Art. 10.

  Per  sopperire alle esigenze degli organi centrali o periferici dei
servizi antincendi sono istituiti nell'ambito del Corpo nazionale dei
vigili   del  fuoco  appositi  ruoli  di  supporto  tecnico  e  ruoli
periferici  di  supporto  amministrativo  e  contabile  per i Comandi
provinciali nonche' per le Scuole centrali antincendi e per il Centro
studi ed esperienze.