(Protocollo II - art. IX)
                            Articolo IX. 
 
  1. Le decisioni del tribunale sia sulla  propria  procedura  e  sul
luogo delle proprie riunioni sia su ogni controversia che  gli  venga
sottoposta, vengono adottate  alla  maggioranza  dei  voti  dei  suoi
membri; l'assenza o l'astensione di  uno  dei  membri  del  tribunale
designati dalle Parti non impedisce al tribunale  di  deliberare.  In
caso di parita', il voto del presidente e' decisivo. 
  2. Le Parti  facilitano  i  lavori  del  tribunale;  a  tale  fine,
conformemente alla loro legislazione e facendo uso di tutti  i  mezzi
di cui dispongono, le Parti: 
    a) forniscono al tribunale tutti i documenti  e  le  informazioni
utili; 
    b) danno  al  tribunale  la  possibilita'  di  entrare  sul  loro
territorio, di ascoltare dei testimoni o degli esperti e di esaminare
i luoghi. 
  3.  L'assenza  o  la  mancanza  di  una  Parte  non   ostacola   il
procedimento.