ALLEGATO II. NORME RELATIVE AL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO DA SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE TRASPORTATE ALLA RINFUSA Norma 1. Definizioni Ai fini del presente Allegato: 1. Per "nave cisterna per prodotti chimici" s'intende una nave costruita od adattata principalmente per il trasporto di carichi di sostanze liquide nocive alla rinfusa, compresa la nave petroliera quale definita nell'Allegato I della presente Convenzione quando trasporta alla rinfusa, totalmente o parzialmente, un carico di sostanze liquide nocive. 2. Per "zavorra pulita" s'intende la zavorra trasportata in una cisterna che, dopo l'ultima volta che ha trasportato un carico contenente una sostanza di categoria A, B, C o D, sia stata accuratamente pulita ed i cui residui siano stati scaricati, e la cisterna sia stata svuotata conformemente alle disposizioni del caso, contenute nel presente Allegato. 3. Per "zavorra separata" s'intende l'acqua di zavorra introdotta in una cisterna adibita permanentemente al trasporto della zavorra o di carichi diversi dagli idrocarburi o dalle sostanze liquide nocive nel significato delle definizioni indicate negli Allegati della presente Convenzione e che sia completamente separata dall'impianto del carico liquido e del combustibile. 4. "Terra piu' vicina" va intesa nel significato indicato dalla Norma 1, paragrafo 9 dell'Allegato I della presente Convenzione. 5. Per "sostanza liquida" s'intende qualsiasi sostanza che ha una tensione di vapore non eccedente i 2,8 kg/cm2 alla temperatura di 37,8° C. 6. Per "sostanza liquida nociva" s'intende una qualunque delle sostanze indicate nell'Appendice II del presente Allegato o una sostanza assegnata provvisoriamente, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 della Norma 3, ad una delle categorie A, B, C o D. 7. Per "zona speciale" s'intende una zona di mare che, per motivi tecnici riconosciuti in rapporto alla sua situazione oceanografica ed ecologica, nonche' al carattere particolare del suo traffico, richieda l'adozione di metodi coercitivi particolari per prevenire l'inquinamento delle acque causato da sostanze liquide nocive. Le zone speciali sono: a) la zona del Mar Baltico e b) la zona del Mar Nero. 8. Per "zona del Mar Baltico" si intende la zona definita dalla Norma 10, paragrafo 1, capoverso b) dell'Allegato I della presente Convenzione. 9. Per "zona del Mar Nero" si intende la zona definita dalla Norma 10, paragrafo 1, capoverso c) dell'Allegato I della presente Convenzione. Norma 2. Campo di applicazione 1. Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa. 2. Quando un carico soggetto alle disposizioni dell'Allegato I della presente Convenzione viene trasportato in un locale da carico di una nave cisterna per prodotti chimici, si applicano anche le disposizioni relative dell'Allegato I della presente Convenzione. 3. Le disposizioni della norma 13 del presente Allegato si applicano soltanto alle navi che trasportano sostanze che, ai fini del controllo degli scarichi, appartengano alle categorie A, B o C. Norma 3. Classificazione in categorie ed elencazione delle sostanze liquide nocive 1. Ai fini delle norme del presente Allegato, con esclusione della Norma 13, le sostanze liquide nocive vengono suddivise nelle seguenti quattro categorie: a) Categoria A - Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo scarico della zavorra, presentano un grave rischio sia per le risorse marine sia per la salute umana o nuocciono seriamente alle attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e giustificano, di conseguenza, l'attuazione di misure rigorose di lotta contro l'inquinamento. b) Categoria B - Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo scarico della zavorra, presentano un rischio sia per le risorse marine o per la salute umana o nuocciono alle attrattive dei luoghi sia alle altre utilizzazioni legittime del mare e giustificano percio' l'attuazione di particolari misure di lotta contro l'inquinamento. c) Categoria C - Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra, presentano un lieve rischio sia per le risorse marine sia per la salute umana o nuocciono un poco alle attrattive dei luoghi e alle altre utilizzazioni legittime del mare e richiedono percio' delle particolari condizioni operative. d) Categoria D - Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra, presentano un lievissimo rischio sia per le risorse marine sia per la salute dell'uomo o nuocciono pochissimo alle attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e richiedono percio' alcune precauzioni nelle condizioni operative. 2. Le norme che servono a classificare nelle varie categorie le sostanze liquide nocive si trovano nell'Appendice I del presente Allegato. 3. L'elencazione delle sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa e classificate nelle varie categorie, che sono soggette alle disposizioni del presente Allegato, si trova nell'Appendice II del presente Allegato. 