Art. 5.

  L'assegno  vitalizio  di  cui alla presente legge e' posto a carico
del bilancio dello Stato.
  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in  lire  3.000  milioni  nell'anno  finanziario  1980,  si  provvede
mediante  riduzione  di  pari importo dello stanziamento iscritto nel
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro  per  l'anno  finanziario  medesimo,  all'uopo utilizzando una
quota dell'accantonamento "Rinnovo della convenzione di Lome'".
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 novembre 1980

                               PERTINI

                                            FORLANI - ROGNONI - SARTI
                                               - ANDREATTA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: SARTI