ALLEGATO IV NOME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA ACQUE DI SCARICO DELLE NAVI Norma 1. Definizioni Ai fini del presente Allegato: 1. Per "nave nuova" si intende una nave: a) il cui contratto di costruzione e' stato stipulato o, in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia e' stata impostata o la cui costruzione si trova ad uno stato di avanzamento equivalente, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato o successivamente; o b) la cui consegna viene effettuata tre anni o piu' dopo l'entrata in vigore del presente Allegato. 2. Per "nave esistente" si intende una nave che non e' una "nave nuova". 3. Per "acque di scarico" si intende: a) drenaggio e altri rifiuti provenienti da un qualunque tipo di gabinetti, orinatoi e scarichi di w.c.; b) drenaggio proveniente da lavabi, tinozze e condotte di scarico situate nei locali riservati a cure mediche (infermeria, sala di assistenza medica, eccetera); c) drenaggio proveniente dagli spazi utilizzati per il trasporto di animali viventi; d) le altre acque di rifiuto qualora siano mescolate ai drenaggi sopra menzionati; 4. Per "cisterna di raccolta" si intende qualunque cisterna destinata a raccogliere e a conservare le acque di scarico. 5. Con l'espressione "a partire dalla terra piu' vicina" si intende a partire dalla linea di base che serve a determinare il mare territoriale del territorio in questione conformemente al diritto internazionale; tuttavia ai fini della presente Convenzione con l'espressione "a partire dalla terra piu' vicina" della costa nord-est dell'Australia si intende a partire da una linea tracciata da un punto di latitudine 11° Sud e di longitudine 142°08' Est fino ad un punto della costa australiana di latitudine 10°35' Sud, poi tra i seguenti punti: longitudine 141°55' Est fino ad un punto di latitudine 10°00' Sud longitudine 142°00' Est fino ad un punto di latitudine 9°10' Sud longitudine 143°52' Est fino ad un punto di latitudine 9°00' Sud longitudine 144°30' Est fino ad un punto di latitudine 13°00' Sud longitudine 144°00' Est fino ad un punto di latitudine 15°00' Sud longitudine 146°00' Est fino ad un punto di latitudine 18°00' Sud longitudine 147°00' Est fino ad un punto di latitudine 21°00' Sud longitudine 153°00' Est fino ad un punto della costa australiana in latitudine 24°42' Sud, longitudine 153°15' Est. Norma 2. Campo di applicazione Le disposizioni del presente Allegato si applicano: a) i) alle navi nuove la cui stazza lorda sia pari o superiore alle 200 tonnellate; ii) alle navi nuove la cui stazza lorda sia inferiore alle 200 tonnellate e che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone; iii) alle navi nuove la cui stazza lorda non sia misurata e che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone; e b) i) alle navi esistenti la cui stazza lorda sia pari o superiore alle 200 tonnellate, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Allegato; ii) alle navi esistenti la cui stazza lorda sia inferiore alle 200 tonnellate e che sono autorizzate al trasporto di piu' di 10 persone, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Allegato; e iii) alle navi esistenti la cui stazza lorda non sia misurata e che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Allegato. Norma 3. Ispezioni 1. Le navi soggette alle disposizioni del presente Allegato e che effettuano viaggi verso porti o terminali situati al largo entro i confini giurisdizionali di altre Parti alla Convenzione sono sottoposte alle ispezioni qui di seguito specificate: a)una visita iniziale della nave, prima della sua entrata in servizio o prima che le venga rilasciato, per la prima volta, il certificato prescritto dalla Norma 4 del presente Allegato; questa visita dovra' comprendere tutti quegli accertamenti che assicurino che sono state soddisfatte le seguenti condizioni: i) quando una nave e' dotata di un impianto per il trattamento delle acque di scarico, esso deve essere conforme alle norme di sfruttamento stabilite in conformita' alle norme ed ai metodi di prova messi a punto dall'Organizzazione; ii) quando la nave e' dotata di un dispositivo di polverizzazione e di disinfezione delle acque usate, tale dispositivo deve essere del tipo approvato dall'Autorita'; iii) quando la nave e' dotata di una cisterna di raccolta, la cui capacita' deve essere sufficiente, secondo il parere dell'Autorita', a conservare tutte le acque di scarico della nave, tenendo conto del servizio della nave, del numero di persone a bordo e degli altri fattori pertinenti. La cisterna di raccolta deve essere munita di un dispositivo che indichi visibilmente la quantita' del contenuto; e iv) quando la nave e' dotata di una tubatura che sbocca all'esterno, permettendo lo scarico delle acque usate in impianti di raccolta, e tale tubatura e' munita di un raccordo a terra standardizzato conforme alla norma 11 del presente Allegato. La visita deve essere tale da garantire che l'equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni e i materiali siano pienamente conformi alle relative disposizioni del presente Allegato; b) visite periodiche ad intervalli stabiliti dall'Autorita', purche' non superino i cinque anni, e che permettano di accertare che l'equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni ed i materiali sono pienamente conformi alle relative disposizioni del presente Allegato; tuttavia, in caso di proroga della durata del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973), conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4 della Norma 7 del presente Allegato, gli intervalli tra le visite periodiche possono essere prolungati corrispondentemente. 