(Convenzione - art. 12)
                            Articolo 12. 
                  Incidenti sopraggiunti alle navi. 
 
  1. Ogni Autorita' si impegna ad effettuare un'indagine su qualsiasi
sinistro che avvenga ad una qualsiasi delle sue  navi  soggetta  alle
disposizioni contenute nelle norme, quando tale sinistro abbia avuto,
per l'ambiente marino un grave deleterio effetto. 
  2.  Ogni   Parte   della   Convenzione   si   impegna   a   fornire
all'Organizzazione delle informazioni sui risultati di tale  indagine
quando essa ritiene che  questi  possono  servire  a  determinare  le
modifiche   che   sarebbe   auspicabile   apportare   alla   presente
Convenzione.