Articolo III. 1. La lista di cui al paragrafo 2, comma a) dell'articolo I viene aggiornata dall'organo competente designato dall'Organizzazione. 2. Qualunque emendamento che una Parte al presente Protocollo propone di apportare alla lista viene sottoposto all'Organizzazione che lo comunica a tutti i membri dell'Organizzazione e a tutte le Parti al presente Protocollo almeno tre mesi prima del suo esame da parte dell'Organo competente. 3. Le Parti del presente Protocollo siano o no membri dell'Organizzazione, sono ammesse a partecipare alle procedure dell'organo competente. 4. Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle sole Parti del presente Protocollo, presenti e votanti. 5. Ogni emendamento adottato in base al precedente paragrafo 4 viene comunicato dall'Organizzazione a tutte le Parti del presente Protocollo per l'accettazione. 6. Un emendamento viene ritenuto accettato sei mesi dopo che e' stato cosi' comunicato, a meno che, durante tale periodo, almeno un terzo delle Parti del Protocollo non rivolga all'Organizzazione un'obiezione a tale emendamento. 7. Tre mesi dopo la data della sua accettazione, conformemente al precedente paragrafo 6, un emendamento entra in vigore per tutte le Parti del presente Protocollo, ad eccezione di quelle che hanno fatto, prima di tale data, una dichiarazione ai sensi della quale non accettano il detto emendamento.