4. Quando si intenda trasportare alla rinfusa una sostanza che non sia compresa in una delle categorie definite dal paragrafo 1 della presente norma o che non sia gia' stata valutata in base alla norma 4, paragrafo 1 del presente Allegato, le Parti della Convenzione interessate al su indicato trasporto si concertano onde classificare a titolo provvisorio la sostanza ai fini del trasporto summenzionato, basandosi sui criteri indicati nel paragrafo 2 della presente Norma. In attesa che i Governi interessati abbiano raggiunto un accordo in merito, il trasporto viene effettuato alle condizioni piu' rigorose proposte. L'Autorita' interessata avverte, appena cio' le sia possibile, l'Organizzazione, ma in ogni caso non oltre i novanta giorni dalla data in cui la sostanza e' stata trasportata per la prima volta, comunicandole le informazioni relative alla sostanza ed alla valutazione che ne e' stata fatta a titolo provvisorio ai fini di una immediata diffusione a tutte le Parti per informazione ed esame. I Governi delle Parti dispongono a loro volta di un periodo di tempo di novanta giorni per comunicare all'Organizzazione le loro osservazioni al fine della classifica della sostanza in questione. Norma 4. Altre sostanze liquide 1. Le sostanze elencate nell'Appendice III del presente Allegato sono state oggetto di un esame che ha permesso di concludere che esse non appartengono a nessuna delle categorie A, B, C e D definite dalla Norma 3, paragrafo 1 del presente Allegato in quanto si ritiene che esse non presentino rischi per la salute umana, per le risorse marine, per le attrezzature dei luoghi o per le altre legittime utilizzazioni del mare qualora vengano scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra. 2. Lo scarico dell'acqua di sentina, dell'acqua di zavorra o di altri residui o miscele che contengano soltanto le sostanze indicate nell'Appendice III del presente Allegato non e' soggetto alle disposizioni del presente Allegato. 3. Lo scarico in mare della zavorra pulita o della zavorra separata non e' soggetto alle disposizioni del presente Allegato. Norma 5. Scarico di sostanze liquide nocive Sostanze di categorie A, B e C fuori delle zone speciali e di categoria D in tutte le zone. Subordinatamente alle disposizioni della norma 6 del presente Allegato: 1. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria A, definite nella Norma 3, paragrafo 1, capoverso a) del presente Allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in questa categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengono tali sostanze. Quando le cisterne che contengano sostanze o miscele devono essere lavate, i residui risultanti devono essere scaricati in un impianto di raccolta fino a che la concentrazione della sostanza nell'effluente a tale impianto si venga a trovare al valore di concentrazione residua o sotto tale valore prescritto per detta sostanza nella colonna III dell'Appendice II del presente Allegato e fino a che la cisterna risulti vuota. I residui che restano ancora nella cisterna, purche' vengano diluiti con l'aggiunta di un volume di acqua non inferiore al 5 per cento del volume totale della cisterna, possono essere scaricati in mare ove siano soddisfatte anche tutte le condizioni seguenti: a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocita' non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma o ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e c) che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 2. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria B definite dalla Norma 3, paragrafo 1, capoverso b) del presente Allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in questa categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze a meno che non vengano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocita' di almeno 7 nodi se dotata di propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico, siano approvati dall'Autorita'. Essi sono basati sulle norme elaborate dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione e il tasso di scarico dell'effluente siano tali che nella scia a poppavia della nave la concentrazione della sostanza non sia superiore ad una parte per milione; c) che la quantita' massima di carico che viene scaricata da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantita' massima approvata secondo i procedimenti considerati al capoverso b) del presente paragrafo, la quale, in ogni caso non deve superare la maggiore delle quantita' seguenti: 1 metro cubo o 1/3.000 della capacita' della cisterna in metri cubi; d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 3. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze di categoria C, definite dalla Norma 3, paragrafo 1, capoverso c) del presente Allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in tale categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocita' di almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico siano approvati dall'Autorita'. Essi sono basati sulle norme elaborate dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente sono tali che nella scia a poppavia della nave la concentrazione della sostanza non superi dieci parti per milione; c) che la quantita' massima di carico che viene scaricata da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantita' massima approvata secondo i procedimenti di cui al capoverso b) del presente paragrafo, la quale in ogni caso non deve superare la maggiore delle quantita' seguenti: 3 metri cubi o 1/1.000 della capacita' della cisterna in metri cubi; d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 4. