(Protocollo - art. I)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
  N.B. - I testi facenti fede sono  unicamente  quelli  indicati  nel
protocollo. 
 
PROTOCOLLO  DEL  1973  SULL'INTERVENTO  IN  ALTO  MARE  IN  CASO   DI
         INQUINAMENTO DA SOSTANZE DIVERSE DAGLI IDROCARBURI 
 
LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, 
 
  ESSENDO PARTI della Convenzione internazionale  sull'intervento  in
alto mare in caso di incidente  che  causa  o  che  puo'  causare  un
inquinamento da idrocarburi, fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1969, 
 
  PRENDENDO  IN  CONSIDERAZIONE  la  risoluzione  sulla  cooperazione
internazionale in materia di inquinamento da sostanze  diverse  dagli
idrocarburi adottata dalla Conferenza  giuridica  internazionale  del
1969 sui danni dovuti all'inquinamento delle acque del mare, 
 
  PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE anche il  fatto  che,  conformemente  a
detta risoluzione, l'Organizzazione intergovernativa consultiva della
navigazione marittima ha intensificato, in collaborazione  con  tutte
le altre organizzazioni internazionali  interessate,  i  suoi  lavori
relativi ai diversi aspetti  dell'inquinamento  da  sostanze  diverse
dagli idrocarburi, 
 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                             Articolo I. 
 
  1. Le Parti del presente Protocollo possono adottare, in alto mare,
le misure necessarie a prevenire, attenuare o  eliminare  i  pericoli
gravi ed imminenti che presentano,  per  le  loro  coste  o  per  gli
interessi connessi, l'inquinamento o una minaccia di inquinamento  da
sostanze  diverse  dagli  idrocarburi  conseguenti  ad  un   sinistro
marittimo o  ad  azioni  connesse  a  tale  sinistro,  verosimilmente
suscettibili di avere delle conseguenze dannose molto importanti. 
  2. "Le sostanze diverse dagli idrocarburi" di cui  al  paragrafo  1
sono: 
    a) le sostanze elencate in una lista che sara'  stabilita  da  un
organo competente designato dall'Organizzazione e sara'  allegata  al
presente Protocollo, e 
    b) le altre sostanze  suscettibili  di  mettere  in  pericolo  la
salute umana, di nuocere le risorse viventi  e  la  vita  marina,  di
danneggiare  le  attrattive   o   di   ostacolare   qualunque   altra
utilizzazione legittima del mare. 
  3. Ogni volta che una Parte interviene per  adottare  delle  misure
riguardo ad una sostanza elencata al paragrafo  2,  b),  detta  Parte
avra' il compito di stabilire che tale  sostanza,  nelle  circostanze
esistenti al momento dell'intervento, potrebbe ragionevolmente creare
un pericolo grave  ed  imminente  analogo  a  quello  creato  da  una
qualunque delle sostanze elencate nella lista menzionata al paragrafo
2, a) di cui sopra.