Articolo V. Rapporto complementare. Ogni persona che si trovi obbligata ad inviare un rapporto in base alle disposizioni del presente Protocollo deve, nella misura del possibile: a) completare il rapporto iniziale, ove occorra, con le informazioni sull'evoluzione della situazione; o b) aderire, nella misura piu' ampia possibile, alle richieste di informazioni complementari provenienti dagli Stati colpiti dall'evento.