(Allegato I)
                             ALLEGATO I 
 
  NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI 
 
                             Capitolo I 
                           NORME GENERALI 
 
                              Norma 1. 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Allegato: 
    1. Per "idrocarburi" si intende  il  petrolio  in  tutte  le  sue
forme, ed in particolare il petrolio greggio, l'olio combustibile, le
morchie, i residui d'idrocarburi e i prodotti raffinati (diversi  dai
prodotti  petrolchimici   che   sono   soggetti   alle   disposizioni
dell'Allegato II della presente Convenzione) e comprende,  senza  che
cio' rechi pregiudizio al carattere generale di cio' che precede,  le
sostanze elencate nell'Appendice I del presente Allegato. 
    2.  Per  "miscela  di  idrocarburi"  si  intende   ogni   miscela
contenente degli idrocarburi. 
    3.  Per  "combustibile  liquido"  si  intende  ogni   idrocarburo
utilizzato come combustibile per l'apparato propulsivo e gli apparati
ausiliari della nave che trasporta tale combustibile. 
    4. Per "petroliera" si intende  una  nave  costruita  o  adattata
soprattutto al fine del trasporto di  idrocarburi  alla  rinfusa  nei
suoi spazi destinati al carico e comprende i trasporti misti ed  ogni
"nave cisterna per prodotti chimici" come  definito  all'Allegato  II
della presente Convenzione quando  trasporta  un  carico  completo  o
parziale di idrocarburi alla rinfusa. 
    5. Per "nave a carico combinato" si intende  una  nave  concepita
per il trasporto alla rinfusa sia degli idrocarburi sia  dei  carichi
solidi. 
    6. Per "nave nuova" si intende una nave: 
      a) il cui contratto di costruzione sia stato firmato dopo il 31
dicembre 1975; o 
      b) in assenza di un contratto di costruzione la cui chiglia sia
stata impostata, oppure che si trovava in un equivalente stato di 
costruzione, dopo il 30 giugno 1976; o 
      c) la cui consegna si effettui dopo il 31 dicembre 1979; o 
      d) che abbia subito una grande trasformazione: 
        i) il cui contratto sia stato firmato  dopo  il  31  dicembre
1975; o 
        ii)  in  assenza  di  ogni  contratto,  i  cui  lavori  siano
cominciati dopo il 30 giugno 1976; o 
        iii) che sia terminata dopo il 31 dicembre 1979. 
    7. Per "nave esistente" si intende una nave che non sia una  nave
nuova. 
    8. Per "grande trasformazione" si intende una  trasformazione  di
una nave esistente: 
      a) che aumenti sostanzialmente le dimensioni o la capacita' di 
trasporto della nave; o 
      b) che cambi il tipo della nave; o 
      c) che miri, a giudizio dell'Autorita', a prolungarne  la  vita
in modo considerevole; o 
      d) che comporti altre  modifiche  tali  che  la  nave,  ove  si
trattasse di una  nave  nuova,  sarebbe  soggetta  alle  disposizioni
pertinenti della presente Convenzione che non le sono applicabili  in
quanto nave esistente. 
    9. "A partire dalla terra piu' vicina" significa a partire  dalla
linea di base che  serve  a  determinare  il  mare  territoriale  del
territorio in questione in conformita'  del  diritto  internazionale;
tuttavia,  ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione  "a
partire dalla terra piu' vicina" della costa nord-est  dell'Australia
significa a partire da una linea tracciata da un  punto  della  costa
australiana di latitudine 110° Sud e di longitudine 142°08' Est  fino
a un punto di latitudine 10°35' Sud longitudine 141°55' Est fino a un
punto di latitudine 10°00' Sud longitudine  142°00'  Est  fino  a  un
punto di latitudine 9°10' Sud longitudine 143°52' Est fino a un punto
di latitudine 9°00' Sud longitudine 144°30' Est fino a  un  punto  di
latitudine 13°00' Sud longitudine 144°00' Est  fino  a  un  punto  di
latitudine 15°00' Sud longitudine 146°00' Est  fino  a  un  punto  di
latitudine 18°00' Sud longitudine 147°00' Est  fino  a  un  punto  di
latitudine 21°00' Sud longitudine 153°00' Est fino a un  punto  della
costa australiana di latitudine 24°42' Sud longitudine 153°15' Est. 
    10. "Zona speciale" indica una zona  di  mare  che,  per  ragioni
tecniche riconosciute in merito alla sua situazione oceanografica  ed
ecologica nonche' al particolare carattere del suo traffico, richiede
l'adozione   di   metodi   obbligatori   speciali    per    prevenire
l'inquinamento marino da idrocarburi. Nel numero delle zone  speciali
figurano quelle elencate nella norma 10 del presente Allegato. 
    11. "Tasso istantaneo di scarico  degli  idrocarburi"  indica  il
tasso di scarico degli idrocarburi in litri all'ora in  ogni  istante
diviso per la velocita' della nave in nodi nello stesso istante. 
    12.  "Cisterna"  indica  uno  spazio  chiuso   costituito   dalla
struttura permanente di una nave che e' concepita per il trasporto di
liquidi alla rinfusa. 
    13.  "Cisterna  laterale"  indica  ogni  cisterna  adiacente   al
fasciame della nave. 
    14. "Cisterna centrale" indica ogni cisterna situata  all'interno
di una paratia longitudinale. 
    15. "Cisterna di  decantazione"  indica  una  cisterna  destinata
specificamente alla raccolta di drenaggi da  cisterne,  di  acque  di
lavaggio delle cisterne e di altre miscele di idrocarburi. 
    16. "Zavorra pulita" indica l'acqua di zavorra  in  una  cisterna
che, dall'ultima volta che ha trasportato degli idrocarburi, e' stata
pulita in modo che l'effluente di tale cisterna, se  fosse  scaricato
da una nave stazionaria in acque pulite e tranquille col  bel  tempo,
non  lascerebbe  tracce  visibili  di  idrocarburi  sulla  superficie
dell'acqua o sul litorale adiacente, ne' morchie, ne'  emulsioni  che
si depositino sulla superficie dell'acqua o sul  litorale  adiacente.
Quando  la  zavorra  scaricata  passa  attraverso  un   impianto   di
segnalazione e di controllo degli scarichi di  idrocarburi  approvato
dall'Autorita', e le indicazioni fornirte da tale  impianto  indicano
che  la  quantita'  percentuale  dell'effluente  in  idrocarburi  non
oltrepassa le 15 parti per milione, si considerera'  che  la  zavorra
sia pulita, nonostante la presenza di tracce visibili. 
    17. "Zavorra separata" indica l'acqua di  zavorra  introdotta  in
una cisterna  completamente  separata  dall'impianto  del  carico  di
idrocarburi e dal combustibile liquido e riservata permanentemente al
trasporto  di  acqua  di  zavorra  o  altri  carichi  diversi   dagli
idrocarburi  o  dalle  sostanze  nocive  ai   sensi   delle   diverse
definizioni date negli Allegati della presente Convenzione. 
    18. La "lunghezza" (L) e' il 96 per cento della lunghezza  totale
su una linea d'acqua all'85 per cento  dell'altezza  minima  misurata
dalla faccia superiore  della  chiglia,  oppure  la  lunghezza  dalla
faccia prodiera del dritto di prora  all'asse  dell'asta  del  timone
sulla suddetta linea  d'acqua,  se  maggiore.  Nel  caso  delle  navi
progettate con la chiglia inclinata, la linea d'acqua sulla quale  la
detta lunghezza deve essere  misurata,  deve  essere  parallela  alla
linea d'acqua del progetto. La lunghezza (L) e' misurata in metri. 
    19  "Le  perpendicolari  avanti  e  indietro"  sono  prese   alle
estremita' avanti e indietro della lunghezza (L).  La  perpendicolare
avanti deve coincidere con la faccia prodiera del dritto di prua  con
la linea d'acqua sulla quale viene misurata la lunghezza. 
    20. "Il centro nave" e' il punto di mezzo della lunghezza (L). 
    21. La "larghezza della nave"  (B)  e'  la  larghezza  massima  a
centro nave, fuori ossatura per le navi  a  scafo  metallico  e  alla
superficie esterna dello scafo per le navi a scafo non metallico.  La
larghezza (B) e' misurata in metri. 
    22. "Portata  lorda"  (DW)  indica  la  differenza,  espressa  in
tonnellate metriche, tra il dislocamento di  una  nave  in  acqua  di
densita' uguale a 1,025 al galleggiamento di pieno carico estivo e il
peso della nave vacante. 
    23.  "Peso  della  nave  vacante"  indica  il  dislocamento,   in
tonnellate metriche, di una nave senza carico, combustibile  liquido,
olio lubrificante, acqua  di  zavorra,  acqua  dolce,  ne'  acqua  di
alimentazione nelle cisterne, senza provviste di bordopasseggeri  ne'
bagagli. 
    24. "Permeabilita'" di uno  spazio  indica  il  rapporto  tra  il
volume di questo spazio che puo' essere occupato dall'acqua e il  suo
volume totale. 
    25. In tutti i casi, i "volumi" e le "superfici" di una nave sono
calcolati fuori ossatura. 
 
                              Norma 2. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Salvo  espressa  disposizione  contraria,  le  disposizioni  del
presente Allegato si applicano a tutte le navi. 
  2. Quando una nave diversa da una petroliera e' fornita  di  locali
per il carico che sono costruiti ed utilizzati per  il  trasporto  di
idrocarburi alla rinfusa e la  cui  capacita'  totale  sia  uguale  o
superiore a 200 metri cubi, le disposizioni delle norme  9,  10,  14,
15-1, 2 e 3, 18, 20 e 24-4 del  presente  Allegato  applicabili  alle
petroliere si applicano anche per la costruzione  e  la  condotta  di
tali locali; tuttavia, quando questa capacita' totale e' inferiore  a
1000 metri cubi,  le  prescrizioni  della  norma  15-4  del  presente
Allegato possono essere applicate in  luogo  di  quelle  della  norma
15-1, 2 e 3. 
  3. Quando una petroliera trasporta, in uno dei locali destinati  al
carico, delle sostanze soggette alle  disposizioni  dell'Allegato  II
della  presente  Convenzione,  si  applicano  anche  le  disposizioni
pertinenti dell'Allegato II. 
  4. a) Tutti gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria ed altri nuovi
tipi di navi (unita' "near-surface", unita' sottomarine, eccetera) le
cui  caratteristiche  di   costruzione   rendono   ingiustificata   o
praticamente irrealizzabile l'applicazione  di  una  qualsiasi  delle
disposizioni dei capitoli II e III del  presente  Allegato,  relative
alla costruzione e  all'equipaggiamento,  possono  essere  dispensate
dall'Autorita' dall'applicazione di tali disposizioni,  a  condizione
che  la  costruzione  e  l'equipaggiamento  della  nave  offrano  una
protezione equivalente contro l'inquinamento da  idrocarburi,  tenuto
conto del servizio al quale sono destinati; 
    b) i particolari di una tale esenzione  accordata  dall'Autorita'
devono figurare nel certificato di cui  alla  norma  5  del  presente
Allegato; 
    c) appena possibile e, al piu' tardi, entro un termine di novanta
giorni, l'Autorita' che accorda una  tale  esenzione  ne  comunica  i
particolari ed i motivi all'Organizzazione che  li  rende  noti  alle
Parti della Convenzione per informazione e perche', se  occorra,  sia
da esse dato seguito. 
 
