(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4. 
                             Violazioni. 
 
  1. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione  e'
punita  dalla  legge  dell'Autorita'  da  cui  dipende  la  nave   in
questione, qualunque sia il luogo in  cui  avviene  l'infrazione.  Se
l'Autorita' e' informata di una tale infrazione ed  e'  convinta  che
esistono  prove  sufficienti  per   permetterle   di   iniziare   dei
procedimenti  per  la   presunta   infrazione,   essa   inizia   tali
procedimenti al piu' presto possibile in  conformita'  delle  proprie
leggi. 
  2. Ogni violazione alle  disposizioni  della  presente  Convenzione
commessa sotto la giurisdizione di una  Parte  della  Convenzione  e'
punita dalle leggi di tale Parte. Ogni qualvolta abbia luogo una tale
infrazione, la Parte deve: 
    a) iniziare dei procedimenti conformemente alle proprie leggi; o 
    b) fornire all'Autorita' da cui dipende  la  nave  le  prove  che
possono essere  in  suo  possesso  per  dimostrare  che  e'  avvenuta
un'infrazione. 
  3. Quando sono fornite all'Autorita' da cui dipende la  nave  delle
informazioni  o  delle  prove   relative   ad   un'infrazione   della
Convenzione da parte di una nave,  tale  Autorita'  informa  al  piu'
presto lo Stato che ha fornito le informazioni  o  le  prove  nonche'
l'Organizzazione, delle misure adottate. 
  4. Le sanzioni previste dalle leggi delle Parti in applicazione del
presente articolo devono essere, per il loro rigore, di  natura  tale
da  scoraggiare  gli  eventuali  trasgressori,  e  di  una   identica
severita',  qualunque  sia  il  luogo  in  cui  e'   stata   commessa
l'infrazione.