(Allegato II-Appendice I)
                             APPENDICE I 
 
            DIRETTIVE PER LA CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE 
                    DELLE SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE 
 
Categoria A. 
 
  Sostanze che sono bioaccumulabili e suscettibili di  costituire  un
pericolo per la vita acquatica e per la  salute  umana,  o  che  sono
altamente tossiche per la vita acquatica (grado di  pericolosita'  4,
definito con l'espressione TLm inferiore a  1  ppm);  appartengono  a
questa categoria anche certe sostanze moderatamente tossiche  per  la
vita acquatica (grado di pericolosita' 3, definito con  l'espressione
TLm eguale o maggiore di 1 ppm ed inferiore a 10 ppm), quando si  dia
una importanza particolare a fattori  di  pericolo  addizionali  o  a
caratteristiche speciali di tali sostanze. 
 
Categoria B. 
 
  Sostanze che sono bioaccumulabili con ritenzione breve, dell'ordine
di  una  settimana  o  inferiore  ad  una  settimana;  o   che   sono
suscettibili di alterare l'alimento marino; o che sono  moderatamente
tossiche per la vita acquatica (grado di  pericolosita'  3,  definito
con l'espressione TLm eguale o maggiore di 1 ppm ed  inferiore  a  10
ppm);  appartengono  a  questa   categoria   anche   certe   sostanze
leggermente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 2,
definito con l'espressione  TLm  eguale  o  maggiore  di  10  ppm  ed
inferiore a 100 ppm), quando si  dia  una  importanza  particolare  a
fattori di pericolo addizionali o a caratteristiche speciali di dette
sostanze. 
 
Categoria C. 
 
  Sostanze che sono lievemente tossiche per la vita acquatica  (grado
di pericolosita' 2, definito con l'espressione TLm eguale o  maggiore
di 10 ppm ed inferiore a 100  ppm);  appartengono  a  tale  categoria
anche alcune sostanze non tossiche per la vita  acquatica  (grado  di
pericolosita' 1, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore  di
100 ppm ed inferiore  a  1000  ppm)  quando  si  dia  una  importanza
particolare a fattori di pericolo addizionali o alle  caratteristiche
speciali di tali sostanze. 
 
Categoria D. 
 
  Sostanze che in pratica non sono tossiche  per  la  vita  acquatica
(grado di pericolosita' 1, definito con l'espressione  TLm  eguale  o
maggiore di 100 ppm ed inferiore a  1000  ppm);  o  che  formano  dei
depositi sul fondo del mare con una elevata richiesta  biochimica  di
ossigeno (BOD); o che sono altamente pericolose per la  salute  umana
con un LD50 minore di 5 mg/kg; o che causano una  moderata  riduzione
delle attrattive dei luoghi per la loro persistenza,  gli  odori,  le
caratteristiche  tossiche  o  irritanti,  che  sono  suscettibili  di
nuocere all'utilizzazione delle spiagge;  o  che  sono  moderatamente
pericolose per la salute umana, con un LD50 eguale o  maggiore  di  5
mg/kg e inferiore a 50 mg/kg e producono una lieve diminuzione  delle
attrattive dei luoghi. 
 
Altre sostanze liquide (ai fini della Norma 4 del presente Allegato). 
 
  Sostanze diverse da quelle classificate nelle suddette categorie A,
B, C e D.