                              Norma 3. 
                             Equivalenze 
 
  1. L'Autorita' puo' autorizzare la messa in opera, su di una  nave,
di  installazioni,   materiali,   dispositivi   ed   apparecchi,   in
sostituzione di quelli prescritti dal presente Allegato, a condizione
che tali installazioni, materiali, dispositivi  ed  apparecchi  siano
almeno  altrettanto  efficaci  di  quelli  prescritti  dal   presente
Allegato.  Tale  facolta'  dell'Autorita'  non  viene   estesa   alla
sostituzione di metodi  operativi  di  controllo  degli  scarichi  di
idrocarburi come equivalenti a quelli particolari di  progetto  e  di
costruzione che sono prescritti dalle norme del presente Allegato. 
  2. L'Autorita' che autorizza  un'installazione,  un  materiale,  un
dispositivo o un apparecchio in sostituzione di quelli prescritti dal
presente Allegato, ne comunica i particolari  all'Organizzazione  che
li rende noti alle Parti della Convenzione per informazione e perche'
vi sia dato seguito, ove occorra. 
 
                              Norma 4. 
                               Visite 
 
  1. Ogni petroliera di una stazza lorda uguale  o  superiore  a  150
tonnellate, nonche' ogni altra nave di  una  stazza  lorda  uguale  o
superiore a 400 tonnellate, viene sottoposta alle seguenti visite: 
    a) prima della sua entrata in servizio o prima che il certificato
prescritto dalla norma 5 del presente Allegato sia rilasciato per  la
prima volta, una visita iniziale che comprenda  una  visita  completa
della   sua   struttura,   del   suo   equipaggiamento,   delle   sue
installazioni, delle sue attrezzature e dei suoi materiali per  tutto
cio' che attiene al presente Allegato; 
    b)   delle   visite   periodiche   ad   intervalli    specificati
dall'Autorita' ma non superiori ai cinque  anni,  che  permettano  di
accertare che la struttura, l'equipaggiamento, le  installazioni,  le
attrezzature e i materiali soddisfano completamente  le  disposizioni
pertinenti del presente Allegato;  tuttavia,  quando  la  durata  del
certificato  internazionale  di  prevenzione   dell'inquinamento   da
idrocarburi (1973) e' prorogato conformemente alle  disposizioni  dei
paragrafi 3 o 4 della norma 8 del presente Allegato, l'intervallo fra
le visite periodiche puo' essere prolungato conseguentemente; 
    c)   delle   visite   intermedie   ad   intervalli    specificati
dall'Autorita' ma non superiori  a  trenta  mesi  che  permettono  di
accertare che il materiale e i sistemi di pompaggio e  di  tubazioni,
in particolare i dispositivi di sorveglianza continua e di  controllo
degli scarichi di idrocarburi, i separatori d'acqua e di  idrocarburi
e i sistemi di filtraggio degli idrocarburi, sono in  tutti  i  punti
conformi  alle  disposizioni  pertinenti  del  presente  Allegato   e
funzionanti. Queste visite intermedie  devono  essere  attestate  sul
certificato  internazionale  di  prevenzione   dell'inquinamento   da
idrocarburi (1973) rilasciato in  base  alla  norma  5  del  presente
Allegato. 
  2.  Per  quanto  concerne  le  navi  che  non  sono  soggette  alle
disposizioni  del  paragrafo  1  della  presente  norma,  l'Autorita'
determina  le  misure  da  adottare  perche'  siano   rispettate   le
disposizioni applicabili del presente Allegato. 
  3. Le visite di una nave, per quanto attiene all'applicazione delle
disposizioni del presente Allegato, vengono effettuate da  funzionari
dell'Autorita'. Tuttavia l'Autorita' puo'  incaricare  delle  visite,
sia degli ispettori nominati a tale scopo,  sia  degli  organismi  da
essa accettati. In tutti i casi,  l'Autorita'  interessata  si  rende
pienamente garante della completa esecuzione e  dell'efficacia  delle
visite. 
  4. Dopo una  qualsiasi  delle  visite  della  nave  previste  nella
presente  norma,  non  deve  essere   apportato   alcun   cambiamento
importante  di  natura   diversa   da   una   semplice   sostituzione
dell'equipaggiamento o delle  installazioni,  senza  l'autorizzazione
dell'Autorita',  alla  sua   struttura,   all'equipaggiamento,   alle
installazioni, alle  attrezzature  o  ai  materiali  che  sono  stati
oggetto della visita. 
 
                              Norma 5. 
                      Rilascio dei certificati 
 
  1. Un certificato internazionale di  prevenzione  dell'inquinamento
da idrocarburi (1973), dopo la visita effettuata  conformemente  alle
disposizioni della norma 4 del presente Allegato, viene rilasciato ad
ogni petroliera la cui stazza lorda sia  uguale  o  superiore  a  150
tonnellate e ad ogni nave con stazza lorda uguale o superiore  a  400
tonnellate, che effettui dei viaggi verso porti o terminali al  largo
situati entro i limiti  della  giurisdizione  di  altre  Parti  della
Convenzione. Per quanto riguarda le navi esistenti, tale disposizione
diviene applicabile dodici mesi dopo la data  di  entrata  in  vigore
della presente Convenzione. 
  2. Tale certificato viene rilasciato, sia dall'Autorita' sia da  un
agente o da un organismo debitamente autorizzato. In  tutti  i  casi,
l'Autorita' assume la piena responsabilita' del certificato. 
 
                              Norma 6. 
      Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo. 
 
  1. Il Governo di una Parte  della  Convenzione  puo',  a  richiesta
dell'Autorita', far  visitare  una  nave;  se  esso  ritiene  che  le
disposizioni del presente Allegato sono osservate, rilascia alla nave
un certificato internazionale  di  prevenzione  dell'inquinamento  da
idrocarburi (1973)  o  ne  autorizza  il  rilascio  conformemente  al
presente Allegato. 
  2. Una copia del certificato ed una copia del rapporto della visita
dovranno essere inviate, appena possibile, all'Autorita' richiedente. 
  3. Un certificato cosi' rilasciato comporta una  dichiarazione  che
attesti che e' stato rilasciato su richiesta dell'Autorita'; esso  ha
lo stesso valore e viene  accettato  alle  stesse  condizioni  di  un
certificato rilasciato in applicazione della  norma  5  del  presente
Allegato. 
  4.  Non  verra'  rilasciato  alcun  certificato  internazionale  di
prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) ad una  nave  che
sia autorizzata a battere bandiera di uno Stato  che  non  sia  Parte
della Convenzione. 
 
                              Norma 7. 
                       Forma dei certificati. 
 
  Il certificato internazionale di prevenzione  dell'inquinamento  da
idrocarburi (1973) verra' redatto nella lingua ufficiale dello  Stato
che lo rilascia, conformemente al modello che figura all'Appendice II
del presente Allegato. Se la lingua utilizzata non e'  ne'  l'inglese
ne' il francese, il testo  comprendera'  una  traduzione  in  una  di
queste lingue. 
 
                              Norma 8. 
               Durata della validita' del certificato. 
 
  1. Il certificato internazionale di  prevenzione  dell'inquinamento
da idrocarburi (1973) viene rilasciato per un periodo la  cui  durata
viene fissata dall'Autorita', senza che tale durata possa superare  i
cinque anni a partire  dalla  data  del  rilascio,  tranne  nei  casi
previsti dai paragrafi 2, 3 e 4 della presente norma. 
  2. Se, alla data dello spirare del proprio  certificato,  una  nave
non si trova in un porto o terminale al largo sotto la  giurisdizione
della Parte della Convenzione di cui la nave e' autorizzata a battere
bandiera,  la  validita'  del  certificato  puo'   essere   prorogata
dall'Autorita', ma tale proroga deve tuttavia  essere  accordata  per
permettere alla nave di portare a termine il  suo  viaggio  verso  lo
Stato di cui e' autorizzata a  battere  bandiera  o  nel  quale  deve
essere ispezionata, e cio' solo nel caso in cui  tale  misura  appaia
opportuna e ragionevole. 
  3. Nessun certificato deve essere cosi' prorogato  per  un  periodo
superiore ai cinque mesi ed una nave che goda di una tale proroga non
ha diritto, al suo arrivo nello Stato di cui e' autorizzata a battere
bandiera o nel porto in cui deve essere ispezionata, di lasciare tale
porto o tale Stato senza avere ottenuto un nuovo certificato. 
  4. Un  certificato  che  non  sia  stato  prorogato  in  base  alle
disposizioni  del  paragrafo  2  della  presente  norma  puo'  essere
prorogato dall'Autorita' per un periodo di grazia che non  superi  di
un mese la data di scadenza indicata su tale certificato. 
  5. Il certificato cessa  di  essere  valido  se  la  struttura,  le
attrezzature,  le  installazioni,  i  materiali  e  l'equipaggiamento
prescritti  dal  presente  Allegato  hanno  subito  delle   modifiche
importanti  di  natura   diversa   da   una   semplice   sostituzione
dell'equipaggiamento o delle  installazioni,  senza  l'autorizzazione
dell'Autorita', o se le visite intermedie specificate  dall'Autorita'
in applicazione della norma 4, paragrafo 1, alinea  c)  del  presente
Allegato non sono state effettuate. 
  6. Ogni certificato rilasciato ad una nave cessa di  essere  valido
se la nave passa a battere bandiera di un altro Stato, fatte salve le
disposizioni del paragrafo 7 della presente norma. 
  7. Quando una nave passa a battere bandiera di un'altra  Parte,  il
certificato resta valido per un periodo non superiore a cinque  mesi,
se la durata della sua validita' veniva estesa ad un tale periodo,  o
sino alla data in cui l'Autorita' rilasci  un  altro  certificato  in
sostituzione, se quest'ultima data e'  la  piu'  vicina.  Il  Governo
della Parte di cui la nave era precedentemente autorizzata a  battere
bandiera invia all'Autorita' appena possibile dopo il cambiamento  di
bandiera, una copia del certificato di cui la nave era provvista alla
data del cambiamento nonche' una copia del rapporto  d'ispezione,  se
del caso. 
 
                             Capitolo II 
        DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO 
 
                              Norma 9. 
           Regolamentazione degli scarichi di idrocarburi. 
 
