta guidando un natante verso un aereo o altra nave in pericolo: 1) l'aereo descrive almeno un cerchio attorno al natante; 2) l'aereo taglia a bassa quota, e in vicinanza della prora, la rotta che dovra' seguire il natante aumentando o diminuendo il rumore dei motori o variando il passo dell'elica; 3) l'aereo si dirige nella direzione ove il natante deve dirigersi. La ripetizione di questa, manovra ha lo stesso significato; ii) le seguenti manovre effettuate da un aereo significano che non vi e' piu' bisogno dell'assistenza del natante al quale i segnali erano diretti: - l'aereo taglia a bassa quota e in vicinanza della poppa la scia del natante aumentando e diminuendo il rumore dei motori e variando il passo dell'elica. --------------- (*) L'Organizzazione notifichera' in anticipo tutti i cambiamenti eventuali apportati a questi segnali. Regola 17 Scalette ed apparecchi d'issaggio del pilota Tutte le navi adibite a viaggi durante i quali e' probabile che imbarchino dei piloti devono attenersi alle seguenti disposizioni: a) Scalette per piloti: i) la scaletta deve essere tale che il pilota possa imbarcare e sbarcare in tutta sicurezza; deve essere tenuta pulita e in buono stato e puo' essere utilizzata dalle autorita' e da altre persone quando una nave e' in arrivo o in partenza da un porto; ii) la scaletta deve essere assicurata in posizione tale che non rischi di ricevere eventuali rifiuti provenienti dalla nave, che ciascun scalino rimanga solidamente appoggiato contro il fianco della nave, che sia sufficientemente distanziata, per quanto in pratica possibile, dalle parti appuntite della nave, e che il pilota possa accedere sulla nave in modo sicuro e agevole senza che debba salire meno di un metro e mezzo (5 piedi) e non piu' di nove metri (30 piedi). La scaletta utilizzata deve essere di un solo pezzo e deve poter raggiungere il livello del mare; prendendo le necessarie disposizioni, si dovra' tener debito conto del carico e dell'assetto della nave cosi' come di una inclinazione contraria di 15 gradi. Quando l'altezza dal livello del mare al punto di accesso della nave e' superiore a metri nove (30 piedi), l'accesso a bordo della nave con la scaletta del pilota deve avvenire tramite una scala di banda (scala reale) o altro mezzo ugualmente sicuro e agevole; iii) i gradini della scaletta devono: 1) essere in legno duro o in altro materiale avente equivalenti proprieta', fabbricati in un unico pezzo senza nodi ed anti sdrucciolevoli; i quattro scalini inferiori possono essere in gomma sufficientemente solida e rigida o in altro materiale conveniente che abbia equivalenti caratteristiche; 2) essere lunghi non meno di millimetri 480 (19 pollici), larghi non meno di 115 millimetri (4 pollici e 1/2) e di spessore non inferiore a 25 millimetri (1 pollice), non tenendo conto, se ve ne sono, dei dispositivi antisdrucciolevoli; 3) essere regolarmente distanziati di almeno 300 millimetri (12 pollici) e non oltre 380 millimetri (15 pollici) e mantenuti in posizione orizzontale; iv) una scaletta per pilota non deve avere piu' di due pioli di riserva sistemati in modo diverso da quello utilizzato per la costruzione iniziale. I pioli fissati in questo modo devono essere sostituiti appena possibile con altri sistemati come quelli della iniziale costruzione. Quando un piolo di riserva e' fermato alle cime laterali della scaletta per mezzo di scanalature praticate ai suoi lati, queste scanalature dovranno essere situate nel senso della lunghezza del piolo; v) le cime laterali della scaletta del pilota devono essere fatte di due cime di manilla non rivestite che abbiano almeno 60 millimetri (2 pollici 1/4) di circonferenza. Ogni cima deve essere continua e non deve avere giunture al di sotto del piolo superiore. Due sagole tienti-bene solidamente assicurate alla nave, che abbiano almeno 65 millimetri (2 pollici 1/2) di circonferenza, ed una sagola di salvataggio devono essere disponibili e pronte all'uso in caso di necessita'; vi) delle traverse in legno duro o in un altro materiale che abbia equivalenti proprieta', fabbricate in un sol pezzo, di lunghezza di almeno metri 1,80 (5 piedi e 10 pollici), devono essere sistemate a intervalli tali che la scaletta del pilota non possa ruotare. La traversa inferiore deve trovarsi all'altezza del quinto piolo a partire dalla parte inferiore della scaletta, e due traverse contigue non devono essere separate da piu' di nove pioli; vii) dispositivi appropriati