Art. 4. La commissione rilascia apposita attestazione ai richiedenti aventi diritto. L'iscrizione del richiedente negli elenchi definitivi pubblicati in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, e' motivo sufficiente per la deliberazione favorevole della commissione. In caso diverso, nell'esame delle domande la commissione puo' ritenere validi a comprovare la deportazione o la restrizione nella Risiera, e le ragioni delle medesime, atti notori e testimonianze, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.