  1. Fatte salve le disposizioni delle norme 10  e  11  del  presente
Allegato e del paragrafo 2 della presente  norma,  viene  vietato  ad
ogni nave alla quale si applichi il presente Allegato di scaricare in
mare degli idrocarburi o delle miscele  di  idrocarburi,  tranne  nel
caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
    a) per quanto riguarda le petroliere, tranne nei casi previsti al
capoverso b) del presente paragrafo: 
      i) la petroliera non si trovi in una zona speciale; 
      ii) la petroliera si trovi a piu' di  50  miglia  marine  dalla
terra piu' vicina; 
      iii) la petroliera si trovi in navigazione; 
      iv) il flusso  istantaneo  di  scarico  degli  idrocarburi  non
superi i 60 litri per miglio marino; 
      v) la quantita' totale di idrocarburi  scaricata  in  mare  non
superi, per le petroliere esistenti, 1/15.000 della quantita'  totale
del carico  particolare  da  cui  provengono  i  residui  e,  per  le
petroliere  nuove,  1/30.000  della  quantita'  totale   del   carico
particolare da cui provengono i residui; e 
      vi) la petroliera utilizzi,  tranne  nei  casi  previsti  dalla
norma 15, paragrafi 5 e 6 del presente Allegato,  un  dispositivo  di
sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi ed
un sistema di cisterne di decantazione come prescritto dalla norma 15
del presente Allegato; 
    b) per quanto riguarda le navi di stazza lorda uguale o superiore
a 400 tonnellate, diverse dalle petroliere, e per quanto concerne  le
petroliere, per gli scarichi dalle sentine  dei  locali  macchine  ad
esclusione delle sentine dei locali pompe del carico, a meno che tali
scarichi  non  siano  mescolati  con  dei  residui  del   carico   di
idrocarburi: 
      i) la nave non si trovi in una zona speciale; 
      ii) la nave si trovi a piu' di 12  miglia  marine  dalla  terra
piu' vicina; 
      iii) la nave sia in navigazione; 
      iv) il contenuto degli scarichi in idrocarburi sia inferiore a 
100 parti per milione; e 
      v) la nave utilizzi un dispositivo di sorveglianza  continua  e
di controllo degli scarichi di idrocarburi, un sistema di separazione
dell'acqua dagli idrocarburi, un sistema di  filtraggio  o  un  altro
impianto prescritto dalla norma 16 del presente Allegato. 
  2. Per quanto riguarda le navi di stazza lorda inferiore o uguale a
400 tonnellate, diverse dalle petroliere, che navighino  fuori  delle
zone speciali, l'Autorita' vigila affinche' siano  attrezzate,  nella
misura  del  possibile  e  della  ragionevolezza,  con  impianti  che
permettano la conservazione dei residui di idrocarburi a bordo  e  il
loro scarico negli impianti di raccolta o in mare conformemente  alle
disposizioni del paragrafo 1, alinea b) della presente norma. 
  3. Ogni  qualvolta  vengano  osservate  delle  tracce  visibili  di
idrocarburi  alla  superficie  o  sotto  la   superficie   dell'acqua
nell'immediata prossimita' di una nave o della sua  scia,  i  Governi
delle  Parti  della  Convenzione,  nella  misura   in   cui   possono
ragionevolmente farlo, indagano rapidamente sui fatti che  permettano
di stabilire se vi sia stata un'infrazione  alle  disposizioni  della
presente norma o alla norma  10  del  presente  Allegato.  L'indagine
verte in particolare sullo stato del vento e del mare, sulla rotta  e
la velocita' della  nave,  sulle  altre  possibili  fonti  di  tracce
visibili nelle vicinanze e su tutti i  documenti  pertinenti  in  cui
sono registrati gli scarichi di idrocarburi. 
  4. Le disposizioni del paragrafo 1  della  presente  norma  non  si
applicano  allo  scarico  della  zavorra  pulita   o   separata.   Le
disposizioni del paragrafo 1, alinea b) della  stessa  norma  non  si
applicano allo scarico di miscele di idrocarburi  che,  non  diluite,
abbiano un contenuto di idrocarburi non superiore alle 15  parti  per
milione. 
  5. Lo scarico in mare non deve contenere ne'  prodotti  chimici  od
altre  sostanze  in  quantita'  o   concentrazioni   pericolose   per
l'ambiente marino, ne' prodotti chimici o altre  sostanze  utilizzate
per eludere le condizioni di scarico previste dalla presente norma. 
  6. I residui di idrocarburi che non  possono  essere  scaricati  in
mare nelle condizioni enunciate nei paragrafi 1, 2 e 4 della presente
norma dovranno essere conservati a bordo o scaricati  negli  impianti
di raccolta. 
 
                              Norma 10. 
Metodi di prevenzione dell'inquinamento da  idrocarburi  dovuto  alle
               navi in esercizio nelle zone speciali. 
 
  1. Ai fini del presente Allegato, le zone speciali sono la zona del
Mare Mediterraneo, la zona del Mar Baltico, la zona del Mar Nero,  la
zona del Mar Rosso e la "zona dei Golfi", che sono definite nel  modo
seguente: 
    a)  Per  zona  del  Mare  Mediterraneo,  si   intende   il   Mare
Mediterraneo propriamente detto con  i  golfi  ed  i  mari  che  esso
comprende, limitata, verso il Mar  Nero  dal  41°  parallelo  Nord  e
limitata ad Ovest, dallo stretto di Gibilterra, dal  meridiano  5°36'
Ovest. 
    b)  Per  zona  del  Mar  Baltico,  si  intende  il  Mar   Baltico
propriamente detto nonche' il Golfo di Botnia, il Golfo di  Finlandia
e l'accesso al Mar Baltico limitato dal parallelo  di  Skagen,  nello
Skagerrak (57°44,8' Nord). 
    c) Per zona del Mar Nero, si intende  il  Mar  Nero  propriamente
detto nonche' il Mar d'Azov, limitata dalla  parte  del  Mediterraneo
dal 41° parallelo Nord. 
    d) Per zona del Mar Rosso, si intende il Mar  Rosso  propriamente
detto, nonche' i golfi di Suez e  di  Aqaba,  limitata  a  sud  della
lossodromia che collega Ras Siyan (12°8,5' Nord, 43°19,6' Est) e Husn
Murad (12°40,4' Nord, 43°30,2' Est). 
    e) Per "zona dei Golfi" si intende la zona  marittima  situata  a
Nord-Ovest della lossodromia che collega Ras al  Hadd  (22°30'  Nord,
59°48' Est) e Ras Al Fasteh (25°04' Nord. 61°25' Est). 
  2. a) Fatte salve le disposizioni  contenute  nella  norma  11  del
presente Allegato, e' vietato ad ogni  petroliera,  nonche'  ad  ogni
altra nave di stazza lorda uguale o superiore a  400  tonnellate,  di
scaricare in mare idrocarburi o  miscele  di  idrocarburi  mentre  si
trova in una zona speciale. 
    b) Mentre si trovano in una zona speciale, tali navi conservano a
bordo la totalita' dei residui di idrocarburi e delle morchie nonche'
tutte le acque di zavorra inquinate e  le  acque  di  lavaggio  delle
cisterne, non scaricandole che negli impianti di raccolta. 
  3. a) Fatte salve le disposizioni  contenute  nella  norma  11  del
presente Allegato, e' vietato ad ogni nave di stazza lorda  inferiore
a 400 tonnellate di  scaricare  in  mare  idrocarburi  o  miscele  di
idrocarburi mentre si trova in una  zona  speciale,  a  meno  che  il
contenuto di idrocarburi degli  scarichi  non  superi,  senza  essere
diluito, 15 parti per milione o anche ove siano soddisfatte tutte  le
seguenti condizioni: 
    i) la nave si trovi in navigazione; 
    ii) il contenuto degli scarichi in idrocarburi  sia  inferiore  a
100 parti per milione; e 
    iii) lo scarico abbia luogo il piu' lontano possibile dalla terra
e in ogni caso, a non meno di  12  miglia  marine  dalla  terra  piu'
vicina. 
    b) Lo scarico in mare non deve contenere ne' prodotti chimici  od
altre sostanze  in  quantita'  o  in  concentrazioni  pericolose  per
l'ambiente marino, ne' prodotti chimici od altre sostanze  utilizzate
per eludere le condizioni di scarico previste dalla presente norma. 
    c) I residui di idrocarburi che non possono essere  scaricati  in
mare alle condizioni enunciate al capoverso a) del presente paragrafo
dovranno essere  conservati  a  bordo  o  scaricati  in  impianti  di
raccolta. 
  4. Le disposizioni della  presente  Norma  non  si  applicano  allo
scarico di zavorra pulita o separata. 
  5. Nessuna disposizione della presente Norma vieta ad una  nave  di
cui solo una parte del tragitto si trovi  in  una  zona  speciale  di
effettuare degli scarichi fuori  della  zona  speciale  conformemente
alle disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato. 
  6.  Ogni  qualvolta  siano  osservate  delle  tracce  visibili   di
idrocarburi alla superficie  o  sotto  la  superficie  dell'acqua  in
prossimita' immediata di una nave o della sua scia, i  Governi  delle
Parti della Convenzione, nella misura in cui possono  ragionevolmente
farlo, indagano rapidamente sui fatti che permettono di stabilire  se
vi sia stata un'infrazione alle disposizioni della presente  Norma  o
della Norma 9 del presente Allegato. L'indagine verte in  particolare
sullo stato del vento e del mare, sulla rotta e  la  velocita'  della
nave, sulle altre possibili fonti di tracce visibili nelle  vicinanze
e su tutti i documenti  pertinenti  nei  quali  sono  registrati  gli
scarichi di idrocarburi. 
  7. Impianti di raccolta nelle zone speciali: 
    a) Zona del Mare Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Baltico: 
      i)  i  Governi  delle  Parti  della   Convenzione   che   siano
rivieraschi di una  qualsiasi  zona  speciale  si  impegnano  a  fare
installare non oltre il 1 gennaio  1977,  in  tutti  i  terminali  di
carico di idrocarburi e in tutti i porti di  riparazione  della  zona
speciale, degli impianti in grado di ricevere e di trattare tutta  la
zavorra inquinata e tutte le acque di lavaggio delle  cisterne  delle
petroliere. Inoltre, tutti i porti della zona speciale devono  essere
provvisti di impianti sufficienti per ricevere gli  altri  residui  e
miscele di idrocarburi  di  tutte  le  navi.  La  capacita'  di  tali
impianti deve essere sufficiente a  soddisfare  le  necessita'  delle
navi che li utilizzano senza imporre loro anormali ritardi. 
      ii) i Governi delle Parti la cui giurisdizione  si  estende  ad
ingressi di vie di navigazione marittima di  scarsa  profondita'  che
potrebbero  richiedere  una  riduzione  del  pescaggio   della   nave
scaricando della zavorra, si impegnano fare installare  gli  impianti
di cui al capoverso a) i) del presente paragrafo, restando inteso che
le navi che devono scaricare dei residui o  della  zavorra  inquinata
possano subire un certo ritardo. 
      iii) Durante il periodo che trascorrera' tra la data di entrata
in vigore della presente Convenzione (se tale data e' anteriore al  1
gennaio 1977 e il 1 gennaio 1977, le navi che si trovino  nella  zona
speciale devono uniformarsi alle disposizioni contenute nella Norma 9
del presente Allegato. Tuttavia, i  Governi  delle  Parti  che  siano
rivieraschi di una qualsiasi delle zone speciali di cui  al  presente
capoverso possono fissare una data anteriore al  1  gennaio  1977  ma
posteriore alla data di entrata in vigore della presente Convenzione,
a partire dalla quale le disposizioni della presente  Norma  relative
alle zone speciali in questione divengano efficaci: 
        1) se tutti gli impianti di raccolta voluti sono pronti alla 
data cosi' fissata; e 
        2) con la riserva che le  Parti  interessate  notifichino  la
data  cosi'  fissata  all'Organizzazione  con  almeno  sei  mesi   di
anticipo, perche' questa venga comunicata alle altre Parti. 
      iv) A partire dal 1 gennaio 1977 o dalla data anteriore fissata
conformemente alle  disposizioni  del  punto  a)  iii)  del  presente
paragrafo, le Parti  devono  notificare  all'Organizzazione,  perche'
vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi  in  cui  esse
ritengano gli impianti insufficienti. 
    b) Zona del Mar Rosso e "zona dei Golfi": 
      i) I Governi delle  Parti  che  siano  rivieraschi  delle  zone
speciali si impegnano a fare installare, appena possibile, in tutti i
terminali  di  carico  degli  idrocarburi  e  in  tutti  i  porti  di
riparazione della zona speciale, degli impianti in grado di  ricevere
e di trattare tutta la zavorra inquinata e tutte le acque di lavaggio
delle cisterne delle petroliere. Inoltre, tutti i  porti  della  zona
speciale devono essere forniti di impianti sufficienti  per  ricevere
gli altri residui e le miscele di idrocarburi di tutte  le  navi.  La
capacita' di tali impianti deve essere sufficiente  a  soddisfare  le
necessita' delle navi che li utilizzano senza imporre  loro  anormali
ritardi. 
      ii) I Governi delle Parti la cui giurisdizione  si  estende  ad
ingressi di vie di navigazione marittima di  scarsa  profondita'  che
potrebbero  richiedere  una  riduzione  del  pescaggio   della   nave
scaricando della zavorra, si impegnano a fare installare gli impianti
di cui al punto b) i) del presente paragrafo, restando inteso che  le
navi che devono scaricare  dei  residui  o  della  zavorra  inquinata
possano subire un certo ritardo. 
      iii) Tutti i Governi delle Parti interessate devono  notificare
all'Organizzazione le misure che essi hanno adottato in  applicazione
delle disposizioni dei punti b) i)  e  ii)  del  presente  paragrafo.
L'Organizzazione, appena abbia ricevuto delle notifiche  sufficienti,
fissera' la data in cui entreranno in vigore  le  disposizioni  della
presente Norma  per  la  zona  in  questione.  L'Organizzazione  deve
notificare a tutte le Parti, con almeno dodici  mesi  d'anticipo,  la
data cosi' fissata. 
      iv) Durante il periodo compreso  tra  la  data  di  entrata  in
vigore della presente Convenzione e la data come sopra stabilita,  le
navi che si trovano  nella  zona  speciale  devono  uniformarsi  alle
disposizioni della Norma 9 del presente Allegato. 
      v) A partire da tale data, le petroliere che caricano in  porti
delle zone speciali di cui al presente  punto  b)  ove  gli  impianti
richiesti  non  sono  ancora  disponibili,  devono  uniformarsi  alle
disposizioni  della  presente  Norma.  Tuttavia,  le  petroliere  che
penetrino in tali zone speciali per caricare, devono  cercare,  nella
misura del possibile, di non avere a bordo che della zavorra pulita. 
      vi)  A  partire  dalla  data  di  entrata   in   vigore   delle
disposizioni applicabili alla zona  speciale  considerata,  le  Parti
devono notificare all'Organizzazione,  perche'  li  trasmettano  alle
Parti interessate, tutti i casi in cui esse  ritengano  gli  impianti
insufficienti. 
      vii) Almeno gli impianti di raccolta previsti  dalla  norma  12
del presente Allegato devono essere installati al 1  gennaio  1977  o
entro un termine di un anno a partire dalla data di entrata in vigore
della presente Convenzione se tale data e' posteriore. 
 
