Articolo 20. Lingue. La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare nelle lingue Inglese, Francese, Russa e Spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede. Traduzioni ufficiali saranno redatte nelle lingue Araba, Tedesca, italiana e Giapponese e saranno depositate con l'originale firmato. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione. FATTO A LONDRA il 2 novembre 1973. (Seguono le firme)