(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8. 
Rapporti sugli eventi comportanti o  suscettibili  di  comportare  lo
                     scarico di sostanze nocive. 
 
  1. In caso di incidente,  deve  essere  fatto,  senza  indugio,  un
rapporto nella misura piu'  ampia  possibile,  in  conformita'  delle
disposizioni del Protocollo I della presente Convenzione. 
  2. Ogni Parte della Convenzione deve: 
    a) applicare le disposizioni necessarie affinche' un  funzionario
o un organismo competente riceva ed analizzi tutti i rapporti sugli 
eventi verificatisi; e 
    b) notificare alla Organizzazione i particolari completi di  tali
disposizioni, perche' vengano diffusi alle altre Parti e Stati membri
dell'Organizzazione. 
  3.  Ogniqualvolta  una  Parte  riceva  un  rapporto  in  base  alle
disposizioni del presente articolo, la della Parte lo trasmette senza
indugio: 
    a) all'Autorita' da cui dipende la nave in questione; e 
    b)  ad  ogni  altro  Stato   suscettibile   di   essere   colpito
dall'evento. 
  4. Ogni Parte della  Convenzione  fa  dare  alle  proprie  navi  ed
aeronavi incaricate di  compiere  l'ispezione  dei  mari  nonche'  ai
servizi competenti delle  istruzioni  invitandoli  a  segnalare  alle
proprie Autorita' ogni evento di cui al Protocollo I  della  presente
Convenzione.   Ove   lo   ritenga   utile,    lo    comunica    anche
all'Organizzazione e ad ogni altra Parte interessata.