                              Norma 11. 
                             Eccezioni. 
 
  Le Norme 9 e 10 del presente Allegato non si applicano: 
    a)  allo  scarico  in  mare  di  idrocarburi  o  di  miscele   di
idrocarburi  effettuato  da  una  nave  per  assicurare  la   propria
sicurezza o quella di un'altra nave, o salvare delle vite umane in 
mare; o 
    b)  allo  scarico  in  mare  di  idrocarburi  o  di  miscele   di
idrocarburi  provenienti  da   un'avaria   alla   nave   o   al   suo
equipaggiamento: 
      i) a condizione che siano  state  prese  tutte  le  ragionevoli
precauzioni dopo l'avaria o la scoperta dello scarico per impedire o 
ridurre tale scarico, e 
      ii) tranne il caso in cui il proprietario o il comandante abbia
agito con l'intenzione di provocare l'avaria o incautamente e con la 
consapevolezza che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o 
    c) allo scarico in mare di sostanze contenenti degli  idrocarburi
approvato dall'Autorita', quando tali sostanze siano  utilizzate  per
lottare contro un particolare caso di inquinamento al fine di ridurre
i danni dovuti a tale  inquinamento.  Ogni  scarico  di  tale  natura
dovra' essere sottoposto all'approvazione del Governo  sotto  la  cui
giurisdizione sia previsto che lo scarico possa avvenire. 
 
                              Norma 12. 
                        Impianti di raccolta. 
 
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  della  Norma  10  del  presente
Allegato,  i  Governi  delle  Parti   si   impegnano   a   provvedere
all'installazione, nei terminali di carico di idrocarburi, nei  porti
di riparazione e negli altri porti nei quali le navi devono scaricare
dei residui di idrocarburi,  di  impianti  in  grado  di  ricevere  i
residui e le miscele di idrocarburi che le petroliere e le altre navi
dovrebbero ancora scaricare, e adatti alle necessita' delle navi  che
li utilizzano, senza imporre loro anormali ritardi. 
  2. Gli impianti di raccolta di cui al paragrafo  1  della  presente
Norma devono essere installati: 
    a) in tutti i porti e terminali  utilizzati  per  il  carico  del
petrolio greggio a bordo di petroliere quando queste  ultime  abbiano
effettuato, appena prima del loro arrivo, un viaggio con  zavorra  di
non piu' di 72 ore o di non piu' di 1.200 miglia marine; 
    b) in tutti i porti o terminali dove vengono in media caricate al
giorno piu' di 1.000 tonnellate di idrocarburi alla  rinfusa  diversi
dal petrolio greggio; 
    c) in tutti i porti che abbiano dei cantieri  di  riparazione  di
navi o degli impianti di lavaggio delle cisterne; 
    d) in tutti i porti e terminali che ricevano navi provviste delle
cisterne per residui di idrocarburi (morchie) previste dalla Norma 17
del presente Allegato; 
    e) in tutti i porti, per quanto riguarda le acque  di  sentina  e
gli altri residui che non possono essere scaricati conformemente alle 
disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato; e 
    f) in tutti i porti utilizzati per il carico  alla  rinfusa,  per
quanto  riguarda   i   residui   di   idrocarburi   provenienti   dai
trasportatori misti, che non possano essere  scaricati  conformemente
alle disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato. 
  3. La capacita' degli impianti di raccolta  deve  essere  stabilita
nel modo seguente: 
    a) i terminali utilizzati per  il  carico  del  petrolio  greggio
devono avere degli impianti di raccolta sufficienti per ricevere  gli
idrocarburi e  le  miscele  di  idrocarburi  che  le  petroliere  che
effettuano i viaggi descritti al paragrafo 2, a) della presente Norma
non possano scaricare conformemente alle disposizioni  del  paragrafo
1, a) della Norma 9 del presente Allegato; 
    b) I porti di carico e i terminali previsti dal paragrafo  2,  b)
della presente Norma devono essere provvisti di impianti di  raccolta
sufficienti per ricevere gli idrocarburi e le miscele di  idrocarburi
che le petroliere che caricano degli idrocarburi alla rinfusa diversi
dal  petrolio  greggio  non  possano  scaricare  conformemente   alle
disposizioni contenute nella norma 9, paragrafo 1,  a)  del  presente
Allegato. 
    c) Tutti i porti provvisti di cantieri di riparazione di  navi  o
di impianti di lavaggio delle cisterne  devono  essere  provvisti  di
impianti di raccolta sufficienti per ricevere tutti i  residui  e  le
miscele di idrocarburi che restano a bordo delle navi che entrino nei
detti cantieri o impianti. 
    d) Gli impianti installati  in  porti  o  terminali  in  base  al
paragrafo 2, d) della  presente  Norma  devono  avere  una  capacita'
sufficiente per ricevere tutti i residui conservati a bordo, in  base
alla  Norma  17  del  presente  Allegato,  dalle  navi  che  si  puo'
ragionevolmente prevedere facciano scalo in tali porti e terminali. 
    e) Tutti gli impianti installati nei porti e  terminali  in  base
alle disposizioni della presente Norma  devono  avere  una  capacita'
sufficiente  per  ricevere  le  acque  di  sentina   contenenti   gli
idrocarburi  ed  altri  residui  che  non  possano  essere  scaricati
conformemente alle disposizioni contenute nella Norma 9 del  presente
Allegato. 
    f) Gli impianti installati nei porti di carico per i carichi alla
rinfusa devono tener  conto  nel  modo  appropriato  dei  particolari
problemi dei trasportatori misti. 
  4. Gli impianti di raccolta prescritti dai paragrafi 2  e  3  della
presente Norma devono  essere  installati  non  oltre  un  anno  dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione o il 1 gennaio 1977 se
tale data e' posteriore. 
  5. Le Parti devono notificare all'Organizzazione,  perche'  vengano
trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui esse  ritengano
insufficienti gli impianti previsti dalla presente norma. 
 
                              Norma 13. 
        Petroliere fornite di cisterne per zavorra separata. 
 
  1. Ogni petroliera nuova di portata  lorda  uguale  o  superiore  a
70.000  tonnellate  deve  essere  fornita  di  cisterne  per  zavorra
separata e deve uniformarsi alle disposizioni della presente norma. 
  2. La capacita' delle cisterne per  zavorra  separata  deve  essere
calcolata in modo che la  nave  possa  essere  utilizzata  con  tutta
sicurezza in zavorra senza che sia necessario di  fare  ricorso  alle
cisterne per idrocarburi per lo zavorramento tranne nelle  condizioni
previste dal paragrafo 3 della  presente  Norma.  Tuttavia,  in  ogni
caso, la capacita' delle cisterne per zavorra  separata  deve  essere
almeno tale che in ogni condizione di zavorramento ed in ogni momento
di  un  viaggio  con   zavorra,   ivi   compreso   nella   condizione
corrispondente soltanto al peso scarico e alla sola zavorra separata,
i pescaggi  e  l'assetto  della  nave  soddisfino  a  ciascuna  delle
seguenti prescrizioni: 
    a) il pescaggio nel centro della nave (dm) in  metri  (calcolando
senza prendere in considerazione la deformazione della nave) non  sia
inferiore a: 
      dm = 2,0 + 0,02 L; 
    b)  i  pescaggi  a  livello  delle  perpendicolari  anteriore   e
posteriore abbiano dei valori corrispondenti  al  pescaggio  centrale
(dm) stabilito al punto a) del presente paragrafo  e  ad  un  assetto
positivo uguale o inferiore a 0,015 L; e 
    c) il pescaggio a livello  della  perpendicolare  posteriore  non
debba in alcun caso essere  inferiore  al  pescaggio  necessario  per
assicurare un'immersione completa dell'elica o delle eliche. 
  3. Non deve in nessun caso essere trasportata della  zavorra  nelle
cisterne per idrocarburi tranne quando le  condizioni  meteorologiche
siano cost severe da rendere necessario, a giudizio  del  comandante,
di trasportare una quantita' di zavorra supplementare nelle  cisterne
per idrocarburi  per  assicurare  la  sicurezza  della  nave.  Questa
zavorra supplementare deve essere trattata e scaricata  conformemente
alle disposizioni delle Norme 9 e 15 del  presente  Allegato  e  tale
operazione iscritta nel registro degli idrocarburi di cui alla  Norma
20 del presente Allegato. 
  4. Ogni petroliera che non sia tenuta ad essere fornita di cisterna
per zavorra separata in applicazione delle disposizioni del paragrafo
1 della  presente  Norma  puo',  tuttavia,  essere  considerata  come
petroliera fornita di cisterne per zavorra separata a condizione che,
se si tratta di una petroliera di lunghezza uguale o superiore a  150
metri, soddisfi pienamente le prescrizioni dei paragrafi 2 e 3  della
presente Norma e che, ove si tratti di una  petroliera  di  lunghezza
inferiore a 150  metri,  le  condizioni  di  zavorra  separata  siano
giudicate soddisfacenti dall'Autorita'. 
 
