(Allegato II)
                            ALLEGATO II. 
 
NORME RELATIVE AL CONTROLLO  DELL'INQUINAMENTO  DA  SOSTANZE  LIQUIDE
                   NOCIVE TRASPORTATE ALLA RINFUSA 
 
                              Norma 1. 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Allegato: 
    1. Per "nave cisterna per prodotti chimici"  s'intende  una  nave
costruita od adattata principalmente per il trasporto di  carichi  di
sostanze liquide nocive alla rinfusa,  compresa  la  nave  petroliera
quale definita nell'Allegato  I  della  presente  Convenzione  quando
trasporta alla rinfusa,  totalmente  o  parzialmente,  un  carico  di
sostanze liquide nocive. 
    2. Per "zavorra pulita" s'intende la zavorra trasportata  in  una
cisterna che, dopo  l'ultima  volta  che  ha  trasportato  un  carico
contenente una  sostanza  di  categoria  A,  B,  C  o  D,  sia  stata
accuratamente pulita ed i cui residui siano  stati  scaricati,  e  la
cisterna sia stata svuotata conformemente alle disposizioni del caso,
contenute nel presente Allegato. 
    3. Per "zavorra separata" s'intende l'acqua di zavorra introdotta
in una cisterna adibita permanentemente al trasporto della zavorra  o
di carichi diversi dagli idrocarburi o dalle sostanze liquide  nocive
nel significato  delle  definizioni  indicate  negli  Allegati  della
presente Convenzione e che sia completamente  separata  dall'impianto
del carico liquido e del combustibile. 
    4. "Terra piu' vicina" va intesa nel significato  indicato  dalla
Norma 1, paragrafo 9 dell'Allegato I della presente Convenzione. 
    5. Per "sostanza liquida" s'intende qualsiasi sostanza che ha una
tensione di vapore non eccedente i 2,8  kg/cm2  alla  temperatura  di
37,8° C. 
    6. Per "sostanza liquida nociva" s'intende  una  qualunque  delle
sostanze indicate nell'Appendice  II  del  presente  Allegato  o  una
sostanza   assegnata   provvisoriamente,   in   applicazione    delle
disposizioni del paragrafo 4 della Norma 3, ad una delle categorie A,
B, C o D. 
    7. Per "zona speciale" s'intende una zona di mare che, per motivi
tecnici riconosciuti in rapporto alla sua situazione oceanografica ed
ecologica,  nonche'  al  carattere  particolare  del  suo   traffico,
richieda l'adozione di metodi coercitivi  particolari  per  prevenire
l'inquinamento delle acque causato da sostanze liquide nocive. 
    Le zone speciali sono: 
      a) la zona del Mar Baltico e 
      b) la zona del Mar Nero. 
    8. Per "zona del Mar Baltico" si intende la zona  definita  dalla
Norma 10, paragrafo 1, capoverso b) dell'Allegato  I  della  presente
Convenzione. 
    9. Per "zona del Mar Nero" si  intende  la  zona  definita  dalla
Norma 10, paragrafo 1, capoverso c) dell'Allegato  I  della  presente
Convenzione. 
 
                              Norma 2. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Salvo  espressa  disposizione  contraria,  le  disposizioni  del
presente Allegato si  applicano  a  tutte  le  navi  che  trasportano
sostanze liquide nocive alla rinfusa. 
  2. Quando un carico  soggetto  alle  disposizioni  dell'Allegato  I
della presente Convenzione viene trasportato in un locale  da  carico
di una nave cisterna per prodotti  chimici,  si  applicano  anche  le
disposizioni relative dell'Allegato I della presente Convenzione. 
  3.  Le  disposizioni  della  norma  13  del  presente  Allegato  si
applicano soltanto alle navi che trasportano sostanze  che,  ai  fini
del controllo degli scarichi, appartengano alle categorie A, B o C. 
 
                              Norma 3. 
Classificazione in categorie ed elencazione  delle  sostanze  liquide
                               nocive 
 
  1. Ai fini delle norme del presente Allegato, con esclusione  della
Norma 13, le sostanze liquide nocive vengono suddivise nelle seguenti
quattro categorie: 
    a) Categoria A - Sostanze liquide nocive  che,  se  scaricate  in
mare durante le operazioni di pulizia delle  cisterne  o  lo  scarico
della zavorra, presentano un grave rischio sia per le risorse  marine
sia per la salute umana o nuocciono seriamente  alle  attrattive  dei
luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e  giustificano,
di conseguenza, l'attuazione  di  misure  rigorose  di  lotta  contro
l'inquinamento. 
    b) Categoria B - Sostanze liquide nocive  che,  se  scaricate  in
mare durante le operazioni di pulizia delle  cisterne  o  lo  scarico
della zavorra, presentano un rischio sia per le risorse marine o  per
la salute umana o nuocciono alle attrattive dei luoghi sia alle altre
utilizzazioni legittime del mare e giustificano percio'  l'attuazione
di particolari misure di lotta contro l'inquinamento. 
    c) Categoria C - Sostanze liquide nocive  che,  se  scaricate  in
mare durante le operazioni di pulizia delle  cisterne  o  di  scarico
della zavorra, presentano un lieve rischio sia per le risorse  marine
sia per la salute umana o  nuocciono  un  poco  alle  attrattive  dei
luoghi e alle altre utilizzazioni legittime  del  mare  e  richiedono
percio' delle particolari condizioni operative. 
    d) Categoria D - Sostanze liquide nocive  che,  se  scaricate  in
mare durante le operazioni di pulizia delle  cisterne  o  di  scarico
della zavorra, presentano un lievissimo rischio sia  per  le  risorse
marine sia per  la  salute  dell'uomo  o  nuocciono  pochissimo  alle
attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e
richiedono percio' alcune precauzioni nelle condizioni operative. 
  2. Le norme che servono a classificare  nelle  varie  categorie  le
sostanze liquide nocive si  trovano  nell'Appendice  I  del  presente
Allegato. 
  3. L'elencazione delle sostanze  liquide  nocive  trasportate  alla
rinfusa e classificate nelle varie categorie, che sono soggette  alle
disposizioni del presente Allegato, si trova  nell'Appendice  II  del
presente Allegato. 
  4. Quando si intenda trasportare alla rinfusa una sostanza che  non
sia compresa in una delle categorie definite dal  paragrafo  1  della
presente norma o che non sia gia' stata valutata in base  alla  norma
4, paragrafo 1 del presente  Allegato,  le  Parti  della  Convenzione
interessate al su indicato trasporto si concertano onde  classificare
a titolo provvisorio la sostanza ai fini del trasporto summenzionato,
basandosi sui criteri indicati nel paragrafo 2 della presente  Norma.
In attesa che i Governi interessati abbiano raggiunto un  accordo  in
merito, il trasporto viene effettuato alle condizioni  piu'  rigorose
proposte.  L'Autorita'  interessata  avverte,  appena  cio'  le   sia
possibile, l'Organizzazione, ma in ogni  caso  non  oltre  i  novanta
giorni dalla data in cui la sostanza  e'  stata  trasportata  per  la
prima volta, comunicandole le informazioni relative alla sostanza  ed
alla valutazione che ne e' stata fatta a titolo provvisorio  ai  fini
di una immediata diffusione a tutte  le  Parti  per  informazione  ed
esame. I Governi delle Parti dispongono a loro volta di un periodo di
tempo di novanta giorni per  comunicare  all'Organizzazione  le  loro
osservazioni al fine della classifica della sostanza in questione. 
 