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria D, definite dalla Norma 3, paragrafo 1, capoverso d) del presente Allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in tale categoria nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocita' di almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che la concentrazione della miscela non superi una parte della sostanza per 10 parti di acqua; e c) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina. 5. Per liberare le cisterne dai residui del carico puo' venire usato un sistema di ventilazione approvato dall'Autorita'. Tale sistema deve essere basato su norme elaborate dall'Organizzazione. Ove occorra procedere ad un ulteriore lavaggio della cisterna, lo scarico in mare delle acque di lavaggio dovra' essere, a seconda dei casi, conforme ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 della presente Norma. 6. E' vietato lo scarico in mare di sostanze che non appartengano ancora ad una categoria o che siano valutate in conformita' della Norma 4, paragrafo 1 del presente Allegato, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui o miscele che contengano tali sostanze. Sostanze delle categorie A, B e C nelle zone speciali. Subordinatamente alle disposizioni della Norma 6 del presente Allegato: 7. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria A definite nella Norma 3, 1, a) del presente Allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze. Quando le cisterne che contengono tali sostanze o miscele devono essere lavate i residui risultanti devono essere scaricati in un impianto di raccolta preparato dagli Stati rivieraschi della zona speciale in base alle disposizioni della Norma 7 del presente Allegato, fino a che la concentrazione della sostanza nell'effluente a tale impianto si venga a trovare al valore di concentrazione residua, o sotto tale valore, prescritto per detta sostanza dalla colonna IV dell'Appendice II del presente Allegato e fino a che la cisterna non risulti vuota. I residui che restano ancora nella cisterna, purche' vengano diluiti con l'aggiunta di un volume di acqua non inferiore al 5 per cento del volume totale della cisterna, possono essere scaricati in mare ove siano soddisfatte anche tutte le condizioni seguenti: a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocita' non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e c) che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 8. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria B, definite nella Norma 3, 1, b) del presente Allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) che la cisterna sia stata lavata dopo lo scarico con l'impiego di un volume d'acqua non inferiore allo 0,5 per cento del volume totale della cisterna e che i residui risultanti dal lavaggio siano stati scaricati in un impianto di raccolta svuotando completamente la cisterna; b) che la nave navighi ad una velocita' non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi; c) che i procedimenti e le sistemazioni per provvedere allo scarico ed al lavaggio siano approvati dall'Autorita'. Essi si basano sulle norme elaborate dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente siano tali da non permettere che la concentrazione della sostanza nella scia a poppavia della nave superi una parte per milione; d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 9. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria C, definite dalla Norma 3,1 c) del presente Allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) che la nave navighi ad una velocita' non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico siano approvate dall'Autorita'. Essi si basano sulle norme elaborate dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente siano tali da non permettere che la concentrazione della sostanza, nella scia a poppavia della nave superi una parte per milione; c) che la quantita' massima di carico scaricata in mare da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantita' massima approvata secondo i procedimenti di cui al capoverso b) del presente paragrafo, non dovendo in ogni caso tale quantita' superare la maggiore delle seguenti quantita': 1 metro cubo o 1/3.000 della capacita' della cisterna in metri cubi; d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 10. Per liberare le cisterne dai residui del carico puo' venire usato un sistema di ventilazione approvato dall'Autorita'. Tale sistema deve essere basato sulle norme elaborate dall'Organizzazione. Ove occorra procedere ad un ulteriore lavaggio della cisterna, lo scarico in mare delle acque di lavaggio dovra' essere, a seconda dei casi, conforme ai paragrafi 7, 8 o 9 della presente Norma. 11. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze che non appartengono ancora ad una categoria o che non siano state classificate a titolo provvisorio o che siano valutate conformemente alla Norma 4.1 del presente Allegato, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui o miscele che contengano tali sostanze. 12. Le disposizioni della presente Norma non vietano alle navi di tenere a bordo dei residui di carico delle categorie B o C e di scaricarle fuori di una zona speciale, in base alle disposizioni, rispettivamente, dei paragrafi 2 o 3 della presente Norma. 13. a) i Governi delle Parti della Convenzione che siano rivieraschi di una zona speciale fissano, di comune accordo, la data in cui le disposizioni della Norma 7.1 del presente Allegato dovranno essere soddisfatte, e tale data sara' la data di entrata in vigore delle disposizioni dei paragrafi 7, 8, 9 e 10 della presente Norma per quanto concerne dette zone. Tale data verra' comunicata all'Organizzazione con almeno sei mesi d'anticipo. L'Organizzazione notifichera' allora prontamente a tutte le Parti la data fissata; b) se la data di entrata in vigore della presente Convenzione sara' anteriore alla data fissata in base al capoverso a) del presente paragrafo, durante il periodo interinale saranno applicate le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Norma. Norma 6. Esclusioni La norma 5 del presente Allegato non si applica: a) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive, o di miscele che contengano tali sostanze, che si renda necessario per garantire la sicurezza della nave o per salvare delle vite umane in mare; o b) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o di miscele contenenti tali sostanze che derivino da avaria ad una nave o al suo equipaggiamento; i) a condizione che dopo l'avaria o la scoperta dello scarico siano prese tutte le ragionevoli precauzioni per impedire o ridurre lo scarico; e ii) salvo quando l'armatore o il comandante abbiano agito con l'intento di causare l'avaria, o incautamente ed essendo a conoscenza che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o c) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o di miscele che contengano tali sostanze approvato dall'Autorita' quando effettuata per la lotta contro determinati casi di inquinamento per ridurre i danni. Qualsiasi scarico di tal genere e' subordinato alla approvazione di tutti i Governi nei cui limiti di giurisdizione tale scarico debba, secondo ogni previsione, avvenire. Norma 7. Impianti di raccolta 1. I Governi delle Parti della Convenzione si impegnano ad assicurare l'installazione dei seguenti impianti di raccolta secondo le necessita' delle navi che utilizzano i loro porti, terminali o porti di riparazione: a) i porti ed i terminali di carico e scarico devono disporre di impianti capaci di ricevere, senza imporre alle navi dei ritardi anormali, i residui e le miscele che contengono sostanze liquide nocive che in base alle disposizioni del presente Allegato rimangono sulle navi che trasportano tali sostanze per essere poi da esse scaricate; e b) i porti di riparazione delle navi che compiono riparazioni a navi cisterna per prodotti chimici devono disporre di impianti che siano in grado di ricevere i residui e le miscele che contengano sostanze liquide nocive. 2. I Governi delle Parti determinano il tipo degli impianti previsti in base al paragrafo 1 della presente Norma per ogni porto di carico e scarico per ogni terminale e per ogni porto di riparazione sito sul loro territorio e ne informano l'Organizzazione. 3. Le Parti notificano all'Organizzazione, per la trasmissione alle Parti interessate, tutti i casi in cui ritengano che gli impianti previsti in base alle disposizioni del paragrafo 1 della presente Norma siano insufficienti. Norma 8. Misure di controllo 1. I Governi delle Parti della Convenzione designano o accettano degli ispettori per garantire l'attuazione della presente Norma. Sostanze della categoria A in tutte le zone. 2. a) Quando una cisterna viene scaricata di tutto o parte del carico e non viene pulita, ne sara' fatta espressa menzione sul registro di carico. b) Fino a che una cisterna non venga pulita, ogni operazione di pompaggio o di travaso effettuata per quella cisterna verra' pure annotata sul registro di carico. 3. Se la cisterna deve essere lavata: a) l'effluente che deriva dall'operazione di lavaggio deve essere scaricato dalla nave in un impianto di raccolta, almeno fino a che la concentrazione della sostanza nello scarico, come indicata da analisi dei campioni prelevati dall'ispettore sia caduta al valore di concentrazione residua fissato per detta sostanza nell'Appendice II del presente Allegato. Allorche' la concentrazione residua richiesta viene raggiunta, le acque di lavaggio delle cisterne devono continuare ad essere scaricate nell'impianto di raccolta fino a quando la cisterna sia vuota. Le opportune annotazioni relative a tali operazioni vengono fatte sul registro di carico e sono certificate dall'ispettore; e b) quando il residuo cosi' rimasto nella cisterna e' stato diluito in un volume d'acqua di almeno il 5 per cento della capacita' della cisterna, questa miscela puo' essere scaricata in mare sulla base delle disposizioni, a seconda dei casi, dei capoversi a), b) e c) del paragrafo 1 o dei capoversi a), b) e c) del paragrafo 7 della Norma 5 del presente Allegato. Le opportune annotazioni relative a tali operazioni dovranno essere fatte nel registro di carico. 