APPENDICE I DIRETTIVE PER LA CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE Categoria A. Sostanze che sono bioaccumulabili e suscettibili di costituire un pericolo per la vita acquatica e per la salute umana, o che sono altamente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 4, definito con l'espressione TLm inferiore a 1 ppm); appartengono a questa categoria anche certe sostanze moderatamente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 3, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 1 ppm ed inferiore a 10 ppm), quando si dia una importanza particolare a fattori di pericolo addizionali o a caratteristiche speciali di tali sostanze. Categoria B. Sostanze che sono bioaccumulabili con ritenzione breve, dell'ordine di una settimana o inferiore ad una settimana; o che sono suscettibili di alterare l'alimento marino; o che sono moderatamente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 3, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 1 ppm ed inferiore a 10 ppm); appartengono a questa categoria anche certe sostanze leggermente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 2, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 10 ppm ed inferiore a 100 ppm), quando si dia una importanza particolare a fattori di pericolo addizionali o a caratteristiche speciali di dette sostanze. Categoria C. Sostanze che sono lievemente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 2, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 10 ppm ed inferiore a 100 ppm); appartengono a tale categoria anche alcune sostanze non tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 1, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 100 ppm ed inferiore a 1000 ppm) quando si dia una importanza particolare a fattori di pericolo addizionali o alle caratteristiche speciali di tali sostanze. Categoria D. Sostanze che in pratica non sono tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 1, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 100 ppm ed inferiore a 1000 ppm); o che formano dei depositi sul fondo del mare con una elevata richiesta biochimica di ossigeno (BOD); o che sono altamente pericolose per la salute umana con un LD50 minore di 5 mg/kg; o che causano una moderata riduzione delle attrattive dei luoghi per la loro persistenza, gli odori, le caratteristiche tossiche o irritanti, che sono suscettibili di nuocere all'utilizzazione delle spiagge; o che sono moderatamente pericolose per la salute umana, con un LD50 eguale o maggiore di 5 mg/kg e inferiore a 50 mg/kg e producono una lieve diminuzione delle attrattive dei luoghi. Altre sostanze liquide (ai fini della Norma 4 del presente Allegato). Sostanze diverse da quelle classificate nelle suddette categorie A, B, C e D.