(Convenzione - art. 19)
                            Articolo 19. 
                      Deposito e Registrazione. 
 
  1. La presente Convenzione sara' depositata  presso  il  Segretario
generale dell'Organizzazione che ne  trasmettera'  copie  certificate
conformi a tutti gli Stati che hanno firmato la presente  Convenzione
o vi aderiranno. 
  2. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione,  il
Segretario  generale  dell'Organizzazione   ne   trasmettera'   copia
certificata conforme al Segretario generale delle  Nazioni  Unite  al
fine della registrazione e pubblicazione in conformita' dell'Articolo
102 della Carta delle Nazioni Unite.