(Convenzione - art. 20)
                            Articolo 20. 
                               Lingue. 
 
  La presente Convenzione viene redatta in un unico  esemplare  nelle
lingue Inglese, Francese, Russa e Spagnola, i quattro  testi  facenti
ugualmente fede. Traduzioni ufficiali saranno  redatte  nelle  lingue
Araba, Tedesca,  italiana  e  Giapponese  e  saranno  depositate  con
l'originale firmato. 
 
  IN FEDE DI CHE i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai  loro
rispettivi  Governi  a  tale  scopo   hanno   firmato   la   presente
Convenzione. 
 
  FATTO A LONDRA il 2 novembre 1973. 
 
  (Seguono le firme)