                              Norma 4. 
                       Altre sostanze liquide 
 
  1. Le sostanze elencate nell'Appendice III  del  presente  Allegato
sono state oggetto di un esame che ha permesso di concludere che esse
non appartengono a nessuna delle categorie A, B, C e D definite dalla
Norma 3, paragrafo 1 del presente Allegato in quanto si  ritiene  che
esse non presentino rischi  per  la  salute  umana,  per  le  risorse
marine, per le attrezzature dei  luoghi  o  per  le  altre  legittime
utilizzazioni del mare qualora vengano scaricate in mare  durante  le
operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra. 
  2. Lo scarico dell'acqua di sentina, dell'acqua  di  zavorra  o  di
altri residui o miscele che contengano soltanto le sostanze  indicate
nell'Appendice  III  del  presente  Allegato  non  e'  soggetto  alle
disposizioni del presente Allegato. 
  3. Lo scarico in mare della zavorra pulita o della zavorra separata
non e' soggetto alle disposizioni del presente Allegato. 
 
                              Norma 5. 
                 Scarico di sostanze liquide nocive 
 
Sostanze di categorie A, B  e  C  fuori  delle  zone  speciali  e  di
categoria D in tutte le zone. 
 
  Subordinatamente alle  disposizioni  della  norma  6  del  presente
Allegato: 
    1. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze  della  categoria
A, definite nella Norma 3, paragrafo 1,  capoverso  a)  del  presente
Allegato, delle sostanze che sono  provvisoriamente  classificate  in
questa categoria, nonche' delle acque  di  zavorra,  delle  acque  di
lavaggio  delle  cisterne  o  degli  altri  residui  o  miscele   che
contengono tali sostanze. Quando le cisterne che contengano  sostanze
o miscele devono essere lavate, i residui  risultanti  devono  essere
scaricati in un impianto di raccolta fino  a  che  la  concentrazione
della sostanza nell'effluente a tale impianto si venga a  trovare  al
valore di concentrazione residua o sotto tale valore  prescritto  per
detta sostanza nella  colonna  III  dell'Appendice  II  del  presente
Allegato e fino a che  la  cisterna  risulti  vuota.  I  residui  che
restano ancora nella cisterna, purche' vengano diluiti con l'aggiunta
di un volume di acqua non inferiore al 5 per cento del volume  totale
della  cisterna,  possono  essere  scaricati  in   mare   ove   siano
soddisfatte anche tutte le condizioni seguenti: 
      a) che la nave stia procedendo in rotta ad  una  velocita'  non
inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma o ad  almeno  4
nodi per tutte le altre navi; 
      b) che lo scarico  avvenga  sotto  il  galleggiamento,  tenendo
conto della posizione delle prese dal mare; e 
      c) che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine  dalla
terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 
    2. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria B
definite dalla Norma  3,  paragrafo  1,  capoverso  b)  del  presente
Allegato, delle sostanze che sono  provvisoriamente  classificate  in
questa categoria, nonche' delle acque  di  zavorra,  delle  acque  di
lavaggio  delle  cisterne  o  degli  altri  residui  o  miscele   che
contengano tali sostanze a meno che non vengano soddisfatte tutte  le
seguenti condizioni: 
      a) che la nave stia procedendo in rotta  ad  una  velocita'  di
almeno 7 nodi se dotata di propulsione autonoma e di  almeno  4  nodi
per tutte le altre navi; 
      b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo  scarico,  siano
approvati dall'Autorita'. Essi  sono  basati  sulle  norme  elaborate
dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione e il tasso di
scarico dell'effluente siano tali che nella  scia  a  poppavia  della
nave la concentrazione della sostanza non sia superiore ad una  parte
per milione; 
      c) che la quantita' massima di carico che  viene  scaricata  da
ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la  quantita'
massima approvata secondo i procedimenti considerati al capoverso  b)
del presente paragrafo, la quale, in ogni caso non deve  superare  la
maggiore delle quantita' seguenti:  1  metro  cubo  o  1/3.000  della
capacita' della cisterna in metri cubi; 
      d) che lo scarico  avvenga  sotto  il  galleggiamento,  tenendo
conto della posizione delle prese dal mare; 
      e) che lo scarico avvenga ad una distanza di  non  meno  di  12
miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno  25
metri. 
    3. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze di  categoria  C,
definite dalla Norma  3,  paragrafo  1,  capoverso  c)  del  presente
Allegato, delle sostanze che sono  provvisoriamente  classificate  in
tale categoria, nonche'  delle  acque  di  zavorra,  delle  acque  di
lavaggio  delle  cisterne  o  degli  altri  residui  o  miscele   che
contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte  tutte  le
seguenti condizioni: 
      a) che la nave stia procedendo in rotta  ad  una  velocita'  di
almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno  4  nodi
per tutte le altre navi; 
      b) che i procedimenti e le sistemazioni per  lo  scarico  siano
approvati dall'Autorita'. Essi  sono  basati  sulle  norme  elaborate
dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione ed  il  tasso
di scarico dell'effluente sono tali che nella scia a  poppavia  della
nave la concentrazione della sostanza  non  superi  dieci  parti  per
milione; 
      c) che la quantita' massima di carico che  viene  scaricata  da
ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la  quantita'
massima approvata secondo i procedimenti di cui al capoverso  b)  del
presente paragrafo, la quale  in  ogni  caso  non  deve  superare  la
maggiore delle quantita' seguenti:  3  metri  cubi  o  1/1.000  della
capacita' della cisterna in metri cubi; 
      d) che lo scarico  avvenga  sotto  il  galleggiamento,  tenendo
conto della posizione delle prese dal mare; e 
      e) che lo scarico avvenga ad una distanza di  non  meno  di  12
miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno  25
metri. 
    4. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze  della  categoria
D, definite dalla Norma 3, paragrafo 1,  capoverso  d)  del  presente
Allegato, delle sostanze che sono  provvisoriamente  classificate  in
tale categoria  nonche'  delle  acque  di  zavorra,  delle  acque  di
lavaggio  delle  cisterne  o  degli  altri  residui  o  miscele   che
contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte  tutte  le
seguenti condizioni: 
      a) che la nave stia procedendo in rotta  ad  una  velocita'  di
almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno  4  nodi
per tutte le altre navi; 
      b) che la concentrazione della miscela non superi una parte 
della sostanza per 10 parti di acqua; e 
      c) che lo scarico avvenga ad una distanza di  non  meno  di  12
miglia marine dalla terra piu' vicina. 
    5. Per liberare le cisterne dai residui del  carico  puo'  venire
usato un  sistema  di  ventilazione  approvato  dall'Autorita'.  Tale
sistema deve essere basato su  norme  elaborate  dall'Organizzazione.
Ove occorra procedere ad un ulteriore  lavaggio  della  cisterna,  lo
scarico in mare delle acque di lavaggio dovra' essere, a seconda  dei
casi, conforme ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 della presente Norma. 
    6. E' vietato lo scarico in mare di sostanze che non appartengano
ancora ad una categoria o che siano  valutate  in  conformita'  della
Norma 4, paragrafo 1 del presente Allegato, nonche'  delle  acque  di
zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui  o
miscele che contengano tali sostanze. 
 