                              Norma 14. 
           Separazione degli idrocarburi e della zavorra. 
 
  1. Tranne che nel caso previsto  dal  paragrafo  2  della  presente
Norma nessuna zavorra deve essere trasportata in una qualsiasi  delle
cisterne per combustibile liquido a bordo di  navi  nuove  di  stazza
lorda  uguale  o  superiore  a  4.000  tonnellate,  che   non   siano
petroliere, o a bordo di petroliere nuove di stazza  lorda  uguale  o
superiore a 150 tonnellate. 
  2.  Quando  delle  condizioni  eccezionali  o  la   necessita'   di
trasportare delle grandi quantita' di combustibile liquido  obbligano
a trasportare della  zavorra  che  non  sia  zavorra  pulita  in  una
qualsiasi delle cisterne per combustibile liquido, tale zavorra  deve
essere scaricata in un impianto di raccolta o in  mare  conformemente
alle disposizioni  della  Norma  9  e  con  l'aiuto  dei  dispositivi
previsti al paragrafo 2 della Norma 16 del presente Allegato  e  tale
operazione deve essere iscritta, a questo effetto, nel registro degli
idrocarburi. 
  3. Tutte le altre navi devono attenersi, nella misura del possibile
e del ragionevole, alle disposizioni del paragrafo 1  della  presente
Norma. 
 
                              Norma 15. 
              Conservazione degli idrocarburi a bordo. 
 
  1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6  della  presente
Norma, le petroliere  di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  150
tonnellate  devono  essere  munite  di  dispositivi   conformi   alle
disposizioni dei paragrafi 2 e 3 della presente Norma,  a  condizione
che, nel caso di petroliere esistenti, le  prescrizioni  relative  ai
dispositivi di sorveglianza continua e  di  controllo  dello  scarico
degli idrocarburi ed al sistema delle cisterne  di  decantazione,  si
applichino tre mesi dopo la data di entrata in vigore della  presente
Convenzione. 
  2. a) Devono essere previsti  dei  mezzi  adeguati  per  pulire  le
cisterne da carico e trasferire i  residui  delle  acque  di  zavorra
inquinate e le acque di lavaggio della  cisterna  da  carico  in  una
cisterna di decantazione  approvata  dall'Autorita'.  A  bordo  delle
petroliere esistenti, una qualsiasi delle  cisterne  da  carico  puo'
essere adibita a cisterna di decantazione. 
    b) Con tale sistema, si  devono  prevedere  dei  dispositivi  che
permettano di trasferire i residui di idrocarburi in una cisterna  di
decantazione o in un complesso di cisterne di  decantazione  in  modo
che ogni effluente scaricato in mare soddisfi alle disposizioni della
Norma 9 del presente Allegato. 
    c) Le sistemazioni della cisterna di decantazione o del complesso
delle cisterne di decantazione devono avere una capacita' sufficiente
per poter contenere i residui generati dalle acque di lavaggio  delle
cisterne, i residui di  idrocarburi  ed  i  residui  delle  acque  di
zavorra inquinate, ma  la  loro  capacita'  totale  non  deve  essere
inferiore al 3 per cento della capacita' di trasporto di  idrocarburi
della nave; tuttavia, quando  esistano  delle  cisterne  per  zavorra
separata conformemente alla Norma 13 del presente Allegato  o  quando
non esistano dei dispositivi analoghi agli estrattori che  comportino
l'uso di una  quantita'  d'acqua  supplementare  oltre  all'acqua  di
lavaggio, l'Autorita' puo' accettare che tale capacita' sia riportata
al 2 per cento. Le petroliere nuove di piu' di 70.000  tonnellate  di
portata lorda sono fornite di almeno due cisterne di decantazione. 
    d)  Le  cisterne  di  decantazione,  specialmente  rispetto  alla
posizione delle entrate e delle uscite, e dei diaframmi e schermi ove
esistano, devono essere  progettate  in  modo  da  evitare  eccessive
turbolenze  e  trascinamenti  degli  idrocarburi   o   emulsioni   di
idrocarburi con acqua. 
  3.  a)  Deve  essere  installato  un  dispositivo  di  sorveglianza
continua e di  controllo  degli  scarichi  di  idrocarburi  approvato
dall'Autorita'. Al momento dello studio del tipo  di  rivelatrice  di
idrocarburi da incorporare in un tale dispositivo, l'Autorita'  tiene
conto della specificazione  raccomandata  dall'Organizzazione(*).  Il
dispositivo e' fornito di un apparecchio che registra  in  permanenza
lo scarico in litri per mille e la quantita' totale scaricata,  o  il
contenuto di idrocarburi ed il tasso di  scarico.  Tali  informazioni
devono poter essere datate (giorno e ora) e devono essere  conservate
per almeno tre anni. Il dispositivo di  sorveglianza  continua  e  di
controllo degli scarichi di idrocarburi deve  funzionare  ogni  volta
che avvenga uno scarico in mare di effluente  e  deve  permettere  di
arrestare automaticamente ogni  scarico  di  miscele  di  idrocarburi
quando il tasso istantaneo di scarico degli idrocarburi superi quello
autorizzato dalla norma 9, paragrafo 1,  capoverso  a)  del  presente
Allegato. Per qualsiasi difetto di funzionamento del  dispositivo  di
sorveglianza continua e di controllo lo scarico si  deve  fermare  ed
una annotazione deve essere fatta sul registro degli idrocarburi.  E'
previsto un metodo manuale sussidiario  che  puo'  essere  utilizzato
quando si produca un tale difetto di funzionamento ma il  dispositivo
difettoso deve essere riparato in modo da poter funzionare prima  che
la petroliera inizi il suo successivo viaggio con zavorra, a meno che
essa non si rechi in un  porto  per  la  riparazione.  Le  petroliere
esistenti devono uniformarsi a tutte le disposizioni  specificate  in
precedenza;  tuttavia,  lo  scarico  puo'  essere  arrestato  con  un
dispositivo manuale e il tasso di scarico  puo'  essere  valutato  in
base alle caratteristiche delle pompe. 
 
--------------- 
(*) Si fara' riferimeto alla "Raccomandazione circa le specificazioni
internazionali  dei  separatori  d'acqua  e  di  idrocarburi  e   dei
rivelatori  di  idrocarburi"  adottata  dall'Organizzazione  con   la
risoluzione A 233 (VII) 
 
    b) Deve essere previsto un efficace rivelatore  della  superficie
di  separazione  idrocarburi/acqua,  approvato   dall'Autorita'   che
permetta di determinare rapidamente e con precisione detta superficie
nelle cisterne di decantazione e che  sia  utilizzabile  nelle  altre
cisterne  ove  si  effettua  la  separazione  degli   idrocarburi   e
dell'acqua e da dove l'effluente deve essere  scaricato  direttamente
in mare. 
c) Le istruzioni relative all'utilizzazione di questo sistema  devono
essere conformi alle disposizioni di un manuale su tale utilizzazione
approvato dall'Autorita'. Esse  si  applicano  sia  all'utilizzazione
manuale che a quella automatica e devono garantire che  non  verranno
in alcun  momento  scaricati  degli  idrocarburi,  tranne  che  nelle
       condizioni fissate dalla norma 9 del presente Allegato 
(*). 
 
--------------- 
(*) Si fara'  riferimeto  al  "Clean  Seas  Guide  for  Oil  Tankers"
(Raccolta di norme per la pulizia dei mari e l'uso di  navi-cisterna)
pubblicata dalla Camera  internazionale  della  Marina  mercantile  e
dall'Oil Companies International Marine Forum. 
 
  4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Norma  non
si applicano a bordo delle petroliere di stazza lorda inferiori a 150
tonnellate, ove il controllo degli scarichi di  idrocarburi  previsto
dalla Norma 9 del presente Allegato avvenga mediante la conservazione
a bordo degli idrocarburi e il successivo scarico di tutte  le  acque
di lavaggio inquinate negli impianti di raccolta; viene iscritta  nel
registro degli idrocarburi la quantita' totale  degli  idrocarburi  e
dell'acqua utilizzata per il lavaggio e  mandata  nella  cisterna  di
stoccaggio. Questa  quantita'  totale  deve  essere  scaricata  negli
impianti di raccolta a meno che non siano adottate delle disposizioni
appropriate per verificare che l'effluente scaricato in mare soddisfi
alle disposizioni della Norma 9 del presente Allegato. 
  5. L'Autorita' puo' esentare dall'applicazione  delle  disposizioni
dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Norma ogni petroliera  che  non
effettui che dei viaggi di 72 ore o meno e non si allontani  di  piu'
di 50  miglia  dalla  terra  piu'  vicina,  con  la  riserva  che  la
petroliera non sia tenuta a possedere un  certificato  internazionale
di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) e che  non  ne
sia realmente in possesso. Non viene accordata alcuna esenzione che a
condizione che la petroliera conservi a bordo  tutte  le  miscele  di
idrocarburi per scaricarle successivamente in impianti di raccolta  e
a condizione che  l'Autorita'  si  sia  accertata  che  gli  impianti
disponibili per ricevere tali miscele di idrocarburi siano adeguati. 
  6.  Quando  a  giudizio  dell'Organizzazione,  e'  impossibile   di
ottenere il materiale prescritto dalla norma 9, paragrafo  1  a)  vi)
del presente Allegato e specificato nel paragrafo 3 a) della presente
Norma  per  la  sorveglianza  continua  degli  scarichi  di  prodotti
raffinati leggeri (idrocarburi bianchi), l'Autorita' puo'  sospendere
l'applicazione di tale prescrizione, a condizione che lo scarico  non
sia autorizzato che quando viene effettuato in  base  alle  procedure
fissate dall'Organizzazione che soddisfino  le  condizioni  enunciate
nella norma 9, paragrafo 1 o) del presente Allegato, ad eccezione  di
quella relativa  all'utilizzazione  di  un  sistema  di  sorveglianza
continua   e   di   controllo   degli   scarichi   di    idrocarburi.
L'Organizzazione riesamina la  questione  del  materiale  disponibile
almeno ogni 12 mesi. 
  7. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente norma  non
si applicano alle petroliere che trasportano asfalto, ed in tal  caso
il controllo previsto dalla  Norma  9  del  presente  Allegato  viene
effettuato mediante la conservazione dei residui di asfalto a bordo e
lo scarico successivo in impianti di raccolta, di tutte le  acque  di
lavaggio inquinate. 
 
                              Norma 16. 
Dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di
         idrocarburi e separatore d'acqua e di idrocarburi. 
 
