Art. 14. Gli operai del ruolo di cui all'articolo 10 da adibire ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolgono le mansioni inerenti alle qualifiche di mestiere che, fino all'attuazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1975, n. 157, saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Nell'ambito di ciascuna categoria del ruolo del personale operaio, la definizione delle specializzazioni e la ripartizione dei posti per qualifiche di mestiere verra' effettuata con il decreto di cui al primo comma.