ALLEGATO V. NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA RIFIUTI DELLE NAVI Norma 1. Definizioni Ai fini del presente Allegato: 1. Per "rifiuti" si intende qualunque specie di viveri, di rifiuti domestici ed operativi, ad eccezione del pesce fresco, che si formano durante l'uso normale di una nave e che possono essere scaricati in modo continuo o periodico, eccettuate quelle sostanze che sono definite o elencate negli altri Allegati della presente Convenzione. 2. Per "a partire dalla terra piu' vicina" si intende a partire dalla linea di base che serve a determinare il mare territoriale del territorio in questione conformemente al diritto internazionale; tuttavia, ai fini della presente Convenzione, con la espressione "a partire dalla terra piu' vicina" della costa nord-est dell'Australia si intende a partire da una linea tracciata da un punto della costa australiana di latitudine 11°00' Sud e longitudine 142°08' Est fino ad un punto di latitudine 10°35' Sud, longitudine 141°55' Est fino a un punto di latitudine 10°00' Sud longitudine 142°00' Est fino a un punto di latitudine 9°10' Sud longitudine 143°52' Est fino a un punto di latitudine 9°00' Sud longitudine 144°30' Est fino a un punto di latitudine 13°00' Sud longitudine 144°00' Est fino a un punto di latitudine 15°00' Sud longitudine 146°00' Est fino a un punto di latitudine 18°00' Sud longitudine 147°00' Est fino a un punto di latitudine 21°00' Sud longitudine 153°00' Est fino a un punto della costa australiana di latitudine 24°42' e di longitudine 153°15' Est. 3. Per "zona speciale" si intende una zona di mare che, per motivi tecnici riconosciuti connessi alle sue condizioni oceanografiche ed ecologiche, nonche' al carattere particolare del suo traffico, richiede l'adozione di metodi obbligatori speciali per prevenire l'inquinamento marino da rifiuti. Fra le zone speciali figurano quelle elencate nella Norma 5 del presente Allegato. Norma 2. Campo d'applicazione Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le navi. Norma 3. Scarico dei rifiuti fuori delle zone speciali 1. Con riserva delle disposizioni delle Norme 4, 5 e 6 del presente Allegato: a) e' vietato lo scarico in mare di qualsiasi materia plastica, ivi compresi soprattutto i cavi in materiale sintetico, le reti da pesca in materiale sintetico, i sacchetti in materia plastica per rifiuti; b) lo scarico in mare dei seguenti rifiuti deve essere effettuato il piu' lontano possibile dalla terra piu' vicina; in ogni caso e' vietato se la terra piu' vicina e' a meno: i) di 25 miglia marine, per quanto concerne i materiali di avvolgimento, di legatura e di imballaggio che restano galleggianti; ii) di 12 miglia marine, per quanto riguarda i rifiuti alimentari e tutti gli altri rifiuti, ivi compresi le carte, gli stracci, gli oggetti di vetro, gli oggetti metallici, le bottiglie, gli utensili di cucina e simili; c) lo scarico in mare dei rifiuti indicati al comma b) ii) della presente norma, puo' essere autorizzato quando tali rifiuti vengano prima passati attraverso un dispositivo di triturazione o frantumazione e deve essere effettuato il piu' lontano possibile dalla terra piu' vicina; in ogni caso lo scarico e' vietato se la terra piu' vicina si trova a meno di 3 miglia marine. I rifiuti cosi' triturati o frantumati devono poter passare attraverso un setaccio avente fori non piu' ampi di 25 millimetri. 2. Quando i rifiuti sono mescolati ad altri residui la cui eliminazione o il cui scarico sono sottoposti a disposizioni diverse, vengono applicate le disposizioni piu' severe. Norma 4. Disposizioni speciali per lo scarico dei rifiuti 1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 della presente Norma, viene vietato alle piattaforme fisse o galleggianti che esplorano, sfruttano o trattano al largo le risorse minerali del fondo dei mari e degli oceani, nonche' a tutte le altre navi che si trovano vicino o a meno di 500 metri da dette piattaforme, di scaricare i materiali previsti dal presente Allegato. 