(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3. 
                       Campo di applicazione. 
 
  1. La presente Convenzione si applica: 
    a) alle navi che sono autorizzate a battere la bandiera di una 
Parte della Convenzione, e 
    b) alle navi che non sono autorizzate a battere  la  bandiera  di
una Parte ma che operano sotto l'autorita' di tale Parte. 
  2. Nessuna  disposizione  del  presente  articolo  potrebbe  essere
interpretata come  suscettibile  di  recare  pregiudizio  ai  diritti
sovrani delle Parti sul fondo dei mari  e  sul  sottosuolo  adiacente
alle coste ai  fini  dell'esplorazione  e  dello  sfruttamento  delle
risorse naturali o come suscettibile di estendere  tali  diritti,  in
conformita' del diritto internazionale. 
  3. La presente Convenzione non si applica ne' alle navi da guerra o
alle navi da guerra ausiliarie ne' alle altre  navi  appartenenti  ad
uno Stato o  gestite  da  tale  Stato  fintantoche'  quest'ultimo  le
utilizzi esclusivamente per servizi governativi  e  non  commerciali.
Tuttavia, ciascuna Parte deve accertarsi, nell'adottare delle  misure
adeguate che non compromettano le operazioni o la capacita' operativa
delle navi di questo tipo che le appartengano o  che  siano  da  essa
gestite, che queste agiscano in  modo  che  sia  compatibile  con  la
presente Convenzione, per quanto cio' sia ragionevole e praticabile.