Art. 3.

  Alle  spese  occorrenti  per  l'adozione  delle misure previste dal
protocollo sull'intervento in alto mare di cui al precedente articolo
1,  si  provvede mediante la istituzione di apposito capitolo, avente
natura  obbligatoria,  da  iscrivere  nello stato di previsione della
spesa del Ministero della marina mercantile.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 settembre 1980

                               PERTINI

                                     COSSIGA - COLOMBO - SIGNORELLO -
                                                   BIASINI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO