(Protocollo - art. VII)
                            Articolo VII. 
 
  1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da  una  qualsiasi
delle Parti in ogni momento, a partire dalla data in cui il  presente
Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Parte. 
  2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento  a
tale scopo presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 
  3. La denuncia ha effetto un anno dopo la  data  del  deposito  del
relativo strumento presso il Segretario generale  dell'Organizzazione
o  allo  spirare  di  ogni  periodo  piu'  lungo  che  potra'  essere
specificato in tale strumento. 
  4. Ogni denuncia della Convenzione di cui all'articolo II da  parte
di una Parte costituisce una  denuncia  del  presente  Protocollo  da
parte di tale Parte. Questa acquista efficacia alla data  in  cui  la
denuncia  della  Convenzione  acquista  essa  stessa   efficacia   in
conformita'  del  paragrafo   3   dell'articolo   XII   della   detta
Convenzione.