  1. Qualsiasi  nave  di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  400
tonnellate  deve  essere  fornita  di  un  separatore  d'acqua  e  di
idrocarburi o di un sistema di filtrazione conforme alle disposizioni
del paragrafo 6 della presente Norma. Una tale  nave,  che  trasporti
grandi quantita'  di  combustibile  liquido,  deve  uniformarsi  alle
disposizioni del paragrafo 2 della presente Norma e del  paragrafo  1
della Norma 14. 
  2. Qualsiasi nave di stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  10.000
tonnellate deve essere fornita: 
    a) in aggiunta ai dispositivi  previsti  dal  paragrafo  1  della
presente Norma, di un  dispositivo  di  sorveglianza  continua  e  di
controllo  degli  scarichi  di  idrocarburi  che  sia  conforme  alle
disposizioni del paragrafo 5 della presente Norma; o 
    b) in alternativa  a  quanto  prescritto  al  paragrafo  1  e  al
paragrafo 2 a) della presente Norma, di un separatore  d'acqua  e  di
idrocarburi che sia conforme alle disposizioni del paragrafo 6  della
presente Norma e di un sistema di filtrazione che sia  conforme  alle
disposizioni del paragrafo 7 della presente Norma. 
  3. Per quanto attiene alle navi di stazza  lorda  inferiore  a  400
tonnellate, l'Autorita' vigila affinche'  tali  navi  siano  fornite,
nella misura del possibile, di impianti che permettano di  conservare
a bordo gli idrocarburi o le miscele di idrocarburi o  di  scaricarle
conformemente alle disposizioni della Norma  9  paragrafo  1  b)  del
presente Allegato. 
  4. Le navi esistenti dovranno  conformarsi  alle  disposizioni  dei
paragrafi 1, 2 e 3 della presente  Norma  non  oltre  tre  anni  dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione. 
  5. Il dispositivo di sorveglianza e di controllo  deve  essere  del
tipo approvato dall'Autorita'. Al momento dello studio  del  tipo  di
rivelatore d'idrocarburi  da  incorporare  in  un  tale  dispositivo,
l'Autorita'  deve  tener  conto  della  specificazione   raccomandata
dall'Organizzazione. (*) 
 
--------------- 
(*)   Si   rifa'   riferimento   alla   "Raccomandazione   circa   le
specificazioni internazionali dei separatori d'acqua e di idrocarburi
e dei rivelatori di idrocarburi" adottata dall'Organizzazione con  la
risoluzione A 233 (VII). 
 
  Il  dispositivo  di  sorveglianza  deve  essere   fornito   di   un
apparecchio che registri in permanenza il contenuto di idrocarburi in
parti per milione.  Tali  informazioni  devono  poter  essere  datate
(giorno e ora) e devono essere conservate per  almeno  tre  anni.  Il
dispositivo di sorveglianza continua e di controllo  deve  funzionare
ogni qualvolta avvenga uno  scarico  di  effluente  in  mare  e  deve
permettere di arrestare automaticamente ogni scarico  di  miscela  di
idrocarburi quando il contenuto di idrocarburi dell'effluente  superi
quello autorizzato dal paragrafo 1 b)  della  Norma  9  del  presente
Allegato.  Ogni  difetto  di   funzionamento   del   dispositivo   di
sorveglianza continua e di controllo deve far arrestare lo scarico  e
deve essere registrato nel Registro degli Idrocarburi. Il dispositivo
difettoso deve essere riparato in modo da poter funzionare prima  che
la nave risalpi, a meno che essa non  sia  diretta  ad  un  porto  di
riparazione. Le navi  esistenti  si  devono  uniformare  a  tutte  le
disposizioni  succitate;  tuttavia,  lo  scarico  puo'  essere  anche
arrestato da un dispositivo azionato manualmente. 
  6.  Il  separatore  d'acqua  e  di  idrocarburi  o  il  sistema  di
filtrazione  devono  essere  del  tipo  approvato  dall'Autorita'   e
concepiti in modo che ogni miscela di idrocarburi scaricata  in  mare
dopo essere passata per il separatore  o  il  sistema  di  filtraggio
abbia un tenore di idrocarburi  che  non  superi  le  100  parti  per
milione. Al momento dell'esame  delle  caratteristiche  del  sistema,
l'Autorita'  deve  tener  conto  delle  specificazioni   raccomandate
dall'Organizzazione. (*) 
 
-------------- 
(*)Si rifa' riferimento alla "Raccomandazione circa le specificazioni
internazionali  dei  separatori  d'acqua  e  di  idrocarburi  e   dei
rilevatori  di  idrocarburi"  adottata  dall'Organizzazione  con   la
risoluzione A 233 (VII). 
 
  7. Il sistema di filtrazione  previsto  al  paragrafo  2  b)  della
presente Norma  deve  essere  del  tipo  approvato  dall'Autorita'  e
concepito in modo da  ricevere  gli  scarichi  del  separatore  e  da
produrre un effluente il cui contenuto di idrocarburi non  superi  le
15 parti per milione. Esso deve  essere  fornito  di  un  dispositivo
d'allarme che avverta nel momento in cui tale percentuale rischia  di
essere superata. 
 
                              Norma 17. 
           Cisterne per residui di idrocarburi (morchie). 
 
  1. Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore  a  400  tonnellate
deve essere fornita di una o piu' cisterne di sufficiente  capacita',
tenuto conto del tipo di macchine e della  durata  del  viaggio,  per
ricevere i residui di idrocarburi  (morchie)  che  non  e'  possibile
eliminare altrimenti uniformandosi  alle  prescrizioni  del  presente
Allegato,  quali  quelli  che  provengono   dalla   depurazione   dei
combustibili liquidi e degli olii lubrificanti e dagli stillicidi  di
idrocarburi nei locali macchine. 
  2. A bordo delle navi nuove, tali cisterne devono essere progettate
e costruite in modo da facilitare la pulizia e lo scarico dei residui
negli impianti di raccolta. Le navi esistenti devono uniformarsi alla
presente disposizione nella misura del possibile e del ragionevole. 
 
                              Norma 18. 
       Impianti di pompaggio, delle tubazioni e degli scarichi 
                      a bordo delle petroliere. 
 
  1. In ogni petroliera deve essere installato sul ponte  scoperto  e
su entrambi i lati della nave un collettore di scarico che  si  possa
collegare con gli impianti di raccolta per lo scarico delle acque  di
zavorra inquinata o delle acque contenenti idrocarburi. 
  2. In ogni petroliera, le tubazioni per gli scarichi  di  effluente
in mare autorizzati  dalla  Norma  9  del  presente  Allegato  devono
sfociare sul ponte scoperto o su un lato della nave al di sopra della
linea di galleggiamento nelle condizioni di massimo zavorramento.  Si
puo' accettare che le tubazioni siano disposte in  modo  diverso  per
permettere   gli   scarichi   nelle   condizioni   autorizzate    dai
sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 4 della presente Norma. 
  3. A bordo di ogni petroliera nuova deve essere previsto un comando
che permetta di interrompere  lo  scarico  di  effluente  in  mare  a
partire da un luogo situato sul ponte superiore o sopra di esso,  dal
quale si possa esercitare  una  sorveglianza  visiva  sul  collettore
previsto al paragrafo 1 della presente Norma,  quando  questo  e'  in
servizio, e sull'effluente quando  viene  scaricato  dalle  tubazioni
previste dal paragrafo 2 della  presente  Norma.  Non  e'  necessario
avere un comando che permetta di interrompere lo  scarico  nel  luogo
stesso da cui si esercita tale sorveglianza,  se  esiste  un  sistema
efficace e sicuro di comunicazione quale un sistema di  comunicazioni
telefoniche o per radio  fra  il  luogo  dal  quale  si  esercita  la
sorveglianza e l'ubicazione del comando degli scarichi. 
  4. Tutti gli scarichi  si  devono  effettuare  sopra  la  linea  di
galleggiamento salvo le seguenti eccezioni: 
    a) gli scarichi di zavorra pulita e di zavorra  separata  possono
essere effettuati sotto la linea di galleggiamento nei  porti  o  nei
terminali al largo; 
    b) le navi esistenti che non  possono,  senza  subire  modifiche,
scaricare  della  zavorra  separata  al  disopra   della   linea   di
galleggiamento, lo possono fare sotto la linea di  galleggiamento,  a
condizione che un  esame  della  cisterna  effettuato  immediatamente
prima  dello  scarico  non  abbia   rivelato   alcuna   presenza   di
idrocarburi. 
 
                              Norma 19. 
  Raccordo normalizzato di collegamento delle tubazioni di scarico. 
 
  Al fine di permettere il raccordo delle tubazioni degli impianti di
raccolta alle tubazioni della nave destinate allo scarico dei residui
provenienti dalle sentine di macchina,  le  une  e  le  altre  devono
essere  fornite  di  raccordi  di  collegamento  normalizzati  aventi
dimensioni conformi a quelle che figurano nella seguente tabella: 
 
Dimensioni normalizzate delle flange dei raccordi di collegamento dei
                          tubi di scarico. 
    

=====================================================================
          DESCRIZIONE            |            DIMENSIONI
---------------------------------|-----------------------------------
Diametro esterno................ | 215 mm
                                 |
Diametro interno................ | A  seconda  del  diametro esterno
                                 |  della tubazione
Diametro  del  circolo  dei cen- |
 tri dei bulloni................ | 183 mm
                                 |
Feritoie nella flangia...........| 6 fori di 22 mm di diametro posti
                                 |  ad  uguale  distanza sul circolo
                                 |  dei centri dei bulloni, scanalati
                                 |  verso la periferia della flangia.
                                 |  Larghezza delle feritoie 22 mm.
                                 |
Spessore della flangia.......... | 20 mm
                                 |
Bulloni e dadi                   | 6,  ognuno di 20 mm di diametro e
 quantita', diametro............ |  di lunghezza adeguata
---------------------------------------------------------------------

    
La flangia e' concepita  per  ricevere  delle  tubature  di  diametro
ester- no che arrivi sino a 125 mm e deve essere in acciaio  o  altro
materia- le equivalente, di faccia piana,  munita  di  un  giunto  in
materiale im- permeabile agli idrocarburi; la  flangia  e  il  giunto
devono essere concepiti per una pressione di servizio di 6  kg/cm2  .
===================================================================== 
 
                              Norma 20. 
                     Registro degli idrocarburi. 
 
