(Protocollo II - art. IV)
                            Articolo IV. 
 
  1. Se allo scadere di un termine di sessanta giorni a partire dalla
nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale non e'  stato
nominato, il Segretario generale  dell'Organizzazione,  su  richiesta
della Parte piu'  diligente,  procede,  entro  un  nuovo  termine  di
sessanta giorni, alla sua designazione, scegliendolo da una lista  di
persone   qualificate,   redatta   in    anticipo    dal    Consiglio
dell'Organizzazione. 
  2. Se, entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data  di
ricevimento della richiesta, una delle Parti non  ha  proceduto  alla
designazione di un membro del tribunale che e' tenuta a fare, l'altra
Parte   puo'   investire   direttamente   il   Segretario    generale
dell'Organizzazione, che provvede alla  designazione  del  presidente
del tribunale entro un termine di sessanta giorni scegliendolo  dalla
lista di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
  3. Il presidente del  tribunale,  dal  momento  della  sua  nomina,
chiede alla Parte che non ha nominato l'arbitro di farlo nelle stesse
forme e condizioni. Ove essa non proceda  alla  designazione  che  le
viene  cosi'  richiesta,  il  presidente  del  tribunale  chiede   al
Segretario  generale  dell'Organizzazione  di   provvedere   a   tale
designazione  nelle  forme  e  condizioni   previste   al   paragrafo
precedente. 
  4. Il presidente del tribunale, ove venga  nominato  in  base  alle
disposizioni  del  presente  articolo,  non  deve  possedere  o  aver
posseduto la nazionalita' di una delle  Parti,  a  meno  che  l'altra
Parte non vi consente. 
  5.  In  caso  di  decesso  o  di  assenza  di  un  arbitro  la  cui
designazione spettava  ad  una  Parte,  quest'ultima  nomina  il  suo
sostituto entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data di
decesso o di  assenza.  Ove  essa  non  lo  faccia,  il  procedimento
continua con gli arbitri che restano. In caso di decesso o di assenza
del presidente del tribunale, il suo sostituto  viene  nominato  alle
condizioni previste dal precedente articolo III, o,  in  mancanza  di
accordo tra i membri del tribunale entro sessanta giorni dal  decesso
o dall'assenza, alle condizioni previste dal presente articolo.