(Protocollo - art. II)
                            Articolo II. 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo I, paragrafo 2 e degli articoli da
II a VIII della Convenzione internazionale  sull'intervento  in  alto
mare  in  caso  di  incidente  che  provoca  o  puo'   provocare   un
inquinamento  da   idrocarburi,   1969,   nonche'   le   disposizioni
dell'Allegato della  Convenzione  stessa,  che  si  riferiscono  agli
idrocarburi, si applicano alle sostanze previste all'articolo  I  del
presente Protocollo. 
  2. Ai fini del presente Protocollo, la  lista  di  esperti  di  cui
all'articolo III, paragrafo c) e all'articolo  IV  della  Convenzione
deve essere esteso al fine di includere  gli  esperti  qualificati  a
fornire pareri sulle sostanze diverse dagli  idrocarburi.  Gli  Stati
membri dell'Organizzazione e le Parti al Presente Protocollo  possono
sottoporre dei nomi per la compilazione della lista.