Articolo X. 1. Il tribunale pronuncia la propria sentenza entro un termine di cinque mesi a partire dalla data della propria costituzione, a meno che non decida, in caso di necessita', di prorogare tale termine per un ulteriore periodo di tempo non superiore a tre mesi. La sentenza del tribunale viene motivata. Essa e' definitiva e inappellabile e viene comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione. Le Parti devono uniformarvisi senza indugio. 2. Ogni controversia che potrebbe sorgere fra le Parti sull'interpretazione o sull'esecuzione di una sentenza, puo' essere sottoposta dalla Parte piu' diligente al giudizio del tribunale che l'ha resa o, se quest'ultimo non puo' esserne investito, di un tribunale costituito a tale scopo nello stesso modo del primo.