Articolo II. Procedura applicabile all'invio di rapporti. 1. Ogni rapporto viene trasmesso per radio ogni volta che cio' e' possibile, ma in ogni caso per le vie piu' rapide che si dispongano al momento del fatto. Ai rapporti trasmessi via radio viene attribuito il piu' alto grado di priorita' possibile. 2. I rapporti sono indirizzati al funzionario o all'organismo competente specificato al paragrafo 2, alinea a) dell'articolo 8 della Convenzione.