(Protocollo - art. VI)
                            Articolo VI. 
 
  1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta  giorni  dopo  la
data in cui  quindici  Stati  abbiano  depositato  uno  strumento  di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di  adesione  presso  il
Segretario generale dell'Organizzazione, a condizione tuttavia che il
presente Protocollo non entri in vigore prima dell'entrata in  vigore
della Convenzione di cui all'articolo II. 
  2. Per ciascuno degli Stati che ratifichino,  accettino,  approvino
il presente Protocollo o vi aderiscano successivamente, esso entra in
vigore novanta giorni dopo il deposito dello strumento appropriato da
parte di tale Stato.