(Protocollo - art. IV)
                            Articolo IV. 
 
  1. Il presente Protocollo e' aperto  alla  firma  degli  Stati  che
hanno firmato la Convenzione di cui all'articolo II o che vi  abbiano
aderito, nonche' di tutti gli Stati invitati  a  farsi  rappresentare
alla Conferenza internazionale del 1973 sull'inquinamento  dei  mari.
Il Protocollo resta aperto alla firma a partire dal 15  gennaio  1974
sino al 31 dicembre 1974 presso la sede dell'Organizzazione. 
  2. Fatte  salve  le  disposizioni  del  paragrafo  4  del  presente
articolo il  presente  Protocollo  viene  sottoposto  alla  ratifica,
all'accettazione o all'approvazione degli Stati che l'hanno firmato. 
  3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, gli Stati  che  non
hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi. 
  4. Solo gli Stati che abbiano ratificato, accettato o approvato  la
Convenzione di cui all'articolo II o che vi abbiano aderito,  possono
ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderire ad
esso.