(Protocollo I - art. II)
                            Articolo II. 
            Procedura applicabile all'invio di rapporti. 
 
  1. Ogni rapporto viene trasmesso per radio ogni volta che  cio'  e'
possibile, ma in ogni caso per le vie piu' rapide che  si  dispongano
al  momento  del  fatto.  Ai  rapporti  trasmessi  via  radio   viene
attribuito il piu' alto grado di priorita' possibile. 
  2. I rapporti  sono  indirizzati  al  funzionario  o  all'organismo
competente specificato al paragrafo  2,  alinea  a)  dell'articolo  8
della Convenzione.