(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5. 
  Certificati e norme speciali concernenti l'ispezione della nave. 
 
  1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 del  presente
articolo, i certificati rilasciati dall'Autorita' di una Parte  della
Convenzione conformemente alle disposizioni delle norme devono essere
accettati dalle altre Parti contraenti e ritenuti,  a  tutti  i  fini
previsti dalla presente Convenzione, come aventi la stessa  validita'
di un certificato rilasciato da loro stesse. 
  2. Ogni nave che sia tenuta ad essere in possesso di un certificato
rilasciato conformemente alle disposizioni contenute nelle  norme  e'
sottoposta,  nei  porti  o  nei  terminali   al   largo,   sotto   la
giurisdizione di una altra Parte,  ad  una  ispezione  effettuata  da
funzionari debitamente autorizzati a tale scopo  dalla  detta  Parte.
Ogni ispezione di tal genere  ha  il  solo  scopo  di  verificare  la
presenza a bordo di un certificato in corso di validita', a meno  che
tale  Parte  non  abbia  precisi   motivi   per   ritenere   che   le
caratteristiche della nave o  del  suo  equipaggiamento  differiscano
sensibilmente da quelle che sono  scritte  sul  certificato.  In  tal
caso, o ove non esista a bordo della nave un certificato in corso  di
validita',  lo  Stato  che  compie  l'ispezione  adotta   le   misure
necessarie per impedire alla nave di salpare prima  che  possa  farlo
senza danno eccessivo per l'ambiente marino. Tuttavia, la detta Parte
puo' autorizzare la nave a lasciare il porto o il terminale al  largo
per recarsi nell'appropriato cantiere di riparazione piu' vicino. 
  3. Se una Parte vieta ad una nave straniera l'accesso ad un porto o
ad un terminale al largo che si trovi sotto la propria giurisdizione,
o ove essa proceda ad un qualsiasi intervento nei confronti  di  tale
nave prendendo a pretesto il fatto che la nave non e'  conforme  alle
disposizioni   della   presente   Convenzione,   la   Parte   avverte
immediatamente il console o il rappresentante diplomatico della Parte
di cui la nave e' autorizzata a  battere  bandiera,  o,  in  caso  di
impossibilita', l'Autorita' da cui  dipende  la  nave  in  questione.
Prima di formulare un tale divieto e prima di procedere  ad  un  tale
intervento, la Parte chiede di consultare l'Autorita' da cui  dipende
la nave. Viene anche avvertita l'Autorita' quando una nave non  ha  a
bordo un certificato in corso di validita' conforme alle disposizioni
contenute nelle norme. 
  4. Le Parti applicano alle navi degli  Stati  che  non  sono  Parti
della Convenzione le norme della presente Convenzione nella misura in
cui  cio'  e'  necessario  per  non  far  beneficiare  tali  navi  di
condizioni piu' favorevoli.