Sostanze delle categorie A, B e C nelle zone speciali. 
 
  Subordinatamente alle  disposizioni  della  Norma  6  del  presente
Allegato: 
    7. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria A
definite nella Norma 3, 1, a) del presente Allegato,  delle  sostanze
che sono classificate provvisoriamente  in  tale  categoria,  nonche'
delle acque di zavorra, delle acque  di  lavaggio  delle  cisterne  o
degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze. Quando le
cisterne che contengono tali sostanze o miscele devono essere  lavate
i residui risultanti  devono  essere  scaricati  in  un  impianto  di
raccolta preparato dagli Stati rivieraschi  della  zona  speciale  in
base alle disposizioni della Norma 7 del presente  Allegato,  fino  a
che la concentrazione della sostanza nell'effluente a  tale  impianto
si venga a trovare al valore di concentrazione residua, o sotto  tale
valore, prescritto per detta sostanza dalla colonna IV dell'Appendice
II del presente Allegato e fino a che la cisterna non risulti  vuota.
I residui che restano ancora nella cisterna, purche' vengano  diluiti
con l'aggiunta di un volume di acqua non inferiore al 5 per cento del
volume totale della cisterna, possono essere scaricati  in  mare  ove
siano soddisfatte anche tutte le condizioni seguenti: 
      a) che la nave stia procedendo in rotta ad  una  velocita'  non
inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad  almeno  4
nodi per tutte le altre navi; 
      b) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo 
conto della posizione delle prese dal mare; e 
      c) che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine  dalla
terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 
    8. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze  della  categoria
B, definite nella  Norma  3,  1,  b)  del  presente  Allegato,  delle
sostanze che sono classificate provvisoriamente  in  tale  categoria,
nonche' delle  acque  di  zavorra,  delle  acque  di  lavaggio  delle
cisterne  o  degli  altri  residui  o  miscele  che  contengano  tali
sostanze, a meno  che  non  siano  soddisfatte  tutte  le  condizioni
seguenti: 
      a) che la  cisterna  sia  stata  lavata  dopo  lo  scarico  con
l'impiego di un volume d'acqua non inferiore allo 0,5 per  cento  del
volume totale della cisterna e che i residui risultanti dal  lavaggio
siano  stati  scaricati  in  un  impianto   di   raccolta   svuotando
completamente la cisterna; 
      b) che la nave navighi ad una velocita' non inferiore a 7  nodi
per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi  per  tutte  le
altre navi; 
      c) che i procedimenti e le  sistemazioni  per  provvedere  allo
scarico ed al lavaggio siano approvati dall'Autorita'. Essi si basano
sulle  norme  elaborate  dall'Organizzazione  ed  assicurano  che  la
concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente  siano  tali  da
non permettere che la concentrazione  della  sostanza  nella  scia  a
poppavia della nave superi una parte per milione; 
      d) che lo scarico  avvenga  sotto  il  galleggiamento,  tenendo
conto della posizione delle prese dal mare; e 
  e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12  miglia
marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 
    9. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze  della  categoria
C, definite dalla Norma 3,1 c) del presente Allegato, delle  sostanze
che sono classificate provvisoriamente  in  tale  categoria,  nonche'
delle acque di zavorra, delle acque  di  lavaggio  delle  cisterne  o
degli altri residui o miscele che contengano tali  sostanze,  a  meno
che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
      a) che la nave navighi ad una velocita' non inferiore a 7  nodi
per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi  per  tutte  le
altre navi; 
      b) che i procedimenti e le sistemazioni per  lo  scarico  siano
approvate  dall'Autorita'.  Essi  si  basano  sulle  norme  elaborate
dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione ed  il  tasso
di scarico  dell'effluente  siano  tali  da  non  permettere  che  la
concentrazione della sostanza,  nella  scia  a  poppavia  della  nave
superi una parte per milione; 
      c) che la quantita' massima di carico scaricata in mare da ogni
cisterna e dal suo sistema  di  tubazioni  non  superi  la  quantita'
massima approvata secondo i procedimenti di cui al capoverso  b)  del
presente paragrafo, non dovendo in ogni caso tale quantita'  superare
la maggiore delle seguenti quantita': 1 metro cubo  o  1/3.000  della
capacita' della cisterna in metri cubi; 
      d) che lo scarico  avvenga  sotto  il  galleggiamento,  tenendo
conto della posizione delle prese dal mare; e 
      e) che lo scarico avvenga ad una distanza di  non  meno  di  12
miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno  25
metri. 
    10. Per liberare le cisterne dai residui del carico  puo'  venire
usato un  sistema  di  ventilazione  approvato  dall'Autorita'.  Tale
sistema deve essere basato sulle norme elaborate dall'Organizzazione. 
Ove occorra procedere ad un ulteriore  lavaggio  della  cisterna,  lo
scarico in mare delle acque di lavaggio dovra' essere, a seconda  dei
casi, conforme ai paragrafi 7, 8 o 9 della presente Norma. 
    11. E'  vietato  lo  scarico  in  mare  delle  sostanze  che  non
appartengono  ancora  ad  una  categoria  o  che  non   siano   state
classificate a titolo provvisorio o che siano valutate  conformemente
alla Norma 4.1 del presente Allegato, nonche' delle acque di zavorra,
delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui  o  miscele
che contengano tali sostanze. 
    12. Le disposizioni della presente Norma non vietano alle navi di
tenere a bordo dei residui di carico delle  categorie  B  o  C  e  di
scaricarle fuori di una zona speciale,  in  base  alle  disposizioni,
rispettivamente, dei paragrafi 2 o 3 della presente Norma. 
    13.  a)  i  Governi  delle  Parti  della  Convenzione  che  siano
rivieraschi di una zona speciale fissano, di comune accordo, la  data
in cui le disposizioni della Norma 7.1 del presente Allegato dovranno
essere soddisfatte, e tale data sara' la data di  entrata  in  vigore
delle disposizioni dei paragrafi 7, 8, 9 e 10  della  presente  Norma
per  quanto  concerne  dette  zone.  Tale  data   verra'   comunicata
all'Organizzazione con almeno sei mesi  d'anticipo.  L'Organizzazione
notifichera' allora prontamente a tutte le Parti la data fissata; 
      b) se la data di entrata in vigore della  presente  Convenzione
sara' anteriore alla  data  fissata  in  base  al  capoverso  a)  del
presente paragrafo, durante il periodo interinale  saranno  applicate
le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Norma. 
 
