Articolo III. Data di invio dei rapporti. Viene redatto un rapporto ogni volta che un evento comporta: a) uno scarico diverso da quelli permessi dalla presente Convenzione; o b) uno scarico permesso ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione per il fatto: i) che esso tende ad assicurare la sicurezza di una nave o a salvaguardare delle vite umane in mare; o ii) che risulta da un'avaria alla nave o al suo equipaggiamento; o c) uno scarico di una sostanza nociva effettuato per combattere un caso particolare di inquinamento o effettuato ai fini di legittime ricerche scientifiche sulla riduzione o sul controllo dell'inquinamento; o d) una probabilita' di scarichi prevista all'alinea a), b) o c) del presente articolo.