Art. 4.

  La commissione rilascia apposita attestazione ai richiedenti aventi
diritto.
  L'iscrizione del richiedente negli elenchi definitivi pubblicati in
ottemperanza  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 ottobre
1963,  n. 2043, e' motivo sufficiente per la deliberazione favorevole
della commissione.
  In  caso  diverso,  nell'esame  delle  domande  la commissione puo'
ritenere  validi  a comprovare la deportazione o la restrizione nella
Risiera,  e  le  ragioni delle medesime, atti notori e testimonianze,
quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.