                              Norma 6. 
                             Esclusioni 
 
  La norma 5 del presente Allegato non si applica: 
    a) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive, o di  miscele
che contengano tali sostanze, che si renda necessario  per  garantire
la sicurezza della nave o per salvare delle vite umane in mare; o 
    b) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o  di  miscele
contenenti tali sostanze che derivino da avaria ad una nave o al  suo
equipaggiamento; 
      i) a condizione che dopo l'avaria o la scoperta  dello  scarico
siano prese tutte le ragionevoli precauzioni per impedire  o  ridurre
lo scarico; e 
      ii) salvo quando l'armatore o il comandante abbiano  agito  con
l'intento di causare l'avaria, o incautamente ed essendo a conoscenza
che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o 
    c) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o  di  miscele
che  contengano  tali  sostanze   approvato   dall'Autorita'   quando
effettuata per la lotta contro determinati casi di  inquinamento  per
ridurre i danni. Qualsiasi scarico di tal genere e' subordinato  alla
approvazione di tutti i Governi nei cui limiti di giurisdizione  tale
scarico debba, secondo ogni previsione, avvenire. 
 
                              Norma 7. 
                        Impianti di raccolta 
 
  1.  I  Governi  delle  Parti  della  Convenzione  si  impegnano  ad
assicurare l'installazione dei seguenti impianti di raccolta  secondo
le necessita' delle navi che utilizzano i  loro  porti,  terminali  o
porti di riparazione: 
    a) i porti ed i terminali di carico e scarico devono disporre  di
impianti capaci di ricevere, senza  imporre  alle  navi  dei  ritardi
anormali, i residui e le  miscele  che  contengono  sostanze  liquide
nocive che in base alle disposizioni del presente Allegato  rimangono
sulle navi che trasportano tali  sostanze  per  essere  poi  da  esse
scaricate; e 
    b) i porti di riparazione delle navi che compiono  riparazioni  a
navi cisterna per prodotti chimici devono disporre  di  impianti  che
siano in grado di ricevere i residui  e  le  miscele  che  contengano
sostanze liquide nocive. 
  2. I  Governi  delle  Parti  determinano  il  tipo  degli  impianti
previsti in base al paragrafo 1 della presente Norma per  ogni  porto
di  carico  e  scarico  per  ogni  terminale  e  per  ogni  porto  di
riparazione sito sul loro territorio e ne informano l'Organizzazione. 
  3. Le Parti notificano all'Organizzazione, per la trasmissione alle
Parti interessate, tutti i casi in cui  ritengano  che  gli  impianti
previsti in base alle disposizioni del  paragrafo  1  della  presente
Norma siano insufficienti. 
 
                              Norma 8. 
                         Misure di controllo 
 
  1. I Governi delle Parti della Convenzione  designano  o  accettano
degli ispettori per garantire l'attuazione della presente Norma. 
 
Sostanze della categoria A in tutte le zone. 
 
