Art. 18. Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche: capo reparto: coadiutore tecnico superiore; vice capo reparto: coadiutore tecnico principale; capo squadra: coadiutore tecnico. Al concorso per la qualifica iniziale sono altresi' ammessi i vigili del fuoco che abbiano una anzianita' di almeno tre anni di effettivo servizio. Le categorie dei titoli da valutarsi ai fini dei concorsi di cui sopra saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le modalita' di ammissione ai concorsi e quelle relative allo svolgimento dei concorsi stessi saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.