(Allegato IV)
                             ALLEGATO IV 
 
          NOME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO 
                   DA ACQUE DI SCARICO DELLE NAVI 
 
                              Norma 1. 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Allegato: 
    1. Per "nave nuova" si intende una nave: 
      a) il cui contratto di costruzione e'  stato  stipulato  o,  in
assenza di un contratto di  costruzione,  la  cui  chiglia  e'  stata
impostata o la cui costruzione si trova ad uno stato  di  avanzamento
equivalente, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato 
o successivamente; o 
      b) la cui consegna  viene  effettuata  tre  anni  o  piu'  dopo
l'entrata in vigore del presente Allegato. 
    2. Per "nave esistente" si intende una nave che non e' una  "nave
nuova". 
    3. Per "acque di scarico" si intende: 
      a) drenaggio e altri rifiuti provenienti da un  qualunque  tipo
di gabinetti, orinatoi e scarichi di w.c.; 
      b) drenaggio proveniente  da  lavabi,  tinozze  e  condotte  di
scarico situate nei locali riservati a cure mediche (infermeria, sala
di assistenza medica, eccetera); 
      c)  drenaggio  proveniente  dagli  spazi  utilizzati   per   il
trasporto di animali viventi; 
      d) le  altre  acque  di  rifiuto  qualora  siano  mescolate  ai
drenaggi sopra menzionati; 
    4. Per "cisterna  di  raccolta"  si  intende  qualunque  cisterna
destinata a raccogliere e a conservare le acque di scarico. 
    5. Con l'espressione "a  partire  dalla  terra  piu'  vicina"  si
intende a partire dalla linea di base che serve a determinare il mare
territoriale del territorio in  questione  conformemente  al  diritto
internazionale; tuttavia  ai  fini  della  presente  Convenzione  con
l'espressione  "a  partire  dalla  terra  piu'  vicina"  della  costa
nord-est dell'Australia si intende a partire da una  linea  tracciata
da un punto di latitudine 11° Sud e di longitudine 142°08'  Est  fino
ad un punto della costa australiana di latitudine 10°35' Sud, poi tra
i seguenti punti: 
 
longitudine 141°55' Est fino ad un punto di latitudine 10°00' Sud 
longitudine 142°00' Est fino ad un punto di latitudine 9°10' Sud 
longitudine 143°52' Est fino ad un punto di latitudine 9°00' Sud 
longitudine 144°30' Est fino ad un punto di latitudine 13°00' Sud 
longitudine 144°00' Est fino ad un punto di latitudine 15°00' Sud 
longitudine 146°00' Est fino ad un punto di latitudine 18°00' Sud 
longitudine 147°00' Est fino ad un punto di latitudine 21°00' Sud 
longitudine 153°00' Est fino ad un punto della costa  australiana  in
latitudine 24°42' Sud, longitudine 153°15' Est. 
 
                              Norma 2. 
                        Campo di applicazione 
 
  Le disposizioni del presente Allegato si applicano: 
    a) i) alle navi nuove la cui stazza lorda sia  pari  o  superiore
alle 200 tonnellate; 
      ii) alle navi nuove la cui stazza lorda sia inferiore alle  200
tonnellate e che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone; 
      iii) alle navi nuove la cui stazza lorda non sia misurata e che
sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone; e 
    b) i) alle  navi  esistenti  la  cui  stazza  lorda  sia  pari  o
superiore alle 200 tonnellate, 10 anni dopo l'entrata in  vigore  del
presente Allegato; 
      ii) alle navi esistenti la cui stazza lorda sia inferiore  alle
200 tonnellate e che sono autorizzate al  trasporto  di  piu'  di  10
persone, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Allegato; e 
      iii) alle navi esistenti la cui stazza lorda non sia misurata e
che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone, 10  anni  dopo
l'entrata in vigore del presente Allegato. 
 
