Art. 16. Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inquadramento di cui all'articolo 12, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica intermedia della carriera di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno sedici anni di anzianita' di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 1) diploma di maturita' tecnica; 2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto; 3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.