Articolo IX. 1. Le decisioni del tribunale sia sulla propria procedura e sul luogo delle proprie riunioni sia su ogni controversia che gli venga sottoposta, vengono adottate alla maggioranza dei voti dei suoi membri; l'assenza o l'astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle Parti non impedisce al tribunale di deliberare. In caso di parita', il voto del presidente e' decisivo. 2. Le Parti facilitano i lavori del tribunale; a tale fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso di tutti i mezzi di cui dispongono, le Parti: a) forniscono al tribunale tutti i documenti e le informazioni utili; b) danno al tribunale la possibilita' di entrare sul loro territorio, di ascoltare dei testimoni o degli esperti e di esaminare i luoghi. 3. L'assenza o la mancanza di una Parte non ostacola il procedimento.