(Allegato V)
                             ALLEGATO V. 
 
NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO  DA  RIFIUTI  DELLE
                                NAVI 
 
                              Norma 1. 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Allegato: 
    1. Per "rifiuti"  si  intende  qualunque  specie  di  viveri,  di
rifiuti domestici ed operativi, ad eccezione del pesce fresco, che si
formano durante l'uso normale  di  una  nave  e  che  possono  essere
scaricati in modo continuo o periodico, eccettuate quelle sostanze 
che sono definite o elencate negli altri Allegati della presente 
Convenzione. 
  2. Per "a partire dalla terra piu' vicina"  si  intende  a  partire
dalla linea di base che serve a determinare il mare territoriale  del
territorio in  questione  conformemente  al  diritto  internazionale;
tuttavia, ai fini della presente Convenzione, con la  espressione  "a
partire dalla terra piu' vicina" della costa nord-est  dell'Australia
si intende a partire da una linea tracciata da un punto della costa 
australiana di latitudine 11°00' Sud e longitudine 142°08' Est fino 
ad un punto di latitudine 10°35' Sud, 
longitudine 141°55' Est fino a un punto di latitudine 10°00' Sud 
longitudine 142°00' Est fino a un punto di latitudine 9°10' Sud 
longitudine 143°52' Est fino a un punto di latitudine 9°00' Sud 
longitudine 144°30' Est fino a un punto di latitudine 13°00' Sud 
longitudine 144°00' Est fino a un punto di latitudine 15°00' Sud 
longitudine 146°00' Est fino a un punto di latitudine 18°00' Sud 
longitudine 147°00' Est fino a un punto di latitudine 21°00' Sud 
longitudine 153°00' Est fino a un punto della costa australiana di 
latitudine 24°42' e di longitudine 153°15' Est. 
 
  3. Per "zona speciale" si intende una zona di mare che, per  motivi
tecnici riconosciuti connessi alle sue condizioni  oceanografiche  ed
ecologiche,  nonche'  al  carattere  particolare  del  suo  traffico,
richiede l'adozione di metodi obbligatori speciali per prevenire 
l'inquinamento marino da rifiuti. Fra le zone speciali figurano 
quelle elencate nella Norma 5 del presente Allegato. 
 
                              Norma 2. 
                        Campo d'applicazione 
 
  Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le navi. 
 
                              Norma 3. 
            Scarico dei rifiuti fuori delle zone speciali 
 
  1. Con riserva delle disposizioni delle Norme 4, 5 e 6 del presente 
Allegato: 
    a) e' vietato lo scarico in mare di qualsiasi  materia  plastica,
ivi compresi soprattutto i cavi in materiale sintetico, le reti da 
pesca in materiale sintetico, i sacchetti in materia plastica per 
rifiuti; 
    b) lo scarico in mare dei seguenti rifiuti deve essere effettuato 
il piu' lontano possibile dalla terra piu' vicina; in ogni caso e' 
vietato se la terra piu' vicina e' a meno: 
      i) di 25 miglia marine, per  quanto  concerne  i  materiali  di
avvolgimento, di legatura e di imballaggio che restano galleggianti; 
      ii)  di  12  miglia  marine,  per  quanto  riguarda  i  rifiuti
alimentari e tutti gli altri rifiuti, ivi compresi le carte, gli 
stracci, gli oggetti di vetro, gli oggetti metallici, le bottiglie, 
gli utensili di cucina e simili; 
    c) lo scarico in mare dei rifiuti indicati al comma b) ii)  della
presente norma, puo' essere autorizzato quando tali  rifiuti  vengano
prima  passati  attraverso   un   dispositivo   di   triturazione   o
frantumazione e deve essere  effettuato  il  piu'  lontano  possibile
dalla terra piu' vicina; in ogni caso lo scarico  e'  vietato  se  la
terra piu' vicina si trova a meno di 3 miglia marine. I rifiuti cosi' 
triturati o frantumati devono poter passare attraverso un setaccio 
avente fori non piu' ampi di 25 millimetri. 
  2. Quando  i  rifiuti  sono  mescolati  ad  altri  residui  la  cui
eliminazione o il cui scarico sono sottoposti a disposizioni diverse, 
vengono applicate le disposizioni piu' severe. 
 
                              Norma 4. 
          Disposizioni speciali per lo scarico dei rifiuti 
 
  1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo  2  della  presente
Norma, viene  vietato  alle  piattaforme  fisse  o  galleggianti  che
esplorano, sfruttano o trattano al  largo  le  risorse  minerali  del
fondo dei mari e degli oceani, nonche' a tutte le altre navi che si 
trovano vicino o a meno di 500 metri da dette piattaforme, di 
scaricare i materiali previsti dal presente Allegato. 
  2. Lo scarico in mare dei rifiuti alimentari,  da  parte  di  dette
piattaforme fisse o galleggianti situate a piu' di 12  miglia  marine
dalla terra e da parte di tutte le altre navi che si trovano vicino o
a meno di 500 metri di dette piattaforme e' autorizzato  quando  tali
rifiuti  vengono  prima  passati   attraverso   un   dispositivo   di
triturazione o di frantumazione. I rifiuti alimentari cosi' triturati 
o frantumati devono poter passare attraverso un setaccio aventi 
fori non piu' ampi di 25 millimetri. 
 
