Art. 5. L'assegno vitalizio di cui alla presente legge e' posto a carico del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento "Rinnovo della convenzione di Lome'". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 novembre 1980 PERTINI FORLANI - ROGNONI - SARTI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: SARTI