4. Quando il Governo della Parte ricevente ha accertato che la misurazione della concentrazione nell'effluente non puo' essere fatta senza causare con cio' un indebito ritardo alla nave, tale Parte puo' accettare, a titolo equivalente alla procedura del paragrafo 3, a), un altro procedimento, purche': a) l'Autorita' abbia approvato il metodo di pre-pulizia di detta cisterna per la sostanza in questione, conformemente alle norme definite dall'Organizzazione e che la Parte ritenga che tale metodo possa soddisfare le disposizioni pertinenti del paragrafo 1 o del paragrafo 7 della Norma 5 del presente Allegato riguardo all'ottenimento delle concentrazioni residui richieste; b) che un ispettore debitamente autorizzato dalla Parte certifichi nel registro di carico: i) che la cisterna, la sua pompa ed il suo sistema di tubazioni sono stati vuotati e che la quantita' di carico che rimane nella cisterna e' uguale o inferiore a quella in funzione della quale il metodo approvato di pre-pulizia indicato nel capoverso ii) del presente paragrafo e' stato elaborato; ii) che le operazioni di pre-pulizia sono state compiute conformemente al metodo approvato dall'Autorita' per la cisterna e la sostanza presa in considerazione; iii) che le acque di lavaggio della cisterna risultanti dalla prepulizia sono state scaricate in un impianto di raccolta e che la cisterna e' vuota; c) che lo scarico in mare di qualsiasi residuo che sia rimasto nella cisterna venga effettuato conformemente alle disposizioni del capoverso b) del paragrafo 3 della presente Norma e che una opportuna annotazione venga fatta nel registro di carico. Sostanze della categoria B fuori delle zone speciali e sostanze della categoria C in tutte le zone. 5. Per tutte le sostanze della categoria B fuori delle zone speciali o per qualsiasi carico della categoria C in tutte le zone, il comandante della nave vigila, sotto la sorveglianza e l'approvazione da parte dell'ispettore designato o nominato, che possono essere ritenute necessarie dal Governo della Parte, affinche' siano osservate tutte le disposizioni seguenti: a) quando una cisterna viene svuotata di una parte o di tutto il carico, ma non, viene pulita, ne sara' fatta debita menzione sul registro di carico; b) quando la cisterna deve essere pulita in mare: i) il sistema di tubazioni del carico che servono detta cisterna deve essere drenato e deve farsene debita annotazione sul registro di carico; ii) la quantita' di sostanza che resta nella cisterna non deve essere superiore alla quantita' massima di detta sostanza che puo' essere scaricata in mare in base alle disposizioni della Norma 5, paragrafo 2, capoverso c) del presente Allegato fuori delle zone speciali nel caso di sostanze della categoria B e della Norma 5, paragrafo 3, capoverso c) e della Norma 5, paragrafo 9, capoverso c) del presente Allegato fuori e dentro le zone speciali rispettivamente, per le sostanze della categoria C; e di cio' sara' fatta debita annotazione sul registro di carico; iii) quando si prevede di scaricare in mare la quantita' di sostanza residua, si osservano i provvedimenti approvati, e deve essere stata raggiunta per la sostanza la diluizione necessaria soddisfacente per tale scarico; sul registro di carico ne sara' fatta la debita annotazione; iv) se le acque di lavaggio della cisterna non vengono scaricate in mare, ma vengono travasate internamente, ne sara' fatta debita menzione nel registro di carico; v) ogni ulteriore scarico in mare di tali acque di lavaggio della cisterna sara' effettuato conformemente alle disposizioni della Norma 5 del presente Allegato, riguardanti la rispettiva zona e la categoria della sostanza presa in considerazione; c) quando la cisterna deve essere pulita in porto: i) le acque di lavaggio devono essere scaricate in un impianto di raccolta e ne viene fatta debita annotazione sul registro di carico; o ii) le acque di lavaggio devono essere trattenute a bordo e ne viene fatta debita annotazione sul registro di carico, indicando la posizione e l'eliminazione delle acque di lavaggio; d) se, dopo che una sostanza della categoria C e' stata scaricata in una zona speciale, restano a bordo dei residui e delle acque di lavaggio che devono essere conservate fino a che la nave non sia fuori della zona speciale, il comandante ne fa debita menzione sul registro di carico e si applicano le disposizioni della Norma 5.3 del presente Allegato. Sostanze della categoria B nelle zone speciali. 