  2. a) Quando una cisterna viene scaricata  di  tutto  o  parte  del
carico e non viene pulita,  ne  sara'  fatta  espressa  menzione  sul
registro di carico. 
    b) Fino a che una cisterna non venga pulita, ogni  operazione  di
pompaggio o di travaso effettuata per  quella  cisterna  verra'  pure
annotata sul registro di carico. 
  3. Se la cisterna deve essere lavata: 
    a) l'effluente che deriva dall'operazione di lavaggio deve essere
scaricato dalla nave in un impianto di raccolta, almeno fino a che la
concentrazione della sostanza nello scarico, come indicata da analisi
dei  campioni  prelevati  dall'ispettore  sia  caduta  al  valore  di
concentrazione residua fissato per detta sostanza  nell'Appendice  II
del presente Allegato. Allorche' la concentrazione residua  richiesta
viene  raggiunta,  le  acque  di  lavaggio  delle   cisterne   devono
continuare ad essere  scaricate  nell'impianto  di  raccolta  fino  a
quando la cisterna sia vuota. Le  opportune  annotazioni  relative  a
tali  operazioni  vengono  fatte  sul  registro  di  carico  e   sono
certificate dall'ispettore; e 
    b) quando il  residuo  cosi'  rimasto  nella  cisterna  e'  stato
diluito in un volume d'acqua di almeno il 5 per cento della capacita'
della cisterna, questa miscela puo' essere scaricata  in  mare  sulla
base delle disposizioni, a seconda dei casi, dei capoversi a),  b)  e
c) del paragrafo 1 o dei capoversi a), b) e c) del paragrafo 7  della
Norma 5 del presente Allegato. Le opportune  annotazioni  relative  a
tali operazioni dovranno essere fatte nel registro di carico. 
  4. Quando il Governo della Parte  ricevente  ha  accertato  che  la
misurazione della concentrazione nell'effluente non puo' essere fatta
senza causare con cio' un indebito ritardo alla nave, tale Parte puo'
accettare, a titolo equivalente alla procedura del paragrafo  3,  a),
un altro procedimento, purche': 
    a) l'Autorita' abbia approvato il metodo di pre-pulizia di  detta
cisterna per la  sostanza  in  questione,  conformemente  alle  norme
definite dall'Organizzazione e che la Parte ritenga che  tale  metodo
possa soddisfare le disposizioni pertinenti del  paragrafo  1  o  del
paragrafo  7  della  Norma   5   del   presente   Allegato   riguardo
all'ottenimento delle concentrazioni residui richieste; 
    b)  che  un  ispettore  debitamente   autorizzato   dalla   Parte
certifichi nel registro di carico: 
      i) che la cisterna, la sua pompa ed il suo sistema di tubazioni
sono stati vuotati e che la quantita'  di  carico  che  rimane  nella
cisterna e' uguale o inferiore a quella in funzione  della  quale  il
metodo approvato  di  pre-pulizia  indicato  nel  capoverso  ii)  del
presente paragrafo e' stato elaborato; 
      ii) che  le  operazioni  di  pre-pulizia  sono  state  compiute
conformemente al metodo approvato dall'Autorita' per la cisterna e la
sostanza presa in considerazione; 
      iii) che le acque di lavaggio della cisterna  risultanti  dalla
prepulizia sono state scaricate in un impianto di raccolta e  che  la
cisterna e' vuota; 
    c) che lo scarico in mare di qualsiasi residuo  che  sia  rimasto
nella cisterna venga effettuato conformemente alle  disposizioni  del
capoverso b) del paragrafo 3 della presente Norma e che una opportuna
annotazione venga fatta nel registro di carico. 
 
Sostanze della categoria B fuori delle zone speciali e sostanze della
categoria C in tutte le zone. 
 
  5. Per tutte  le  sostanze  della  categoria  B  fuori  delle  zone
speciali o per qualsiasi carico della categoria C in tutte  le  zone,
il  comandante  della  nave   vigila,   sotto   la   sorveglianza   e
l'approvazione da parte  dell'ispettore  designato  o  nominato,  che
possono essere ritenute necessarie dal Governo della Parte, affinche'
siano osservate tutte le disposizioni seguenti: 
    a) quando una cisterna viene svuotata di una parte o di tutto  il
carico, ma non, viene pulita, ne  sara'  fatta  debita  menzione  sul
registro di carico; 
    b) quando la cisterna deve essere pulita in mare: 
      i) il  sistema  di  tubazioni  del  carico  che  servono  detta
cisterna deve essere drenato e deve farsene  debita  annotazione  sul
registro di carico; 
      ii) la quantita' di sostanza che resta nella cisterna non  deve
essere superiore alla quantita' massima di detta  sostanza  che  puo'
essere scaricata in mare in base alle  disposizioni  della  Norma  5,
paragrafo 2, capoverso c) del  presente  Allegato  fuori  delle  zone
speciali nel caso di sostanze della categoria  B  e  della  Norma  5,
paragrafo 3, capoverso c) e della Norma 5, paragrafo 9, capoverso  c)
del   presente   Allegato   fuori   e   dentro   le   zone   speciali
rispettivamente, per le sostanze della categoria C; e di  cio'  sara'
fatta debita annotazione sul registro di carico; 
      iii) quando si prevede di scaricare in  mare  la  quantita'  di
sostanza residua, si osservano  i  provvedimenti  approvati,  e  deve
essere stata raggiunta  per  la  sostanza  la  diluizione  necessaria
soddisfacente per tale scarico; sul registro di carico ne sara' fatta
la debita annotazione; 
      iv)  se  le  acque  di  lavaggio  della  cisterna  non  vengono
scaricate in mare, ma vengono travasate internamente, ne sara'  fatta
debita menzione nel registro di carico; 
      v) ogni ulteriore scarico in mare di  tali  acque  di  lavaggio
della cisterna sara' effettuato conformemente alle disposizioni della
Norma 5 del presente Allegato, riguardanti la rispettiva  zona  e  la
categoria della sostanza presa in considerazione; 
    c) quando la cisterna deve essere pulita in porto: 
      i) le acque di lavaggio devono essere scaricate in un  impianto
di raccolta e ne viene fatta debita annotazione sul registro di 
carico; o 
      ii) le acque di lavaggio devono essere trattenute a bordo e  ne
viene fatta debita annotazione sul registro di carico,  indicando  la
posizione e l'eliminazione delle acque di lavaggio; 
    d) se, dopo che una sostanza della categoria C e' stata scaricata
in una zona speciale, restano a bordo dei residui e  delle  acque  di
lavaggio che devono essere conservate fino a  che  la  nave  non  sia
fuori della zona speciale, il comandante ne fa  debita  menzione  sul
registro di carico e si applicano le disposizioni della Norma 5.3 del
presente Allegato. 
 
