(Convenzione - art. 17)
                            Articolo 17. 
               Promozione della cooperazione tecnica. 
 
  Le  Parti  della   Convenzione   devono,   in   consultazione   con
l'Organizzazione ed altri organismi internazionali, con  il  concorso
ed in coordinamento con il Direttore esecutivo  del  Programma  delle
Nazioni Unite per l'ambiente, promuovere l'aiuto  da  apportare  alle
Parti che richiedono un'assistenza tecnica allo scopo: 
    a) di formare del personale scientifico e tecnico; 
    b) di procurarsi l'equipaggiamento e  gli  adeguati  impianti  di
raccolta e di sorveglianza; 
    c) di facilitare l'adozione di altre misure e disposizioni intese
a prevenire o ad attenuare  l'inquinamento  dell'ambiente  marino  da
parte delle navi; e 
    d) d'incoraggiare la ricerca; 
di preferenza all'interno dei paesi interessati, in modo da  favorire
la  realizzazione  degli  scopi  e  degli  obiettivi  della  presente
Convenzione.