                              Norma 5. 
                 Scarico di rifiuti in zone speciali 
 
  1. Ai fini del presente Allegato, le zone speciali sono la zona del
Mediterraneo, la zona del mar Baltico, la zona del mar Nero, la zona 
del mar Rosso e la "zona dei Golfi", che sono definite come segue: 
    a)  Per  zona  del  mare  Mediterraneo,  si   intende   il   mare
Mediterraneo propriamente detto, con  i  golfi  e  i  mari  che  esso
comprende, limitato dalla parte del mar Nero dal parallelo 41° N e 
limitato ad ovest, nello stretto di Gibilterra, dal meridiano 5°36' 
O. 
    b)  Per  zona  del  mar  Baltico,  si  intende  il  mar   Baltico
propriamente detto nonche' il golfo di Botnia, il golfo di Finlandia 
e l'accesso al mar Baltico delimitato dal parallelo di Skaw nello 
Skagerrak (57°44,8' N). 
    c) Per zona del mar Nero, si intende il mar Nero propriamente 
detto, limitato dalla parte del Mediterraneo dal parallelo 41° N. 
    d) Per zona del mar Rosso, si intende il mar  Rosso  propriamente
detto nonche' i golfi di Suez e di Aqaba, limitati a sud della 
lossodromia che collega Ras Siyan (12°8,5' N, 43°19,6' E) e Husn 
Murad (12° 40,4' N, 43°30,2' E). 
    e) Per "zona dei Golfi" si intende la zona  marittima  situata  a
nord-ovest della lossodromia che collega Ras el Had (22°30' N, 59°48' 
E) e Ras el Fasteh (25°04' N, 61°25' E). 
  2. Con riserva delle disposizioni della Norma 6 del presente 
Allegato: 
    a) e' vietato scaricare in mare: 
      i) qualsiasi materia plastica, ivi compresi soprattutto i  cavi
in materiale sintetico, le reti da pesca in  materiale  sintetico,  i
sacchetti in materia plastica per rifiuti; e 
      ii) tutti gli altri rifiuti, ivi compresi gli oggetti di carta,
gli stracci, gli oggetti di vetro, gli oggetti metallici, le 
bottiglie, gli utensili di cucina, ed i materiali per avvolgimento, 
legatura ed imballaggio; 
    b)  lo  scarico  in  mare  dei  rifiuti  alimentari  deve  essere
effettuato il piu' lontano possibile dalla terra, e in ogni caso ad 
una distanza non inferiore alle 12 miglia marine dalla terra piu' 
vicina. 
  3. Quando i  rifiuti  sono  mescolati  ad  altri  scarichi  la  cui
eliminazione o il cui scarico sono sottoposti a disposizioni diverse, 
vengono applicate le disposizioni piu' severe. 
  4. Impianti di raccolta nelle zone speciali: 
    a) I Governi delle Parti della  Convenzione  rivieraschi  di  una
zona speciale si impegnano ad installare, al piu' presto, in tutti  i
porti della zona speciale, degli impianti di  raccolta  adeguati,  in
conformita' alle disposizioni della norma 7 del presente  Allegato  e
tenendo conto delle particolari necessita' delle navi che operano in 
dette zone. 
    b)  I  Governi  delle   Parti   interessate   devono   notificare
all'Organizzazione le misure che hanno adottato in  applicazione  del
comma a) della presente Norma. Quando l'Organizzazione avra' ricevuto
un numero sufficiente di tali notifiche,  fissera'  la  data  in  cui
entreranno in vigore le disposizioni della presente Norma riguardanti
la zona in questione. L'Organizzazione notifichera' a tutte le Parti, 
con almeno 12 mesi di anticipo, la data da essa fissata. 
    c) A partire da questa data, le navi che fanno  scalo  anche  nei
porti delle zone speciali previste in cui gli impianti richiesti non 
sono ancora disponibili devono conformarsi pienamente a tutte le 
disposizioni della presente Norma. 
 
                              Norma 6. 
                              Eccezioni 
 
  Le Norme 3, 4 e 5 del presente Allegato non si applicano: 
    a) allo scarico dei rifiuti effettuato da una nave per  garantire
la sua sicurezza e quella delle persone che si trovano a bordo o per 
salvare delle vite umane in mare; o 
    b) allo scarico di rifiuti dovuto ad una avaria della nave  o  al
suo equipaggiamento, se sono state prese, prima o dopo l'avaria tutte
le ragionevoli precauzioni per prevenire o  ridurre  al  minimo  tale
scarico; o 
    c) alla  perdita  accidentale  di  reti  da  pesca  in  materiale
sintetico o di materiali sintetici usati per riparare dette reti,  se
sono state prese tutte le ragionevoli precauzioni per prevenire detta
perdita. 
 
                              Norma 7. 
                        Impianti di raccolta. 
 
  1.  I  Governi  delle  Parti  della  Convenzione  si  impegnano  ad
assicurare l'installazione, nei porti e nei terminali, di impianti di
raccolta di rifiuti adeguati ai bisogni delle navi che le utilizzano, 
senza causare loro indebiti ritardi. 
  2. I Governi delle  Parti  notificano  all'Organizzazione,  perche'
vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui siano 
stati giudicati insufficienti gli impianti previsti dalla presente 
Norma. 
 
 
    
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