Sostanze della categoria B nelle zone speciali. 
 
  6. Per tutte le sostanze della categoria B nelle zone speciali,  il
comandante della nave vigila, sotto la sorveglianza e  l'approvazione
da parte dell'ispettore designato  o  nominato,  che  possono  essere
ritenute  necessarie  dal  Governo  della  Parte,   affinche'   siano
osservate tutte le disposizioni seguenti: 
    a) quando una cisterna viene svuotata di una parte o di tutto  il
carico, ma non viene pulita,  ne  viene  fatta  debita  menzione  sul
registro di carico; 
    b) fintanto  che  detta  cisterna  non  viene  pulita,  tutte  le
operazioni di pompaggio  o  di  travaso  relative  ad  essa  vengono,
annotate sul registro di carico; 
    c)  quando  la  cisterna  deve  essere  lavata,  l'effluente  del
lavaggio, che deve contenere un volume di acqua eguale almeno  a  0,5
per  cento  della  capacita'  totale  della  cisterna,  deve   essere
scaricato in un impianto di  raccolta  fino  a  svuotamento  completo
della cisterna stessa, del  suo  dispositivo  di  pompaggio  e  delle
tubazioni; di cio' viene fatta debita  annotazione  sul  registro  di
carico; 
    d) se la cisterna deve essere ulteriormente pulita e  vuotata  in
mare il comandante deve: 
      i) assicurarsi che siano seguiti i  procedimenti  approvati  di
cui alla Norma 5, paragrafo 8, capoverso c) e siano fatte  le  debite
annotazioni sul registro di carico; e 
      ii) assicurarsi che ogni scarico in mare avvenga in  base  alle
disposizioni della Norma 5, paragrafo 8, del presente Allegato e  sia
fatta la debita annotazione sul registro di carico; 
    e) se, dopo che una sostanza della categoria B e' stata scaricata
in una zona speciale, restano a bordo dei residui o  delle  acque  di
lavaggio che devono essere conservate fino a  che  la  nave  non  sia
fuori della zona speciale, il comandante lo indichera' con una debita
annotazione  sul  registro  di  carico  e   verranno   applicate   le
disposizioni della Norma 5 2 del presente Allegato. 
 
Sostanze della categoria D in tutte le zone. 
 
  7. Per ogni  sostanza  della  categoria  D,  il  comandante  vigila
affinche' siano applicate le seguenti disposizioni: 
    a) quando una cisterna deve essere svuotata di parte o  di  tutto
il carico ma non viene pulita, ne viene fatta debita annotazione  sul
registro di carico; 
    b) quando la cisterna e' pulita in mare: 
      i) il sistema di tubazioni del carico  che  serve  la  cisterna
deve essere drenato e di cio'  viene  fatta  debita  annotazione  sul
registro di carico; 
      ii) quando si prevede di scaricare in mare la quantita' residua
di sostanza, questa deve essere diluita cosi' che la miscela ottenuta
corrisponda alle condizioni richieste; debita  annotazione  ne  sara'
fatta sul registro di carico; 
      iii) se le acque di lavaggio della cisterna non sono  scaricate
in mare se per quella cisterna si da' luogo a qualche travaso interno
o a lavaggi ne viene fatta debita annotazione sul registro di carico; 
      iv) ogni ulteriore scarico in mare di tali acque di lavaggio si
effettua conformemente alle disposizioni della Norma 5, paragrafo  4,
del presente Allegato; 
    c) quando la cisterna deve essere pulita in porto: 
      i) le acque di lavaggio delle cisterne devono essere  scaricate
in un impianto di raccolta e  ne  viene  fatta  debita  menzione  sul
registro di carico; o 
      ii) le acque di lavaggio devono essere trattenute a bordo della
nave ne viene fatta  sul  registro  di  carico  una  annotazione  che
precisi la localita' e la eliminazione delle acque di lavaggio  delle
cisterne. 
 
Scarichi provenienti da una cisterna di decantazione. 
 
  8. Tutti i residui che vengono conservati a bordo di  una  cisterna
di decantazione, comprese le acque delle sentine dei locali pompe che
contengano una sostanza  della  categoria  A  o  una  sostanza  delle
categorie A o B  all'interno  di  una  zona  speciale  devono  essere
scaricati in un impianto di raccolta  conformemente,  a  seconda  dei
casi, alle disposizioni contenute nella Norma 5, paragrafi 1, 7 od 8,
del presente Allegato; debita annotazione viene fatta nel registro di
carico. 
  9. Tutti i residui che vengono conservati a bordo di  una  cisterna
di decantazione, comprese le acque delle sentine  dei  locali  pompe,
che contengano una  sostanza  della  categoria  B  fuori  delle  zone
speciali o della categoria C in tutte le zone in quantita'  superiore
alle quantita' massime fissate, a seconda dei casi,  nella  Norma  5,
paragrafi 2 c), 3 c) a 9 c)  del  presente  Allegato,  devono  essere
scaricati in un impianto di raccolta e ne deve  essere  fatta  debita
annotazione sul registro di carico. 
 
                              Norma 9. 
                         Registro di carico. 
 