  1. Per tutte le petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150
tonnellate e per tutte le navi, diverse dalle petroliere,  di  stazza
lorda uguale o superiore a  400  tonnellate  deve  essere  tenuto  un
registro degli idrocarburi  che  puo'  essere  o  meno  inserito  nel
regolamentare libro di bordo, nella forma prevista nell'Appendice III
del presente Allegato. 
  2. Deve essere fatta menzione, sul registro degli idrocarburi,  per
ciascuna delle cisterne della nave, ogni volta che a bordo della nave
si provveda ad una qualsiasi delle seguenti operazioni: 
    a) petroliere 
      i) presa a bordo di un carico di idrocarburi; 
      ii) travaso interno di un carico di idrocarburi nel corso di un
viaggio; 
      iii) apertura o chiusura, prima e dopo le operazioni di  carico
e scarico, delle valvole o di ogni dispositivo analogo  che  colleghi
fra loro le cisterne per il carico; 
      iv) apertura o chiusura  dei  mezzi  di  comunicazione  tra  le
tubazioni per il carico e le tubazioni di zavorra di acqua di mare; 
      v) apertura o chiusura delle valvole sui  fianchi  della  nave,
prima, durante e dopo le operazioni di carico e scarico; 
      vi) scarico del carico di idrocarburi; 
      vii) zavorramento delle cisterne del carico; 
      viii) pulizia delle cisterne del carico; 
      ix) scarico delle acque  di  zavorra  ad  eccezione  di  quelle
provenienti dalle cisterne per zavorra separata; 
      x) scarico delle acque delle cisterne di decantazione; 
      xi) eliminazione dei residui; 
      xii) scarico delle acque di sentina che si sono accumulate  nei
locali macchine in porto e scarico normale in  mare  delle  acque  di
sentina dei locali macchine; 
    b) altre navi 
      i) zavorramento o pulizia delle  cisterne  per  combustibile  o
degli spazi per ii carico destinati agli idrocarburi; 
      ii) scarico delle acque di zavorra o delle  acque  di  lavaggio
delle cisterne di cui alla lettera i) del presente capoverso; 
      iii) eliminazione dei residui; 
      iv) scarico delle acque di sentina che si sono accumulate nella
sezione macchine in porto e scarico di routine in mare delle acque di
sentina della sezione macchine. 
  3. In caso di scarico di idrocarburi o di miscele di idrocarburi ai
sensi della norma 11 del presente Allegato,  o  in  caso  di  scarico
accidentale o di altro scarico  eccezionale  che  sia  oggetto  delle
eccezioni previste dalla detta norma,  le  circostanze  ed  i  motivi
dello scarico vengono annotati nel registro degli idrocarburi. 
  4. Ciascuna delle operazioni di cui al precedente paragrafo  2  e',
appena  possibile,  annotata   integralmente   nel   registro   degli
idrocarburi, in modo che  tutte  le  annotazioni  corrispondano  alle
operazioni  registrate.  Ogni  sezione  del  registro  viene  firmata
dall'ufficiale o dagli ufficiali responsabili delle dette operazioni,
e controfirmata dal comandante della  nave.  Le  annotazioni  vengono
fatte in  una  lingua  ufficiale  dello  Stato  di  cui  la  nave  e'
autorizzata  a  battere  bandiera,  e  per  le  navi  che  hanno   un
certificato  internazionale  di  prevenzione   dell'inquinamento   da
idrocarburi (1973), in inglese o in francese. In caso di controversia
o di  divario,  prevalgono  le  annotazioni  scritte  in  una  lingua
ufficiale dello Stato  di  cui  la  nave  e'  autorizzata  a  battere
bandiera. 
  5.  Il  registro  degli  idrocarburi  viene  conservato  in   luogo
facilmente accessibile per gli esami in ogni ragionevole  momento  e,
salvo per le navi a rimorchio senza equipaggio,  si  deve  trovare  a
bordo della nave. Deve essere conservato, per un periodo di tre  anni
dopo l'ultima annotazione. 
  6.  L'autorita'  competente  di  un  Governo  di  una  Parte  della
Convenzione puo' esaminare il registro degli idrocarburi a  bordo  di
ogni nave cui si applichi il presente Allegato, mentre essa si  trova
in uno dei suoi porti od in uno dei suoi  terminali  al  largo.  Puo'
farne delle copie ed esigerne l'autenticazione dal  comandante  della
nave. Ogni copia autenticata dal comandante della nave puo', in  caso
di azione penale, essere presentata in giudizio come prova dei  fatti
riferiti nel registro degli  idrocarburi.  L'ispezione  del  registro
degli idrocarburi e l'esecuzione delle  copie  autenticate  da  parte
delle  autorita'  competenti,  sulla  base  delle  disposizioni   del
presente paragrafo, dovranno essere effettuate nel modo  piu'  rapido
possibile senza che la nave subisca degli indebiti ritardi. 
 
                              Norma 21. 
Disposizioni  speciali  da  applicare   alle   piattaforme   per   la
               perforazione ed alle altre piattaforme 
 
  Le piattaforme per la perforazione  fisse  o  galleggianti,  quando
ricercano, sfruttano o trattano al  largo  le  risorse  minerali  dei
fondi  marini  od  oceanici  e  le  altre  piattaforme   seguono   le
disposizioni del presente Allegato che  si  applicano  alle  navi  di
stazza lorda eguale  o  maggiore  di  400  tonnellate  diverse  dalle
petroliere a condizione che: 
    a)  siano  munite  per  quanto  sia  possibile,  degli   impianti
richiesti dalle Norme 16 e 17 del presente Allegato, e 
    b)   tengano   una   registrazione   in   una   forma   accettata
dall'Autorita', di tutte le operazioni  che  comportino  scarichi  di
idrocarburi o di miscele di idrocarburi. 
    c) sia proibito lo  scarico  nelle  aree  speciali,  fatto  salvo
quanto previsto dalla Norma 11 del presente allegato, di  idrocarburi
o  di  miscele  di  idrocarburi,  eccetto  quando  il  contenuto   di
idrocarburi dello scarico, senza diluizione, non ecceda 15 parti  per
milione. 
 
                            Capitolo III 
PRESCRIZIONE PER RIDURRE AL MINIMO L'INQUINAMENTO DA  IDROCARBURI  DA
     PARTE DI PETROLIERE DOVUTO AD AVARIE AI FIANCHI O AL FONDO 
 
                              Norma 22. 
                    Ipotesi relativa alle avarie 
 
  1.  Per  calcolare  le  ipotetiche  fughe  di   idrocarburi   dalle
petroliere si assumono come segue le tre  dimensioni  dell'estensione
dell'avaria di un parallelepipedo nel bordo e nel fondo  della  nave.
In quest'ultimo caso, si sono considerate due distinte condizioni  di
avaria applicate separatamente alle parti indicate della petroliera. 
 
  a) Avarie ai fianchi 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 

  b) Avarie al fondo 
 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
 
  2. Ovunque figurino nel  presente  Capitolo  i  simboli  utilizzati
nella presente  Norma,  essi  hanno  il  significato  definito  nella
presente Norma. 
 
                              Norma 23. 
                   Ipotetiche fughe di idrocarburi 
 
  1. Le ipotetiche fughe di idrocarburi dovute alle avarie ai fianchi
(Oc ) e al fondo (Os ) sono calcolate con  l'ausilio  delle  seguenti
formule che si riferiscono ai compartimenti danneggiati in  un  punto
qualunque della lunghezza della nave,  nella  misura  definita  nella
Norma 22 del presente Allegato. 
 
  a) Avarie ai fianchi: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

  b) Avarie al fondo 
 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
 
  Ovunque  figurino  nel  presente  capitolo  i  simboli   che   sono
utilizzati nel presente paragrafo, essi hanno il significato definito
nel presente paragrafo. 
  2. Quando fra due cisterne laterali  di  idrocarburi  esistano  uno
spazio vuoto o una cisterna di zavorra separata la cui lunghezza  sia
minore della lunghezza  1c  definita  nella  Norma  22  del  presente
Allegato, il valore Oc della formula (I) si puo' calcolare  prendendo
il volume Wi eguale al volume effettivo di  una  delle  due  cisterne
adiacenti allo spazio considerato  (quando  esse  abbiano  la  stessa
capacita), o della piu' piccola di esse (quando non abbiano la stessa
capacita) moltiplicato per Si definito di seguito,  e  prendendo  per
tutte le altre cisterne laterali interessate  dall'avaria  il  valore
del volume totale effettivo. 
 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
 
  3. a) Devono essere prese in considerazione  solo  le  cisterne  di
doppio fondo che sono vuote o che trasportano acqua pulita quando  le
cisterne che stanno sopra di esse contengono carico. 
    b) Quando il doppio fondo non si estende per tutta la lunghezza e
tutta la larghezza della cisterna in questione, si calcola che non vi
sia  doppio  fondo  ed  il  volume  della  cisterna  sopra  la   zona
dell'avaria al fondo deve essere incluso nella formula (II), anche se
la cisterna non e' considerata rotta a causa della presenza  di  tale
doppio fondo parziale. 
    c) Nel calcolo del valore hi non occorre tener conto dei pozzetti
di aspirazione se essi non hanno una superficie eccessiva e  la  loro
profondita' e' minima nei confronti di quella della cisterna, in ogni
caso non superiore alla meta' di  quella  del  doppio  fondo.  Se  la
profondita' di un pozzetto supera  la  meta'  di  quella  del  doppio
fondo, hi deve essere preso eguale all'altezza del doppio fondo  meno
quella del pozzetto. 
  Le tubazioni relative ai pozzetti, se  installate  all'interno  del
doppio fondo, devono essere munite di valvole o altri dispositivi  di
chiusura dove esse penetrano  nella  cisterna  servita,  in  modo  da
impedire, nel caso di danno  alle  tubazioni,  qualsiasi  perdita  di
idrocarburi. Dette tubazioni devono essere poste alla maggior altezza
possibile dal  fasciame  del  fondo.  In  mare,  quando  le  cisterne
contengono degli idrocarburi, le valvole devono essere sempre chiuse. 
Possono essere aperte soltanto quando sia necessario un trasferimento
di carico per ristabilire l'assetto della nave. 
  4. Quando  l'avaria  al  fondo  interessa  simultaneamente  quattro
cisterne centrali, il valore 0, puo' essere calcolato con la seguente
formula: 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
 
  5. Una Autorita' puo' riconoscere un impianto di travaso installato
su una nave atto a ridurre una perdita di  idrocarburi,  in  caso  di
avaria al fondo, avente una forte potenza di aspirazione di emergenza
in  ogni  cisterna  di  carico  e  che  permetta  di  trasferire  gli
idrocarburi da una o piu' delle cisterne danneggiate alle cisterne di
zavorra separate o ad altre cisterne del carico disponibile se ci  si
puo' assicurare che  tali  cisterne  abbiano  vuoto  sufficiente.  Il
riconoscimento della  validita'  di  tale  impianto  dovrebbe  essere
basato sulla possibilita' di travasare nel tempo di due ore un volume
di idrocarburi eguale alla meta' della capacita'  della  piu'  grande
delle cisterne danneggiate e sulla possibilita' che  le  cisterne  di
zavorra o del carico possano ricevere una  quantita'  equivalente  di
idrocarburi. Inoltre, l'Autorita' non puo' adottare tale ipotesi  che
per autorizzare il calcolo di 0s  .  secondo  la  formula  (III).  Le
tubazioni di aspirazione devono  essere  installate  ad  una  altezza
almeno non inferiore a quella dell'avaria  al  fondo  v.  L'Autorita'
deve comunicare  all'Organizzazione  le  informazioni  relative  alle
misure che adotta per favorirne la  diffusione  tra  le  altre  Parti
della Convenzione. 
 
                              Norma 24. 
Disposizione delle  cisterne  di  carico  e  limitazione  delle  loro
                             dimensioni 
 
  1. Tutte le petroliere nuove dovranno adempiere  alle  disposizioni
della presente Norma. Tutte le petroliere appartenenti ad  una  delle
seguenti due categorie dovranno, nel termine di due  anni  a  partire
dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, adempiere
alle disposizioni della presente Norma: 
    a) le petroliere consegnate dopo il 1 gennaio 1977; o 
    b)  le  petroliere  cui  si  applicano   entrambe   le   seguenti
condizioni: 
      i) consegna non posteriore al 1 gennaio 1977; e 
      ii) contratto di costruzione firmato dopo il 1 gennaio 1974  o,
in caso di mancanza di contratto di costruzione, chiglia impostata (o
corrispondente stadio di costruzione) dopo il 30 giugno 1974. 
  2. Le dimensioni  e  la  disposizione  delle  cisterne  delle  navi
cisterna devono essere tali che le ipotetiche fughe di idrocarburi Oc
od Os , calcolate come prescrive la Norma 23 del  presente  Allegato,
non superino in nessun punto della  lunghezza  della  nave  i  30.000
metri cubi o 400 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
 
  (il maggiore dei due valori) con un massimo di 40.000 metri cubi. 
 
