(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7. 
              Ritardi causati indebitamente alle navi. 
 
  1. Deve essere fatto  ogni  possibile  sforzo  per  evitare  che  a
seguito delle misure adottate in applicazione degli articoli 4, 5 o 6
della presente Convenzione una nave  venga  indebitamente  fermata  o
ritardata. 
  2. Ogni nave che sia stata trattenuta  indebitamente  o  che  abbia
subito un ritardo a seguito dell'applicazione degli articoli 4, 5 o 6
della presente Convenzione ha  diritto  ad  un  risarcimento  per  le
perdite o i danni subiti.