6. Per tutte le sostanze della categoria B nelle zone speciali, il comandante della nave vigila, sotto la sorveglianza e l'approvazione da parte dell'ispettore designato o nominato, che possono essere ritenute necessarie dal Governo della Parte, affinche' siano osservate tutte le disposizioni seguenti: a) quando una cisterna viene svuotata di una parte o di tutto il carico, ma non viene pulita, ne viene fatta debita menzione sul registro di carico; b) fintanto che detta cisterna non viene pulita, tutte le operazioni di pompaggio o di travaso relative ad essa vengono, annotate sul registro di carico; c) quando la cisterna deve essere lavata, l'effluente del lavaggio, che deve contenere un volume di acqua eguale almeno a 0,5 per cento della capacita' totale della cisterna, deve essere scaricato in un impianto di raccolta fino a svuotamento completo della cisterna stessa, del suo dispositivo di pompaggio e delle tubazioni; di cio' viene fatta debita annotazione sul registro di carico; d) se la cisterna deve essere ulteriormente pulita e vuotata in mare il comandante deve: i) assicurarsi che siano seguiti i procedimenti approvati di cui alla Norma 5, paragrafo 8, capoverso c) e siano fatte le debite annotazioni sul registro di carico; e ii) assicurarsi che ogni scarico in mare avvenga in base alle disposizioni della Norma 5, paragrafo 8, del presente Allegato e sia fatta la debita annotazione sul registro di carico; e) se, dopo che una sostanza della categoria B e' stata scaricata in una zona speciale, restano a bordo dei residui o delle acque di lavaggio che devono essere conservate fino a che la nave non sia fuori della zona speciale, il comandante lo indichera' con una debita annotazione sul registro di carico e verranno applicate le disposizioni della Norma 5 2 del presente Allegato. Sostanze della categoria D in tutte le zone. 7. Per ogni sostanza della categoria D, il comandante vigila affinche' siano applicate le seguenti disposizioni: a) quando una cisterna deve essere svuotata di parte o di tutto il carico ma non viene pulita, ne viene fatta debita annotazione sul registro di carico; b) quando la cisterna e' pulita in mare: i) il sistema di tubazioni del carico che serve la cisterna deve essere drenato e di cio' viene fatta debita annotazione sul registro di carico; ii) quando si prevede di scaricare in mare la quantita' residua di sostanza, questa deve essere diluita cosi' che la miscela ottenuta corrisponda alle condizioni richieste; debita annotazione ne sara' fatta sul registro di carico; iii) se le acque di lavaggio della cisterna non sono scaricate in mare se per quella cisterna si da' luogo a qualche travaso interno o a lavaggi ne viene fatta debita annotazione sul registro di carico; iv) ogni ulteriore scarico in mare di tali acque di lavaggio si effettua conformemente alle disposizioni della Norma 5, paragrafo 4, del presente Allegato; c) quando la cisterna deve essere pulita in porto: i) le acque di lavaggio delle cisterne devono essere scaricate in un impianto di raccolta e ne viene fatta debita menzione sul registro di carico; o ii) le acque di lavaggio devono essere trattenute a bordo della nave ne viene fatta sul registro di carico una annotazione che precisi la localita' e la eliminazione delle acque di lavaggio delle cisterne. Scarichi provenienti da una cisterna di decantazione. 8. Tutti i residui che vengono conservati a bordo di una cisterna di decantazione, comprese le acque delle sentine dei locali pompe che contengano una sostanza della categoria A o una sostanza delle categorie A o B all'interno di una zona speciale devono essere scaricati in un impianto di raccolta conformemente, a seconda dei casi, alle disposizioni contenute nella Norma 5, paragrafi 1, 7 od 8, del presente Allegato; debita annotazione viene fatta nel registro di carico. 9. Tutti i residui che vengono conservati a bordo di una cisterna di decantazione, comprese le acque delle sentine dei locali pompe, che contengano una sostanza della categoria B fuori delle zone speciali o della categoria C in tutte le zone in quantita' superiore alle quantita' massime fissate, a seconda dei casi, nella Norma 5, paragrafi 2 c), 3 c) a 9 c) del presente Allegato, devono essere scaricati in un impianto di raccolta e ne deve essere fatta debita annotazione sul registro di carico. Norma 9. Registro di carico. 1. Tutte le navi alle quali si applica il presente Allegato devono avere un registro di carico, come parte dei libri ufficiali di bordo o altrimenti, nella forma stabilita nell'Appendice IV del presente Allegato. 2. Per ogni cisterna della nave, si devono fare, sul registro di carico, delle annotazioni ogniqualvolta a bordo si proceda ad una qualsiasi delle seguenti operazioni concernenti le sostanze liquide nocive: i) caricazione del carico; ii) scaricazione del carico; iii) travaso del carico; iv) travaso del carico, di residui o di miscele contenenti carico in una cisterna di decantazione; v) pulizia di cisterne del carico; vi) travaso di cisterne di decantazione; vii) zavorramento di cisterne del carico; viii) travaso di acqua di zavorra inquinata; ix) scarico in mare eseguito conformemente alle disposizioni contenute nella Norma 5 del presente Allegato. 3. Nel caso di scarico intenzionale o accidentale di qualsiasi sostanza liquida nociva o miscela contenente tali sostanze, ai sensi dell'articolo 7 della presente Convenzione e della Norma 6 del presente Allegato, le circostanze ed i motivi dello scarico devono essere annotati nel registro di carico. 