(Protocollo I - art. IV)
                            Articolo IV. 
                        Natura del rapporto. 
 
  1. Ogni rapporto fornisce, come regola generale: 
    a) l'identificazione della nave; 
    b) l'ora e la data del verificarsi dell'evento; 
    c) la posizione geografica della nave al momento dell'evento; 
    d) lo stato dei venti e del mare al momento dell'evento; e 
    e) i pertinenti dettagli sullo stato della nave. 
  2. Ogni rapporto fornisce, in particolare: 
    a) informazioni dettagliate sulla natura delle sostanze nocive in
causa, ivi compresa,  se  possibile,  la  loro  esatta  denominazione
tecnica (la denominazione commerciale non dovrebbe  essere  usata  al
posto dell'esatta denominazione tecnica); 
    b) la  quantita'  esatta  od  approssimativa,  la  concentrazione
nonche'  il  probabile  stato  delle  sostanze  nocive  scaricate   o
suscettibili di essere scaricate in mare; 
    c) ove occorra, la descrizione dell'imballaggio e  dei  segni  di
identificazione; e 
    d) se possibile, il nome del mittente,  del  destinatario  o  del
fabbricante. 
  3. Ogni rapporto indica chiaramente se la sostanza nociva scaricata
o suscettibile di essere scaricata e' un  idrocarburo,  una  sostanza
nociva allo stato liquido, una sostanza nociva allo  stato  solido  o
una sostanza nociva allo stato gassoso e se tale  sostanza  veniva  o
viene trasportata alla rinfusa o in colli (balle), in contenitori, in
cisterne mobili o in vagoni-cisterna stradali o ferroviari. 
  4. Ogni rapporto deve essere completato, ove occorra, da ogni altra
informazione pertinente che venga richiesta da una delle persone alle
quali e' indirizzato il rapporto o che l'autore del rapporto  ritenga
appropriata.