(Convenzione - art. 1)
CONVENZIONE   INTERNAZIONALE   DEL   1973    PER    LA    PREVENZIONE
                  DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI 
 
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N.B. - I testi facenti  fede  sono  unicamente  quelli  indicati  nel
  protocollo. 
 
CONVENZIONE   INTERNAZIONALE   DEL   1973    PER    LA    PREVENZIONE
                  DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI 
 
LE PARTI DELLA CONVENZIONE, 
 
  CONSCE della necessita' di  proteggere  l'ambiente  in  generale  e
l'ambiente marino in particolare, 
 
  RICONOSCENDO  che  gli  scarichi  deliberati,  per   negligenza   o
accidentali, di idrocarburi ed altre sostanze nocive da parte di navi
costituiscono una grave fonte di inquinamento, 
 
  RICONOSCENDO anche l'importanza  della  Convenzione  internazionale
del 1954 per la  prevenzione  dell'inquinamento  delle  acque  marine
provocato da idrocarburi, primo  strumento  multilaterale  che  abbia
avuto  per  obiettivo  essenziale  la  protezione  dell'ambiente,   e
sensibili al notevole contributo che tale Convenzione  ha  dato  alla
preservazione dei mari e dei litorali dall'inquinamento, 
 
  DESIDEROSE   di   porre    fine    all'inquinamento    intenzionale
dell'ambiente marino causato  da  idrocarburi  e  da  altre  sostanze
nocive e di ridurre al massimo gli  scarichi  accidentali  di  questo
tipo di sostanze, 
 
  RITENENDO che il mezzo migliore per realizzare tale  obiettivo  sia
di fissare delle norme di portata universale e che  non  si  limitino
all'inquinamento causato da idrocarburi, 
 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                             Articolo 1. 
           Obblighi generali derivanti dalla Convenzione. 
 
  1. Le Parti della Convenzione si impegnano a  dare  efficacia  alle
disposizioni della  presente  Convenzione,  nonche'  a  quelle  degli
Allegati  dai  quali   sono   vincolate,   al   fine   di   prevenire
l'inquinamento dell'ambiente marino dovuto allo scarico  di  sostanze
nocive o di effluenti contenenti  tali  sostanze  che  contravvengono
alle disposizioni della Convenzione. 
  2. Salvo espressa disposizione in senso contrario, ogni riferimento
alla presente Convenzione costituisce al tempo stesso un  riferimento
ai suoi Protocolli e Allegati. 
 
 
          (1)  Si  fara'  riferimento alla " Raccomandazione circa le
          specificazioni  internazionali  dei separatori d'acqua e di
          idrocarburi  e  dei  rivelatori  di  idrocarburi  "  adotta
          dall'Organizzazione con la risoluzione A 233 (VII)
          (2)  Si  fara'  riferimento alla " Raccomandazione circa le
          specificazioni  internazionali  dei separatori d'acqua e di
          idrocarburi  e  dei  rivelatori  di  idrocarburi  "  adotta
          dall'Organizzazione con la risoluzione A 233 (VII)
          (3)  Si  fara'  riferimento alla " Raccomandazione circa le
          specificazioni  internazionali  dei separatori d'acqua e di
          idrocarburi  e  dei  rivelatori  di  idrocarburi  "  adotta
          dall'Organizzazione con la risoluzione A 233 (VII)
          (4)  Si  fara'  riferimento alla " Raccomandazione circa le
          specificazioni  internazionali  dei separatori d'acqua e di
          idrocarburi  e  dei  rivelatori  di  idrocarburi  "  adotta
          dall'Organizzazione con la risoluzione A 233 (VII)