Art. 3.

  Le  domande  per  conseguire  i benefici di cui alla presente legge
verranno  sottoposte  all'esame  di  una  commissione,  nominata  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio,  di  concerto  coi Ministri
dell'interno,  di  grazia  e  giustizia  e del tesoro, la quale sara'
composta:
    a)  di  un  rappresentante della Presidenza del Consiglio, che la
presiede, e di uno di ciascuno dei Ministeri indicati;
    b) di un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni:
Associazione  nazionale  ex deportati politici nei campi di sterminio
nazisti (ANED), Associazione nazionale perseguitati politici italiani
antifascisti  (ANPPIA),  Associazione nazionale ex internati militari
(ANEI), Unione delle comunita' israelitiche.
  Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta
la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti.
  Le  deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza e a
parita' di voti prevale quello del presidente.