Art. 7. 
 
  Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione
successiva, sono inseriti i seguenti  nuovi  articoli  relativi  alla
istituzione della seguente scuola di specializzazione; 
 
     Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica 
 
  Art. 187. - La scuola di specializzazione in biochimica  e  chimica
clinica ha lo scopo di  poter  offrire  una  migliore  qualificazione
scientifica professionale  a  coloro  che  intendono  dedicarsi  alle
discipline biochimiche con indirizzo medico-biologico. 
  Alla scuola, che ha la durata di tre anni, possono essere ammessi i
laureati in medicina e chirurgia. 
  Il numero complessivo di specializzandi da ammettere alla scuola e'
fissato in quarantacinque allievi ripartiti in quindici  allievi  per
anno. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. 
  La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo o
fuori  ruolo  della  stessa  materia  della  specializzazione  o,  in
mancanza, da un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Art. 188. - Gli insegnamenti  impartiti  nei  tre  anni  saranno  i
seguenti: 
 
                      INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 
 
  1° Anno: 
    1) biologia generale e speciale; 
    2) biologia molecolare; 
    3) biochimica analitica; 
    4) biometria. 
  2° Anno: 
    1) chimica clinica; 
    2) biochimica patologica; 
    3) enzimologia clinica; 
    4) biochimica dinamica. 
  3° Anno: 
    1) biochimica dei tessuti e degli organi; 
    2) biochimica ormonale; 
    3) biochimica farmacologica; 
    4) tossicologia. 
 
                     INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 
 
  1) elementi di ematologia; 
  2) complementi di istologia patologica; 
  3) immunochimica; 
  4) igiene applicata al laboratorio di analisi chimico-cliniche; 
  5) elementi di legislazione sanitaria; 
  6) elementi di anatomia e fisiopatologia; 
  7) biofisica applicata con elementi di elettronica. 
  Art. 189. - Ogni materia di insegnamento e' anche  materia  d'esame
il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno
successivo. 
  Per ottenere il diploma di specializzazione in biochimica e chimica
clinica gli allievi devono superare quindi tutte le materie e  almeno
tre materie complementari (una per anno) scelte fra  quelle  indicate
all'art. 188. 
  Alla fine dei tre anni  gli  allievi  devono  presentare  una  tesi
scritta su tema concordato con il direttore della scuola e  sostenere
un esame di diploma. I  candidati  non  riconosciuti  idonei  possono
ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. 
  A coloro che abbiano superato l'esame finale  viene  rilasciato  il
diploma di specialista in biochimica e chimica clinica. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 20 giugno 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                                SARTI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 ottobre 1980 
  Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 138