Art. 14. 
 
  Gli operai del ruolo di cui all'articolo 10 da adibire  ai  servizi
di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolgono
le  mansioni  inerenti  alle  qualifiche  di   mestiere   che,   fino
all'attuazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo  2  della
legge 13 maggio 1975, n. 157, saranno  determinate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno. 
  Nell'ambito di ciascuna categoria del ruolo del personale  operaio,
la definizione delle specializzazioni e la ripartizione dei posti per
qualifiche di mestiere verra' effettuata con il  decreto  di  cui  al
primo comma.