  1. Tutte le navi alle quali si applica il presente Allegato  devono
avere un registro di carico, come parte dei libri ufficiali di  bordo
o altrimenti, nella forma stabilita nell'Appendice  IV  del  presente
Allegato. 
  2. Per ogni cisterna della nave, si devono fare,  sul  registro  di
carico, delle annotazioni ogniqualvolta a bordo  si  proceda  ad  una
qualsiasi delle seguenti operazioni concernenti le  sostanze  liquide
nocive: 
    i) caricazione del carico; 
    ii) scaricazione del carico; 
    iii) travaso del carico; 
    iv) travaso del carico, di residui o di miscele contenenti carico
in una cisterna di decantazione; 
    v) pulizia di cisterne del carico; 
    vi) travaso di cisterne di decantazione; 
    vii) zavorramento di cisterne del carico; 
    viii) travaso di acqua di zavorra inquinata; 
    ix) scarico in  mare  eseguito  conformemente  alle  disposizioni
contenute nella Norma 5 del presente Allegato. 
  3. Nel caso di scarico  intenzionale  o  accidentale  di  qualsiasi
sostanza liquida nociva o miscela contenente tali sostanze, ai  sensi
dell'articolo 7 della  presente  Convenzione  e  della  Norma  6  del
presente Allegato, le circostanze ed i motivi  dello  scarico  devono
essere annotati nel registro di carico. 
  4. Quando un ispettore nominato o  autorizzato  dal  Governo  della
Parte della Convenzione per la sorveglianza delle operazioni a  norma
del presente Allegato procede alla ispezione di una nave, egli ne  fa
debita annotazione sul registro di carico. 
  5. Ogni operazione considerata ai paragrafi 2 e  3  della  presente
Norma viene, appena possibile, annotata in modo completo nel registro
di   carico   cosi'   che   tutte   le   annotazioni   corrispondenti
all'operazione  siano  registrate.  Ogni  annotazione  viene  firmata
dall'ufficiale  o  dagli  ufficiali  responsabili  delle   operazioni
suddette, e quando l'equipaggio e'  al  completo  ogni  foglio  viene
firmato dal comandante. Le annotazioni  vengono  fatte  nella  lingua
ufficiale dello Stato  di  cui  la  nave  e'  autorizzata  a  battere
bandiera e, per le navi in possesso di un certificato  internazionale
di prevenzione dell'inquinamento per il trasporto di sostanze liquide
nocive alla rinfusa (1973) in inglese  o  in  francese.  In  caso  di
controversia o di divergenza, fanno fede le annotazioni scritte nella
lingua ufficiale dello Stato di cui la nave batte bandiera. 
  6. Il registro di carico deve essere tenuto in luogo tale da essere
prontamente disponibile per l'ispezione e, salvo il caso  di  navi  a
rimorchio senza equipaggio, deve trovarsi a bordo  della  nave.  Esso
deve essere conservato per un  periodo  di  due  anni  dopo  la  data
dell'ultima registrazione. 
  7. Quando una qualsiasi nave cui si applichi il  presente  Allegato
si trovi in uno dei suoi porti, l'Autorita' competente del Governo di
una Parte puo'  verificare  il  registro  di  carico  a  bordo.  Puo'
estrarne delle copie ed esigerne  la  certificazione  dal  comandante
della nave. In caso  di  procedimento  giudiziario,  qualsiasi  copia
debitamente certificata dal comandante puo' essere ammessa come prova
dei fatti riferiti nel registro di carico. L'ispezione  del  registro
di carico e la redazione, da parte delle autorita'  competenti  delle
copie certificate in base alle disposizioni  del  presente  paragrafo
devono essere fatte  nel  modo  piu'  rapido  onde  evitare  indebiti
ritardi alla nave. 
 
                              Norma 10. 
                               Visite 
 
  1. Le navi soggette alle disposizioni del presente Allegato  e  che
trasportano  sostanze  liquide  nocive  alla  rinfusa  devono  essere
ispezionate come segue: 
    a) una visita iniziale consistente nell'ispezione completa  della
struttura della nave, del suo equipaggiamento,  dei  suoi  accessori,
delle sue sistemazioni e dei suoi materiali per  tutto  cio'  che  si
riferisce al presente Allegato  sara'  fatta  prima  dell'entrata  in
servizio della nave o prima che sia rilasciato per la prima volta  il
certificato prescritto in base alla Norma 11 del presente Allegato; 
    b)   delle   visite   periodiche   ad   intervalli    specificati
dall'Autorita' ma non superiori a  cinque  anni,  che  permettano  di
accertare che la  struttura,  l'equipaggiamento,  gli  accessori,  le
sistemazioni ed i materiali soddisfino pienamente  alle  prescrizioni
del presente Allegato. Tuttavia, quando  la  durata  del  certificato
internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto
di sostanze  liquide  nocive  alla  rinfusa  (1973)  venga  prorogata
conformemente ai  paragrafi  2  o  4  della  Norma  12  del  presente
Allegato,  l'intervallo  tra  le  visite  periodiche  potra'   essere
prorogato corrispondentemente; 
    c)   delle   visite   intermedie   ad   intervalli    specificati
dall'Autorita' ma non superiori a  trenta  mesi,  che  permettano  di
accertare che l'equipaggiamento ed i sistemi  di  pompaggio  e  delle
tubazioni siano del tutto conformi alle pertinenti  disposizioni  del
presente Allegato e in buono stato di  funzionamento.  Queste  visite
devono essere annotate nel certificato internazionale di  prevenzione
dell'inquinamento relativo al trasporto di  sostanze  liquide  nocive
alla rinfusa (1973) rilasciato in base alla  Norma  11  del  presente
Allegato. 
  2.  Per  quanto  concerne  l'applicazione  delle  disposizioni  del
presente Allegato, le visite alle navi devono essere  effettuate  dai
funzionari dell'Autorita'.  Questa  puo'  tuttavia  incaricare  delle
visite o degli ispettori nominati a tale scopo o degli  organismi  da
essa riconosciuti. In ogni caso,  l'Autorita'  interessata  si  rende
interamente garante della completa esecuzione e dell'efficacia  delle
visite. 
  3. Dopo il completamento di una  qualunque  delle  visite  previste
dalla presente norma non si dovra' apportare, senza  l'autorizzazione
dell'Autorita', alcun sostanziale cambiamento, eccettuata la semplice
sostituzione di attrezzature e accessori, tanto alla struttura  della
nave, che  al  suo  equipaggiamento,  ai  suoi  accessori,  alle  sue
sistemazioni e ai  suoi  materiali  che  siano  stati  oggetto  della
visita. 
 
