(Protocollo I - art. I)
                            PROTOCOLLO I. 
 
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INVIO DI RAPPORTI SUGLI EVENTI COMPORTANTI
       O CHE POSSONO COMPORTARE LO SCARICO DI SOSTANZE NOCIVE 
 
         (in applicazione dell'articolo 8 della Convenzione) 
 
                             Articolo I. 
                  Obbligo di redigere un rapporto. 
 
  1. Il comandante di una nave alla  quale  sia  accaduto  uno  degli
eventi di cui all'articolo III del presente Protocollo, od ogni altra
persona che ha la responsabilita' della nave, fa  un  rapporto  senza
indugio   sulle   circostanze   dell'evento,    conformemente    alle
disposizioni del presente Protocollo, con tutti i dettagli possibili. 
  2. In caso di abbandono della  nave  di  cui  al  paragrafo  1  del
presente articolo, o quando il  rapporto  relativo  a  tale  nave  e'
incompleto  o  sia   impossibile   da   ottenersi,   l'armatore,   il
noleggiatore, il gestore o  l'utente  della  nave  o  i  loro  agenti
devono, nella misura piu' ampia possibile, assumere gli obblighi  che
incombono al comandante ai  sensi  delle  disposizioni  del  presente
Protocollo. 
 
          (1)  Si  fara'  riferimento alla " Raccomandazione circa le
          specificazioni  internazionali  dei separatori d'acqua e di
          idrocarburi  e  dei  rivelatori  di  idrocarburi  "  adotta
          dall'Organizzazione con la risoluzione A 233 (VII)
          (2)  Si  fara'  riferimento alla " Raccomandazione circa le
          specificazioni  internazionali  dei separatori d'acqua e di
          idrocarburi  e  dei  rivelatori  di  idrocarburi  "  adotta
          dall'Organizzazione con la risoluzione A 233 (VII)