Articolo IV. 1. Se allo scadere di un termine di sessanta giorni a partire dalla nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale non e' stato nominato, il Segretario generale dell'Organizzazione, su richiesta della Parte piu' diligente, procede, entro un nuovo termine di sessanta giorni, alla sua designazione, scegliendolo da una lista di persone qualificate, redatta in anticipo dal Consiglio dell'Organizzazione. 2. Se, entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, una delle Parti non ha proceduto alla designazione di un membro del tribunale che e' tenuta a fare, l'altra Parte puo' investire direttamente il Segretario generale dell'Organizzazione, che provvede alla designazione del presidente del tribunale entro un termine di sessanta giorni scegliendolo dalla lista di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il presidente del tribunale, dal momento della sua nomina, chiede alla Parte che non ha nominato l'arbitro di farlo nelle stesse forme e condizioni. Ove essa non proceda alla designazione che le viene cosi' richiesta, il presidente del tribunale chiede al Segretario generale dell'Organizzazione di provvedere a tale designazione nelle forme e condizioni previste al paragrafo precedente. 4. Il presidente del tribunale, ove venga nominato in base alle disposizioni del presente articolo, non deve possedere o aver posseduto la nazionalita' di una delle Parti, a meno che l'altra Parte non vi consente. 5. In caso di decesso o di assenza di un arbitro la cui designazione spettava ad una Parte, quest'ultima nomina il suo sostituto entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data di decesso o di assenza. Ove essa non lo faccia, il procedimento continua con gli arbitri che restano. In caso di decesso o di assenza del presidente del tribunale, il suo sostituto viene nominato alle condizioni previste dal precedente articolo III, o, in mancanza di accordo tra i membri del tribunale entro sessanta giorni dal decesso o dall'assenza, alle condizioni previste dal presente articolo.