                              Norma 3. 
                              Ispezioni 
 
  1. Le navi soggette alle disposizioni del presente Allegato  e  che
effettuano viaggi verso porti o terminali situati al  largo  entro  i
confini  giurisdizionali  di  altre  Parti  alla   Convenzione   sono
sottoposte alle ispezioni qui di seguito specificate: 
    a)una visita iniziale della nave,  prima  della  sua  entrata  in
servizio o prima che le venga rilasciato,  per  la  prima  volta,  il
certificato prescritto dalla Norma 4 del  presente  Allegato;  questa
visita dovra' comprendere tutti quegli  accertamenti  che  assicurino
che sono state soddisfatte le seguenti condizioni: 
      i) quando una nave e' dotata di un impianto per il  trattamento
delle acque di scarico, esso  deve  essere  conforme  alle  norme  di
sfruttamento stabilite in conformita' alle  norme  ed  ai  metodi  di
prova messi a punto dall'Organizzazione; 
      ii)  quando  la  nave  e'   dotata   di   un   dispositivo   di
polverizzazione e di disinfezione delle acque usate, tale dispositivo
deve essere del tipo approvato dall'Autorita'; 
      iii) quando la nave e' dotata di una cisterna di  raccolta,  la
cui  capacita'   deve   essere   sufficiente,   secondo   il   parere
dell'Autorita', a conservare tutte le acque di  scarico  della  nave,
tenendo conto del servizio della nave, del numero di persone a  bordo
e degli altri fattori pertinenti. La cisterna di raccolta deve essere
munita di un dispositivo che indichi visibilmente la quantita' del 
contenuto; e 
      iv) quando la  nave  e'  dotata  di  una  tubatura  che  sbocca
all'esterno, permettendo lo scarico delle acque usate in impianti  di
raccolta,  e  tale  tubatura  e'  munita  di  un  raccordo  a   terra
standardizzato conforme alla norma 11 del presente Allegato. 
  La visita deve essere tale da garantire che l'equipaggiamento,  gli
accessori, le sistemazioni e i materiali  siano  pienamente  conformi
alle relative disposizioni del presente Allegato; 
    b) visite  periodiche  ad  intervalli  stabiliti  dall'Autorita',
purche' non superino i cinque anni, e che permettano di accertare che
l'equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni ed i materiali sono
pienamente conformi alle relative disposizioni del presente Allegato; 
tuttavia,  in  caso  di  proroga   della   durata   del   certificato
internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque  di  scarico
(1973), conformemente alle disposizioni dei paragrafi  2  e  4  della
Norma  7  del  presente  Allegato,  gli  intervalli  tra  le   visite
periodiche possono essere prolungati corrispondentemente. 
  2. Per quanto  riguarda  le  navi  che  non  sono  sottoposte  alle
disposizioni  del  paragrafo  1  della  presente  Norma,  l'Autorita'
stabilisce le misure da  adottare  affinche'  vengano  rispettate  le
disposizioni del presente Allegato. 
  3. Le visite alle navi, per quanto  concerne  l'applicazione  delle
disposizioni del presente Allegato, vengono effettuate da  funzionari
dell'Autorita'; tuttavia l'Autorita' puo'  affidare  tali  visite  ad
ispettori nominati a tale scopo, o ad organismi da essa  autorizzati.
In ogni caso, l'Autorita' interessata  si  rende  pienamente  garante
della completa esecuzione e dell'efficacia delle ispezioni. 
  4. Dopo una qualunque delle visite previste dalla  presente  Norma,
non si potra' apportare, senza l'autorizzazione dell'Autorita', alcun
sostanziale  cambiamento,  tranne  che  una   semplice   sostituzione
all'equipaggiamento, agli accessori, alle sistemazioni e ai materiali
che sono stati oggetto della visita. 
 
                              Norma 4. 
                      Rilascio dei certificati 
 
  1. Un certificato internazionale di  prevenzione  dell'inquinamento
da acque di scarico (1973) viene rilasciato, a seguito  della  visita
effettuata  in  conformita'  alle  disposizioni  della  Norma  3  del
presente Allegato, a tutte le navi che effettuano viaggi verso  porti
o terminali situati al largo posti sotto la  giurisdizione  di  altre
Parti della Convenzione. 
  2. Questo certificato viene  rilasciato  dall'Autorita',  o  da  un
agente o da un organismo da essa  debitamente  autorizzato.  In  ogni
caso, l'Autorita' assume la  piena  responsabilita'  del  certificato
rilasciato. 
 
                              Norma 5. 
       Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo 
 
  1. Il Governo di una Parte della  Convenzione  puo',  su  richiesta
dell'Autorita',  far  visitare  una  nave  e  se  ritiene  che  siano
osservate le disposizioni del presente Allegato puo' rilasciare o far
rilasciare alla nave un  certificato  internazionale  di  prevenzione
dell'inquinamento da  acque  di  scarico  (1973)  in  conformita'  al
presente Allegato. 
  2. Una copia del certificato ed una copia del  rapporto  di  visita
vengono inviate, appena possibile, all'Autorita' che ha richiesto  la
visita. 
  3. Un certificato cosi' rilasciato deve contenere una dichiarazione
attestante che esso e' rilasciato su richiesta  dell'Autorita';  esso
ha lo stesso valore e viene accettato alle stesse  condizioni  di  un
certificato rilasciato in applicazione della  Norma  4  del  presente
Allegato. 
  4. Non puo' essere rilasciato alcun certificato  internazionale  di
prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) ad una  nave
che  batte  la  bandiera  di  uno  Stato  che  non  e'  Parte   della
Convenzione. 
 