2. Per quanto riguarda le navi che non sono sottoposte alle disposizioni del paragrafo 1 della presente Norma, l'Autorita' stabilisce le misure da adottare affinche' vengano rispettate le disposizioni del presente Allegato. 3. Le visite alle navi, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del presente Allegato, vengono effettuate da funzionari dell'Autorita'; tuttavia l'Autorita' puo' affidare tali visite ad ispettori nominati a tale scopo, o ad organismi da essa autorizzati. In ogni caso, l'Autorita' interessata si rende pienamente garante della completa esecuzione e dell'efficacia delle ispezioni. 4. Dopo una qualunque delle visite previste dalla presente Norma, non si potra' apportare, senza l'autorizzazione dell'Autorita', alcun sostanziale cambiamento, tranne che una semplice sostituzione all'equipaggiamento, agli accessori, alle sistemazioni e ai materiali che sono stati oggetto della visita. Norma 4. Rilascio dei certificati 1. Un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) viene rilasciato, a seguito della visita effettuata in conformita' alle disposizioni della Norma 3 del presente Allegato, a tutte le navi che effettuano viaggi verso porti o terminali situati al largo posti sotto la giurisdizione di altre Parti della Convenzione. 2. Questo certificato viene rilasciato dall'Autorita', o da un agente o da un organismo da essa debitamente autorizzato. In ogni caso, l'Autorita' assume la piena responsabilita' del certificato rilasciato. Norma 5. Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo 1. Il Governo di una Parte della Convenzione puo', su richiesta dell'Autorita', far visitare una nave e se ritiene che siano osservate le disposizioni del presente Allegato puo' rilasciare o far rilasciare alla nave un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) in conformita' al presente Allegato. 2. Una copia del certificato ed una copia del rapporto di visita vengono inviate, appena possibile, all'Autorita' che ha richiesto la visita. 3. Un certificato cosi' rilasciato deve contenere una dichiarazione attestante che esso e' rilasciato su richiesta dell'Autorita'; esso ha lo stesso valore e viene accettato alle stesse condizioni di un certificato rilasciato in applicazione della Norma 4 del presente Allegato. 4. Non puo' essere rilasciato alcun certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) ad una nave che batte la bandiera di uno Stato che non e' Parte della Convenzione. Norma 6. Modello dei certificati Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) viene redatto nella lingua dello Stato che lo rilascia, conformemente al modello che figura nell'Appendice del presente Allegato. Se la lingua usata non e' ne' l'inglese, ne' il francese, il testo deve comprendere anche una traduzione in una di queste due lingue. Norma 7. Durata della validita' del certificato 1. Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) viene rilasciato per un periodo la cui durata viene stabilita dall'Autorita' e non puo' tuttavia superare i cinque anni dalla data del rilascio, salvo che nei casi previsti ai paragrafi 2, 3 e 4 della presente Norma. 2. Se al momento della scadenza del suo certificato una nave non si trova in un porto o in un terminale al largo, nei confini giurisdizionali della Parte della Convenzione di cui la nave batte la bandiera, la validita' del Certificato puo' essere prorogata dall'Autorita'; tuttavia tale proroga deve essere accordata solo per permettere alla nave di portare a termine il suo viaggio verso lo Stato del quale batte bandiera o nel quale deve essere visitata, e cio' soltanto nel caso in cui tale misura appaia opportuna e ragionevole. 3. Nessun certificato puo' cosi' essere prorogato per un periodo superiore ai cinque mesi ed una nave che beneficia di tale proroga ha il diritto, quando arriva nello Stato del quale batte bandiera o nel porto dove deve essere visitata, di lasciare tale porto o tale Stato senza avere prima ottenuto un nuovo certificato. 4. Un certificato che non e' stato prorogato in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 della presente Norma puo' essere prorogato dall'Autorita' per un termine di grazia non superiore ad un mese dalla data di scadenza indicata sul certificato. 5. Il certificato non e' piu' valido se la nave ha subito sostanziali modifiche all'equipaggiamento, agli accessori, alle sistemazioni o ai materiali che sono richiesti, salvo una semplice sostituzione, senza l'autorizzazione dell'Autorita'. 6. Qualunque certificato rilasciato ad una nave non e' piu' valido quando la nave passa a battere bandiera di un altro Stato, con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 della presente Norma. 