                              Norma 11. 
                       Rilascio di certificati 
 
  1. Dopo una visita eseguita in conformita' delle disposizioni della
Norma 10 del presente Allegato, ad ogni nave che  trasporti  sostanze
liquide nocive  e  che  compia  viaggi  a  destinazione  di  porti  o
terminali al largo  sotto  la  giurisdizione  di  altre  Parti  della
Convenzione,  viene  rilasciato  un  certificato  internazionale   di
prevenzione  dell'inquinamento  relativo  al  trasporto  di  sostanze
liquide nocive alla rinfusa (1973). 
  2. Detto certificato viene rilasciato dall'Autorita' oppure  da  un
agente o da un organismo debitamente da  essa  autorizzato.  In  ogni
caso l'Autorita' si assume la piena responsabilita'  del  certificato
rilasciato. 
  3. a) Il Governo di una Parte puo',  su  richiesta  dell'Autorita',
far  visitare  una  nave;  e  se  ritiene  che  siano  osservate   le
disposizioni del presente Allegato, rilascia alla nave un certificato
o ne autorizza  il  rilascio,  conformemente  alle  disposizioni  del
presente Allegato. 
    b) Non appena possibile, una copia del certificato ed  una  copia
del rapporto relativo alla visita devono essere inviate all'Autorita'
che ne ha fatto richiesta. 
    c) Un certificato cosi'  rilasciato  contiene  una  dichiarazione
attestante che esso e' stato rilasciato su richiesta  dell'Autorita';
esso ha lo stesso valore e viene accettato alle stesse condizioni  di
un certificato rilasciato conformemente al paragrafo 1 della presente
Norma. 
    d) Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento
relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa  (1973)
non puo' essere rilasciato alle navi  che  battono  bandiera  di  uno
Stato che non faccia parte della Convenzione. 
  4. Il certificato viene redatto in una lingua ufficiale dello Stato
che lo rilascia conformemente al modello che figura nell'Appendice  V
del presente Allegato. Se la lingua utilizzata non e'  ne'  l'inglese
ne' il francese, il testo deve comprendere una traduzione in  una  di
dette lingue. 
 
                              Norma 12. 
               Durata della validita' del certificato 
 
  1. Il certificato internazionale di  prevenzione  dell'inquinamento
relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa  (1973)
e'  rilasciato  per  un  periodo  la  cui  durata   viene   stabilita
dall'Autorita'; tale durata non puo' essere superiore a cinque anni a
partire dalla data del rilascio, salvo quanto previsto ai paragrafi 2
e 4 della presente Norma. 
  2. Se una nave, alla data di scadenza del suo certificato,  non  si
trova in un porto o in un terminale al largo sotto  la  giurisdizione
di una Parte della Convenzione di cui essa e' autorizzata  a  battere
bandiera,  la  validita'  del  certificato  puo'   essere   prorogata
dall'Autorita', ma tale proroga puo' essere  accordata  soltanto  per
permettere alla nave di portare a termine il  suo  viaggio  verso  lo
Stato di cui e' autorizzata a  battere  bandiera  o  nel  quale  deve
essere ispezionata e questo soltanto nel caso che tale misura  appaia
opportuna e ragionevole. 
  3. Nessun certificato puo' essere in  tal  modo  prorogato  per  un
periodo superiore a cinque mesi e  la  nave  che  benefici  di  detta
proroga non ha il diritto,  quando  arriva  nello  Stato  di  cui  e'
autorizzata  a  battere  bandiera  o  nel  porto  dove  deve   essere
ispezionata, di lasciare tale porto o tale Stato senza avere ottenuto
un nuovo certificato. 
  4. Un certificato che non sia stato  prorogato  conformemente  alle
disposizioni  del  paragrafo  2  della  presente  Norma  puo'  essere
prorogato dall'Autorita' per un periodo non superiore a un mese dalla
data di scadenza indicata sul certificato. 
  5. Il certificato non e' piu'  valido  quando  la  struttura  della
nave, il suo equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni o i suoi
materiali prescritti nel presente Allegato abbiano subito sostanziali
modifiche, senza il consenso dell'Autorita', che non siano  state  la
semplice sostituzione di parti dell'equipaggiamento o di accessori ai
fini  della  riparazione  o  della  manutenzione,  o  se  le   visite
intermedie specificate dall'Autorita' conformemente  alla  Norma  10,
paragrafo 1 c) del presente Allegato non siano state effettuate. 
  6.  Subordinatamente  alle  disposizioni  del  paragrafo  7   della
presente Norma qualunque certificato rilasciato ad una  nave  non  e'
piu' valido quando essa passa a battere bandiera di un altro Stato. 
  7. Quando una nave passa a battere bandiera di un'altra  Parte,  il
certificato conserva la sua validita' per un  periodo  di  tempo  non
superiore a cinque mesi, se la data di scadenza va oltre la  fine  di
tale periodo di tempo, o fino alla data in cui  l'Autorita'  rilascia
un altro certificato in sostituzione del primo, se tale data e'  piu'
vicina. Appena possibile, dopo il  cambiamento  di  nazionalita',  il
Governo della Parte di cui la nave era autorizzata  prima  a  battere
bandiera, rimette all'Autorita' una copia del certificato di  cui  la
nave era fornita prima del cambiamento e, se possibile, una copia del
rapporto relativo all'ispezione. 
 
                              Norma 13. 
          Disposizioni per ridurre l'inquinamento fortuito 
 
  1.  La   progettazione,   la   costruzione,   l'equipaggiamento   e
l'esercizio delle navi che trasportano alla  rinfusa  delle  sostanze
liquide nocive soggette  alle  disposizioni  del  presente  Allegato,
devono essere tali da ridurre al minimo lo scarico fortuito  in  mare
di tali sostanze. 
  2. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 1  della  presente
Norma, i Governi delle Parti  devono  emanare  o  far  emanare  delle
prescrizioni  particolareggiate  sulla  progettazione,   costruzione,
equipaggiamento ed esercizio di dette navi. 
  3. Per quanto concerne le navi cisterna per  prodotti  chimici,  le
prescrizioni indicate nel paragrafo 2  della  presente  Norma  devono
comprendere almeno tutte le disposizioni contenute nel "Codice per la
costruzione e l'equipaggiamento delle navi che  trasportano  prodotti
chimici alla  rinfusa"  adottato  dall'Assemblea  dell'Organizzazione
nella risoluzione A.  212  (VII)  e  come  potra'  essere  modificato
dall'Organizzazione, a condizione che gli emendamenti a  tale  codice
siano adottati, entrino in vigore e divengano efficaci  conformemente
alle  disposizioni  dell'articolo  16  della   presente   Convenzione
relativa alle procedure di  emendamento  applicabili  alle  appendici
degli Allegati.