(Protocollo I - art. V)
                             Articolo V. 
                       Rapporto complementare. 
 
  Ogni persona che si trovi obbligata ad inviare un rapporto in  base
alle disposizioni del presente  Protocollo  deve,  nella  misura  del
possibile: 
    a)  completare  il  rapporto  iniziale,  ove  occorra,   con   le
informazioni sull'evoluzione della situazione; o 
    b) aderire, nella misura piu' ampia possibile, alle richieste  di
informazioni   complementari   provenienti   dagli   Stati    colpiti
dall'evento.