Articolo IV. Natura del rapporto. 1. Ogni rapporto fornisce, come regola generale: a) l'identificazione della nave; b) l'ora e la data del verificarsi dell'evento; c) la posizione geografica della nave al momento dell'evento; d) lo stato dei venti e del mare al momento dell'evento; e e) i pertinenti dettagli sullo stato della nave. 2. Ogni rapporto fornisce, in particolare: a) informazioni dettagliate sulla natura delle sostanze nocive in causa, ivi compresa, se possibile, la loro esatta denominazione tecnica (la denominazione commerciale non dovrebbe essere usata al posto dell'esatta denominazione tecnica); b) la quantita' esatta od approssimativa, la concentrazione nonche' il probabile stato delle sostanze nocive scaricate o suscettibili di essere scaricate in mare; c) ove occorra, la descrizione dell'imballaggio e dei segni di identificazione; e d) se possibile, il nome del mittente, del destinatario o del fabbricante. 3. Ogni rapporto indica chiaramente se la sostanza nociva scaricata o suscettibile di essere scaricata e' un idrocarburo, una sostanza nociva allo stato liquido, una sostanza nociva allo stato solido o una sostanza nociva allo stato gassoso e se tale sostanza veniva o viene trasportata alla rinfusa o in colli (balle), in contenitori, in cisterne mobili o in vagoni-cisterna stradali o ferroviari. 4. Ogni rapporto deve essere completato, ove occorra, da ogni altra informazione pertinente che venga richiesta da una delle persone alle quali e' indirizzato il rapporto o che l'autore del rapporto ritenga appropriata.