Articolo 19. Deposito e Registrazione. 1. La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi aderiranno. 2. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmettera' copia certificata conforme al Segretario generale delle Nazioni Unite al fine della registrazione e pubblicazione in conformita' dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.