  3. Il volume di ogni cisterna laterale del carico degli idrocarburi
in una petroliera non deve superare il settantacinque per  cento  dei
limiti previsti nel paragrafo  2  della  presente  Norma  per  quanto
concerne le ipotetiche  fughe  di  idrocarburi.  Il  volume  di  ogni
cisterna centrale non deve essere  superiore  a  50.000  metri  cubi.
Tuttavia, a bordo delle petroliere  munite  di  cisterne  di  zavorra
separate come definite nella  Norma  13  del  presente  Allegato,  il
volume ammissibile di una cisterna laterale posta  fra  due  cisterne
per zavorra separate ciascuna di una lunghezza superiore  a  lc  puo'
essere aumentato fino al limite massimo previsto  per  le  ipotetiche
fughe di idrocarburi, purche' la larghezza  delle  cisterne  laterali
superi il valore di tc . 
  4. La lunghezza  di  ogni  cisterna  del  carico  non  deve  essere
maggiore di 10 metri o di uno dei seguenti valori (si  deve  assumere
il valore piu' elevato): 
    a) se non vi sono paratie longitudinali: 
      0,1L 
 
  b) quando vi sia  una  sola  paratia  longitudinale  sul  piano  di
simmetria: 
      0,15L 
 
    c) quando vi siano due o piu' serie di paratie longitudinali: 
      i) per le cisterne laterali: 
        0,2L 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
 
    5. Per non superare i limiti di volume stabiliti nei paragrafi 2,
3 e 4 della presente Norma,  quale  che  sia  il  tipo  approvato  di
sistema di travaso del carico che e' stato  messo  in  opera,  quando
tale sistema colleghi  fra  loro  un  numero  di  cisterne  eguale  o
maggiore  di  due,  tali  cisterne  dovranno  poter  essere  separate
mediante valvole od altri dispositivi di chiusura  analoghi.  Durante
la navigazione tali valvole o dispositivi dovranno essere chiusi. 
    6. Le tubazioni che traversano le cisterne del carico e che  sono
poste a meno di tc da un fianco della nave o a meno  di  Vc  dal  suo
fondo devono essere fornite di valvole o di analoghi  dispositivi  di
chiusura nel punto in  cui  entrano  in  ognuna  delle  cisterne  del
carico. Tali valvole, quando le cisterne contengono degli idrocarburi
dovranno essere sempre chiuse in mare, ma esse possono essere  aperte
soltanto quando un travaso del carico  si  renda  indispensabile  per
ristabilire l'assetto della nave. 
 
                              Norma 25. 
                  Compartimentazione e stabilita'. 
 
  1. Tutte le petroliere nuove, dopo aver subito  l'ipotetica  avaria
al fianco o al fondo definita nel paragrafo 2 della  presente  norma,
per ogni  immersione  corrispondente  alle  effettive  condizioni  di
carico parziale o pieno coerenti con l'assetto e la robustezza  della
nave, come pure col peso specifico del carico, devono  rispondere  ai
criteri  di  compartimentazione  e  di  stabilita'  specificati   nel
paragrafo  3  della  presente  norma.  Detta   avaria   deve   essere
considerata nel modo seguente per tutti i  punti  immaginabili  sulla
lunghezza della nave: 
    a) per le petroliere di lunghezza maggiore di 225 metri  in  ogni
punto della lunghezza della nave; 
    b) per le petroliere di lunghezza maggiore di 150  metri  ma  non
piu' di 225 metri in ogni punto della lunghezza  della  nave,  tranne
quelli dove sono interessate paratie poppiere o prodiere  delimitanti
il locale macchine posto a  poppavia.  Il  locale  macchine  si  deve
considerare come compartimento allagabile unico; 
    c) per le petroliere di lunghezza minore di  150  metri  in  ogni
punto della lunghezza posto  fra  le  paratie  trasversali  contigue,
escluso il locale macchine. Per le petroliere di lunghezza  eguale  o
minore di 100 metri, ove non sia possibile l'applicazione di tutte le
prescrizioni  del   paragrafo   3   della   presente   Norma,   senza
compromettere materialmente le  qualita'  operative  della  nave,  le
Autorita' possono autorizzare deroghe a dette prescrizioni. 
  Quando la nave non trasporta idrocarburi nelle cisterne da  carico,
esclusi i residui degli idrocarburi, non viene tenuto conto delle sue
condizioni in zavorra. 
  2. Per quanto concerne l'estensione e  la  natura  della  ipotetica
avaria si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) le dimensioni di un'avaria al fianco o al  fondo  sono  quelle
specificate nella Norma 22 del presente  Allegato,  ma  la  lunghezza
dell'avaria al fondo entro  0,3L  dalla  perpendicolare  avanti  deve
essere la stessa come per l'avaria al fianco specificata nella  Norma
22, paragrafo  1  a)  i)  del  presente  Allegato.  Se  un'avaria  di
dimensioni minori determina una situazione piu'  grave,  si  prendono
per l'ipotesi tali dimensioni; 
    b) nel caso di un'avaria che interessi delle paratie trasversali,
in conformita' dei casi previsti nei capoversi a) e b) del  paragrafo
1 della presente Norma, la distanza  che  separa  le  paratie  stagne
trasversali  deve  essere  almeno  eguale  alla  ipotetica  lunghezza
dell'avaria indicata nel capoverso a) del presente paragrafo  perche'
tali paratie possano essere considerate efficaci. Se tale distanza e'
minore, si suppone, ai fini della  determinazione  dei  compartimenti
allagati, che una o piu' delle paratie, entro la detta  lunghezza  di
avaria, non esistano; 
    c)  nel  caso  di  avaria  fra  due  paratie  stagne  trasversali
contigue, come e' previsto nel capoverso c)  del  paragrafo  1  della
presente Norma, si suppone  che  nessuna  delle  paratie  trasversali
principali e nessuna delle paratie trasversali che limitano  cisterne
laterali o doppio fondo sia danneggiata a meno che: 
      i) la distanza che separa le paratie contigue sia minore  della
lunghezza  ipotetica  dell'avaria  ipotizzata  nell'alinea   a)   del
presente paragrafo, o 
      ii) una delle  paratie  trasversali  abbia  uno  scalino  o  un
recesso di oltre 3,05 metri di lunghezza,  posto  entro  l'estensione
della penetrazione dell'avaria ipotizzata. Lo scalino  formato  dalla
paratia  e  dal  cielo  del  gavone  cisterna  di  poppa  non   viene
considerato scalino per quanto concerne la presente Norma. 
    d) Se entro i limiti ipotetici  dell'avaria  esistono  dei  tubi,
delle condotte, dei sottopassaggi, si devono  prendere  delle  misure
per evitare che l'allagamento progressivo non si estenda per mezzo di
tali tubazioni, condotte o sottopassaggi a compartimenti  diversi  da
quelli supposti inondabili per ogni caso di avaria. 
  3. Si puo' considerare che una petroliera  soddisfi  i  criteri  di
stabilita' in avaria se essa adempie alle seguenti condizioni: 
    a) se il galleggiamento finale  tenuto  conto  dell'abbassamento,
dello sbandamento e dell'assetto e' posto sotto l'orlo  inferiore  di
qualsiasi apertura che possa permettere un  allagamento  progressivo.
Tra tali  aperture  devono  essere  compresi  i  tubi  per  lo  sfogo
dell'aria e le aperture che sono chiuse con porte o  portelli  stagni
alle intemperie.  Possono  essere  escluse  le  aperture  chiuse  con
coperti  di  boccaportelli  stagni,  portelli   di   carico   stagni,
coperchietti di portellini delle cisterne del carico  che  assicurano
piena integrita' al ponte, porte stagne  a  scorrimento  manovrate  a
distanza e da oblo' del tipo fisso; 
    b) nello stato finale  di  allagamento  l'angolo  di  sbandamento
dovuto all'allagamento non simmetrico non  deve  superare  25  gradi.
Tale angolo puo' tuttavia raggiungere i 30  gradi  se  il  lembo  del
ponte non e' immerso; 
    c) la stabilita' nello stato finale dell'allagamento deve  essere
calcolata e puo' essere considerata soddisfacente quando la curva dei
bracci di stabilita' presenta almeno  un  campo  di  20  gradi  dalla
posizione di equilibrio con un braccio di stabilita' residuo  massimo
di almeno 0,1 metri. L'Autorita'  deve  tener  conto  del  potenziale
pericolo presentato da aperture protette o non protette  che  possono
divenire  temporaneamente  immerse  entro  il  campo  di   stabilita'
residua; 
    d) l'Autorita' deve accertarsi che la stabilita' della nave negli
stati intermedi dell'allagamento sia sufficiente. 
  4. Si deve controllare l'adempienza alle prescrizioni del paragrafo
1 della presente Norma  mediante  calcoli  che  tengano  conto  delle
caratteristiche di progetto della  nave,  delle  sistemazioni,  della
configurazione e del contenuto dei  locali  danneggiati,  cosi'  come
della distribuzione, del peso specifico e  dell'effetto  di  specchio
libero dei  liquidi  trasportati.  Tali  calcoli  sono  basati  sulle
seguenti ipotesi: 
    a) si tiene conto delle cisterne vuote o parzialmente piene cosi'
come del peso specifico dei carichi  trasportati  e  delle  fughe  di
liquidi provenienti dai locali danneggiati; 
    b) vengono adottate le seguenti permeabilita': 
    

             Locali                                  Permeabilita'


Adibiti a deposito..................................... 0,60
Alloggi................................................ 0,95
Macchine............................................... 0,85
Vuoti.................................................. 0,95
Destinati a liquidi consumabili........................ 0 o 0,95*
Destinati ad altri liquidi........................... da 0 a 0,95**


    
 
  * Scegliere la  permeabilita'  che  porta  alle  prescrizioni  piu'
rigide. 
  ** La permeabilita' dei locali parzialmente pieni  deve  essere  in
funzione della quantita' di liquido trasportata. 
 
    c) non si tiene conto della galleggiabilita' delle sovrastrutture
poste immediatamente sopra l'avaria al fianco. Le parti non invase di
sovrastrutture  poste   oltre   l'estensione   dell'avaria   possono,
tuttavia, essere considerate a condizione  che  esse  siano  separate
dallo spazio danneggiato mediante paratie stagne e che adempiano alle
disposizioni del capoverso a) del paragrafo 3 della  presente  Norma.
Le porte stagne a cerniera sono ammesse nelle  paratie  stagne  delle
sovrastrutture; 
    d) l'effetto di specchio libero deve essere calcolato di 5  gradi
ad  un  angolo  di  sbandamento  per  ogni   singolo   compartimento.
L'Autorita' puo' chiedere o permettere che le correzioni per  specchi
liberi siano calcolate ad un angolo  di  sbandamento  superiore  a  5
gradi per cisterne parzialmente piene; 
    e)  per  il  calcolo  di  correzione  da  fare  per  tener  conto
dell'effetto degli specchi liberi di liquidi consumabili  si  suppone
che, per  ogni  tipo  di  liquido,  almeno  una  coppia  di  cisterne
trasversali o un'unica cisterna centrale abbiano  specchio  libero  e
che la cisterna o la combinazione di cisterne  da  considerare  siano
quelle per le quali l'effetto degli specchi liberi e' il massimo. 
  5. Il comandante di ogni petroliera o la  persona  responsabile  di
una petroliera sprovvista di propulsione autonoma a cui si applichino
le  disposizioni  del  presente  Allegato,  dovranno  essere  forniti
mediante una pubblicazione approvata, di: 
    a) informazioni per la caricazione e la distribuzione del  carico
da  trasportare,  necessarie  per  assicurare   il   rispetto   delle
prescrizioni della presente Norma; 
    b) dati sulla capacita' della nave ad  adempiere  ai  criteri  di
stabilita' in avaria come stabiliti  nella  presente  Norma,  incluso
l'effetto delle deroghe che potranno  essere  state  accordate  sulla
base del capoverso c) del paragrafo 1 della presente Norma.