4. Quando un ispettore nominato o autorizzato dal Governo della Parte della Convenzione per la sorveglianza delle operazioni a norma del presente Allegato procede alla ispezione di una nave, egli ne fa debita annotazione sul registro di carico. 5. Ogni operazione considerata ai paragrafi 2 e 3 della presente Norma viene, appena possibile, annotata in modo completo nel registro di carico cosi' che tutte le annotazioni corrispondenti all'operazione siano registrate. Ogni annotazione viene firmata dall'ufficiale o dagli ufficiali responsabili delle operazioni suddette, e quando l'equipaggio e' al completo ogni foglio viene firmato dal comandante. Le annotazioni vengono fatte nella lingua ufficiale dello Stato di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera e, per le navi in possesso di un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento per il trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) in inglese o in francese. In caso di controversia o di divergenza, fanno fede le annotazioni scritte nella lingua ufficiale dello Stato di cui la nave batte bandiera. 6. Il registro di carico deve essere tenuto in luogo tale da essere prontamente disponibile per l'ispezione e, salvo il caso di navi a rimorchio senza equipaggio, deve trovarsi a bordo della nave. Esso deve essere conservato per un periodo di due anni dopo la data dell'ultima registrazione. 7. Quando una qualsiasi nave cui si applichi il presente Allegato si trovi in uno dei suoi porti, l'Autorita' competente del Governo di una Parte puo' verificare il registro di carico a bordo. Puo' estrarne delle copie ed esigerne la certificazione dal comandante della nave. In caso di procedimento giudiziario, qualsiasi copia debitamente certificata dal comandante puo' essere ammessa come prova dei fatti riferiti nel registro di carico. L'ispezione del registro di carico e la redazione, da parte delle autorita' competenti delle copie certificate in base alle disposizioni del presente paragrafo devono essere fatte nel modo piu' rapido onde evitare indebiti ritardi alla nave. Norma 10. Visite 1. Le navi soggette alle disposizioni del presente Allegato e che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa devono essere ispezionate come segue: a) una visita iniziale consistente nell'ispezione completa della struttura della nave, del suo equipaggiamento, dei suoi accessori, delle sue sistemazioni e dei suoi materiali per tutto cio' che si riferisce al presente Allegato sara' fatta prima dell'entrata in servizio della nave o prima che sia rilasciato per la prima volta il certificato prescritto in base alla Norma 11 del presente Allegato; b) delle visite periodiche ad intervalli specificati dall'Autorita' ma non superiori a cinque anni, che permettano di accertare che la struttura, l'equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni ed i materiali soddisfino pienamente alle prescrizioni del presente Allegato. Tuttavia, quando la durata del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) venga prorogata conformemente ai paragrafi 2 o 4 della Norma 12 del presente Allegato, l'intervallo tra le visite periodiche potra' essere prorogato corrispondentemente; c) delle visite intermedie ad intervalli specificati dall'Autorita' ma non superiori a trenta mesi, che permettano di accertare che l'equipaggiamento ed i sistemi di pompaggio e delle tubazioni siano del tutto conformi alle pertinenti disposizioni del presente Allegato e in buono stato di funzionamento. Queste visite devono essere annotate nel certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) rilasciato in base alla Norma 11 del presente Allegato. 2. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del presente Allegato, le visite alle navi devono essere effettuate dai funzionari dell'Autorita'. Questa puo' tuttavia incaricare delle visite o degli ispettori nominati a tale scopo o degli organismi da essa riconosciuti. In ogni caso, l'Autorita' interessata si rende interamente garante della completa esecuzione e dell'efficacia delle visite. 3. Dopo il completamento di una qualunque delle visite previste dalla presente norma non si dovra' apportare, senza l'autorizzazione dell'Autorita', alcun sostanziale cambiamento, eccettuata la semplice sostituzione di attrezzature e accessori, tanto alla struttura della nave, che al suo equipaggiamento, ai suoi accessori, alle sue sistemazioni e ai suoi materiali che siano stati oggetto della visita. Norma 11. Rilascio di certificati 1. Dopo una visita eseguita in conformita' delle disposizioni della Norma 10 del presente Allegato, ad ogni nave che trasporti sostanze liquide nocive e che compia viaggi a destinazione di porti o terminali al largo sotto la giurisdizione di altre Parti della Convenzione, viene rilasciato un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973). 2. Detto certificato viene rilasciato dall'Autorita' oppure da un agente o da un organismo debitamente da essa autorizzato. In ogni caso l'Autorita' si assume la piena responsabilita' del certificato rilasciato. 