                              Norma 6. 
                       Modello dei certificati 
 
  Il certificato internazionale di prevenzione  dell'inquinamento  da
acque di scarico (1973) viene redatto nella lingua dello Stato che lo
rilascia, conformemente al  modello  che  figura  nell'Appendice  del
presente Allegato. Se la lingua usata non e' ne'  l'inglese,  ne'  il
francese, il testo deve comprendere anche una traduzione  in  una  di
queste due lingue. 
 
                              Norma 7. 
               Durata della validita' del certificato 
 
  1. Il certificato internazionale di  prevenzione  dell'inquinamento
da acque di scarico (1973) viene rilasciato per  un  periodo  la  cui
durata viene stabilita dall'Autorita' e non puo' tuttavia superare  i
cinque anni dalla data del rilascio, salvo che nei casi  previsti  ai
paragrafi 2, 3 e 4 della presente Norma. 
  2. Se al momento della scadenza del suo certificato una nave non si
trova  in  un  porto  o  in  un  terminale  al  largo,  nei   confini
giurisdizionali della Parte della Convenzione di cui la nave batte la
bandiera,  la  validita'  del  Certificato  puo'   essere   prorogata
dall'Autorita'; tuttavia tale proroga deve essere accordata solo  per
permettere alla nave di portare a termine il  suo  viaggio  verso  lo
Stato del quale batte bandiera o nel quale deve  essere  visitata,  e
cio' soltanto  nel  caso  in  cui  tale  misura  appaia  opportuna  e
ragionevole. 
  3. Nessun certificato puo' cosi' essere prorogato  per  un  periodo
superiore ai cinque mesi ed una nave che beneficia di tale proroga ha
il diritto, quando arriva nello Stato del quale batte bandiera o  nel
porto dove deve essere visitata, di lasciare tale porto o tale  Stato
senza avere prima ottenuto un nuovo certificato. 
  4. Un certificato che  non  e'  stato  prorogato  in  virtu'  delle
disposizioni  del  paragrafo  2  della  presente  Norma  puo'  essere
prorogato dall'Autorita' per un termine di grazia non superiore ad un
mese dalla data di scadenza indicata sul certificato. 
  5. Il  certificato  non  e'  piu'  valido  se  la  nave  ha  subito
sostanziali  modifiche  all'equipaggiamento,  agli  accessori,   alle
sistemazioni o ai materiali che sono richiesti,  salvo  una  semplice
sostituzione, senza l'autorizzazione dell'Autorita'. 
  6. Qualunque certificato rilasciato ad una nave non e' piu'  valido
quando la nave passa a  battere  bandiera  di  un  altro  Stato,  con
riserva delle disposizioni del paragrafo 7 della presente Norma. 
  7. Quando una nave passa a battere bandiera per un'altra  Parte  il
certificato rimane valido per un periodo di tempo  non  superiore  ai
cinque mesi, se la durata della sua validita' copre tale  periodo,  o
fino alla data in cui l'Autorita' rilascia un  altro  certificato  se
tale data e' piu' vicina. Il Governo della Parte della quale la  nave
precedentemente batteva bandiera invia all'Autorita' appena possibile
dopo il cambiamento di bandiera, una copia del certificato di cui  la
nave era in possesso al momento  del  cambiamento,  nonche',  se  del
caso, una copia del rapporto di visita. 
 
