(Protocollo II - art. VII)
                            Articolo VII. 
 
  Ogni Parte della Convenzione della quale sia in causa un  interesse
di ordine giuridico, puo', dopo avere avvisato per iscritto le  Parti
che hanno iniziato  tale  procedimento,  associarsi  al  procedimento
arbitrale, con l'accordo del tribunale.