(Protocollo - art. VIII)
                           Articolo VIII. 
 
  1. L'Organizzazione puo' indire una Conferenza avente lo  scopo  di
rivedere o di emendare il presente Protocollo. 
  2. A richiesta di almeno un  terzo  delle  Parti,  l'Organizzazione
indice una Conferenza delle Parti del presente Protocollo  avente  lo
scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo.