(Protocollo I - art. III)
                            Articolo III. 
                     Data di invio dei rapporti. 
 
  Viene redatto un rapporto ogni volta che un evento comporta: 
    a)  uno  scarico  diverso  da  quelli  permessi  dalla   presente
Convenzione; o 
    b)  uno  scarico  permesso  ai  sensi  delle  disposizioni  della
presente Convenzione per il fatto: 
      i) che esso tende ad assicurare la sicurezza di una  nave  o  a
salvaguardare delle vite umane in mare; o 
      ii)  che  risulta   da   un'avaria   alla   nave   o   al   suo
equipaggiamento; o 
    c) uno scarico di una sostanza nociva effettuato  per  combattere
un caso particolare di inquinamento o effettuato ai fini di legittime
ricerche   scientifiche   sulla    riduzione    o    sul    controllo
dell'inquinamento; o 
    d) una probabilita' di scarichi prevista all'alinea a), b)  o  c)
del presente articolo.