(Convenzione - art. 10)
                            Articolo 10. 
                  Composizione delle controversie. 
 
  Ogni  controversia  fra  due  o  piu'   Parti   della   Convenzione
sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che
non abbia potuto essere composta mediante negoziati tra le  Parti  in
causa viene, salvo decisione contraria  delle  Parti,  sottoposta  ad
arbitrato a richiesta di una delle Parti,  alle  condizioni  previste
dal Protocollo II della presente Convenzione.