(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2. 
                            Definizioni. 
 
  Ai fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione  in
senso contrario: 
    1.  "Norme"  indicano  le  norme  figuranti  nell'Allegato  della
presente Convenzione. 
    2. "Sostanza nociva" indica ogni sostanza la cui introduzione  in
mare e' suscettibile di mettere  in  pericolo  la  salute  umana,  di
nuocere alle risorse biologiche, alla fauna ed alla flora marina,  di
recar pregiudizio alle attrattive del paesaggio o di ostacolare  ogni
altra legittima utilizzazione del  mare,  ed  include  ogni  sostanza
sottoposta a controllo in base alla presente Convenzione. 
    3. a) "Rigetto", quando si riferisce alle sostanze  nocive  o  ai
liquidi  contenenti  tali  sostanze,  indica  ogni  scarico  comunque
proveniente da una nave, qualunque ne sia la causa, e comprende  ogni
scarico, evacuazione, versamento, fuga, scarico  mediante  pompaggio,
emanazione o spurgo. 
      b) Il "rigetto" non include: 
        i) lo scarico secondo il significato della Convenzione  sulla
prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti
o altre materie, adottata a Londra il 13 novembre 1972; ne' 
        ii) gli scarichi di sostanze nocive che derivano direttamente
dall'esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento connesso,  al
largo delle coste, delle risorse minerali del fondo dei mari e  degli
oceani; ne' 
        iii) gli scarichi di sostanze nocive effettuati  ai  fini  di
lecite  ricerche  scientifiche  miranti  a  ridurre  o  a  combattere
l'inquinamento. 
    4. "Nave" indica un natante di qualsiasi tipo, comunque  operante
nell'ambiente marino e comprendente gli aliscafi, i veicoli a cuscino
d'aria, i sommergibili, i  galleggianti  e  le  piattaforme  fisse  o
galleggianti. 
    5. "Autorita'" indica il Governo  dello  Stato  che  esercita  la
propria autorita' sulla nave. Nel caso  di  una  nave  autorizzata  a
battere la bandiera di uno Stato, l'Autorita' e' il Governo  di  tale
Stato. Nel  caso  delle  piattaforme  fisse  o  galleggianti  adibite
all'esplorazione ed allo  sfruttamento  del  fondo  dei  mari  e  del
sottosuolo adiacente alle  coste  sulle  quali  lo  Stato  rivierasco
esercita dei  diritti  sovrani  ai  fini  dell'esplorazione  e  dello
sfruttamento delle loro risorse naturali, l'Autorita' e'  il  Governo
dello Stato rivierasco interessato. 
    6. "Incidente" indica un evento che comporti o  sia  suscettibile
di causare lo scarico in mare di una sostanza nociva o  di  effluenti
contenenti una tale sostanza. 
    7.  "Organizzazione"  indica  l'Organizzazione   intergovernativa
consultiva della navigazione marittima.