                              Norma 8. 
                      Scarico delle acque usate 
 
  1. Con riserva  delle  disposizioni  della  Norma  9  del  presente
Allegato, lo scarico in mare di acque usate e' vietato,  a  meno  che
non vengano soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a)  la  nave  scarichi  le  acque  usate,  dopo  triturazione   e
disinfezione a mezzo di un dispositivo  approvato  dall'Autorita'  in
conformita' alle disposizioni della Norma 3, paragrafo 1,  alinea  a)
quando la nave si trova ad una distanza superiore alle quattro miglia
marine dalla  terra  piu'  vicina  e  scarichi  le  acque  usate  non
triturate e non disinfettate ad una distanza  superiore  alle  dodici
miglia  marine  da  quest'ultima;  in  ogni  caso,  le  acque   usate
conservate nelle cisterne di raccolta  devono  essere  scaricate  non
tutte in una volta ma a poco a poco quando la  nave  e'  in  rotta  e
proceda ad una velocita' di almeno 4 nodi. Il tasso di scarico  viene
approvato  dall'Autorita'  che  si   basa   sulle   Norme   elaborate
dall'Organizzazione; 
    b) le acque usate della nave  vengono  trattate  in  un  impianto
adeguato che l'Autorita' ha verificato  essere  conforme  alle  Norme
operative previste dalla Norma 3,  paragrafo  1,  alinea  a)  i)  del
presente Allegato, e 
      i) i risultati della prova dell'impianto vengono riportati  nel
certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da  acque
di scarico (1973); 
      ii)  inoltre,  l'effluente  non  lascia   solidi   galleggianti
visibili  nell'acqua  circostante  e  non   provochi   mutamenti   di
colorazione di detta acqua. 
    c) la nave si trovi nelle acque che rientrano nella giurisdizione
di uno Stato  e  scarichi  le  sue  acque  usate  conformemente  alle
disposizioni meno severe  che  potrebbero  essere  imposte  da  detto
Stato; 
  2. Quando le acque di scarico sono mescolate a residui o  acque  di
rifiuto il cui scarico e' sottoposto a disposizioni diverse,  vengono
applicate le disposizioni le piu' severe. 
 
                              Norma 9. 
                              Eccezioni 
 
  La norma 8 del presente Allegato non viene applicata: 
    a) allo scarico  di  acque  usate  effettuato  da  una  nave  per
garantire la sua sicurezza e quella delle persone che  si  trovano  a
bordo e salvare delle vite umane in mare; o 
    b) allo scarico di acque usate dovuto ad una avaria alla  nave  o
al suo equipaggiamento, se sono state prese  prima  e  dopo  l'avaria
precauzioni ragionevoli  per  prevenire  o  ridurre  al  minimo  tale
scarico. 
 
                              Norma 10. 
                        Impianti di raccolta 
 
  1.  I  Governi  delle  Parti  della  Convenzione  si  impegnano  ad
assicurare l'installazione, nei porti e nei terminali, di impianti di
raccolta delle acque di scarico adeguate ai bisogni delle navi che li
utilizzano, senza causare loro indebiti ritardi. 
  2. I Governi delle  Parti  notificano  all'Organizzazione,  perche'
vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in  cui  siano
stati giudicati insufficienti gli impianti  previsti  dalla  presente
Norma. 
 
                              Norma 11. 
         Raccordo di collegamento delle tubature di scarico 
 
  Per  permettere  il  raccordo  delle  tubature  degli  impianti  di
raccolta alle tubature di scarico della nave, sia le une che le altre
devono essere  munite  di  raccordi  di  collegamento  standardizzati
aventi dimensioni conformi a quelle della seguente tabella: 
 
Dimensioni standardizzate delle flange dei raccordi  di  collegamento
                         dei tubi di scarico 
    

========================== ==========================================

        DESCRIZIONE       |               DIMENSIONI
--------------------------|------------------------------------------
Diametro esterno          |210 mm
--------------------------|------------------------------------------
Diametro interno          |secondo il diametro esterno delle tubature
--------------------------|------------------------------------------
Diametro del circolo dei  |170 mm
centri dei bulloni        |
--------------------------|------------------------------------------
Feritoie della flangia    |4 fori di 18 mm di diametro posti ad ugua
                          |le  distanza  sul  circolo  dei centri dei
                          |bulloni (avente il diametro sopraindicato)
                          |, aperti verso la periferia della flangia,
                          |con larghezza dell'apertura di 18 mm
--------------------------|------------------------------------------
Spessore della flangia    |16 mm
--------------------------|------------------------------------------
Bulloni e dadi:           |4, ciascuno, di 16 mm di diametro, di lun-
quantita', diametro       |ghezza adeguata
---------------------------------------------------------------------

    
La flangia e' fatta per ricevere le tubature fino a un  diametro  in-
terno massimo di 100 mm.; deve essere in acciaio  o  altro  materiale
equivalente e deve avere faccia piana; la flangia, insieme  ad  un'a-
datta guarnizione, deve essere fatta per una pressione di servizio di
6Kg/cm2                                                             .
===================================================================== 
 
  Per le navi la cui altezza di costruzione e' pari o inferiore ai  5
metri, il diametro interno del raccordo di collegamento  puo'  essere
di 38 millimetri.