Art. 10. Per sopperire alle esigenze degli organi centrali o periferici dei servizi antincendi sono istituiti nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appositi ruoli di supporto tecnico e ruoli periferici di supporto amministrativo e contabile per i Comandi provinciali nonche' per le Scuole centrali antincendi e per il Centro studi ed esperienze.