(Convenzione - art. 16)
                            Articolo 16. 
                            Emendamenti. 
 
  1. La  presente  Convenzione  puo'  essere  emendata  mediante  una
qualsiasi delle procedure definite nei seguenti paragrafi. 
  2. Emendamenti successivi all'esame da parte dell'Organizzazione: 
    a) ogni emendamento proposto da una Parte della Convenzione viene
sottoposto all'Organizzazione e diffuso dal suo Segretario generale a
tutti i membri dell'Organizzazione e a tutte le Parti almeno sei mesi
prima che venga esaminato; 
    b) ogni emendamento proposto e diffuso in base alla procedura  di
cui  sopra  viene  sottoposto,  dall'Organizzazione,  ad  un   organo
competente perche' lo esamini; 
    c)   le   Parti   della    Convenzione,    che    siano    membri
dell'organizzazione o meno, sono autorizzate a partecipare ai  lavori
dell'Organizzazione competente; 
    d) gli emendamenti vengono adottati a maggioranza dei  due  terzi
delle sole Parti della Convenzione, presenti e votanti; 
    e) se sono adottati conformemente al precedente paragrafo d), gli
emendamenti vengono comunicati dalla Organizzazione a tutte le  Parti
della Convenzione ai fini dell'accettazione; 
    f) si ritiene  che  un  emendamento  sia  stato  accettato  nelle
seguenti condizioni: 
      i) un emendamento ad un articolo della Convenzione  si  ritiene
accettato alla data in cui e' stato accettato  dai  due  terzi  delle
Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno  il  50
per cento del  tonnellaggio  lordo  di  tutta  la  flotta  mercantile
mondiale, 
      ii) un emendamento ad un Allegato della Convenzione si  ritiene
accettato conformemente alla procedura definita al paragrafo f)  iii)
a meno che, al momento della sua adozione,  l'organo  competente  non
decida che l'emendamento si ritiene accettato alla  data  in  cui  e'
stato accettato dai due terzi delle Parti le  cui  flotte  mercantili
rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo
di tutta la flotta mercantile mondiale;  tuttavia,  in  ogni  momento
prima dell'entrata in vigore di un emendamento di  un  Allegato,  una
Parte puo' notificare al Segretario generale dell'Organizzazione  che
l'emendamento non entrera' in vigore  nei  suoi  confronti  che  dopo
essere stato espressamente da lei approvato; il  Segretario  generale
porta la notifica e la data del suo ricevimento  a  conoscenza  delle
Parti; 
      iii) un  emendamento  ad  un'appendice  di  un  Allegato  della
Convenzione si ritiene accettato allo spirare di un termine che viene
fissato dall'organo competente al momento della sua adozione  ma  che
non deve essere inferiore a dieci mesi, a  meno  che  non  sia  stata
comunicata un'obiezione all'Organizzazione, durante tale periodo,  da
almeno un terzo delle Parti o  da  Parti  le  cui  flotte  mercantili
rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo
di tutta la flotta mercantile mondiale, e comunque qualunque di  tali
due condizioni si presenti; 
      iv) un emendamento al  Protocollo  I  della  Convenzione  viene
sottoposto alle stesse procedure  degli  emendamenti  degli  Allegati
della Convenzione, conformemente ai precedenti paragrafi f) ii) o  f)
iii); 
      v) un emendamento al  Protocollo  II  della  Convenzione  viene
sottoposto alle stesse procedure degli  emendamenti  di  un  articolo
della Convenzione, conformemente al precedente paragrafo f) i); 
    g) l'entrata in vigore dell'emendamento interviene alle  seguenti
condizioni: 
      i) se  si  tratta  di  un  emendamento  ad  un  articolo  della
Convenzione, al Protocollo II o al Protocollo  I  o  ad  un  Allegato
della Convenzione che non sia accettato conformemente alla  procedura
di cui all'alinea f) iii), l'emendamento accettato conformemente alle
disposizioni che precedono entra in vigore  sei  mesi  dopo  la  data
della sua accettazione nei confronti delle Parti che hanno dichiarato
di averlo accettato; 
      ii) se  si  tratta  di  un  emendamento  al  Protocollo  I,  ad
un'appendice di un Allegato o ad un Allegato  della  Convenzione  che
sia accettato conformemente alla procedura  definita  nell'alinea  f)
iii), l'emendamento ritenuto accettato alle condizioni che  precedono
entra in vigore sei mesi dopo la sua accettazione per tutte le  Parti
contraenti ad eccezione di quelle che, prima di  tale  data,  abbiano
fatto una dichiarazione a norma della quale esse  non  l'accettino  o
una dichiarazione in conformita' del paragrafo f) ii), a norma  della
quale sia necessaria la loro approvazione. 
  3. Emendamento mediante una Conferenza: 
    a) a domanda di una Parte, appoggiata da almeno  un  terzo  delle
Parti, l'Organizzazione convoca  una  Conferenza  delle  Parti  della
Convenzione per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione; 
    b) ogni emendamento adottato da tale Conferenza alla  maggioranza
dei due terzi delle Parti presenti e  votanti  viene  comunicato  dal
Segretario generale dell'Organizzazione a tutte le Parti  allo  scopo
di ottenere la loro accettazione; 
    c) a meno che la Conferenza non decida altrimenti,  l'emendamento
e' ritenuto  accettato  ed  entra  in  vigore  secondo  le  procedure
previste a tale scopo al precedente paragrafo 2, alinee f) e g). 
  4. a) Nel caso di un emendamento ad  un  Allegato  facoltativo,  la
espressione "Parte della Convenzione" deve  essere  interpretata  nel
presente articolo come  designante  una  Parte  vincolata  dal  detto
Allegato. 
    b) Ogni Parte che si sia rifiutata di accettare un emendamento ad
un Allegato  viene  trattata  come  non  Parte  ai  soli  fini  della
applicazione di tale emendamento. 
  5. L'adozione e l'entrata in  vigore  di  un  nuovo  Allegato  sono
soggette alle stesse procedure che regolano l'adozione e l'entrata in
vigore di un emendamento ad un articolo della Convenzione. 
  6. Salvo espressa disposizione  contraria,  ogni  emendamento  alla
presente Convenzione, fatto in applicazione del presente  articolo  e
riguardante la struttura delle navi, non e' applicabile che alle navi
il cui contratto di costruzione sia firmato, o, in assenza di un tale
contratto, la cui chiglia sia posata alla data di entrata  in  vigore
dell'emendamento o successivamente a tale data. 
  7. Ogni emendamento ad un Protocollo o ad un Allegato deve  vertere
sul merito di tale Protocollo  o  di  tale  Allegato  e  deve  essere
compatibile  con  le  disposizioni  degli  articoli  della   presente
Convenzione. 
  8. Il Segretario  generale  dell'Organizzazione  informa  tutte  le
Parti di ogni emendamento che entra in vigore  in  base  al  presente
articolo, nonche' della data in cui ciascuno degli emendamenti  entra
in vigore. 
  9. Ogni dichiarazione  od  obiezione  relativa  ad  un  emendamento
comunicata in base al presente articolo deve  essere  notificata  per
iscritto al  Segretario  generale  dell'Organizzazione.  Quest'ultimo
informa tutte le Parti della Convenzione della notifica in  questione
e della sua data di ricevimento.