Articolo II. 1. Le disposizioni dell'articolo I, paragrafo 2 e degli articoli da II a VIII della Convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di incidente che provoca o puo' provocare un inquinamento da idrocarburi, 1969, nonche' le disposizioni dell'Allegato della Convenzione stessa, che si riferiscono agli idrocarburi, si applicano alle sostanze previste all'articolo I del presente Protocollo. 2. Ai fini del presente Protocollo, la lista di esperti di cui all'articolo III, paragrafo c) e all'articolo IV della Convenzione deve essere esteso al fine di includere gli esperti qualificati a fornire pareri sulle sostanze diverse dagli idrocarburi. Gli Stati membri dell'Organizzazione e le Parti al Presente Protocollo possono sottoporre dei nomi per la compilazione della lista.