devono essere previsti per permettere di passare in maniera sicura e comoda dalla sommita' della scaletta del pilota, o da ogni scala di banda, o da altri dispositivi, al ponte o un'altra parte della nave e viceversa. Quando si utilizza a questo scopo un apertura nel parapetto o nell'orlo di murata devono essere previsti dei mancorrenti appropriati. Quando questo passaggio si effettua per mezzo di una scaletta di parapetto, questa deve essere ancorata solidamente all'orlo del parapetto o alla piattaforma di sbarco, e devono essere installate due battagliole ai punti di entrata e di uscita della nave a metri 0,70 (2 piedi e 3 pollici) come minimo e a metri 0,80 (2 piedi e 7 pollici) come massimo l'una dall'altra. Ogni battagliola deve essere fissata rigidamente allo scafo della nave, alla sua base o non lontano da essa, piuttosto che in un punto piu' alto della stessa; deve misurare 40 millimetri (1 pollice e 1/2) di diametro o di piu' e superare di almeno metri 1,20 (3 piedi e 11 pollici) la sommita' del parapetto; viii) di notte deve essere utilizzata una luce che illumini contemporaneamente l'esterno della scaletta del pilota e il punto in cui il pilota monta sulla nave. In caso di bisogno devono essere pronti ad essere utilizzati una boa di salvataggio fornita di una luce a illuminazione automatica ed un grosso cavo; ix) devono essere previsti dei dispositivi che permettano di usare la scaletta del pilota da ogni fiancata della nave; x) tanto la sistemazione della scaletta che l'imbarco e lo sbarco del pilota devono essere sorvegliati da un ufficiale responsabile; xi) se una nave presenta delle caratteristiche di costruzione, come bottazzi, che impediscono l'applicazione di una qualunque delle presenti disposizioni, devono essere presi speciali provvedimenti, a soddisfazione dell'Amministrazione, che permettano l'imbarco e lo sbarco delle persone in piena sicurezza. b) Dispositivi meccanici di issaggio del pilota: i) se e' sistemato un dispositivo meccanico di issaggio del pilota, deve essere, cosi' come i suoi accessori, di tipo approvato dall'Amministrazione. Esso deve essere costruito e progettato in maniera tale che il pilota possa essere imbarcato e sbarcato in piena sicurezza, e che vi sia segnatamente un passaggio dall'apparecchio al ponte e viceversa; ii) una scaletta da pilota conforme alle disposizioni del paragrafo a) della presente Regola deve essere conservata sul ponte vicino all'apparecchio di issaggio e deve poter essere utilizzata con immediatezza. Regola 18 Stazioni radiotelefoniche a onde metriche Quando un Governo contraente esige che le navi che circolano in una zona soggetta alla propria sovranita' siano munite di una stazione radiotelefonica a onde metriche utilizzata in collegamento con un sistema da esso stabilito per migliorare la sicurezza della navigazione, questa stazione deve soddisfare le disposizioni della Regola 17 del capitolo IV ed essere fatta funzionare in conformita' delle disposizioni della Regola 8 del capitolo IV. Regola 19 Utilizzazione del pilota automatico a) Quando si impiega il pilota automatico in una zona di traffico intenso, nell'eventualita' di una riduzione di visibilita', o in ogni altra pericolosa circostanza della navigazione, deve essere possibile riprendere immediatamente i comandi manuali. b) Nelle circostanze qui sopra indicate, deve essere possibile all'ufficiale di guardia poter ricorrere in fretta ai servizi di un timoniere qualificato, che deve esser pronto in ogni momento a riprendere la ruota del timone. c) Il passaggio dal pilota automatico ai comandi manuali e viceversa deve essere affidato ad un ufficiale responsabile e deve essere effettuato sotto la sua sorveglianza. Regola 20 Pubblicazioni nautiche Tutte le navi devono essere fornite di carte, istruzioni nautiche, libri dei fari, avvisi ai naviganti, annuari delle maree e altre pubblicazioni nautiche appropriate, tenute aggiornate, che possono essere necessarie nel corso del viaggio. Regola 21 Codice internazionale dei segnali Ogni nave che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, e' tenuta ad avere una installazione radiotelegrafica o radiotelefonica, deve essere munita del codice internazionale dei segnali. Questo documento deve ugualmente essere in dotazione a bordo di ogni altra nave che, secondo l'Amministrazione, possa averne bisogno.
(29) L'Organizzazione notifichera' in anticipo tutti i cambiamenti eventuali apportati a questi segnali.