(Protocollo - art. III)
                            Articolo III. 
 
  1. La lista di cui al paragrafo 2, comma a) dell'articolo  I  viene
aggiornata dall'organo competente designato dall'Organizzazione. 
  2. Qualunque emendamento  che  una  Parte  al  presente  Protocollo
propone di apportare alla lista viene  sottoposto  all'Organizzazione
che lo comunica a tutti i membri dell'Organizzazione  e  a  tutte  le
Parti al presente Protocollo almeno tre mesi prima del suo  esame  da
parte dell'Organo competente. 
  3.  Le  Parti  del  presente   Protocollo   siano   o   no   membri
dell'Organizzazione,  sono  ammesse  a  partecipare  alle   procedure
dell'organo competente. 
  4. Gli emendamenti sono adottati alla  maggioranza  dei  due  terzi
delle sole Parti del presente Protocollo, presenti e votanti. 
  5. Ogni emendamento adottato in  base  al  precedente  paragrafo  4
viene comunicato dall'Organizzazione a tutte le  Parti  del  presente
Protocollo per l'accettazione. 
  6. Un emendamento viene ritenuto accettato sei  mesi  dopo  che  e'
stato cosi' comunicato, a meno che, durante tale periodo,  almeno  un
terzo delle  Parti  del  Protocollo  non  rivolga  all'Organizzazione
un'obiezione a tale emendamento. 
  7. Tre mesi dopo la data della sua accettazione,  conformemente  al
precedente paragrafo 6, un emendamento entra in vigore per  tutte  le
Parti del presente Protocollo,  ad  eccezione  di  quelle  che  hanno
fatto, prima di tale data, una dichiarazione ai sensi della quale non
accettano il detto emendamento.