PROTOCOLLO I. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INVIO DI RAPPORTI SUGLI EVENTI COMPORTANTI O CHE POSSONO COMPORTARE LO SCARICO DI SOSTANZE NOCIVE (in applicazione dell'articolo 8 della Convenzione) Articolo I. Obbligo di redigere un rapporto. 1. Il comandante di una nave alla quale sia accaduto uno degli eventi di cui all'articolo III del presente Protocollo, od ogni altra persona che ha la responsabilita' della nave, fa un rapporto senza indugio sulle circostanze dell'evento, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, con tutti i dettagli possibili. 2. In caso di abbandono della nave di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o quando il rapporto relativo a tale nave e' incompleto o sia impossibile da ottenersi, l'armatore, il noleggiatore, il gestore o l'utente della nave o i loro agenti devono, nella misura piu' ampia possibile, assumere gli obblighi che incombono al comandante ai sensi delle disposizioni del presente Protocollo.
(1) Si fara' riferimento alla " Raccomandazione circa le specificazioni internazionali dei separatori d'acqua e di idrocarburi e dei rivelatori di idrocarburi " adotta dall'Organizzazione con la risoluzione A 233 (VII) (2) Si fara' riferimento alla " Raccomandazione circa le specificazioni internazionali dei separatori d'acqua e di idrocarburi e dei rivelatori di idrocarburi " adotta dall'Organizzazione con la risoluzione A 233 (VII)