TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. PROTOCOLLO DEL 1973 SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI INQUINAMENTO DA SOSTANZE DIVERSE DAGLI IDROCARBURI LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, ESSENDO PARTI della Convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di incidente che causa o che puo' causare un inquinamento da idrocarburi, fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1969, PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE la risoluzione sulla cooperazione internazionale in materia di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi adottata dalla Conferenza giuridica internazionale del 1969 sui danni dovuti all'inquinamento delle acque del mare, PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE anche il fatto che, conformemente a detta risoluzione, l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima ha intensificato, in collaborazione con tutte le altre organizzazioni internazionali interessate, i suoi lavori relativi ai diversi aspetti dell'inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo I. 1. Le Parti del presente Protocollo possono adottare, in alto mare, le misure necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i pericoli gravi ed imminenti che presentano, per le loro coste o per gli interessi connessi, l'inquinamento o una minaccia di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi conseguenti ad un sinistro marittimo o ad azioni connesse a tale sinistro, verosimilmente suscettibili di avere delle conseguenze dannose molto importanti. 2. "Le sostanze diverse dagli idrocarburi" di cui al paragrafo 1 sono: a) le sostanze elencate in una lista che sara' stabilita da un organo competente designato dall'Organizzazione e sara' allegata al presente Protocollo, e b) le altre sostanze suscettibili di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere le risorse viventi e la vita marina, di danneggiare le attrattive o di ostacolare qualunque altra utilizzazione legittima del mare. 3. Ogni volta che una Parte interviene per adottare delle misure riguardo ad una sostanza elencata al paragrafo 2, b), detta Parte avra' il compito di stabilire che tale sostanza, nelle circostanze esistenti al momento dell'intervento, potrebbe ragionevolmente creare un pericolo grave ed imminente analogo a quello creato da una qualunque delle sostanze elencate nella lista menzionata al paragrafo 2, a) di cui sopra.