7. Quando una nave passa a battere bandiera per un'altra Parte il certificato rimane valido per un periodo di tempo non superiore ai cinque mesi, se la durata della sua validita' copre tale periodo, o fino alla data in cui l'Autorita' rilascia un altro certificato se tale data e' piu' vicina. Il Governo della Parte della quale la nave precedentemente batteva bandiera invia all'Autorita' appena possibile dopo il cambiamento di bandiera, una copia del certificato di cui la nave era in possesso al momento del cambiamento, nonche', se del caso, una copia del rapporto di visita. Norma 8. Scarico delle acque usate 1. Con riserva delle disposizioni della Norma 9 del presente Allegato, lo scarico in mare di acque usate e' vietato, a meno che non vengano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la nave scarichi le acque usate, dopo triturazione e disinfezione a mezzo di un dispositivo approvato dall'Autorita' in conformita' alle disposizioni della Norma 3, paragrafo 1, alinea a) quando la nave si trova ad una distanza superiore alle quattro miglia marine dalla terra piu' vicina e scarichi le acque usate non triturate e non disinfettate ad una distanza superiore alle dodici miglia marine da quest'ultima; in ogni caso, le acque usate conservate nelle cisterne di raccolta devono essere scaricate non tutte in una volta ma a poco a poco quando la nave e' in rotta e proceda ad una velocita' di almeno 4 nodi. Il tasso di scarico viene approvato dall'Autorita' che si basa sulle Norme elaborate dall'Organizzazione; b) le acque usate della nave vengono trattate in un impianto adeguato che l'Autorita' ha verificato essere conforme alle Norme operative previste dalla Norma 3, paragrafo 1, alinea a) i) del presente Allegato, e i) i risultati della prova dell'impianto vengono riportati nel certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973); ii) inoltre, l'effluente non lascia solidi galleggianti visibili nell'acqua circostante e non provochi mutamenti di colorazione di detta acqua. c) la nave si trovi nelle acque che rientrano nella giurisdizione di uno Stato e scarichi le sue acque usate conformemente alle disposizioni meno severe che potrebbero essere imposte da detto Stato; 2. Quando le acque di scarico sono mescolate a residui o acque di rifiuto il cui scarico e' sottoposto a disposizioni diverse, vengono applicate le disposizioni le piu' severe. Norma 9. Eccezioni La norma 8 del presente Allegato non viene applicata: a) allo scarico di acque usate effettuato da una nave per garantire la sua sicurezza e quella delle persone che si trovano a bordo e salvare delle vite umane in mare; o b) allo scarico di acque usate dovuto ad una avaria alla nave o al suo equipaggiamento, se sono state prese prima e dopo l'avaria precauzioni ragionevoli per prevenire o ridurre al minimo tale scarico. Norma 10. Impianti di raccolta 1. I Governi delle Parti della Convenzione si impegnano ad assicurare l'installazione, nei porti e nei terminali, di impianti di raccolta delle acque di scarico adeguate ai bisogni delle navi che li utilizzano, senza causare loro indebiti ritardi. 2. I Governi delle Parti notificano all'Organizzazione, perche' vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui siano stati giudicati insufficienti gli impianti previsti dalla presente Norma. Norma 11. Raccordo di collegamento delle tubature di scarico Per permettere il raccordo delle tubature degli impianti di raccolta alle tubature di scarico della nave, sia le une che le altre devono essere munite di raccordi di collegamento standardizzati aventi dimensioni conformi a quelle della seguente tabella: Dimensioni standardizzate delle flange dei raccordi di collegamento dei tubi di scarico ========================== ========================================== DESCRIZIONE | DIMENSIONI --------------------------|------------------------------------------ Diametro esterno |210 mm --------------------------|------------------------------------------ Diametro interno |secondo il diametro esterno delle tubature --------------------------|------------------------------------------ Diametro del circolo dei |170 mm centri dei bulloni | --------------------------|------------------------------------------ Feritoie della flangia |4 fori di 18 mm di diametro posti ad ugua |le distanza sul circolo dei centri dei |bulloni (avente il diametro sopraindicato) |, aperti verso la periferia della flangia, |con larghezza dell'apertura di 18 mm --------------------------|------------------------------------------ Spessore della flangia |16 mm --------------------------|------------------------------------------ Bulloni e dadi: |4, ciascuno, di 16 mm di diametro, di lun- quantita', diametro |ghezza adeguata --------------------------------------------------------------------- La flangia e' fatta per ricevere le tubature fino a un diametro in- terno massimo di 100 mm.; deve essere in acciaio o altro materiale equivalente e deve avere faccia piana; la flangia, insieme ad un'a- datta guarnizione, deve essere fatta per una pressione di servizio di 6Kg/cm2 . ===================================================================== Per le navi la cui altezza di costruzione e' pari o inferiore ai 5 metri, il diametro interno del raccordo di collegamento puo' essere di 38 millimetri.