2. Lo scarico in mare dei rifiuti alimentari, da parte di dette piattaforme fisse o galleggianti situate a piu' di 12 miglia marine dalla terra e da parte di tutte le altre navi che si trovano vicino o a meno di 500 metri di dette piattaforme e' autorizzato quando tali rifiuti vengono prima passati attraverso un dispositivo di triturazione o di frantumazione. I rifiuti alimentari cosi' triturati o frantumati devono poter passare attraverso un setaccio aventi fori non piu' ampi di 25 millimetri. Norma 5. Scarico di rifiuti in zone speciali 1. Ai fini del presente Allegato, le zone speciali sono la zona del Mediterraneo, la zona del mar Baltico, la zona del mar Nero, la zona del mar Rosso e la "zona dei Golfi", che sono definite come segue: a) Per zona del mare Mediterraneo, si intende il mare Mediterraneo propriamente detto, con i golfi e i mari che esso comprende, limitato dalla parte del mar Nero dal parallelo 41° N e limitato ad ovest, nello stretto di Gibilterra, dal meridiano 5°36' O. b) Per zona del mar Baltico, si intende il mar Baltico propriamente detto nonche' il golfo di Botnia, il golfo di Finlandia e l'accesso al mar Baltico delimitato dal parallelo di Skaw nello Skagerrak (57°44,8' N). c) Per zona del mar Nero, si intende il mar Nero propriamente detto, limitato dalla parte del Mediterraneo dal parallelo 41° N. d) Per zona del mar Rosso, si intende il mar Rosso propriamente detto nonche' i golfi di Suez e di Aqaba, limitati a sud della lossodromia che collega Ras Siyan (12°8,5' N, 43°19,6' E) e Husn Murad (12° 40,4' N, 43°30,2' E). e) Per "zona dei Golfi" si intende la zona marittima situata a nord-ovest della lossodromia che collega Ras el Had (22°30' N, 59°48' E) e Ras el Fasteh (25°04' N, 61°25' E). 2. Con riserva delle disposizioni della Norma 6 del presente Allegato: a) e' vietato scaricare in mare: i) qualsiasi materia plastica, ivi compresi soprattutto i cavi in materiale sintetico, le reti da pesca in materiale sintetico, i sacchetti in materia plastica per rifiuti; e ii) tutti gli altri rifiuti, ivi compresi gli oggetti di carta, gli stracci, gli oggetti di vetro, gli oggetti metallici, le bottiglie, gli utensili di cucina, ed i materiali per avvolgimento, legatura ed imballaggio; b) lo scarico in mare dei rifiuti alimentari deve essere effettuato il piu' lontano possibile dalla terra, e in ogni caso ad una distanza non inferiore alle 12 miglia marine dalla terra piu' vicina. 3. Quando i rifiuti sono mescolati ad altri scarichi la cui eliminazione o il cui scarico sono sottoposti a disposizioni diverse, vengono applicate le disposizioni piu' severe. 4. Impianti di raccolta nelle zone speciali: a) I Governi delle Parti della Convenzione rivieraschi di una zona speciale si impegnano ad installare, al piu' presto, in tutti i porti della zona speciale, degli impianti di raccolta adeguati, in conformita' alle disposizioni della norma 7 del presente Allegato e tenendo conto delle particolari necessita' delle navi che operano in dette zone. b) I Governi delle Parti interessate devono notificare all'Organizzazione le misure che hanno adottato in applicazione del comma a) della presente Norma. Quando l'Organizzazione avra' ricevuto un numero sufficiente di tali notifiche, fissera' la data in cui entreranno in vigore le disposizioni della presente Norma riguardanti la zona in questione. L'Organizzazione notifichera' a tutte le Parti, con almeno 12 mesi di anticipo, la data da essa fissata. c) A partire da questa data, le navi che fanno scalo anche nei porti delle zone speciali previste in cui gli impianti richiesti non sono ancora disponibili devono conformarsi pienamente a tutte le disposizioni della presente Norma. Norma 6. Eccezioni Le Norme 3, 4 e 5 del presente Allegato non si applicano: a) allo scarico dei rifiuti effettuato da una nave per garantire la sua sicurezza e quella delle persone che si trovano a bordo o per salvare delle vite umane in mare; o b) allo scarico di rifiuti dovuto ad una avaria della nave o al suo equipaggiamento, se sono state prese, prima o dopo l'avaria tutte le ragionevoli precauzioni per prevenire o ridurre al minimo tale scarico; o c) alla perdita accidentale di reti da pesca in materiale sintetico o di materiali sintetici usati per riparare dette reti, se sono state prese tutte le ragionevoli precauzioni per prevenire detta perdita. Norma 7. Impianti di raccolta. 1. I Governi delle Parti della Convenzione si impegnano ad assicurare l'installazione, nei porti e nei terminali, di impianti di raccolta di rifiuti adeguati ai bisogni delle navi che le utilizzano, senza causare loro indebiti ritardi. 2. I Governi delle Parti notificano all'Organizzazione, perche' vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui siano stati giudicati insufficienti gli impianti previsti dalla presente Norma. ----------------------------