(Protocollo II - art. X)
                             Articolo X. 
 
  1. Il tribunale pronuncia la propria sentenza entro un  termine  di
cinque mesi a partire dalla data della propria costituzione,  a  meno
che non decida, in caso di necessita', di prorogare tale termine  per
un ulteriore periodo di tempo non superiore a tre mesi.  La  sentenza
del tribunale viene motivata. Essa e' definitiva  e  inappellabile  e
viene comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione. Le Parti
devono uniformarvisi senza indugio. 
  2.  Ogni  controversia  che   potrebbe   sorgere   fra   le   Parti
sull'interpretazione o sull'esecuzione di una sentenza,  puo'  essere
sottoposta dalla Parte piu' diligente al giudizio del  tribunale  che
l'ha resa o, se  quest'ultimo  non  puo'  esserne  investito,  di  un
tribunale costituito a tale scopo nello stesso modo del primo.