Art. 16.

  Nella  prima  applicazione  della  presente  legge,  fatte salve le
riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  1970,  n.  1077, e dopo l'inquadramento di cui all'articolo
12,  i  due  terzi  dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli
anni  1980  e  1981  nella  qualifica  intermedia  della  carriera di
concetto  di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per
esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che  abbia  almeno sedici anni di anzianita' di servizio e che sia in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
    1) diploma di maturita' tecnica;
    2)  aver  disimpegnato  per  almeno nove anni le mansioni proprie
della carriera tecnica di concetto;
    3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie
di  formazione  del  personale  destinato  alla  carriera  tecnica di
concetto.