3. a) Il Governo di una Parte puo', su richiesta dell'Autorita', far visitare una nave; e se ritiene che siano osservate le disposizioni del presente Allegato, rilascia alla nave un certificato o ne autorizza il rilascio, conformemente alle disposizioni del presente Allegato. b) Non appena possibile, una copia del certificato ed una copia del rapporto relativo alla visita devono essere inviate all'Autorita' che ne ha fatto richiesta. c) Un certificato cosi' rilasciato contiene una dichiarazione attestante che esso e' stato rilasciato su richiesta dell'Autorita'; esso ha lo stesso valore e viene accettato alle stesse condizioni di un certificato rilasciato conformemente al paragrafo 1 della presente Norma. d) Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) non puo' essere rilasciato alle navi che battono bandiera di uno Stato che non faccia parte della Convenzione. 4. Il certificato viene redatto in una lingua ufficiale dello Stato che lo rilascia conformemente al modello che figura nell'Appendice V del presente Allegato. Se la lingua utilizzata non e' ne' l'inglese ne' il francese, il testo deve comprendere una traduzione in una di dette lingue. Norma 12. Durata della validita' del certificato 1. Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) e' rilasciato per un periodo la cui durata viene stabilita dall'Autorita'; tale durata non puo' essere superiore a cinque anni a partire dalla data del rilascio, salvo quanto previsto ai paragrafi 2 e 4 della presente Norma. 2. Se una nave, alla data di scadenza del suo certificato, non si trova in un porto o in un terminale al largo sotto la giurisdizione di una Parte della Convenzione di cui essa e' autorizzata a battere bandiera, la validita' del certificato puo' essere prorogata dall'Autorita', ma tale proroga puo' essere accordata soltanto per permettere alla nave di portare a termine il suo viaggio verso lo Stato di cui e' autorizzata a battere bandiera o nel quale deve essere ispezionata e questo soltanto nel caso che tale misura appaia opportuna e ragionevole. 3. Nessun certificato puo' essere in tal modo prorogato per un periodo superiore a cinque mesi e la nave che benefici di detta proroga non ha il diritto, quando arriva nello Stato di cui e' autorizzata a battere bandiera o nel porto dove deve essere ispezionata, di lasciare tale porto o tale Stato senza avere ottenuto un nuovo certificato. 4. Un certificato che non sia stato prorogato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 della presente Norma puo' essere prorogato dall'Autorita' per un periodo non superiore a un mese dalla data di scadenza indicata sul certificato. 5. Il certificato non e' piu' valido quando la struttura della nave, il suo equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni o i suoi materiali prescritti nel presente Allegato abbiano subito sostanziali modifiche, senza il consenso dell'Autorita', che non siano state la semplice sostituzione di parti dell'equipaggiamento o di accessori ai fini della riparazione o della manutenzione, o se le visite intermedie specificate dall'Autorita' conformemente alla Norma 10, paragrafo 1 c) del presente Allegato non siano state effettuate. 6. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 7 della presente Norma qualunque certificato rilasciato ad una nave non e' piu' valido quando essa passa a battere bandiera di un altro Stato. 7. Quando una nave passa a battere bandiera di un'altra Parte, il certificato conserva la sua validita' per un periodo di tempo non superiore a cinque mesi, se la data di scadenza va oltre la fine di tale periodo di tempo, o fino alla data in cui l'Autorita' rilascia un altro certificato in sostituzione del primo, se tale data e' piu' vicina. Appena possibile, dopo il cambiamento di nazionalita', il Governo della Parte di cui la nave era autorizzata prima a battere bandiera, rimette all'Autorita' una copia del certificato di cui la nave era fornita prima del cambiamento e, se possibile, una copia del rapporto relativo all'ispezione. Norma 13. Disposizioni per ridurre l'inquinamento fortuito 1. La progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento e l'esercizio delle navi che trasportano alla rinfusa delle sostanze liquide nocive soggette alle disposizioni del presente Allegato, devono essere tali da ridurre al minimo lo scarico fortuito in mare di tali sostanze. 2. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 della presente Norma, i Governi delle Parti devono emanare o far emanare delle prescrizioni particolareggiate sulla progettazione, costruzione, equipaggiamento ed esercizio di dette navi. 3. Per quanto concerne le navi cisterna per prodotti chimici, le prescrizioni indicate nel paragrafo 2 della presente Norma devono comprendere almeno tutte le disposizioni contenute nel "Codice per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportano prodotti chimici alla rinfusa" adottato dall'Assemblea dell'Organizzazione nella risoluzione A. 212 (VII) e come potra' essere modificato dall'Organizzazione, a condizione che gli emendamenti a tale codice siano adottati, entrino in vigore e divengano efficaci conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 della presente Convenzione relativa alle procedure di emendamento applicabili alle appendici degli Allegati.