Art. 18.

  Nella  prima  applicazione  della  presente  legge,  fatte salve le
riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno
degli  anni  1980  e  1981  nelle  varie  qualifiche  del ruolo della
carriera  esecutiva  di  cui  all'articolo 11 sono conferiti mediante
concorso per titoli ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  secondo  la  seguente
corrispondenza di qualifiche:
    capo reparto: coadiutore tecnico superiore;
    vice capo reparto: coadiutore tecnico principale;
    capo squadra: coadiutore tecnico.
  Al  concorso  per  la  qualifica  iniziale  sono altresi' ammessi i
vigili  del  fuoco  che  abbiano una anzianita' di almeno tre anni di
effettivo servizio.
  Le  categorie  dei  titoli da valutarsi ai fini dei concorsi di cui
sopra saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
  Le  modalita'  di  ammissione  ai  concorsi  e quelle relative allo
svolgimento  dei  concorsi  stessi  saranno stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.