(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6. 
Ricerca delle  infrazioni  ed  esecuzione  delle  disposizioni  della
                            Convenzione. 
 
  1. Le Parti  della  Convenzione  collaborano  nella  ricerca  delle
infrazioni  e  nell'esecuzione  delle  disposizioni  della   presente
Convenzione facendo uso di  tutti  i  mezzi  pratici  appropriati  di
ricerca e di continua sorveglianza dell'ambiente nonche'  dei  metodi
soddisfacenti di trasmissione delle informazioni e di raccolta  delle
prove. 
  2. Ogni nave alla quale si applichi la  presente  Convenzione  puo'
essere sottoposta, in ogni porto o terminale al largo di  una  Parte,
all'ispezione di funzionari  designati  od  autorizzati  dalla  detta
Parte, al fine di verificare se essa abbia scaricato  delle  sostanze
nocive contravvenendo alle disposizioni contenute  nelle  norme.  Nel
caso in cui l'ispezione riveli un'infrazione delle disposizioni della
Convenzione,  ne  viene  comunicato   il   rendiconto   all'Autorita'
affinche' questa adotti delle misure appropriate. 
  3. Ogni Parte fornisce all'Autorita' la prova, ove esista, che tale
nave ha scaricato delle sostanze nocive o degli effluenti  contenenti
tali sostanze contravvenendo alle disposizioni contenute nelle norme. 
Nella  misura  del  possibile,  tale  infrazione  viene   portata   a
conoscenza del capitano della nave da parte dell'Autorita' competente
di tale Parte. 
  4. Al ricevimento di tale prova, l'Autorita' esamina la questione e
puo' chiedere all'altra Parte di fornirle dati di fatto piu' completi
o piu' conclusivi sull'infrazione.  Se  l'Autorita'  ritiene  che  la
prova e' sufficiente per permetterle  di  iniziare  un  procedimento,
essa inizia un procedimento appena possibile e in  conformita'  delle
proprie leggi. L'Autorita' informa al piu' presto la Parte che le  ha
segnalato  la  presunta  infrazione,  nonche'  l'Organizzazione,  dei
procedimenti iniziati. 
  5. Una Parte puo' ispezionare ogni nave, alla quale si applichi  la
presente Convenzione, che faccia scalo in un porto o in un  terminale
al largo sotto la propria  giurisdizione  quando  un'altra  Parte  le
chieda di procedere a tale indagine fornendo prove sufficienti che la
nave ha scaricato in un qualunque luogo delle sostanze nocive o degli
effluenti  contenenti  tali  sostanze.  Viene  fatto   il   resoconto
dell'indagine alla Parte che l'ha  richiesta  nonche'  all'Autorita',
allo  scopo  di  adottare  le  misure  del  caso  conformemente  alle
disposizioni della presente Convenzione.