(Protocollo - art. IX)
                            Articolo IX. 
 
  1. Il presente Protocollo verra' depositato  presso  il  Segretario
generale dell'Organizzazione. 
  2. Il Segretario generale dell'Organizzazione: 
    a)  informa  tutti  gli  Stati  che  hanno  firmato  il  presente
Protocollo o che vi hanno aderito: 
      i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento nonche'
della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo; 
      ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; 
      iii) di ogni deposito di  strumento  che  denunci  il  presente
Protocollo  nonche'  della  data  in  cui  detta  denuncia   acquista
efficacia; 
      iv) di ogni emendamento  del  presente  Protocollo  o  del  suo
Allegato nonche' di ogni obiezione o di ogni  dichiarazione  in  base
alle quali il detto emendamento non viene accettato; 
    b)  trasmette  delle  copie  certificate  conformi  del  presente
Protocollo a tutti gli Stati firmatari del Protocollo e a  tutti  gli
Stati che vi aderiscono.