(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9. 
                 Altri Trattati ed interpretazione. 
 
  1.  Con  la  sua  entrata  in  vigore,  la   presente   Convenzione
sostituisce la Convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione
dell'inquinamento  delle  acque   del   mare   da   idrocarburi,   ed
emendamenti, nei confronti delle Parti della presente Convenzione. 
  2. Nessuna disposizione della presente  Convenzione  pregiudica  la
codificazione e l'elaborazione del diritto del mare  da  parte  della
Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare indetta  in  base
alla Risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale  delle  Nazioni
Unite, ne' le rivendicazioni e le  posizioni  giuridiche  presenti  o
future di ogni Stato riguardanti il diritto del mare e  la  natura  e
l'estensione della giurisdizione dello Stato rivierasco e dello Stato
di bandiera. 
  3. Nella presente Convenzione,  il  termine  "giurisdizione"  viene
interpretato conformemente al diritto  internazionale  in  vigore  al
momento  dell'applicazione  o  dell'interpretazione  della   presente
Convenzione.