CAPITOLO VII TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE Regola 1 Applicazione a) Salvo che non sia diversamente disposto, il presente capitolo si applica al trasporto di merci pericolose a bordo di navi soggette alle norme della presente Convenzione. b) Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle provviste di bordo o al materiale d'armamento delle navi o a carichi particolari trasportati su navi specialmente costruite o trasformate interamente a tale scopo, quali le navi cisterna. c) Il trasporto di merci pericolose e' vietato se non viene effettuato in conformita' alle disposizioni del presente capitolo. d) Per completare le disposizioni del presente capitolo ogni Governo contraente emanera', o fara' emanare, particolareggiate istruzioni sul sicuro imballaggio e stivaggio di determinate merci pericolose o categorie di merci pericolose, ivi comprese le precauzioni necessarie in relazione ad altro carico. Regola 2 Classificazione Le merci pericolose si dividono nelle seguenti classi: Classe 1 - Esplosivi; Classe 2 - Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione; Classe 3 - Liquidi infiammabili; Classe 4.1 - Solidi infiammabili; Classe 4.2 - Solidi infiammabili o sostanze suscettibili di combustione spontanea; Classe 4.3 - Solidi infiammabili o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili; Classe 5.1 - Sostanze comburenti; Classe 5.2 - Perossidi organici; Classe 6.1 - Sostanze velenose (tossiche); Classe 6.2 - Sostanze infettanti; Classe 7 - Sostanze radioattive; Classe 8 - Corrosivi; Classe 9 - Sostanze pericolose diverse, cioe' ogni altra sostanza che l'esperienza ha dimostrato, o potra' dimostrare, presenti carattere pericoloso tale da rendere ad essa applicabili le prescrizioni del presente capitolo. Regola 3 Imballaggio a) L'imballaggio delle merci pericolose deve essere: i) ben fatto ed in buono stato; ii) di caratteristiche tali che qualsiasi superficie interna con la quale il contenuto puo' venire in contatto non sia pericolosamente attaccabile dalla sostanza trasportata; iii) capace di sopportare gli ordinari rischi del maneggio e del trasporto marittimo. b) Quando l'uso di materiale assorbente o di imbottitura e' abituale nell'imballaggio di liquidi in recipienti, questo materiale deve essere: i) capace di ridurre al minimo i rischi che il liquido puo' far sorgere; ii) disposto in modo da evitare ogni movimento e da assicurare che il recipiente rimanga protetto; e, iii) per quanto possibile, in quantita' sufficiente da assorbire il liquido in caso di rottura del recipiente. c) I recipienti che contengono liquidi pericolosi devono avere un margine di sicurezza, calcolato alla temperatura di riempimento, adeguato alla massima temperatura che puo' essere raggiunta nel corso di normale trasporto. d) Le bombole e i recipienti per gas sotto pressione devono essere adeguatamente costruiti, collaudati, conservati e correttamente riempiti. e) I recipienti vuoti, che sono stati usati precedentemente per il trasporto di merci pericolose, devono essere trattati anche essi come merci pericolose a meno che non siano stati puliti e asciugati o chiusi saldamente, quando la natura delle sostanze che hanno contenuto lo consenta senza pericolo. Regola 4 Contrassegni ed etichettatura Ogni recipiente contenente merci pericolose deve essere contrassegnato con il corretto nome tecnico (il nome commerciale e' escluso) e identificato con una etichetta distintiva o con una etichetta stampigliata in modo da rendere chiara la natura pericolosa della merce. Ogni recipiente deve essere cosi' etichettato ad eccezione dei recipienti contenenti prodotti chimici imballati in quantita' limitate o di grandi carichi che possono essere stivati, maneggiati e identificati come una sola unita'. Regola 5 Documenti a) In tutti i documenti relativi al trasporto marittimo di merci pericolose le merci devono essere indicate con il corretto nome tecnico (il nome commerciale e' escluso) e descritte correttamente in conformita' alla classificazione specificata dalla Regola 2 del presente capitolo. b) I documenti d'imbarco preparati dallo spedizioniere marittimo devono essere accompagnati da un certificato o dichiarazione che il carico da trasportare e' correttamente imballato, contrassegnato ed etichettato nelle condizioni richieste per il trasporto. c) Ogni nave che trasporta merci pericolose deve avere una distinta speciale o un manifesto che dichiari, in conformita' alla Regola 2 del presente capitolo, le merci pericolose imbarcate e la loro ubicazione a bordo. Un piano di carico dettagliato che identifichi per classe e specifichi la ubicazione a bordo di tutte le merci pericolose imbarcate puo' essere usato in sostituzione ditale distinta speciale o manifesto. Regola 6 Requisiti di stivaggio a) Le merci pericolose devono essere stivate in modo sicuro ed appropriato, tenendo, conto della loro natura. LeĀ· merci incompatibili devono essere separate le une dalle altre. b) Gli esplosivi (ad eccezione delle munizioni) che presentano un serio rischio devono essere stivati in un deposito che deve essere tenuto perfettamente chiuso durante la navigazione. Tali esplosivi devono essere tenuti separati dai detonatori. Gli apparecchi elettrici e i cavi dei compartimenti nei quali sono trasportati esplosivi devono essere impiantati ed usati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendio o di esplosione. c) Le merci che sviluppano vapori pericolosi devono essere stivate in locali ben ventilati o sopra coperta. d) Sulle navi che trasportano liquidi o gas infiammabili devono essere adottate, quando necessario, speciali precauzioni contro l'incendio o esplosione. e) Le sostanze che sono suscettibili di autoriscaldamento o di combustione spontanea non devono essere trasportate senza l'adozione di adeguate precauzioni per evitare lo scoppio di un incendio. Regola 7 Esplosivi trasportati a bordo di navi da passeggeri a) Sulle navi da passeggeri possono essere trasportata soltanto i seguenti esplosivi: i) cartucce e razzi per il servizio di sicurezza; ii) piccole quantita' di esplosivi di peso netto totale non superiore a 9 chilogrammi (20 libbre); iii) segnali di pericolo per navi o aeromobili, di peso complessivo non superiore a 1.016 chilogrammi (2.240 libbre); iv) fuochi artificiali che non siano suscettibili di esplodere violentemente, fatta eccezione delle navi che trasportano passeggeri di ponte. b) Nonostante le disposizioni del paragrafo a) della presente Regola, maggiori quantita' o tipi differenti di esplosivi possono essere trasportati sulle navi da passeggeri a bordo delle quali vi siano speciali misure di sicurezza approvate dall'Amministrazione.